Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 557/2025
N. 210/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di SONDRIO n. 96/2024, estensore giudice DOTT.SSA MARIA MARTINA MARCHINI, discussa all'udienza del 18.6.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARA MARIA MUZIO ) e dell'avv. FERRACINI MAZZOLENI C.F._2
MAURIZIO amente domiciliato in piazza S. C.F._3
Agostino n. 9 23037 TIRANO, presso il Difensore avv. SARA MARIA MUZIO
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
i BE MAIO ) e dell'avv. ANTONIO C.F._4
DEL GATTO , elettivamente domiciliato in MILANO VIA C.F._5
SAVARE' 1, p
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in via preliminare, ed inaudita altera parte: ordinare all' di sospendere CP_1 con effetto immediato la trattenuta operata sulla pensi della sig.ra
[...]
12 (Iscrizione numero 17569403 R) TE ensili a titolo di “recupero indebiti”; nel merito, in riforma della sentenza impugnata: previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso bonario inviato alla ricorrente (n. avente ad C.F._6
1
[...]
12 (Iscrizione numero 17569403 R TE accertare e dichiarare che l' non vanta alcun credito nei confronti della CP_1 sig.ra in relazione alla pensione TP 12 (Iscrizione Parte_1 numer R), a titolo di importi indebitamente erogati o a qualunque altro titolo;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' CP_1 di recuperare dalla sig.ra la somma di € 20.491,33 o qualu Parte_1 altro diverso importo, a titolo di importo non dovuto pagato sulla pensione della sig.ra TP 12 (Iscrizione numero Parte_1
17569403 R) o a qualunque altro titolo;
condannare l' a restituire alla CP_1 sig.ra le somme indebitamente trattenute, pa € 4.107,81 (s.e.) Parte_1 alla mensilità di febbraio 2025, oltre a quelle altre dovessero nel frattempo essere trattenute;
condannare l' al pagamento delle spese e competenze CP_1 legali di entrambi i gradi del giudizio, con condanna al rimborso alla sig.ra
[...]
di quelle di primo grado dalla stessa corrisposte, nonché al pagamento Pt_1 di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 C.P.C.”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 96/2024 resa nella causa R.G. 153/2024. In ogni caso, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, ordinare la cancellazione delle espressioni contenute a pagina 22, penultimo capoverso, dell'atto di appello. Con la condanna dell'appellante alle spese”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.2.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in e la quale il TRIBUNALE di SONDRIO aveva respinto il ricorso, dalla stessa presentato onde sentire accertare l'illegittimità della ripetizione di erogazioni pensionistiche di reversibilità, pari ad € 20.491,33, azionata dall' tramite avviso n. CP_1
con condanna dell' convenuto alla restituzione delle C.F._6 CP_2 pore trattenute sul tamento TP 12.
Preliminarmente, il primo Giudice aveva disatteso le censure di carattere formale e procedurale, basate sulla l. n. 241/1990, ritenuta inconferente nella speciale materia previdenziale.
Nel merito, era stata considerata pacifica dal TRIBUNALE la natura indebita dell'importo oggetto di causa, essendo venuti meno – a seguito della laurea della figlia superstite avvenuta il 19.4.2021 – i presupposti per la corresponsione della pensione di reversibilità riconosciuta a , Parte_1 nell'importo originario.
2 Tanto premesso, era stata disattesa dalla sentenza la tesi posta a base del ricorso, riferita all'assenza di dolo, invocata da , ai sensi dell'art. Parte_1
52 co. 2 della L. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991.
La stessa, infatti, secondo il TRIBUNALE, era stata a conoscenza delle ripercussioni del predetto titolo accademico sul proprio trattamento pensionistico, avendo personalmente provveduto a darne notizia all' . CP_1
A sostegno di tale assunto, era stata richiamata nella motivazione la comunicazione, inviata in proposito dall' alla figlia della ricorrente in CP_2 primo grado, da quest'ultima prodotta in e, quindi, conosciuta.
Il primo Giudice aveva considerato non pertinente il richiamo al termine decadenziale di cui all'art. 13 co. II, L. 421/91, in quanto relativo all'attività di recupero connessa alla verifica annuale dei dati reddituali e non a mutamenti di circostanze fattuali, come quello avvenuto nel caso di specie con riferimento al venir meno della condizione di studente della figlia superstite Per_1
[...]
