Sentenza 19 gennaio 1987
Massime • 2
Con riguardo al personale assunto dall'amministrazione degli affari esteri, con contratto privatistico, per l'espletamento di determinati servizi presso paesi in via di sviluppo, secondo la disciplina della legge 15 dicembre 1971 n. 1222, il trattamento retributivo, anche con riferimento all'indennità di "servizio all'estero", può essere differenziato, in base ai decreti interministeriali in proposito emanati ai sensi degli artt. 21 e 24 della citata legge, in considerazione della durata della "esperienza professionale" del dipendente, cioè della sua pregressa attività nell'ambito della categoria di appartenenza.*
Il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a termine dall'amministrazione degli affari esteri, per l'espletamento di determinati servizi presso i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971 n. 1222, ha natura privatistica, per effetto dell'espressa previsione della citata norma, e rientra quindi nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/1987, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1987 |
Testo completo
Il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto a termine dall'amministrazione degli affari esteri, per l'espletamento di determinati servizi presso i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971 n. 1222, ha natura privatistica, per effetto dell'espressa previsione della citata norma, e rientra quindi nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.*