Decreto 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. V.G. 2024/3173 TRIBUNALE DI PISA
Nella causa civile iscritta al n. v.g. 3173/2024 promossa da:
Parte_1 per
CP_1
Il Giudice, dott.ssa Politi Margherita, a scioglimento della riserva assunta all' udienza che precede, OSSERVA
Per effetto della L. 9 gennaio 2004, n. 6, la disciplina codicistica degli istituti relativi alla protezione dei soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi ha subito importanti modifiche. Con l'introduzione della suddetta legge, infatti, nel corpo del codice civile è stato inserito il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno (artt. 404 - 413 c.c.) e, nel contempo, sono state modificate alcune disposizioni concernenti gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (artt. 414 - 432 c.c.). L' art. 1 della predetta L. n. 6 del 2004 così recita: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Come osservato dalla giurisprudenza, l' amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza, che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, per tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, nel senso che è volta principalmente alla tutela della persona, e non del patrimonio, e i principi ai quali il giudice si deve attenere sono quelli della minore limitazione possibile delle capacità del soggetto e del dovere di te-
Essendo esplicitamente individuato lo scopo della misura nella protezione delle persone deboli, in quanto parzialmente o totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, è ovvio che la misura non può essere disposta per ragioni di conservazione del patrimonio, né qualora la persona interessata, sebbene affetta da patologie invalidanti, si trovi in una situazione di adeguata protezione dei propri interessi per l'accudimento spontaneo da parte dei familiari, poiché la nomina dell' amministratore di sostegno in siffatta ipotesi si porrebbe in contrasto con l' esigenza della tutela della dignità della per- sona, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Nel caso di specie, si è chiesto di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno in fa- vore di perché “necessita (così testualmente si legge nel ricorso introduttivo) di CP_1 assistenza per le esigenze di vita quotidiana. Non è in grado di fare acquisti, di provvedere alla cura della casa e alla cura personale….”
Lo stesso risulta essere affetto da scompenso cardiaco cronico, ipotiroidismo, IRC, lieve deficit cognitivo e ha dato atto di avere necessità di una badante (che giornalmente lo aiuta per 2 ore e mezzo).
Non è, però, documentata in atti alcuna patologia, che possa impedirgli di provvedere alla cura di se stesso, essendo il pparso all'udienza celebrata dalla scrivente lucido, orientato e anche CP_1 cosciente dei propri limiti fisici.
-.-.-.-.-
Premesso tanto, rilevato che non risulta documentata in atti una patologia fisica e/o psichica per ale
CP_1 da legittimare , allo stato, la misura di sostegno, risultando esclusivamente una condizione di difficoltà fisica dello stesso che rende, per contro, opportuna e necessaria l'introduzione di una figura
CP_1 d'ausilio, del tipo di una collaboratrice domestica e/o di una badante che possa attendere allo svolgimento delle faccende/incombenze domestiche e che è però figura assai differente rispetto a quella dell'amministratore di sostegno;
rilevato che in sede di udienza è apparso lucido e ben orientato manifestando la
CP_1 netta volontà di non avere un amministratore di sostegno;
rilevato, altresì, che in udienza è emersa la capacità del di soddisfare, secondo il suo personale e
CP_1 libero apprezzamento, i propri bisogni sia di natura patrimoniale che di assistenza alla persona, seppure necessitando di un ausilio pratico e concreto per le attività di cura e pulizia dell'abitazione; ritenuto di non dovere procedere con una CTU che, comunque, importa un accertamento invasivo, mancando, allo stato, elementi sintomatici di malattia o fragilità o mancanza di autonomia, ritenuta la CTU comunque lesiva della dignità di un soggetto;
rilevato che ha fornito alle domande che gli sono state poste risposte adeguate all'età e
CP_1 al sesso, mostrandosi perfettamente consapevole, anche dei propri li- miti (essenzialmente fisici); ritenuto che non può ritenersi sintomo di incapacità le difficoltà a muoversi e a riordinare casa dal edesimo rappresentate considerato che tanto non possa ritenersi, di per sé solo, sconfinare in CP_1 una oggettiva difficoltà di gestire ed organizzare i propri interessi e le proprie incombenze, ma resti limitato ad un ausilio richiesto ed organizzato dal medesimo anziano;