Alla luce dell'art. 1 co. 262, L. 662/1996, era stata, infine, ritenuta irrilevante la carenza di un titolo alla base del prelievo effettuato da , abilitato da tale CP_1 disposizione al recupero degli indebiti mediante tratten ulla pensione, in via di compensazione.
In ragione della soccombenza, la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, la decisione veniva censurata per avere ritenuto la L. n. 241/1990 inapplicabile alla materia oggetto di causa, pur in presenza di un atto amministrativo, secondo l'appellante disapplicabile dal giudice ordinario in quanto non preceduto da alcun motivato provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico e privo di adeguate spiegazioni in ordine ai criteri sottesi al calcolo del rimborso e alla relativa decorrenza, erroneamente indicata nel 1°.
1.2021 anziché nel 1°.5.2021, epoca della laurea di Persona_1
Erano, quindi, stati violati, ad avviso dell'appellante, i principi di pubblicità e trasparenza, nonché gli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento, di motivazione e di indicazione delle modalità di impugnazione, stabiliti dagli artt. 1, 3, 7 co. I e 8, L. n. 241/1990.
Con il secondo motivo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere affermato la sussistenza del dolo – presupposto per la ripetizione ai sensi sia della disciplina generale ex art. 52 co. 2 L. n. 88/1989, n. 88 (come autenticamente interpretata dall'art. 13, L. 412/1991) sia dell'art. 206, L. n. 1092/1973, invocato dall' – pur in assenza di alcuna mendace dichiarazione, omissione CP_1
o condotta della pensionata, volte ad indurre in errore l'ente erogatore.
3 Quest'ultimo, secondo l'appellante, era sempre stato a conoscenza di tutti i dati concernenti il suo nucleo familiare, rilevanti ai fini dell'erogazione pensionistica, come ammesso nel messaggio “PEC” del 8.5.2023, allegato al ricorso di primo grado sub doc. 4.
considerava, in proposito, irrilevante la conoscenza della Parte_1 comunicazione indirizzata dall' ad – valorizzata in CP_1 Persona_1 sentenza – con cui l'Istituto a dato laurea ai fini del trattamento di reversibilità, a quest'ultima in precedenza erogato.
L'appellante negava che tale messaggio avesse reso prevedibile alcuna decurtazione della propria pensione, la cui indebita erogazione non era dipesa da alcun suo comportamento.
In terzo luogo, si criticava il rigetto dell'eccezione di decadenza dal recupero ex art. 13 co. 2 L. 412/91, deciso dal TRIBUNALE senza considerare come l' , CP_1
a conoscenza della laurea fin dall'aprile 2021, avrebbe “dovuto sospendere immediatamente la quota di erogazione non dovuta entro dicembre 2021”.
A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato nell'atto di appello come la verifica demandata all' riguardasse – contrariamente a quanto CP_2 affermato dalla sentenza – proprio l'aspetto reddituale: infatti, il venir meno della condizione di studente della figlia aveva determinato il Persona_1 venir meno dell'esenzione dai limiti di cumulabilità tra redditi e pensione, prevista dall'art. 1 co. 41 L. n. 335/1995, con conseguente decurtazione del trattamento secondo percentuali (75%, 60% e 50%) variabili a seconda dei redditi dell'interessato.
Con la quarta censura, l'appellante lamentava che non fosse stata attribuita dal primo Giudice la giusta rilevanza all'eccepita assenza di titolo per la trattenuta operata dall' , il quale – a suo avviso – “come qualsiasi cittadino”, era CP_1
“soggetto alle norme in materia di esecuzione forzata contenute nel codice di procedura civile, che impongono di essere muniti di titolo esecutivo per poter trattenere / pignorare una qualche somma ad un soggetto asseritamente debitore”.
