Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2210/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RV LI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILITO Controparte_1 C.F._2
ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11.09.1994 nel
Comune di Cologno Monzese (MI) tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 15
CP_ box di proprietà di da lui condotto in locazione;
2) disporre l'affido condiviso della figlia maggiorenne disabile , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
3) disporre che il padre possa far visita e tenere con sé la figlia il sabato o la domenica Per_1
dalle ore 9:00 sino alle ore 19:00 impegnandosi ad andarla a prendere e a riportarla presso la residenza materna, fino a quando non riuscirà a reperire una sistemazione abitativa idonea ad ospitare la figlia;
4) disporre che la figlia trascorra la vigilia e il giorno di natale, pasqua e il lunedì Per_1 dell'angelo e i ponti con ogni genitore ad anni alterni, salvo ogni migliore accordo tra i genitori;
5) disporre che, con riferimento alle vacanze estive, il padre possa far visita e tenere con sé la figlia impegnandosi ad andarla a prendere e a riportare presso la residenza materna, Per_1
previo accordo con la madre relativamente ai giorni e agli orari, fino a quando non riuscirà a reperire una sistemazione abitativa idonea ad ospitare la figlia;
6) disporre che il marito corrisponda a titolo di mantenimento della moglie la somma di euro
250,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
7) disporre che il padre corrisponda a titolo di mantenimento della figlia la somma di Per_1
euro 200,00 entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
[...] intestato alla figlia e gestito dall'amministratore di Per_1
sostegno nominato alla ragazza dal Tribunale di Lodi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano e più specificatamente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei pagina 2 di 15 seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (requisito funzionale).
Oltre all'individuazione dei predetti principi generali le Linee Guida entrano nel dettaglio indicando le singole voci di spesa e distinguendo, all'interno delle stesse, tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 15 h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che :
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
pagina 4 di 15 8) disporre che il padre nulla debba corrispondere a titolo di mantenimento dei figli e Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3
9) disporre che l'assegno unico universale venga suddiviso tra i genitori nella misura del 50% come per legge;
10) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Conclusioni per Controparte_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni
Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis :
1) assegnare la casa coniugale sita in Brembio alla Via Cavour, 15 alla resistente e l'annesso box facendo ordine al di asportare i propri effetti entro un mese dal divorzio con Pt_1
restituzione di tutte le chiavi, telecomandi nonché del tesserino auto per parcheggio disabili;
2) disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
Persona_4
3) disporre che l'assegno unico universale riconosciuto in favore della figlia diversamente abile sia erogato in misura del 100 % in favore della resistente che si occupa esclusivamente Per_1
della stessa, previa ripartizione della somma in misura del 50% di quelle incassate esclusivamente dal dalla data della separazione;
Pt_1
4) La figlia starà con il padre a weekend alternati, previo accordo con la madre e non Per_1 con l'altra figlia relativamente agli orari e con impegno da parte del padre di andarla a prendere e riportarla presso la residenza materna;
5) La figlia trascorrerà le feste natalizie, pasquali ed i ponti con ogni genitore, previo Per_1
accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza;
6) Con riferimento alle vacanze estive, la figlia trascorrerà almeno due settimane Per_1
consecutive con il padre, previo accordo con la madre relativamente al periodo;
7) Il sig. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento della moglie la somma di euro Pt_1
250,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
8) Il Sig. padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma di Pt_1 Per_1
euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano e più specificatamente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo pagina 5 di 15 esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (requisito funzionale).
Oltre all'individuazione dei predetti principi generali le Linee Guida entrano nel dettaglio indicando le singole voci di spesa e distinguendo, all'interno delle stesse, tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
pagina 6 di 15 d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
pagina 7 di 15 (i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Il sig. dovrà versare in favore della figlia la somma di € 150,00 mensili, Pt_1 Per_5
adesso disoccupata, almeno fino a quando non troverà altra collocazione lavorativa.
10) disporre che il concorra al 50% delle spese straordinarie stabilite e previste per gli Pt_1
interventi straordinari sul tetto della casa coniugale e box di pertinenza;
11) Il Sig. nulla dovrà corrispondere a titolo di mantenimento del figlio in Pt_1 Per_2
quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
12) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, nonché la regolamentazione della figlia maggiorenne disabile . Il Controparte_1 Per_1 ricorrente, inoltre, ha domandato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la corresponsione di € 250,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Con comparsa depositata in data 20.1.2025 si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine alla figlia
, nonché il riconoscimento di un mantenimento per sé e per l'altra figlia maggiorenne Per_1
. Per_3
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Cologno Monzese in data 11.9.1994 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 128, parte II, serie A, anno 1994; doc. 4 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 14.6.1996, il 21.12.2000 e il 3.12.2004. Per_2 Per_3 Per_1
pagina 8 di 15 Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 1140/2023 del 9.12.2023 (passata in giudicato in data
10.6.2024) ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nelle more del giudizio (doc. 5 parte ricorrente).
