TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 11 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9718/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Starace, Parte_1
- Attrice - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Anna De Giorgi,
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 6.12.2021, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio il in persona del Sindaco p.t., rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “1) Nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato con le modalità descritte nell'atto di citazione ed è da ascrivere ad esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 Controparte_1
c.c.; 2) per l'effetto, condannare il predetto Ente comunale, in persona del sindaco
p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, per complessivi € 13.805,88, di cui €
7.255,96 a titolo di danno da invalidità permanente, € 2.611,95 a titolo di danno biologico temporaneo, € 3.288,97 a titolo di danno non patrimoniale ed € 679,00 per le spese mediche sostenute e/o da sostenere, ovvero per quelle somme
1 maggiori o minori che saranno accertate in corso di giudizio e/o che verranno ritenute dal signor giudice anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, infine, il al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
L'attrice deduceva che il giorno 15.05.18, alle ore 20.15 circa, mentre camminava sul marciapiede di viale Leopardi in giunta all'altezza del Bar CP_1
Leopardi, perdeva l'equilibrio e cadeva a causa di una mattonella non ancorata al suolo, che, al passaggio dell'attrice, si ribaltava.
A seguito della caduta, la riportava lesioni personali, per la cui cura Pt_1
veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale “V. Fazzi”, ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo peroneale dx e veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti (cfr. doc. in atti).
Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, l'odierna attrice adiva codesto Tribunale per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.03.2022 si costituiva il in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare Controparte_1
in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare totalmente la domanda per non essere
l'evento ascrivibile a responsabilità dell'ente convenuto, ma piuttosto a condotta disattenta e negligente dell'attrice; 2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'istante e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria;
3) con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti termini. Parte_1
2 Appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze di prova in atti.
L'attrice, in sede di interpello, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, precisando che, nella circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro de quo si trovava in compagnia dei figli e (detta Persona_1 Persona_2 Per_3
e, insieme, si stavano recando al supermercato Mac, ubicato in su viale CP_1
Leopardi; inoltre, l'attrice ha ribadito che, quando ha poggiato il piede sulla mattonella in questione, quest'ultima si è ribaltata, facendola cadere a terra.
I testimoni oculari e , figli Persona_2 Testimone_1
dell'attrice, hanno univocamente confermato le circostanze di fatto poste alla base della domanda attorea.
In particolare, (detta , ha dichiarato quanto segue: Persona_2 Per_3
“Rappresento che in quel punto il marciapiede è largo ed una gran parte si presentava dissestata e con mattonelle mancanti, noi siamo stati attenti a passare sulla parte del marciapiede che appariva intatta. Riconosco le le foto per averle fatte, io aggiungo che qualche giorno dopo mi sono recata sul posto per fare altre foto, circa 7-10 giorni dopo e ho riscontrato che il marciapiede era stato integralmente ripristinato. Preciso che il tratto in questione è posto dopo il bar
Leopardi, andando in direzione del predetto Mac. Non so dire se vi fosse illuminazione pubblica, ma la luce era scarsa e non vi era alcuna segnalazione di pericolo.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 4.04.2023). Persona_2
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può, senza dubbio alcuno, ritenersi pienamente provato il sinistro de quo, nonché la causa dello stesso, identificabile nella presenza della denunciata anomalia (mattonella sconnessa) sul marciapiede di Viale Leopardi, in CP_1 all'altezza del Bar Leopardi.
Come si evince chiaramente anche dalla documentazione fotografica in atti, quel tratto di marciapiede era caratterizzato da un diffuso stato di dissesto, consistente, in alcuni punti, nella mancanza totale di mattonelle, in altri punti nel distacco o rottura di altre mattonelle.
Nel caso di specie, sia l'attrice, che i testimoni oculari, suoi figli, hanno dichiarato che, avvedutisi del diffuso stato di dissesto, sono stati attenti a
3 percorrere la parte di marciapiede integra, ma, nonostante ciò, stante l'assenza di alcun segnale di pericolo, è accaduto che l'odierna attrice, poggiando il piede su una mattonella non ancorata al suolo, perdesse l'equilibrio, rovinando al suolo.
Pertanto, molto verosimilmente, la denunciata anomalia era imprevedibile, costituendo, così, un concreto pericolo per i pedoni che facevano pieno affidamento sulla integrità della pavimentazione del marciapiede, in assenza di alcun segnale di pericolo ed essendo, tale area, destinata esclusivamente ad essere percorsa dai pedoni.
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
È fuori di dubbio che sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili (piazze, marciapiedi, ecc.) previsto da disposizioni normative specifiche.
Ai sensi dell'art. 16 dell'allegato F della legge del 20 marzo 1865 numero 2248
i Comuni sono considerati proprietari delle strade e delle pertinenze;
in particolare, sono considerate strade comunali, fra le altre, quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati.
E, proprio in quanto proprietario, il è anche custode di tali beni, e, CP_1
quindi, è gravato degli oneri tipici del "buon custode".
