Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 25/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Composta dai seguenti magistrati:
Venturini Leonardo Presidente Papa Elena Consigliere-relatore Scognamiglio Marco Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 23/2026
nel giudizio iscritto al n. 60209/GC del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto n. 37341 (es. 2009), reso dall’Agente contabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Sovicille (SI), Sig. PEDANI RE;
VISTO il conto giudiziale e tutti gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci, il Magistrato relatore Cons. Elena Papa, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Paola Ciccarelli, nessuno comparso per il sig. PE;
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione d’irregolarità n. 822 del 10 dicembre 2025, il Magistrato relatore per i conti degli enti locali della Provincia di Siena ha chiesto al Presidente della Sezione giurisdizionale di voler fissare l’udienza di discussione del giudizio sul conto in epigrafe indicato, reso dall’agente contabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Sovicille, Sig. RE PEDANI, per l’esercizio finanziario 2009, con domanda di dichiarazione di irregolarità del conto senza addebito.
La relazione del magistrato ha dato conto dell’iter giudiziale del conto, precisando:
- che questo era stato oggetto di una prima relazione di irregolarità depositata in data 30 giugno 2015 (relazione n. 822 del 23 giugno 2015), con la quale si erano evidenziate alcune irregolarità del conto;
- che il giudizio era stato discusso in data 23 settembre 2015 e aveva avuto esito nell’ordinanza n. 127/2016, di chiarimento di un quesito del magistrato in ordine alla composizione del conto, che risultava limitato solo alle riscossioni per cassa e ai relativi riversamenti in tesoreria, e aveva concluso con la necessità della sua integrazione anche a mezzo di deposito di ulteriore documentazione, con ordine rivolto all’agente contabile;
- che, a seguito di tale ordinanza, il sig. PE ha depositato memoria defensionale del 26 ottobre 2016 e allegata documentazione, in forza delle quali il magistrato relatore aveva ricostruito la posizione di questi come sub-agente contabile, individuando l’agente contabile responsabile nel Comandante della Polizia municipale del comune di Sovicille, dott.ssa Sestini Simona, a quel punto chiamata al deposito del conto integrato degli ulteriori elementi, anche documentali, ritenuti mancanti;
- che tale ricostruzione del magistrato relatore in ordine alla figura dell’agente contabile del comune di Sovicille è stata disattesa dal Collegio con la sentenza/ordinanza n. 93 del 2019, con conseguente estromissione della dott.ssa Sestini dal giudizio e restituzione degli atti al relatore per il prosieguo;
- che dopo apposita istruttoria, in data 10 febbraio 2023, il Segretario comunale del Comune di Sovicille aveva provveduto ad integrare la documentazione da allegare al conto ai fini della verifica di regolarità.
2. La relazione di irregolarità del conto resa inizialmente nel 2015 aveva rilevato le criticità di seguito esposte:
1) la compilazione del registro cronologico degli incassi era stata effettuata in maniera solo parziale e disordinata, con correzioni apportate in modo non regolare, senza una numerazione progressiva e senza l’indicazione né della data delle operazioni, né del saldo progressivo. Inoltre, non risultava la corrispondenza tra il totale degli incassi mensili e quello indicato nel conto giudiziale (nella specie € 35.542,22 da conto giudiziale ed € 36.015,14 da registro incassi);
2) il conto risultava incompleto, in quanto limitato al conto delle somme riscosse in contanti “derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal Codice della Strada, dal rilascio dei contrassegni circolazione invalidi, dal rilascio delle copie degli atti dei sinistri stradali, dal noleggio dell’apparecchio per il tatuaggio del bestiame, etc.“(decreto del Responsabile del settore P.M. del 2.1.2009), senza tener conto dell’intera gestione delle sanzioni amministrative (riscossione volontaria e riscossione coattiva), mentre anche le somme riscosse mediante versamento sul c/c postale della Polizia municipale avrebbero dovuto entrare a far parte del conto (nella parte relativa al conto di cassa) e, quindi, essere riportate nel modello 21.
3. Con la relazione del 10 dicembre 2025 il magistrato relatore ha dato conto dell’avvenuta integrazione documentale ad oepra del Segretario comunale del comune di Sovicille di cui si è detto sopra.
In particolare, la documentazione depositata ha chiarito che “nell’anno 2009 la gestione contabile delle somme riscosse per violazione al codice della strada avveniva secondo il principio di cassa, cioè provvedendo alla rilevazione degli introiti al momento dell’effettivo incasso da parte del Tesoriere…” e che “l’agente contabile versava periodicamente le somme riscosse in ufficio presso la tesoreria, senza poter operare sul conto in alcuna maniera, … che i pagamenti ricevuti potevano essere relativi a sanzioni notificate sia nel 2009 che negli anni precedenti i quali, inoltre, potevano essere corrisposti in misura parziale, per scelta o errore del cittadino…”, mentre, per quanto riguarda i verbali notificati e pagati parzialmente, o non pagati, “veniva formato il ruolo, poi trasmesso ad Equitalia”.
La nota del Segretario comunale recava, altresì, in allegato, i prospetti riepilogativi degli incassi relativi all’anno 2009 estratti dal gestionale, suddivisi in incassi su conto corrente, incassi in contanti ed incassi totali.
