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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe assistite e difese dall'avv. Maria Silvia Afelici per procura allegata all'atto di citazione in appello, appellanti e
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2 appellati contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.552/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elena Merlo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5346/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, mai notificata, accogliere anche le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “– condannare i convenuti a versare alle attrici - a titolo di risarcimento per indennità di occupazione senza titolo - la somma di euro 19.235,14 o la diversa somma che il
Giudice quantificherà e liquiderà in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre alla somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile, a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.552/2023 pubblicata il 30 marzo 2023
Ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato a mani in data 04/08/2022 le odierne appellanti convenivano in giudizio e , chiedendo il Controparte_1 CP_2 rilascio della casa cantoniera sita in Spresiano (TV) Via Manin n. 19, al km 35+239 della linea ferroviaria Mestre-Udine, censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Spresiano al foglio 6 particella 278, occupata sine titulo dai convenuti, nonché il risarcimento del danno vantato per l'occupazione abusiva dell'immobile, quantificato unilateralmente dalle proprietarie in €19.235,14.
è proprietaria del sedime e dell'immobile ad uso abitativo – Parte_1
Cont casa cantoniera – individuato al foglio di mappa n.6, particella 278 sub.
1. invece, è proprietaria del magazzino individuato al foglio di mappa 6, particella 278 sub 2.
Le società attrici asserivano che dal 2013 gli immobili sopra descritti fossero occupati senza titolo dai convenuti e a prova di tale assunto producevano:
- relata di notifica dell'atto di citazione in giudizio, effettuata il 4 agosto 2022 mediante consegna a mani di familiare presso l'immobile per cui è causa;
pag. 2/14 - verbale di sopralluogo datato 26/03/2013 da parte di dipendenti della società
(società di gestione e di tutela del patrimonio immobiliare di Parte_3
Cont
e di (doc. 8); Pt_1
- segnalazione della Polizia Ferroviaria di Treviso per occupazione abusiva da parte delle convenute, in data 03/09/2014 (doc. 9);
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 16/09/2014, con la quale diffidava formalmente gli occupanti a rilasciare la SA Parte_3
ON di cui è causa, con allegato avviso di ricevimento presso l'immobile per cui è causa (doc.11);
- verbale di sopralluogo del 18/09/2014, nel quale dava atto del Parte_3 perdurare dello stato di occupazione (doc. 12 atto di citazione di primo grado), comunicato alle società attrici con informativa del 21/10/2014 (doc. 13 atto di citazione primo grado);
- querela in data 02/12/2014 avverso e altri, per l'occupazione CP_2 abusiva dell'immobile di cui è causa (doc. 14). Il procedimento penale conseguente alla querela si concludeva con sentenza emessa in data 14/06/2022 dichiarativa di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (doc. 3 atto di appello);
- ulteriore verbale di sopralluogo del 01/10/2018 della Polizia Ferroviaria, con il quale viene constatato lo stato di illegittima occupazione dell'immobile anche da parte dei convenuti (doc. 16);
Le attrici rivendicavano l'attuale titolarità dell'immobile sopra descritto e chiedevano il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della sua occupazione illegittima, ritenendolo “in re ipsa” per effetto della mera perdita di disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire alcuna utilità a causa dell'abusiva occupazione da parte dei convenuti.
Sulla scorta del canone di mercato, le società attrici stimavano il quantum per danno emergente in €19.235,14, come da scheda di calcolo allegata agli atti di causa (doc. 17)
e su tale somma chiedevano di riconoscere interessi e rivalutazione.
pag. 3/14 In via subordinata, le attrici chiedevano al Tribunale adito di quantificare in via equitativa il valore locativo degli immobili occupati ex art.1226 c.c. e di riconoscere interessi e rivalutazione sulla somma liquidata.
2.
Parti convenute, nonostante regolare notifica perfezionatasi presso l'immobile per cui è causa, rimanevano contumaci.
3.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso in parziale accoglimento delle domande attoree ha condannato i convenuti contumaci al rilascio della SA
ON, ritenute provate le seguenti circostanze:
- la proprietà dell'immobile di cui è causa in capo alle attrici da oltre un ventennio, come risulta da documentazione prodotta in giudizio (doc. 3);
- lo stato di occupazione della SA ON da parte dei convenuti, come da documentazione sopra citata (da doc. 8 a doc.16)
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dalle società attrici in conseguenza dell'occupazione, ritenuto non fosse meritevole di accoglimento la tesi, sostenuta dalle attrici, del danno in re ipsa e ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere, a loro carico, di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito. Secondo il primo giudice, le società attrici non avrebbero allegato e provato la propria volontà di locare l'immobile o di venderlo e la circostanza non si sarebbe potuta desumere in via presuntiva, poiché la SA ON de quo non era mai stata in precedenza locata.
Il mancato godimento diretto indiretto dell'immobile in questione non sarebbe dipeso, secondo il Tribunale di Treviso, dall'occupazione fattane dai convenuti bensì dal disinteresse della stessa proprietà, che, pur essendo a conoscenza dell'indebita occupazione del bene sin dal 2013 (cfr. doc. 8), si è limitata all'invio di una diffida al suo rilascio nel 2014 (cfr. doc. 11) e alla presentazione di una querela nello stesso anno
(cfr. doc. 14), successivamente rimanendo inerte sino all'introduzione del giudizio di pag. 4/14 primo grado nel 2022, consentendo così di presumere l'assenza di interesse a godere – direttamente o indirettamente - del bene.