Dal principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde civilmente per violazione dell'obbligo di manutenzione e sicurezza conseguono i seguenti effetti: 1) innanzitutto il superamento della tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2043 c.c. costituisce l'unica norma in grado di gestire i sinistri in questione;
2) in secondo luogo, questo principio rende inutile la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione non risponde dei danni subiti dal cittadino nei casi in cui non ricorra un'insidia o un trabocchetto.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla P.A., aderendo alla tesi, sostenuta anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, [solo] quando sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la
4 notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
È insegnamento giurisprudenziale pacifico, quantomeno a partire dalla sentenza della Suprema Corte n. 15383/2006, quello per cui la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto da parte dei cittadini, non sono circostanze tali da fare di per sé escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma circostanze di fatto che il giudice dovrà valutare nel caso concreto.
Si è affermata ormai, in modo assolutamente prevalente, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. anche nel caso di danno occorso sulla strada di appartenenza alla P.A., gravando, in base a quanto sopra, sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra danno patito e bene in custodia.
Ciò premesso, l'art. 2051 non richiede altri specifici presupposti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno;
quindi, la pubblica amministrazione può fornire la prova liberatoria dimostrando che l'ente non è stato in grado di adempiere il suo onere di manutenzione delle strade a causa di circostanze che escludevano la possibilità di un controllo reale sul bene.
Quindi, al danneggiato spetta dimostrare la riconducibilità del suo pregiudizio a un difetto di manutenzione della strada e sostenere l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. Tale norma non richiede che la p.a. fornisca la prova di avere correttamente adempiuto il suo obbligo di manutenzione e controllo, al fine di andare esente da responsabilità. La disposizione richiede qualcosa di più, cioè la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica amministrazione). Questo presupposto non può ricorrere in tutti i casi in cui le violazioni o le omissioni imputabili all'amministrazione risultano provate sulla base del principio secondo cui l'ente pubblico, perché custode, è tenuto ad attivarsi per evitare il danno. In sostanza, l'obbligo di manutenzione, impone
5 all'amministrazione di attivarsi proprio per evitare l'accadimento di danni, per cui non sarebbe ammissibile ritenere irrilevante la condotta omissiva della pubblica amministrazione.
Secondo un'impostazione rigorosa il concorso di colpa del danneggiato non rileva in tutte le ipotesi in cui, sul piano causale, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'amministrazione ai propri doveri, quando tale condotta omissiva abbia costituito l'occasione principale del sinistro.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza perché la PA possa andar esente dalla responsabilità nell'ipotesi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre avere riguardo alla causa concreta del danno (Cassazione, 6 giugno 2008,
n. 15042) così se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come un vizio di costruzione o di manutenzione, va affermata la responsabilità dell'amministrazione, mentre se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi che nell'immediatezza hanno occupato la sede stradale, nel caso in cui si tratti di fattori non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
Orbene, alla luce di quanto sopra, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., la scrivente ritiene che è stato dimostrato che la cattiva manutenzione, da parte della pubblica amministrazione, del tratto di marciapiede su cui si è verificato il sinistro de quo, abbia costituito l'occasione principale dell'evento dannoso per cui è causa e che, quindi, nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico della danneggiata.
Nell'ambito del presente giudizio la pubblica amministrazione convenuta alcuna valida prova ha fornito circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da si Parte_1
condividono integralmente le valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, dott.ssa il quale, previo accertamento positivo in Persona_4
ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento lesivo
6 per cui è causa, ha valutato la sussistenza di postumi permanenti derivanti da “Esiti algo-disfunzionali di apprezzabile entità di frattura del malleolo peroneale e microdistacco dell'apice tibiale a destra trattata mediante intervento chirurgico di riduzione con placca e viti con mezzi di sintesi in situ in ultra80enne; -
Toracoalgie da valido trauma toraco-rachideo con frattura della V costa a destra”, valutati come Danno Biologico nella misura del 6%.
Il CTU ha, altresì, accertato che l'evento in questione ha senza alcun dubbio cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali dell'odierna attrice rispetto a quelle preesistenti, determinando una condizione di Inabilità biologica temporanea totale di 15 giorni, con ulteriori 20 giorni medialmente valutati al 75%, 30 giorni al 50% ed altri 20 giorni al 25%, al termine dei quali si ritiene avvenuta la guarigione clinica.
Infine, il consulente d'ufficio ha ritenuto congruo il riconoscimento delle voci di spesa come documentate in atti, per un importo complessivo di € 679,00.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'odierna attrice, la scrivente ritiene di adottare le Tabelle di Milano la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadito dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno
7 non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno subito da può essere quantificato nella Parte_1
seguente misura:
• € 8.980,00 per danno biologico nella misura accertata del 6
• € 1.725,00 per una ITT di gg. 15, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 75% di gg. 20, quantificata in € 86,25 al giorno;
• € 1.725,00 per una ITP al 50% di gg. 30 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 575,00 per una ITP al 25% di gg. 20, quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 14.730,00, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 15.05.2018, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;
all'attrice va, altresì, riconosciuto l'importo di € 679,00 per spese mediche documentate.
Stante la non eccessiva complessità delle questioni trattate, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così \dispone:
1. Accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti da liquidati in complessivi € Parte_1
15.409,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come innanzi specificato;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 11 giugno 2025
8 Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
9