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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCO BULLERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), via Roma n.22, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I Signori e continueranno a vivere nella residenza indicata in Parte_2 Parte_1 epigrafe, dandosi comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di recapiti telefonici, pur liberi di autodeterminare la loro vita;
2) La Signora rinuncia ad ogni richiesta di assegno divorzile;
Parte_2
3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con esercizio disgiunto Per_1 della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria importanza, con domicilio prevalente presso la casa della madre posta in Chiesina Uzzanese (PT), Via Livornese di Sotto, n. 44;
4) Disporre i seguenti tempi di permanenza del figlio minore con il padre, il quale vedrà il figlio e si tratterrà con lo stesso secondo il seguente calendario: nella prima settimana (con fine settimana paterno) a partire dal sabato mattina sino al lunedì mattina e durante la settimana il mercoledì dalle ore 16.30 sino al rientro a scuola il mattino successivo;
nella seconda settimana (con fine settimana
1 materno), il padre vedrà il figlio e si tratterrà con lui il martedì dalle ore 16.30 fino al rientro a scuola il mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16.30 sino al sabato mattina. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Per le festività Natalizie verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori e pertanto il figlio trascorrerà di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, quello dell'Epifania. Per le festività Pasquali il figlio trascorrerà di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. In caso di necessità i genitori potranno accordarsi (con congruo preavviso anche telefonico) per la eventuale sostituzione del w/e di pertinenza a causa degli impegni di lavoro dell'uno o dell'altro genitore;
5) Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore nella misura di euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 11 di ogni mese Per_1 mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di novembre di ogni anno, nonché corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative al figlio stesso da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8 novembre 2010: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
6) La Signora e il Signor si danno reciproco consenso affinchè gli stessi Parte_2 Parte_1 possono disgiuntamente chiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio;
7) La Signora e il Signor si danno atto di aver regolato già in sede di Parte_2 Parte_1 separazione tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, per cui non avanzano alcuna altra pretesa». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 22/6/2012, antecedentemente al quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
2 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Altopascio (LU) in data 22/6/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 10, Parte I, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCO BULLERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), via Roma n.22, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I Signori e continueranno a vivere nella residenza indicata in Parte_2 Parte_1 epigrafe, dandosi comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di recapiti telefonici, pur liberi di autodeterminare la loro vita;
2) La Signora rinuncia ad ogni richiesta di assegno divorzile;
Parte_2
3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con esercizio disgiunto Per_1 della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria importanza, con domicilio prevalente presso la casa della madre posta in Chiesina Uzzanese (PT), Via Livornese di Sotto, n. 44;
4) Disporre i seguenti tempi di permanenza del figlio minore con il padre, il quale vedrà il figlio e si tratterrà con lo stesso secondo il seguente calendario: nella prima settimana (con fine settimana paterno) a partire dal sabato mattina sino al lunedì mattina e durante la settimana il mercoledì dalle ore 16.30 sino al rientro a scuola il mattino successivo;
nella seconda settimana (con fine settimana
1 materno), il padre vedrà il figlio e si tratterrà con lui il martedì dalle ore 16.30 fino al rientro a scuola il mattino successivo, nonché il giovedì dalle ore 16.30 sino al sabato mattina. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Per le festività Natalizie verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori e pertanto il figlio trascorrerà di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, quello dell'Epifania. Per le festività Pasquali il figlio trascorrerà di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. In caso di necessità i genitori potranno accordarsi (con congruo preavviso anche telefonico) per la eventuale sostituzione del w/e di pertinenza a causa degli impegni di lavoro dell'uno o dell'altro genitore;
5) Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore nella misura di euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 11 di ogni mese Per_1 mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di novembre di ogni anno, nonché corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative al figlio stesso da intendersi come da protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8 novembre 2010: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
6) La Signora e il Signor si danno reciproco consenso affinchè gli stessi Parte_2 Parte_1 possono disgiuntamente chiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio;
7) La Signora e il Signor si danno atto di aver regolato già in sede di Parte_2 Parte_1 separazione tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, per cui non avanzano alcuna altra pretesa». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 22/6/2012, antecedentemente al quale è nato il figlio
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
2 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in Altopascio (LU) in data 22/6/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 10, Parte I, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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