Per quanto qui interessa in sede di separazione il Tribunale ha disposto quanto segue:
“2) La casa coniugale sita in Brembio (LO), via Cavour, n. 15 verrà assegnata alla moglie, con la precisazione che il sig. potrà continuare ad utilizzare il box di pertinenza Pt_1 dell'immobile, in condivisione e per il tempo necessario alla nuova sistemazione;
3) La figlia maggiorenne disabile sarà affidata ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
4) La figlia starà con il padre a weekend alternati, previo accordo con la madre Per_1
relativamente agli orari e con impegno da parte del padre di andarla a prendere e riportarla presso la residenza materna;
5) La figlia trascorrerà le feste natalizie, pasquali ed i ponti con ogni genitore, previo Per_1
accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza;
6) Con riferimento alle vacanze estive, la figlia trascorrerà almeno due settimane Per_1
consecutive con il padre, previo accordo con la madre relativamente al periodo;
7) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie la somma di euro Pt_1
250,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
8) il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro Per_1
200,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
[...] intestato alla figlia che verrà gestito Persona_4 dall'amministratore di sostegno nominato alla ragazza dal Tribunale di Lodi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Milano e più specificatamente […]
9) Il sig. nulla dovrà corrispondere a titolo di mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti”. Per_3
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano pagina 9 di 15 ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto riguarda la figlia maggiorenne , dalla documentazione presente in atti si Per_1
evince che la stessa è affetta da una “disabilità intellettiva di grado grave con scarse competenze comunicative” (doc. 3 parte ricorrente).
4.1 Ciò posto, in punto di diritto si osserva che l'art. 473-bis.9 c.p.c. (che riprende l'art. 337 septies co. 2 c.c., il quale ha sostituito l'abrogato art. 155 quinquies c.c.) stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”. Al riguardo, poi, l'art. 37 bis disp. att. c.c. precisa che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.
104, art. 3, comma 3”.
Sin dall'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c. la giurisprudenza, interrogandosi sulla portata dell'estensione delle disposizioni riguardanti i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si è orientata nel senso di escludere l'applicabilità ai maggiorenni disabili delle norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo), in considerazione del fatto che “in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente in virtù degli artt. 155 e
155 bis c.c., nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 155 quater c.c.” (Cass. civ. n. 12977 del 29.7.2012; in termini, Cass. civ. n. 21819 del 29.7.2021).
Secondo la Suprema Corte “nel disposto dell'art. 337 septies c.c., comma 2, è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. È così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art. 337 ter c.c. (già art. 155 c.c., comma 2) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente pagina 10 di 15 regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura ed al diritto di visita, anche dalla giurisprudenza di merito, risponde alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi. In tale sistema emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno e che, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 30 Cost., comma 2, si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap" il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. "diritto di visita" del genitore non collocatario non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio” (Cass. civ. n. 2670 del 30.01.2023).
In definitiva, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, in forza degli artt. 337 septies co. 2
c.c. e 473-bis.9 c.p.c., si applicano solo le disposizioni in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento.
4.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, nulla deve essere disposto con riguardo all'affido di . Per_1
Occorre invece indicare un regime di visite e cura della figlia da parte del padre, in Per_1
ottemperanza al diritto e dovere della figura genitoriale di accudire il figlio maggiorenne in situazione di grave disabilità.
A tal riguardo, si osserva che non merita accoglimento la richiesta del padre di poter tenere con sé solo due sabati al mese a pranzo, apparendo tale richiesta priva di una valida Per_1 giustificazione (“mia mamma necessita di assistenza e io non sono in grado di tenere mia figlia nel fine settimana;
io non riesco adesso a prendermi una casa da sola;
io non sono in grado di tenerla tutte le settimane, perché non ho le risorse economiche;
contrariamente a quanto scritto pagina 11 di 15 in ricorso non sono in grado di prendere tutti i fine settimana, ma solo il sabato ogni due Per_1 settimane”; cfr. verbale udienza 21.2.2025). Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla
Suprema Corte, in presenza di figli maggiorenni affetti da grave disabilità il “diritto di visita” del genitore non collocatario integra un vero e proprio dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio;
assistenza e cura che nel caso in esame risultano interamente a carico della madre.