Inoltre, il Tribunale ha dedotto un'anomala infruttuosità, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale” cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza n.33645/2022 dallo stato di precaria manutenzione dell'immobile, che non avrebbe consentito di locarlo.
Alla luce della soccombenza reciproca il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite per la quota di un mezzo, ponendone il residuo a carico dei convenuti ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4.
Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 hanno interposto tempestivo appello notificato, a mezzo raccomandata, il
[...]
25/10/2023 e affidato a due motivi di gravame.
4.1.
Col primo motivo le appellanti censurano la sentenza in epigrafe richiamata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo dell'immobile.
Affermano che il primo giudice avrebbe trascurato di valorizzare le solerti e costanti attività poste in essere dalle appellanti per opporsi all'occupazione dell'immobile di cui
è causa. Le segnalazioni dell'occupazione abusiva della SA ON e l'opposizione alla stessa da parte delle società appellanti non emergerebbero soltanto dalla diffida e dalla presentazione della querela (doc. 11 e 14), bensì anche da una serie di verbali, informative e comunicazioni (non considerate dal primo giudice), allegate agli atti di causa (da doc. 8 a doc. 16).
Le appellanti, mediante la succitata querela del 02/12/2014 avevano dato inizio al procedimento penale contro gli occupanti convenuti, confidando in un esito favorevole, disatteso dalla sentenza n. 666/22 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione emessa in data 14/06/2022.
pag. 5/14 All'esito del giudizio penale con diligenza, in data 04/08/2022, le società
[...]
e hanno notificato agli occupanti Parte_1 Parte_2 atto di citazione dinanzi al Tribunale di Treviso.
In forza della documentazione summenzionata, della tempestività e costanza nell'attività di contrasto delle appellanti all'occupazione dell'immobile, il primo giudice non ne avrebbe dovuto ricavare un “disinteresse” alla tutela dell'immobile da parte delle titolari.
Le appellanti lamentano, inoltre, l'errata applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto espresso dalla pur citata sentenza delle Sezioni Unite n.33645/2022, nella parte in cui ha ritenuto sussistere una anomala infruttuosità dell'immobile, ostativa al riconoscimento del danno emergente a favore delle odierne appellanti.
Le appellanti affermano l'illogicità della motivazione della sentenza appellata, in quanto i terzi occupanti evidentemente godono da tempo di utilità derivanti dall'occupazione dell'immobile, privandone le proprietarie.
Inoltre, lo stato precario di manutenzione della SA ON non dovrebbe venire considerato indicativo di un disinteresse della proprietà e di una anomala infruttuosità dell'immobile bensì fatto riferibile all'impossibilità, per le proprietarie, di accedere all'immobile per procedere ad interventi di manutenzione, impossibilità riferibile alle parti convenute in quanto dovuta proprio al persistente stato di occupazione abusiva.
In ordine alla quantificazione del danno, le appellanti ribadiscono la richiesta di liquidazione in via equitativa e propongono la somma complessiva di €19.235,14, derivante dal calcolo riferito al valore minimo di mercato per le abitazioni di tipo economico ubicate nella medesima zona dell'immobile in questione a decorrere da settembre 2014 (16/09/2014 data della diffida) a luglio 2022 (31/07/2022 data della citazione in giudizio), come da scheda di calcolo allegata (doc. 17) e chiedono il riconoscimento su tale somma di rivalutazione ed interessi.
pag. 6/14 4.2.
Con il secondo motivo le appellanti, in conseguenza della riforma del capo della sentenza di primo grado impugnato con il primo motivo, chiedono la riforma del capo relativo alle spese, con condanna in capo a e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 29/05/2024 il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia degli odierni appellati e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei termini di legge.
5.
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
5.1. Cont
e hanno proposto domanda di condanna delle parti convenute al Parte_1 pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile di loro proprietà, aderendo espressamente all'orientamento giurisprudenziale, diffuso all'epoca dell'introduzione del giudizio, secondo il quale l'occupazione illegittima di un immobile costituiva un danno in re ipsa e dava luogo al diritto al risarcimento del danno costituito dalla lesione al diritto di proprietà.
Sulla risarcibilità del danno da occupazione sine titulo di bene immobile si è pronunziata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 (pubblicata nel corso del giudizio di primo grado), disattendendo l'orientamento secondo cui la lesione del diritto di proprietà costituirebbe un “danno in re ipsa”. La Corte ha chiarito che fatto costitutivo della tutela risarcitoria è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, sia esso nella forma del godimento diretto ovvero nella forma indiretta. Il proprietario è pertanto tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito e non può limitarsi alla mera allegazione dell'intervenuta occupazione sine titulo, questa sufficiente al solo esperimento della tutela reale.
pag. 7/14 Infatti, la causa petendi dell'azione risarcitoria non può ritenersi coincidere senza residui con quella dell'azione petitoria, altrimenti si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione che il risarcimento spetterebbe sempre, a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza possibilità della prova contraria.
Secondo la Corte di legittimità, il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria.
Data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva è consentito ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici, tanto che alla locuzione “danno in re ipsa” si potrebbe sostituire quella di “danno presunto” o
“danno normale”. A fronte delle allegazioni di parte attrice il convenuto, ha l'onere di contestare specificatamente i fatti dannosi allegati (art. 115, comma 1, cod. proc. civ.).
Il Tribunale di Treviso nella sentenza oggetto di impugnazione ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni sofferti dalle società attrici in conseguenza dell'occupazione, ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere, a loro carico, di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito. Secondo il primo giudice, le società attrici non avrebbero allegato e provato la propria volontà di locare l'immobile o di venderlo e la circostanza non si sarebbe potuta desumere in via presuntiva, poiché la
SA ON de quo non era mai stata in precedenza locata.