Contr rilevato che l'apertura dell' deve rispondere ad esigenze del beneficiario sotto il profilo di cura della persona o del proprio patrimonio, nel caso di specie non provate;
ritenuto di voler tutelare la persona, la sua dignità e sulla sua libertà; letta Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nella parte che concerne l'obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità di agire siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità (Cass., 25 ottobre 2012, n. 18320); ritenuto che il rispetto della vita privata e familiare rende del tutto eccezionale, e strettamente limitata alle esigenze di protezione della salute e dei bisogni della persona non autosufficiente, l'ingerenza di un'autorità pubblica; rilevato che la limitazione della capacità di agire della persona va evitata tutte le volte in cui sia, nel caso concreto, superflua non solo e non tanto in rapporto alle condizioni psico - fisiche della persona stessa, quanto per la presenza – come evidenziato dalla giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina – di una rete familiare attenta alle esigenze della persona, accompagnata dalla disponibilità del soggetto bisognoso ad avvalersi dell'aiuto proveniente dai familiari. In altri termini, l'amministrazione di sostegno è un istituto residuale che si giustifica soltanto di fronte a bisogni che nel caso concreto non possano essere soddisfatti in altro modo, ad esempio mediante strumenti tradizionali quale il mandato, con relativa procura generale conferita a persona di fiducia dell'interessato; ritenuta la necessità limitare il meno possibile la capacità di agire della persona, specie, come è nella fattispecie con il cugino del beneficiario (e la di lui moglie), quando ci sono familiari e/o professionisti che sono in grado di prestare un ausilio adeguato al soggetto interessato;
osservato, ancora, che l'amministrazione di sostegno deve rispondere a precisi bilanciamenti tra esigenze protettive finalizzate alla realizzazione del principio di eguaglianza e rispetto dell'autonomia individuale, nel contesto di un giudizio di proporzio- nalità che tenga conto del diritto all' autodeterminazione dell'individuo, tutelato nel quadro delle garanzie della vita privata anche dall' art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. L' obiettivo è la protezione della persona, favorendo una più completa realizzazione delle altrimenti astratte proclamazioni in tema di libertà, eguaglianza e democrazia;
ritenuto quindi che non si ritengono sussistere, allo stato, i presupposti per l' apertura della misura dell'amministrazione di sostegno, non potendo questo istituto essere utilizzato per condizionare, sia pure in positivo, lo stile di vita di persone che, ove lucide e non affette da patologie psichiche, rifiutino tale sostegno;
vista la documentazione medica in atti dalla quale si evince il beneficiario “…deambula senza aiuto, si sposta in modo autonomo, …..buone condizioni cliniche generali…” ritenuto, nondimeno, di dover disporre la presa in carico di da parte del servizio CP_1 sociale territorialmente competente invitando con lo stesso servizio ad attuare tutte le misure ritenute opportune a tutela e supporto del medesimo, (attività di assistenza domiciliare et similia), CP_1 monitorando la situazione e se del caso, notiziando l'adito Tribunale di eventuali criticità che dovessero imporre l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela di CP_1
P.Q.M.
RIGETTA il Ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno in favore di CP_1 nato a [...] il [...], residente a [...].
DISPONE la presa in carico di da parte del servizio sociale territorialmente competente CP_1 ed invita lo stesso servizio ad attuare tutte le misure ritenute opportune a tutela e supporto del CP_1 medesimo, (attività di assistenza domiciliare et similia).
[...] DISPONE che il servizio sociale territorialmente competente monitori costantemente l'andamento della situazione segnalando tempestivamente ogni criticità e/o comporta-mento nocivo per , CP_1 segnalando la necessità di eventuali provvedimenti d'urgenza da assumere a tutela e supporto di CP_1
[...]
DICHIARA chiusa la presente procedura
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Pisa, 7.4.2025
Il GOP
Politi Margherita