Articolo 7 della Legge 16 agosto 1962, n. 1292
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 settembre 1962
Art. 7.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 14 settembre 1962