Il mancato godimento diretto e indiretto dell'immobile in questione non sarebbe dipeso, secondo il Tribunale di Treviso, dall'occupazione fattane dai convenuti bensì dal disinteresse della stessa proprietà che, pur essendo a conoscenza dell'indebita occupazione del bene sin dal 2013 (cfr. doc. 8), si è limitata all'invio di una diffida al suo rilascio nel 2014 (cfr. doc. 11) e alla presentazione di una querela nello stesso anno
(cfr. doc. 14), successivamente rimanendo inerte sino all'introduzione del giudizio di primo grado nel 2022.
pag. 8/14 Inoltre, il Tribunale di Treviso ha ritenuto sussistere un'anomala infruttuosità del bene, conseguente allo stato di precaria manutenzione dell'immobile che non avrebbe consentito di locarlo, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale” cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza n.33645/2022.
Il motivo è fondato e la sentenza impugnata deve venire in parte riformata.
Le argomentazioni svolte dalle attrici in primo grado circa la sussistenza di un danno in re ipsa non sono di ostacolo all'accoglimento della loro domanda risarcitoria in quanto le attrici hanno allegato di avere subito un danno consistente nell'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla sua natura fruttifera ed hanno qualificato l'immobile come “un alloggio destinato a pubblico servizio quale bene strumentale”. Inoltre, nei verbali di ispezione prodotti l'immobile è qualificato come “unità locativa”.
Sia pur sinteticamente, pertanto, le attrici hanno indicato le specifiche utilità che l'occupazione ha sottratto, vale a dire la possibilità di concedere in locazione il bene, previa sua manutenzione.
Non è pertanto condivisibile la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere di allegazione a loro carico.
L'onere di provare il danno – conseguenza, come sopra riportato, può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici ed a fatti di comune esperienza. Se è pur vero che, come osservato dal primo giudice, la SA ON de quo non sia mai stata offerta in locazione, purtuttavia la prova del danno può venire desunta dal fatto, di comune esperienza, che il vasto patrimonio immobiliare costituito da edifici in origine strumentali alle attività ferroviarie, per il ricovero di attrezzi o come alloggio per i dipendenti ferroviari, siano frequentemente restaurati ed offerti in vendita o in locazione a terzi o, ancora, riconvertiti per usi diversi.
Gli appellati, contumaci, non hanno superato la presunzione di normale fruttuosità del bene, fondata su fatti di comune esperienza, rinunziando a svolgere le loro difese in giudizio ed in particolare ad opporre che, anche qualora l'immobile fosse stato libero, le pag. 9/14 società istanti mai avrebbero esercitato il diritto di godimento sullo specifico stabile occupato.
Il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non può essere attribuito al disinteresse della proprietà, bensì all'occupazione abusiva da parte dei convenuti in quanto, a fronte dell'interesse alla tutela dello stesso come dimostrato dalle appellanti, come risulta dalla nutrita documentazione prodotta in primo grado (da doc. 8
a doc. 16), è da escludersi l'abbandono dell'immobile. Sono in particolare prodotti:
- lettera raccomandata del 09/09/2014 inviata dalle società istanti al Comune di
Spresiano e alle società fornitrici dei servizi elettrico, idrico e di gas ai fini di inibire le richieste avanzate dagli occupanti di cambio di residenza o di allacciamento alle utenze
(doc. 10);
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 16/09/2014, con la quale Parte_3 diffidava formalmente gli occupanti a rilasciare la SA ON (doc. 11);
[...]
- querela in data 02/12/2014 avverso (e altri) per l'occupazione abusiva CP_2 dell'immobile (doc. 14). Dopo la proposizione di querela per il fatto dell'occupazione nel 2014 la proprietà ha atteso l'esito del giudizio penale ed ha immediatamente instaurato un giudizio civile (il 04/08/2022) a seguito della pubblicazione (in data
14/06/2022) della sentenza n. 666/22 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Si può, dunque, ragionevolmente presumere che l'immobile in questione, ove non fosse stato occupato dai convenuti, sarebbe stato, come allegato dalle appellanti, destinato a conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla sua natura normalmente fruttifera come unità locativa.
Né può ostare a tale conclusione lo stato carente di manutenzione degli immobili e la mancanza di messa a norma degli impianti.
Innanzitutto, in punto di fatto le condizioni di manutenzione in cui si trova l'immobile,
a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non si possono ritenere così precarie da denotare una “anomala infruttuosità dell'immobile” ostativa alla configurabilità del
“danno presunto” o “danno normale” cui fa riferimento la pronunzia a Sezioni Unite. Lo
pag. 10/14 stato di manutenzione dell'immobile come risultante dai verbali di sopralluogo prodotti e allegata documentazione fotografica è infatti comunque sufficiente per concretare una presunzione di possibilità di normale utilizzo del bene: si tratta di casa in muratura con tetto integro, con copertura in tegole e serramenti in legno, occupata da quasi un decennio. La mancata messa a norma degli impianti consegue allo stato di occupazione, che ha impedito da un decennio alle proprietarie di effettuare interventi di manutenzione sul bene.
Nella segnalazione per occupazione abusiva in data 03/09/2014 della Polizia Ferroviaria di Treviso è riportato altresì che “le stanze dello stabile erano in buono stato e risultava funzionante l'allacciamento con la rete acquedotto e di erogazione energia elettrica”
(doc. 9).
