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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 73 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...], Brasile;
Controparte_1
, nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_2
, nata il [...] a [...], Brasile; Parte_3 con l'avv. CLAUDIO ANTONINO LAGANÀ;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. vigente ratione temporis.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino all'avo nato il [...] a Controparte_3
MB (TN) e poi emigrato in Brasile (docc. 14 e 15 ricorso).
pag. 1 di 4 2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
I ricorrenti danno per scontato che essendo appunto nato il Controparte_3
26.08.1907 a MB, nell'attuale provincia di Trento, sia nato in [...], e dunque sia
“cittadino italiano per nascita” (cfr. pp. 4 e 10 ricorso), e tuttavia l'assunto è errato, giacché nel 1907 (e ancora per diversi anni) si trovava nell'Impero austro-ungarico. Per_1
Non è dunque possibile affermare che abbia mai avuto la Controparte_3 cittadinanza italiana, essendo nato in [...] territorio (quello del Trentino) all'epoca facente parte dell'Impero austro-ungarico, ed entrato a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, che contestualmente ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920). In particolare, è noto che il suddetto Controparte_3 si sia sposato in Brasile il 29.04.1947 (doc. 17 ricorso), ma non è noto quando egli
[...] sia partito dal suo territorio natio, ossia il Trentino, e dunque se egli abbia mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana in parola.
Va annotato che nessun rilievo può avere la circostanza che nell'atto di matrimonio (doc. 17 ricorso) il signor venga identificato come “italiano”, trattandosi di evenienza Controparte_3 che appare più il frutto di un mero e non verificato recepimento, da parte delle autorità brasiliane, di quanto affermato dagli stessi interessati (ossia lo stesso avo), il che tanto più vale se si tiene conto che, nell'atto di morte proveniente dalle autorità brasiliane, il medesimo
[...] viene indicato come “nato a [...]-Italia” (doc. 18 ricorso), nonostante sia fuori CP_3 discussione l'appartenenza del Trentino, all'epoca, all'Impero austro-ungarico.
Non rileva poi la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo (doc. 14 ricorso), in quanto non può trattarsi di perdita di cittadinanza italiana ove mai acquistata.
2.1. Con memoria, non autorizzata, depositata l'11.03.2025, i ricorrenti hanno depositato copia delle pagine interne dal passaporto italiano rilasciato a il 22.03.1989 dal Controparte_3
Consolato generale d'Italia di San Paolo (Brasile). Ciò al fine di dimostrare che egli sarebbe stato cittadino italiano.
Orbene, occorre anzitutto rilevare che la produzione documentale è da ritenere ammissibile secondo il rito regolato dagli oggi abrogati artt. 702 bis e ss c.p.c.., qui applicabili ratione
pag. 2 di 4 temporis (“Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.”, così Cass. n.
46 del 2021; v. anche Cass. n. 19226 del 2024).
Nel merito, la prova è tuttavia insufficiente, giacché il suddetto passaporto riporta, quale data di nascita di il 15.08.1906, mentre l'estratto dell'atto di nascita parrocchiale Controparte_3 prodotto dagli stessi ricorrenti riporta, come già detto, la data del 26.08.1907 (cfr. doc. 15 ricorso;
in disparte la difforme indicazione nel passaporto di ” come luogo di Per_1 nascita, anziché ). Viene dunque in evidenza un'incongruenza documentale che Per_1 impedisce di affermare, con sufficiente sicurezza, che si tratti della stessa persona, e ciò tanto più vale in un processo, quale il presente, nel quale la cognizione è esclusivamente incentrata sulle risultanze dei documenti attestanti stati, fatti e qualità delle persone, di regola provenienti dalla pubblica amministrazione o da altre autorità riconosciute, e dunque con valore certificativo.
2.2. I ricorrenti non hanno dunque fatto fronte all'onere, che su di loro incombe, di provare lo stato di cittadino italiano in capo a colui che, secondo le loro allegazioni, l'avrebbe a loro successivamente trasmesso iure sanguinis.