Nell'ottica del gravame, l'errore del Tribunale sarebbe consistito nel non avere valutato come non fosse stata “posta in discussione la modalità concreta di recupero bensì il fatto che manchi a monte un titolo sulla base del quale l' CP_1 possa effettuare tale trattenuta”.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, previa sospensione Parte_1 della trattenuta di € 195,61 mensili operata sulla sua pensione, riformasse la gravata sentenza, accertando l'insussistenza del diritto dell' al recupero CP_1 dell'indebito oggetto di causa, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle trattenute operate, pari ad € 4.107,81 fino alla mensilità di febbraio 2025, oltre a quelle successive, nonché alla rifusione delle spese di
4 entrambi i gradi del giudizio, ed al rimborso di quelle di primo grado, dalla stessa corrisposte, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 C.P.C..
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 17.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
L'Istituto domandava altresì che venisse, in ogni caso, ordinata la cancellazione delle espressioni contenute a pagina 22, penultimo capoverso, dell'atto di appello, tramite le quali lo stesso riteneva di essere stato accusato di
“appropriazione indebita”>.
All'udienza del 18.6.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, i passaggi rilevanti della vicenda oggetto di causa sono pacifici ed attestati dalla documentazione in atti.
Nello specifico, non è controverso che, a far tempo dall'1.2.2018 – a seguito del decesso del pensionato – siano stati riconosciuti i Persona_2 seguenti trattamenti di reversibilità:
- in favore della moglie , l'importo pari al 60% della pensione Parte_1 del de cuius, senza abbattimento per concorrenza col reddito erogato dal NT
, in presenza di figlia studentessa, ex art. 1 co. 41 Persona_1
l. 335/1995;
- in favore di quest'ultima l'importo pari alla quota del 20%.
Il 19.4.2021, conseguiva la laurea e – pacificamente – la Persona_1 madre, odiern va comunicazione all' . CP_1
A quest'ultimo riguardo, al punto n. 2 del ricorso di primo grado, si deduceva testualmente che “l' è sempre stata debitamente e puntualmente messa a CP_1 conoscenza di tutti ti inerenti il nucleo familiare della sig.ra Parte_1 rilevanti ai fini della erogazione della pensione, quali ad esempio l'avvenuta laurea della figlia in data 19.4.2021”. Persona_1
Nel costituirsi in giudizio avanti al TRIBUNALE, l' richiamava il contenuto CP_2 dell'atto introduttivo avversario (“la ricorrente, per contrastare la richiesta restitutoria dell' , evidenzia quanto segue:
1. che aveva immediatamente CP_1 informato l' del conseguimento della laurea, avvenuto il 19/04/2021, della CP_1 figlia, fin da maggio 2021”: v. mem. 26.11.2023, punto II), Persona_1 senza svolgere – sul punto – alcuna contestazione sotto l'aspetto fattuale.
5 Anzi, a pag. 8 della medesima memoria difensiva, tale circostanza veniva espressamente confermata dall'Ente convenuto in primo grado, il quale affermava: “in ogni caso, l'interessata era perfettamente consapevole di ricevere somme non dovute: come evidenziato proprio nel ricorso introduttivo, infatti, proprio la ricorrente aveva segnalato all' , fin dal maggio 2021, CP_1
l'intervenuta laurea della figlia”.
Ed infatti, a decorrere dal 1°.5.2021, veniva sospeso il trattamento di reversibilità, fino ad allora erogato in favore di in quanto non Persona_1 più studentessa.
Solo due anni dopo, il 20.4.2023, l'odierna appellante riceveva dall'Ente previdenziale l'avviso di recupero dell'indebito di € 25.188,98, per applicazione del predetto abbattimento, a far tempo dal conseguimento della laurea della figlia, che aveva determinato il venir meno del relativo presupposto.
In tale quadro, appare dirimente la fondatezza del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo sotteso all'indebito oggetto di ripetizione.
Giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 18.4.2023, n. 10337; nello stesso senso, v. ord. n. 5984/2022, per l'esclusione della quarta condizione allorquando l'ente sia pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, "seppure obbligato a comunicarli", ma di un terzo organo di vigilanza).
Le citate pronunce di legittimità, nel definire il concetto di dolo rilevante ai fini per cui è causa, lo hanno esteso alle condotte omissive, costituite dalla mancata o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto al trattamento o sulla sua quantificazione, non conosciuti dall' . CP_2
Ciò in conformità con l'art. 13 l. 412/1991, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
6 già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come è noto, infatti, il citato art. 52, co. II, l. cit., disponeva che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Analoga disposizione è dettata – con riferimento al “trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” – dall'art. 206 DPR n. 1092/1973, secondo cui “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”.