Inoltre, può presumersi che la proprietà abbia posto in essere le iniziative sopra riportate e documentate e – da ultimo – abbia promosso il presente giudizio civile ai fini di metterlo a frutto, previa sua manutenzione, una volta rientrata in possesso del medesimo.
5.2.
In ordine alla quantificazione del danno, nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione Sezioni Unite n.33645/2022).
Alla luce delle suddette considerazioni, va riconosciuto in capo a
[...]
l'indennità per l'occupazione abusiva Controparte_4 nella misura proposta in via dalle istanti di €202,62 mensili (inferiore alla rendita catastale di €267,27 mensili del solo immobile ad uso residenziale), in quanto contenuta e prudenziale per l'immobile de quo di categoria A3, classe 2 di 4,5 vani, della superficie catastale di 101 metri quadri, in muratura, con tetto e serramenti integri nonché allacci con la rete elettrica e l'acquedotto, oltre ad area scoperta di 100 metri pag. 11/14 quadri ed oltre a magazzino della superficie catastale di 13 metri quadri, classificato
C/2, rendita catastale €22,31.
L'indennità è richiesta dalle appellanti con riferimento al periodo compreso tra il 3 settembre 2014 (data di inizio dell'occupazione) e il 31 luglio 2022 (data di proposizione della domanda giudiziale), per 95 mensilità al netto di due giorni e risulta equa nella misura proposta, pari a €202,62 mensili (indicata dalle appellanti nel prospetto di calcolo di cui al doc.17 in €19.235,14 mentre €202,62 × 95 = €19.248,90, con una piccola discrepanza di €13.76), a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto del valore di mercato, delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'immobile e del fatto che verosimilmente una locazione comprenderebbe anche il magazzino come vano accessorio.
Tale liquidazione viene effettuata, in via equitativa, a valori attuali. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le appellanti non hanno chiesto di determinare partitamente quanto dovuto a ciascuna di loro per cui tale calcolo esula dal perimetro di valutazione di questo giudizio.
5.3. Cont
e hanno, inoltre, chiesto la condanna degli appellati a versare Parte_1
“la somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio”.
In applicazione analogica dell'art.1591 c.c., la domanda può essere accolta prevedendo che la corresponsione dell'indennità mensile determinata in via equitativa, pari a €
202,62, si protragga per tutti i mesi di abusiva occupazione successivi alla data della proposizione della domanda fino all'effettivo rilascio.
Ne consegue che gli appellati vanno condannati al pagamento della somma di € 202,62 mensili a favore delle appellanti dal 31/7/22 fino alla data dell'effettivo rilascio della casa cantoniera in questione.
5.4.
Le appellanti, infine, nelle proprie conclusioni riportano la richiesta di “risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile” avanzata in primo grado con l'atto di citazione nei seguenti termini: “I convenuti dovranno essere condannati anche a risarcire i danni
pag. 12/14 materiali provocati con l'accesso e l'occupazione abusiva dell'immobile. Tali danni potranno essere quantificati economicamente solamente al momento della effettiva liberazione della SA ON”.
La domanda è inammissibile, in quanto il danno oggetto della richiesta risarcitoria non è allegato come certo nella sua esistenza ma solamente ipotizzato come eventuale ed è assolutamente indeterminato nella sua natura oltre che nella sua entità economica.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure non si è pronunciato sul punto e non è stata svolta alcuna attività istruttoria al riguardo, peraltro non richiesta.
Del resto, nella narrativa dell'atto di appello non viene contestata omissione di pronunzia su questo aspetto e nulla viene allegato in ordine alla natura dei danni materiali arrecati all'immobile, limitandosi le appellanti a riportare nelle conclusioni l'apodittica richiesta di “risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile”.
La domanda è inammissibile.
§6
Il capo della sentenza con il quale i convenuti sono stati condannati a rilasciare immediatamente l'unità immobiliare casa cantoniera, sita nel Comune di Spresiano alla via Manin n.19, libera da persone e cose, in favore delle attrici non è oggetto di impugnazione e deve intendersi passato in giudicato.
§7
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'integrale soccombenza dei degli appellati e pertanto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste interamente a carico di e . Controparte_1 CP_2
Per le spese di primo grado, si conferma la liquidazione già effettuata dal Tribunale di
Treviso, senza la decurtazione della quota di ½ compensata in ragione della parziale soccombenza in quanto a compensi nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e in quelli minimi per la fase decisoria e, in quanto ad esborsi, in assenza di documentazione ulteriore, nella misura di €226,48 (pari al contributo unificato e ai costi di notifica).
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ed alla pag. 13/14 notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte come segue: per la fase di studio della controversia €1.134,00, per la fase introduttiva del giudizio €921.00 e per la fase decisionale € 1.911,00 per un totale di
€3.966,00, oltre contributo unificato €335,50 e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di E , avverso la
[...] Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Treviso n. 552/2023 in parziale riforma della sentenza, che deve venire confermata per il resto, così provvede:
I. Condanna e al pagamento a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
e , della somma di €19.235,14 Parte_1 Parte_2 oltre a interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo nonché della somma di €202, 62 mensili dal 31/7/22 fino all'effettivo rilascio.
II. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile.
III. Condanna e , in solido fra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite di primo grado a favore di Controparte_4
che si liquidano in €226,48 per esborsi e in €2.547,00 per
[...] compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge.