4.2.1 Si dispone pertanto che sia collocata in via prevalente nella casa coniugale insieme Per_1
alla madre e che il padre tenga con sé e si prenda cura della figlia a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica. Il padre, in particolare, previo accordo con la madre relativamente agli orari, dovrà andare a prendere e riportare presso l'abitazione materna. Per_1
Le festività natalizie e pasquali, invece, dovranno essere trascorse da con i genitori, Per_1 secondo il criterio dell'alternanza.
Il padre, infine, dovrà tenere e prendersi cura di durante le vacanze estive per due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
4.3 Alla collocazione di presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa Per_1
coniugale sita in Brembio, via Cavour n. 15.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento di occorre analizzare la situazione Per_1
patrimoniale e reddituale delle parti. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come collaboratore scolastico e Parte_1 di prendere uno stipendio mensile di circa € 1.400,00. Lo stesso inoltre ha riferito di vivere insieme alla madre nella casa di quest'ultima.
Dalla documentazione reddituale presente in atti emerge che il predetto ha dichiarato un reddito complessivo di € 19.847,29 in relazione all'anno 2021, € 20.824,74 in relazione all'anno 2022, €
22.517,08 in relazione all'anno 2023 (doc. 7 parte ricorrente).
Dall'esame del conto corrente, poi, si evince che percepisce l'assegno Parte_1 unico per la figlia pari a circa € 330,00 al mese (doc. 8 parte ricorrente). Per_1
non svolge alcuna attività lavorativa. Dall'esame del conto corrente intestato Controparte_1
alla predetta si ricava che la sua unica entrata mensile è costituita dall'assegno di mantenimento di € 250,00 versatole dal marito (doc. 6 parte resistente). Ed infatti, sia il contributo paterno per il mantenimento di sia la pensione di invalidità della ragazza vengono versati direttamente Per_1
pagina 12 di 15 sul conto corrente intestato a , il quale viene gestito dall'amministratore di sostegno della Per_1
ragazza.
5.1 Orbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e considerato che i compiti di cura della ragazza sono quasi interamente a carico della madre (non avendo il padre di fatto mai rispettato il calendario di visite concordato in sede di separazione;
cfr. dichiarazioni ricorrente all'udienza del 21.2.2025), deve essere disposto a carico del padre un contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della figlia . Per_1
Le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale, devono essere poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
5.2 Quanto all'assegno unico, domandato dalla resistente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
6. Quanto al contributo per il mantenimento della figlia domandato da parte resistente Per_3
valgano le seguenti considerazioni.
Secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ. 6509/2017; Cass. civ. 26259/2005).
Nel caso in esame è pacifico che fosse economicamente autosufficiente nel 2023 al Per_3
momento della separazione (cfr. doc. 5 parte ricorrente).
La resistente in sede di costituzione si è limitata a dedurre che “la figlia pure convivente Per_3
con al resistente si trova senza lavoro ed al cui mantenimento sta provvedendo la resistente in via esclusiva” e che pertanto “Sarebbe, in questa direzione, conforme a Giustizia da parte del contribuire con l' pure al mantenimento di quest'ultima almeno fino a quando non Pt_1 CP_1 trova altra occupazione”. Null'altro è stato aggiunto.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda della resistente deve essere rigettata.
pagina 13 di 15 7. Quanto all'assegno divorzile occorre prendere atto che entrambe le parti hanno domandato il riconoscimento di un mantenimento a favore di , confermando l'importo dalle Controparte_1
stesse concordato in sede di separazione.
Tale condizione merita accoglimento non apparendo contraria alla legge.
8. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate da entrambe le parti, relative all'utilizzazione del box da parte del ricorrente e alla suddivisione delle spese straordinarie per il rifacimento del tetto. Come noto, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
9. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite vanno compensate per ½ tra le parti e poste per il restante ½ a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Cologno Monzese in data 11.9.1994 (matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 128, parte II, serie A, anno 1994);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) colloca presso la madre;
Per_1
4) assegna a la casa coniugale, sita in Brembio, via Cavour n. 15; Controparte_1
5) dispone che si prenda cura e tenga con sé la figlia secondo le Parte_1 Per_1
modalità meglio indicate in parte motiva;
6) dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1
, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia , la somma mensile di Controparte_1 Per_1
pagina 14 di 15 € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) rigetta la domanda di mantenimento della figlia formulata dalla resistente;
Per_3
9) pone a carico di un assegno divorzile pari a € 250,00 da versarsi a Parte_1
favore di entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1
gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
10) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
11) compensa per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna Parte_1
al pagamento del restante ½ delle spese di lite a favore di che
[...] Controparte_1 liquidano per l'intero (100%) in complessivi € 4.358,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
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