4. Rileva il magistrato relatore che, dopo le integrazioni, sono disponibili per l’esame:
- i tabulati estratti dal gestionale riportanti la totalità degli incassi effettivamente effettuati nell’anno 2009 da parte del Comune di Sovicille in qualunque modalità (c/c bancario di tesoreria, c/c postale dedicato ad oggi estinto e pagamento presso ufficio di polizia municipale);
- il registro degli incassi trasmesso a seguito della prima nota istruttoria del 2015 (per quanto compilato a mano e in maniera molto disordinata);
- l’originario conto giudiziale del 2009.
Rileva, altresì, che il raffronto della documentazione come integrata consente di verificare l’insussistenza della differenza di saldi che inizialmente era emersa tra conto giudiziale e registro incassi, attestandosi le entrate di cassa in € 35.542,22, senza alcun ammanco o addebito a carico dell’agente, così facendo ritenere superato il primo rilievo.
Al contrario, risulta confermato il secondo rilievo, che ha evidenziato l’incompletezza del conto, in quanto limitato alle sole somme riscosse in contanti, con esclusione di quelle versate dai cittadini tramite c/c postale e tesoreria - che sono presenti invece, sia in parziale che in totale, nei files acquisiti dal Segretario comunale di Sovicille, di cui si è detto -, non inserite nel modello 21.
5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, il Pubblico ministero ha evidenziato che, ferma restando l’acclarato superamento della discrasia originariamente rilevata tra il totale degli incassi mensili e quello indicato nel conto giudiziale, con conseguente esclusione di addebiti a carico del sig. PE, il conto non sarebbe irregolare, risultando quest’ultimo responsabile solo della parte di gestione della cassa contate, essendo in tali termini l’incarico a suo tempo assegnatogli dal Comandate della polizia municipale decreto del 2 gennaio 2009.
Ha pertanto concordato con la richiesta difetto di addebito di cui alla reazione del magistrato relatore, asseritamente da accompagnarsi, tuttavia, o alla declaratoria di regolarità del conto, ovvero alla restituzione degli atti al magistrato istruttore per l’individuazione dell’agente contabile tenuto alla redazione del conto, ove questo si intenda dover necessariamente comprendere anche la parte dei pagamenti dematerializzati, fermo restando, infine, un margine per la valutazione della non necessità della redazione del conto per tali ultimi pagamenti alche in considerazione del tempo trascorso.
6. Ritiene il collegio di non condividere la ricostruzione fornita dalla Procura contabile, che va in contrario avviso con le conclusioni della sentenza ordinanza n. 93/2019.
In tale sede, infatti, il Collegio, nel disattendere la ricostruzione della figura della Comandante della Polizia municipale come agente contabile, ha individuato tale posizione in capo al sig. RE PE.
Questi era incaricato della riscossione dei pagamenti delle sanzioni del codice della strada per cassa, ma il suo ruolo di agente contabile non veniva circoscritto a tale aspetto in relazione alla predisposizione del conto giudiziale a fine esercizio.
Tale conto non può limitarsi alla parte per cassa, rispetto alla quale, invece, è stato predisposto, ma deve comprendere i movimenti contabili dell’esercizio complessivamente considerati, anche acquisendo i dati dall’ufficio competente, non potendosi ripartire la contabilità di un unico esercizio in parti distinte a seconda delle modalità di riscossione, a pena di violazione del generale di unicità del conto (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria, sentt. 67 – 70 del 22 marzo 2022, per cui “Gli articoli 192 e 193 del R.D. n. 827/1924 sanciscono il principio dell’unicità del conto anche in casi in cui vi siano contabili principali e contabili secondari, cui fanno eccezione le ipotesi in cui la legge o “disposizioni organiche” dell’ente prevedano (a norma dell’art. 178 comma 1 lett. a del R.D. 827/1924) una pluralità di agenti contabili, ovvero la presentazione di conti distinti, in quanto tali trattati e approvati dall’ente separatamente.”).
Sono pertanto fondate e condivisibili le osservazioni del magistrato relatore, che devono essere accolte per le ragioni da questi espresse, come sopra riportate.
Infatti, sebbene, a seguito dell’istruttoria svolta, il conto risulti in pareggio e non si riscontrino ammanchi, e questo si possa sostenere anche per quanto riguarda l’esame dei tabulati del conto corrente di Polizia municipale e di tesoreria, persistono i difetti formali del conto giudiziale, sopra rilevati, con particolare riguardo alla incompletezza della redazione.
Ne discende che il conto giudiziale deve comunque dichiararsi irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del C.G.C. a mente del quale “Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile”.
6. Dato il difetto di ammanchi e di profili di responsabilità sopra visto, e data la complessità della vicenda, sussistono motivate ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
DICHIARA
l’irregolarità del conto giudiziale n. 37341 relativo alla gestione dell’agente contabile del Servizio di Polizia municipale del Comune di Sovicille (SI) per il periodo dal 1.01.2009 al 31.12.2009, senza addebito di responsabilità.
Compensa, per l’effetto, le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 12 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente Cons. Elena Papa Leonardo Venturini F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 25/02/2026 Il Funzionario
NI TO
F.to digitalmente