IV. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in €335,50 per esborsi e in €3.966,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, in data 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
c.f. ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe assistite e difese dall'avv. Maria Silvia Afelici per procura allegata all'atto di citazione in appello, appellanti e
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2 appellati contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.552/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elena Merlo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5346/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, mai notificata, accogliere anche le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “– condannare i convenuti a versare alle attrici - a titolo di risarcimento per indennità di occupazione senza titolo - la somma di euro 19.235,14 o la diversa somma che il
Giudice quantificherà e liquiderà in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre alla somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile, a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.552/2023 pubblicata il 30 marzo 2023
Ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato a mani in data 04/08/2022 le odierne appellanti convenivano in giudizio e , chiedendo il Controparte_1 CP_2 rilascio della casa cantoniera sita in Spresiano (TV) Via Manin n. 19, al km 35+239 della linea ferroviaria Mestre-Udine, censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Spresiano al foglio 6 particella 278, occupata sine titulo dai convenuti, nonché il risarcimento del danno vantato per l'occupazione abusiva dell'immobile, quantificato unilateralmente dalle proprietarie in €19.235,14.
è proprietaria del sedime e dell'immobile ad uso abitativo – Parte_1
Cont casa cantoniera – individuato al foglio di mappa n.6, particella 278 sub.
1. invece, è proprietaria del magazzino individuato al foglio di mappa 6, particella 278 sub 2.
Le società attrici asserivano che dal 2013 gli immobili sopra descritti fossero occupati senza titolo dai convenuti e a prova di tale assunto producevano:
- relata di notifica dell'atto di citazione in giudizio, effettuata il 4 agosto 2022 mediante consegna a mani di familiare presso l'immobile per cui è causa;
pag. 2/14 - verbale di sopralluogo datato 26/03/2013 da parte di dipendenti della società
(società di gestione e di tutela del patrimonio immobiliare di Parte_3
Cont
e di (doc. 8); Pt_1
- segnalazione della Polizia Ferroviaria di Treviso per occupazione abusiva da parte delle convenute, in data 03/09/2014 (doc. 9);
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 16/09/2014, con la quale diffidava formalmente gli occupanti a rilasciare la SA Parte_3
ON di cui è causa, con allegato avviso di ricevimento presso l'immobile per cui è causa (doc.11);
- verbale di sopralluogo del 18/09/2014, nel quale dava atto del Parte_3 perdurare dello stato di occupazione (doc. 12 atto di citazione di primo grado), comunicato alle società attrici con informativa del 21/10/2014 (doc. 13 atto di citazione primo grado);
- querela in data 02/12/2014 avverso e altri, per l'occupazione CP_2 abusiva dell'immobile di cui è causa (doc. 14). Il procedimento penale conseguente alla querela si concludeva con sentenza emessa in data 14/06/2022 dichiarativa di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (doc. 3 atto di appello);
- ulteriore verbale di sopralluogo del 01/10/2018 della Polizia Ferroviaria, con il quale viene constatato lo stato di illegittima occupazione dell'immobile anche da parte dei convenuti (doc. 16);
Le attrici rivendicavano l'attuale titolarità dell'immobile sopra descritto e chiedevano il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della sua occupazione illegittima, ritenendolo “in re ipsa” per effetto della mera perdita di disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire alcuna utilità a causa dell'abusiva occupazione da parte dei convenuti.
Sulla scorta del canone di mercato, le società attrici stimavano il quantum per danno emergente in €19.235,14, come da scheda di calcolo allegata agli atti di causa (doc. 17)
e su tale somma chiedevano di riconoscere interessi e rivalutazione.
pag. 3/14 In via subordinata, le attrici chiedevano al Tribunale adito di quantificare in via equitativa il valore locativo degli immobili occupati ex art.1226 c.c. e di riconoscere interessi e rivalutazione sulla somma liquidata.
2.
Parti convenute, nonostante regolare notifica perfezionatasi presso l'immobile per cui è causa, rimanevano contumaci.
3.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso in parziale accoglimento delle domande attoree ha condannato i convenuti contumaci al rilascio della SA
ON, ritenute provate le seguenti circostanze:
- la proprietà dell'immobile di cui è causa in capo alle attrici da oltre un ventennio, come risulta da documentazione prodotta in giudizio (doc. 3);
- lo stato di occupazione della SA ON da parte dei convenuti, come da documentazione sopra citata (da doc. 8 a doc.16)
Il Tribunale ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dalle società attrici in conseguenza dell'occupazione, ritenuto non fosse meritevole di accoglimento la tesi, sostenuta dalle attrici, del danno in re ipsa e ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere, a loro carico, di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito. Secondo il primo giudice, le società attrici non avrebbero allegato e provato la propria volontà di locare l'immobile o di venderlo e la circostanza non si sarebbe potuta desumere in via presuntiva, poiché la SA ON de quo non era mai stata in precedenza locata.
Il mancato godimento diretto indiretto dell'immobile in questione non sarebbe dipeso, secondo il Tribunale di Treviso, dall'occupazione fattane dai convenuti bensì dal disinteresse della stessa proprietà, che, pur essendo a conoscenza dell'indebita occupazione del bene sin dal 2013 (cfr. doc. 8), si è limitata all'invio di una diffida al suo rilascio nel 2014 (cfr. doc. 11) e alla presentazione di una querela nello stesso anno
(cfr. doc. 14), successivamente rimanendo inerte sino all'introduzione del giudizio di pag. 4/14 primo grado nel 2022, consentendo così di presumere l'assenza di interesse a godere – direttamente o indirettamente - del bene.
Inoltre, il Tribunale ha dedotto un'anomala infruttuosità, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale” cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza n.33645/2022 dallo stato di precaria manutenzione dell'immobile, che non avrebbe consentito di locarlo.