Anche laddove ha parificato al dolo la “semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto”, il Supremo Collegio ha – tuttavia – circostanziato tale affermazione con riferimento ad ipotesi di errore dell'Ente erogatore, agevolmente riconoscibile dal destinatario, come quelle – macroscopiche – di
“pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attiva”.
Di tale insegnamento giurisprudenziale questa stessa Corte ha fatto applicazione in un caso di “omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge”, affermando che “costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale” (sent. n. 164/2023, Pres. Rel. . Per_3 Per_4
Trattasi di principi che non si attagliano al caso di specie, in cui – Parte_1 lungi dall'avere tenuto alcuna condotta omissiva o meramente passiva – ha diligentemente e prontamente informato l'Istituto del titolo accademico conseguito dalla figlia, attivandosi tramite un comportamento improntato a buona fede e correttezza.
Trattasi, come sopra rilevato, di circostanza pacifica ed affermata in giudizio dallo stesso . CP_1
A fronte di tale tempestiva comunicazione e dell'immediata revoca del trattamento di reversibilità di pacificamente noto alla madre, Persona_1
l'erogazione di quello riconosciuto all'odierna appellante è proseguita – del tutto invariata – per oltre due anni.
7 Del tutto ragionevolmente si è, in tal modo, generato in capo a quest'ultima beneficiaria il legittimo affidamento in ordine alla spettanza degli importi corrisposti.
Il sotteso errore, ascrivibile unicamente all' , appare, pertanto, del tutto CP_2 privo delle caratteristiche di immediata riconoscibilità, esemplificate nella citata pronuncia di legittimità e dalla stessa omologate al dolo.
Tanto più che l'odierna appellante non risulta dotata delle particolari cognizioni in materia pensionistica, valorizzate dal Supremo Collegio ai fini dell'accertamento relativo all'elemento soggettivo.
Giova, infatti, evidenziare che la conclusione degli studi universitari, mentre determinava la perdita integrale del trattamento di reversibilità riconosciuto alla figlia del de cuius, generava – in capo alla madre – la diversa conseguenza del venir meno dell'esonero dall'abbattimento in ragione del reddito: aspetto di carattere tecnico non immediatamente riconoscibile da parte del beneficiario non specificamente competente in materia.
La tempestiva adozione, da parte dell'Istituto, del solo provvedimento di revoca della pensione erogata ad ben poteva indurre Persona_1 [...]
a ritenere che lo st aurito le consegue Pt_3 dell'intervenuta laurea.
Le specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di causa non consentono, pertanto, di condividere l'accertamento compiuto dal TRIBUNALE sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'insussistenza del diritto dell' al recupero CP_1 dell'indebito oggetto di causa, erogato sulla pensione di DI TE
(Iscrizione numero 17569403 R).
[...] P.IVA_2
Per l'effetto, l'appellato va condannato alla restituzione delle trattenute operate a tale titolo.
Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 2.000,00 per ciascuna fase processuale.
8 Di conseguenza, l' va condannato a restituire a CP_1 Parte_1
l'importo di € 2.1 , da questa pagato a tale tit sentenza di primo grado.
Pur nell'infondatezza della pretesa restitutoria, non ricorrono – ad avviso della Corte – gli estremi per l'invocata condanna dell' ai sensi dell'art. 96, CP_2
c.p.c., non essendo ravvisabili violazioni dei gen noni di correttezza e buona fede processuale.
Va, infine, disattesa l'istanza di cancellazione, avanzata dall' con riguardo CP_1 alle espressioni contenute a pag. 22 ultimo cpv. dell'appello interpretabili
– per il loro contenuto generico ed impersonale – come “accuse” di
“appropriazione indebita” rivolte all' . CP_2
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 96/2024 del Tribunale di SONDRIO, dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero dell'indebito oggetto di causa, CP_1 erogato sulla pensione di DI AN - TP 12 Pt_1
(Iscrizione numero 17569403 R) – e, per l' ondanna l'appellato alla restituzione delle trattenute operate a tale titolo;
condanna l' a restituire a l'importo di € 2.144,75, CP_1 Parte_1 da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese processuali;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge. Così deciso in Milano, 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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