Va annotato, da ultimo, che potrebbe in astratto trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920
(tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di una dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, e stando agli atti di causa, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di Controparte_3
pag. 3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 11 novembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 73 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...], Brasile;
Controparte_1
, nato il [...] a [...], Brasile;
Parte_2
, nata il [...] a [...], Brasile; Parte_3 con l'avv. CLAUDIO ANTONINO LAGANÀ;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. vigente ratione temporis.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino all'avo nato il [...] a Controparte_3
MB (TN) e poi emigrato in Brasile (docc. 14 e 15 ricorso).
pag. 1 di 4 2. Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
I ricorrenti danno per scontato che essendo appunto nato il Controparte_3
26.08.1907 a MB, nell'attuale provincia di Trento, sia nato in [...], e dunque sia
“cittadino italiano per nascita” (cfr. pp. 4 e 10 ricorso), e tuttavia l'assunto è errato, giacché nel 1907 (e ancora per diversi anni) si trovava nell'Impero austro-ungarico. Per_1
Non è dunque possibile affermare che abbia mai avuto la Controparte_3 cittadinanza italiana, essendo nato in [...] territorio (quello del Trentino) all'epoca facente parte dell'Impero austro-ungarico, ed entrato a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, che contestualmente ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920). In particolare, è noto che il suddetto Controparte_3 si sia sposato in Brasile il 29.04.1947 (doc. 17 ricorso), ma non è noto quando egli
[...] sia partito dal suo territorio natio, ossia il Trentino, e dunque se egli abbia mai potuto giovarsi dell'acquisto di pieno diritto della cittadinanza italiana in parola.
Va annotato che nessun rilievo può avere la circostanza che nell'atto di matrimonio (doc. 17 ricorso) il signor venga identificato come “italiano”, trattandosi di evenienza Controparte_3 che appare più il frutto di un mero e non verificato recepimento, da parte delle autorità brasiliane, di quanto affermato dagli stessi interessati (ossia lo stesso avo), il che tanto più vale se si tiene conto che, nell'atto di morte proveniente dalle autorità brasiliane, il medesimo
[...] viene indicato come “nato a [...]-Italia” (doc. 18 ricorso), nonostante sia fuori CP_3 discussione l'appartenenza del Trentino, all'epoca, all'Impero austro-ungarico.
Non rileva poi la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo (doc. 14 ricorso), in quanto non può trattarsi di perdita di cittadinanza italiana ove mai acquistata.
2.1. Con memoria, non autorizzata, depositata l'11.03.2025, i ricorrenti hanno depositato copia delle pagine interne dal passaporto italiano rilasciato a il 22.03.1989 dal Controparte_3
Consolato generale d'Italia di San Paolo (Brasile). Ciò al fine di dimostrare che egli sarebbe stato cittadino italiano.
Orbene, occorre anzitutto rilevare che la produzione documentale è da ritenere ammissibile secondo il rito regolato dagli oggi abrogati artt. 702 bis e ss c.p.c.., qui applicabili ratione
pag. 2 di 4 temporis (“Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.”, così Cass. n.
46 del 2021; v. anche Cass. n. 19226 del 2024).
Nel merito, la prova è tuttavia insufficiente, giacché il suddetto passaporto riporta, quale data di nascita di il 15.08.1906, mentre l'estratto dell'atto di nascita parrocchiale Controparte_3 prodotto dagli stessi ricorrenti riporta, come già detto, la data del 26.08.1907 (cfr. doc. 15 ricorso;
in disparte la difforme indicazione nel passaporto di ” come luogo di Per_1 nascita, anziché ). Viene dunque in evidenza un'incongruenza documentale che Per_1 impedisce di affermare, con sufficiente sicurezza, che si tratti della stessa persona, e ciò tanto più vale in un processo, quale il presente, nel quale la cognizione è esclusivamente incentrata sulle risultanze dei documenti attestanti stati, fatti e qualità delle persone, di regola provenienti dalla pubblica amministrazione o da altre autorità riconosciute, e dunque con valore certificativo.
2.2. I ricorrenti non hanno dunque fatto fronte all'onere, che su di loro incombe, di provare lo stato di cittadino italiano in capo a colui che, secondo le loro allegazioni, l'avrebbe a loro successivamente trasmesso iure sanguinis.
Va annotato, da ultimo, che potrebbe in astratto trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920
(tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di una dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, e stando agli atti di causa, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di Controparte_3
pag. 3 di 4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro
26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 11 novembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4