Alla luce della soccombenza reciproca il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite per la quota di un mezzo, ponendone il residuo a carico dei convenuti ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4.
Avverso l'indicata pronuncia e Parte_1 Parte_2 hanno interposto tempestivo appello notificato, a mezzo raccomandata, il
[...]
25/10/2023 e affidato a due motivi di gravame.
4.1.
Col primo motivo le appellanti censurano la sentenza in epigrafe richiamata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo dell'immobile.
Affermano che il primo giudice avrebbe trascurato di valorizzare le solerti e costanti attività poste in essere dalle appellanti per opporsi all'occupazione dell'immobile di cui
è causa. Le segnalazioni dell'occupazione abusiva della SA ON e l'opposizione alla stessa da parte delle società appellanti non emergerebbero soltanto dalla diffida e dalla presentazione della querela (doc. 11 e 14), bensì anche da una serie di verbali, informative e comunicazioni (non considerate dal primo giudice), allegate agli atti di causa (da doc. 8 a doc. 16).
Le appellanti, mediante la succitata querela del 02/12/2014 avevano dato inizio al procedimento penale contro gli occupanti convenuti, confidando in un esito favorevole, disatteso dalla sentenza n. 666/22 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione emessa in data 14/06/2022.
pag. 5/14 All'esito del giudizio penale con diligenza, in data 04/08/2022, le società
[...]
e hanno notificato agli occupanti Parte_1 Parte_2 atto di citazione dinanzi al Tribunale di Treviso.
In forza della documentazione summenzionata, della tempestività e costanza nell'attività di contrasto delle appellanti all'occupazione dell'immobile, il primo giudice non ne avrebbe dovuto ricavare un “disinteresse” alla tutela dell'immobile da parte delle titolari.
Le appellanti lamentano, inoltre, l'errata applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto espresso dalla pur citata sentenza delle Sezioni Unite n.33645/2022, nella parte in cui ha ritenuto sussistere una anomala infruttuosità dell'immobile, ostativa al riconoscimento del danno emergente a favore delle odierne appellanti.
Le appellanti affermano l'illogicità della motivazione della sentenza appellata, in quanto i terzi occupanti evidentemente godono da tempo di utilità derivanti dall'occupazione dell'immobile, privandone le proprietarie.
Inoltre, lo stato precario di manutenzione della SA ON non dovrebbe venire considerato indicativo di un disinteresse della proprietà e di una anomala infruttuosità dell'immobile bensì fatto riferibile all'impossibilità, per le proprietarie, di accedere all'immobile per procedere ad interventi di manutenzione, impossibilità riferibile alle parti convenute in quanto dovuta proprio al persistente stato di occupazione abusiva.
In ordine alla quantificazione del danno, le appellanti ribadiscono la richiesta di liquidazione in via equitativa e propongono la somma complessiva di €19.235,14, derivante dal calcolo riferito al valore minimo di mercato per le abitazioni di tipo economico ubicate nella medesima zona dell'immobile in questione a decorrere da settembre 2014 (16/09/2014 data della diffida) a luglio 2022 (31/07/2022 data della citazione in giudizio), come da scheda di calcolo allegata (doc. 17) e chiedono il riconoscimento su tale somma di rivalutazione ed interessi.
pag. 6/14 4.2.
Con il secondo motivo le appellanti, in conseguenza della riforma del capo della sentenza di primo grado impugnato con il primo motivo, chiedono la riforma del capo relativo alle spese, con condanna in capo a e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 29/05/2024 il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia degli odierni appellati e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei termini di legge.
5.
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
5.1. Cont
e hanno proposto domanda di condanna delle parti convenute al Parte_1 pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile di loro proprietà, aderendo espressamente all'orientamento giurisprudenziale, diffuso all'epoca dell'introduzione del giudizio, secondo il quale l'occupazione illegittima di un immobile costituiva un danno in re ipsa e dava luogo al diritto al risarcimento del danno costituito dalla lesione al diritto di proprietà.
Sulla risarcibilità del danno da occupazione sine titulo di bene immobile si è pronunziata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 (pubblicata nel corso del giudizio di primo grado), disattendendo l'orientamento secondo cui la lesione del diritto di proprietà costituirebbe un “danno in re ipsa”. La Corte ha chiarito che fatto costitutivo della tutela risarcitoria è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, sia esso nella forma del godimento diretto ovvero nella forma indiretta. Il proprietario è pertanto tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito e non può limitarsi alla mera allegazione dell'intervenuta occupazione sine titulo, questa sufficiente al solo esperimento della tutela reale.
pag. 7/14 Infatti, la causa petendi dell'azione risarcitoria non può ritenersi coincidere senza residui con quella dell'azione petitoria, altrimenti si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione che il risarcimento spetterebbe sempre, a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza possibilità della prova contraria.
Secondo la Corte di legittimità, il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria.
Data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva è consentito ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici, tanto che alla locuzione “danno in re ipsa” si potrebbe sostituire quella di “danno presunto” o
“danno normale”. A fronte delle allegazioni di parte attrice il convenuto, ha l'onere di contestare specificatamente i fatti dannosi allegati (art. 115, comma 1, cod. proc. civ.).
Il Tribunale di Treviso nella sentenza oggetto di impugnazione ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni sofferti dalle società attrici in conseguenza dell'occupazione, ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere, a loro carico, di allegare e provare specificamente l'an e il quantum del danno subito. Secondo il primo giudice, le società attrici non avrebbero allegato e provato la propria volontà di locare l'immobile o di venderlo e la circostanza non si sarebbe potuta desumere in via presuntiva, poiché la
SA ON de quo non era mai stata in precedenza locata.
Il mancato godimento diretto e indiretto dell'immobile in questione non sarebbe dipeso, secondo il Tribunale di Treviso, dall'occupazione fattane dai convenuti bensì dal disinteresse della stessa proprietà che, pur essendo a conoscenza dell'indebita occupazione del bene sin dal 2013 (cfr. doc. 8), si è limitata all'invio di una diffida al suo rilascio nel 2014 (cfr. doc. 11) e alla presentazione di una querela nello stesso anno
(cfr. doc. 14), successivamente rimanendo inerte sino all'introduzione del giudizio di primo grado nel 2022.
pag. 8/14 Inoltre, il Tribunale di Treviso ha ritenuto sussistere un'anomala infruttuosità del bene, conseguente allo stato di precaria manutenzione dell'immobile che non avrebbe consentito di locarlo, ostativa alla configurabilità di quel “danno presunto” o “danno normale” cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza n.33645/2022.
Il motivo è fondato e la sentenza impugnata deve venire in parte riformata.
Le argomentazioni svolte dalle attrici in primo grado circa la sussistenza di un danno in re ipsa non sono di ostacolo all'accoglimento della loro domanda risarcitoria in quanto le attrici hanno allegato di avere subito un danno consistente nell'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla sua natura fruttifera ed hanno qualificato l'immobile come “un alloggio destinato a pubblico servizio quale bene strumentale”. Inoltre, nei verbali di ispezione prodotti l'immobile è qualificato come “unità locativa”.
Sia pur sinteticamente, pertanto, le attrici hanno indicato le specifiche utilità che l'occupazione ha sottratto, vale a dire la possibilità di concedere in locazione il bene, previa sua manutenzione.
Non è pertanto condivisibile la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che le attrici non avessero assolto all'onere di allegazione a loro carico.
L'onere di provare il danno – conseguenza, come sopra riportato, può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici ed a fatti di comune esperienza. Se è pur vero che, come osservato dal primo giudice, la SA ON de quo non sia mai stata offerta in locazione, purtuttavia la prova del danno può venire desunta dal fatto, di comune esperienza, che il vasto patrimonio immobiliare costituito da edifici in origine strumentali alle attività ferroviarie, per il ricovero di attrezzi o come alloggio per i dipendenti ferroviari, siano frequentemente restaurati ed offerti in vendita o in locazione a terzi o, ancora, riconvertiti per usi diversi.
Gli appellati, contumaci, non hanno superato la presunzione di normale fruttuosità del bene, fondata su fatti di comune esperienza, rinunziando a svolgere le loro difese in giudizio ed in particolare ad opporre che, anche qualora l'immobile fosse stato libero, le pag. 9/14 società istanti mai avrebbero esercitato il diritto di godimento sullo specifico stabile occupato.
Il mancato godimento diretto o indiretto dell'immobile in questione non può essere attribuito al disinteresse della proprietà, bensì all'occupazione abusiva da parte dei convenuti in quanto, a fronte dell'interesse alla tutela dello stesso come dimostrato dalle appellanti, come risulta dalla nutrita documentazione prodotta in primo grado (da doc. 8
a doc. 16), è da escludersi l'abbandono dell'immobile. Sono in particolare prodotti:
- lettera raccomandata del 09/09/2014 inviata dalle società istanti al Comune di
Spresiano e alle società fornitrici dei servizi elettrico, idrico e di gas ai fini di inibire le richieste avanzate dagli occupanti di cambio di residenza o di allacciamento alle utenze
(doc. 10);
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 16/09/2014, con la quale Parte_3 diffidava formalmente gli occupanti a rilasciare la SA ON (doc. 11);
[...]
- querela in data 02/12/2014 avverso (e altri) per l'occupazione abusiva CP_2 dell'immobile (doc. 14). Dopo la proposizione di querela per il fatto dell'occupazione nel 2014 la proprietà ha atteso l'esito del giudizio penale ed ha immediatamente instaurato un giudizio civile (il 04/08/2022) a seguito della pubblicazione (in data
14/06/2022) della sentenza n. 666/22 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Si può, dunque, ragionevolmente presumere che l'immobile in questione, ove non fosse stato occupato dai convenuti, sarebbe stato, come allegato dalle appellanti, destinato a conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla sua natura normalmente fruttifera come unità locativa.
Né può ostare a tale conclusione lo stato carente di manutenzione degli immobili e la mancanza di messa a norma degli impianti.
Innanzitutto, in punto di fatto le condizioni di manutenzione in cui si trova l'immobile,
a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non si possono ritenere così precarie da denotare una “anomala infruttuosità dell'immobile” ostativa alla configurabilità del
“danno presunto” o “danno normale” cui fa riferimento la pronunzia a Sezioni Unite. Lo
pag. 10/14 stato di manutenzione dell'immobile come risultante dai verbali di sopralluogo prodotti e allegata documentazione fotografica è infatti comunque sufficiente per concretare una presunzione di possibilità di normale utilizzo del bene: si tratta di casa in muratura con tetto integro, con copertura in tegole e serramenti in legno, occupata da quasi un decennio. La mancata messa a norma degli impianti consegue allo stato di occupazione, che ha impedito da un decennio alle proprietarie di effettuare interventi di manutenzione sul bene.
Nella segnalazione per occupazione abusiva in data 03/09/2014 della Polizia Ferroviaria di Treviso è riportato altresì che “le stanze dello stabile erano in buono stato e risultava funzionante l'allacciamento con la rete acquedotto e di erogazione energia elettrica”
(doc. 9).
Inoltre, può presumersi che la proprietà abbia posto in essere le iniziative sopra riportate e documentate e – da ultimo – abbia promosso il presente giudizio civile ai fini di metterlo a frutto, previa sua manutenzione, una volta rientrata in possesso del medesimo.
5.2.
In ordine alla quantificazione del danno, nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione Sezioni Unite n.33645/2022).
Alla luce delle suddette considerazioni, va riconosciuto in capo a
[...]
l'indennità per l'occupazione abusiva Controparte_4 nella misura proposta in via dalle istanti di €202,62 mensili (inferiore alla rendita catastale di €267,27 mensili del solo immobile ad uso residenziale), in quanto contenuta e prudenziale per l'immobile de quo di categoria A3, classe 2 di 4,5 vani, della superficie catastale di 101 metri quadri, in muratura, con tetto e serramenti integri nonché allacci con la rete elettrica e l'acquedotto, oltre ad area scoperta di 100 metri pag. 11/14 quadri ed oltre a magazzino della superficie catastale di 13 metri quadri, classificato
C/2, rendita catastale €22,31.
L'indennità è richiesta dalle appellanti con riferimento al periodo compreso tra il 3 settembre 2014 (data di inizio dell'occupazione) e il 31 luglio 2022 (data di proposizione della domanda giudiziale), per 95 mensilità al netto di due giorni e risulta equa nella misura proposta, pari a €202,62 mensili (indicata dalle appellanti nel prospetto di calcolo di cui al doc.17 in €19.235,14 mentre €202,62 × 95 = €19.248,90, con una piccola discrepanza di €13.76), a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto del valore di mercato, delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'immobile e del fatto che verosimilmente una locazione comprenderebbe anche il magazzino come vano accessorio.
Tale liquidazione viene effettuata, in via equitativa, a valori attuali. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le appellanti non hanno chiesto di determinare partitamente quanto dovuto a ciascuna di loro per cui tale calcolo esula dal perimetro di valutazione di questo giudizio.
5.3. Cont
e hanno, inoltre, chiesto la condanna degli appellati a versare Parte_1
“la somma che maturerà ulteriormente fino all'effettivo rilascio”.
In applicazione analogica dell'art.1591 c.c., la domanda può essere accolta prevedendo che la corresponsione dell'indennità mensile determinata in via equitativa, pari a €
202,62, si protragga per tutti i mesi di abusiva occupazione successivi alla data della proposizione della domanda fino all'effettivo rilascio.
Ne consegue che gli appellati vanno condannati al pagamento della somma di € 202,62 mensili a favore delle appellanti dal 31/7/22 fino alla data dell'effettivo rilascio della casa cantoniera in questione.
5.4.
Le appellanti, infine, nelle proprie conclusioni riportano la richiesta di “risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile” avanzata in primo grado con l'atto di citazione nei seguenti termini: “I convenuti dovranno essere condannati anche a risarcire i danni
pag. 12/14 materiali provocati con l'accesso e l'occupazione abusiva dell'immobile. Tali danni potranno essere quantificati economicamente solamente al momento della effettiva liberazione della SA ON”.
La domanda è inammissibile, in quanto il danno oggetto della richiesta risarcitoria non è allegato come certo nella sua esistenza ma solamente ipotizzato come eventuale ed è assolutamente indeterminato nella sua natura oltre che nella sua entità economica.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure non si è pronunciato sul punto e non è stata svolta alcuna attività istruttoria al riguardo, peraltro non richiesta.
Del resto, nella narrativa dell'atto di appello non viene contestata omissione di pronunzia su questo aspetto e nulla viene allegato in ordine alla natura dei danni materiali arrecati all'immobile, limitandosi le appellanti a riportare nelle conclusioni l'apodittica richiesta di “risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile”.
La domanda è inammissibile.
§6
Il capo della sentenza con il quale i convenuti sono stati condannati a rilasciare immediatamente l'unità immobiliare casa cantoniera, sita nel Comune di Spresiano alla via Manin n.19, libera da persone e cose, in favore delle attrici non è oggetto di impugnazione e deve intendersi passato in giudicato.
§7
All'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'integrale soccombenza dei degli appellati e pertanto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste interamente a carico di e . Controparte_1 CP_2
Per le spese di primo grado, si conferma la liquidazione già effettuata dal Tribunale di
Treviso, senza la decurtazione della quota di ½ compensata in ragione della parziale soccombenza in quanto a compensi nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e in quelli minimi per la fase decisoria e, in quanto ad esborsi, in assenza di documentazione ulteriore, nella misura di €226,48 (pari al contributo unificato e ai costi di notifica).
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 ed alla pag. 13/14 notula dimessa, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte come segue: per la fase di studio della controversia €1.134,00, per la fase introduttiva del giudizio €921.00 e per la fase decisionale € 1.911,00 per un totale di
€3.966,00, oltre contributo unificato €335,50 e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di E , avverso la
[...] Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Treviso n. 552/2023 in parziale riforma della sentenza, che deve venire confermata per il resto, così provvede:
I. Condanna e al pagamento a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
e , della somma di €19.235,14 Parte_1 Parte_2 oltre a interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo nonché della somma di €202, 62 mensili dal 31/7/22 fino all'effettivo rilascio.
II. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile.
III. Condanna e , in solido fra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite di primo grado a favore di Controparte_4
che si liquidano in €226,48 per esborsi e in €2.547,00 per
[...] compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge.
IV. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_1 CP_2 favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in €335,50 per esborsi e in €3.966,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. qualora dovute come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, in data 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 14/14