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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2091/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via Mazzini n.19, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Baleotti Zanelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di appello
- Appellante- Contro
in persona del legale rapp.te pro-tempore, eletti- CP_1 vamente domiciliata in Bologna, Corte Dè Galluzzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Celeste Cassitti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del grado di appello
-Appellata ed appellante incidentale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il de- CP_1 creto emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale le è stato ingiunto di pagare a Parte_1
(di seguito solo la somma di € 32.095,11 oltre interessi e spese, per omesso paga-
[...] Pt_1 mento di fatture di servizi di affidamento merci in conto deposito, logistica, spedizione e trasporto, svolti in virtù di contratto stipulato tra le parti. Più in dettaglio l'opponente ha contestato: 1) il difetto di prova del credito per quanto riguarda i servizi di logistica;
2) l'inadempimento di per omessa o imperita consegna di materiale,
Pt_1 con conseguente danno di € 18.887,25; 3) l'inadempimento di er omessa attività di inven-
Pt_1 tario nell'anno 2016, con conseguente danno di € 5.349,58; 4) l'inadempimento di per
Pt_1 danneggiamento di beni custoditi, con conseguente danno di € 21.499,50. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di al risarcimento del
Pt_1 danno o, in subordine, la compensazione delle reciproche poste di credito/debito. si è ritualmente costituita in giudizio, con comparsa di costituzione con la quale ha ecce-
Pt_1 pito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione, stante la mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione nei termini previsti dal codice di rito;
ne ha poi dedotto l'infondatezza nel merito, allegando il contratto del 22 aprile 2016 tra le parti e l'inadempimento dell'obbligo di pagare il
1 corrispettivo da parte di ha infine eccepito il difetto di prova dei danni allegati dall'oppo- CP_1 nente.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione o, in subordine, il rigetto con con- ferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 1409/2022 il Tribunale di Bologna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU e nella disa- mina della documentazione in atti, rilevato che:
a) doveva essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della proposta opposizione, in quanto il CTU ha chiarito che “nell'ipotesi in cui un avvocato invii una PEC di deposito ad uno specifico ufficio giudiziario dalla cui PEC di dominio ottiene ricevuta;
riceva dall'ufficio giudiziario ad quem una successiva PEC di conferma che la busta ha superato i controlli automatici;
riceva infine la PEC di conferma dell'avvenuta accettazione del deposito da parte della Cancelleria, quest'ultimo non può ragionevolmente ipotizzare, in assenza di qualsivoglia segnale da parte del sistema, che nell'iter di deposito vi sia stato un errore e che la sua busta telematica sia pervenuta e sia stata accettata in un ufficio diverso da quello risultate dalle PEC”; b) che, sul merito, il rapporto tra le parti era incontroverso e ne era stata fornita prova documentale;
c) che “con riferimento ai servizi di logistica, parte opponente pone a fondamento della propria doglianza un carteggio mail del 2016 (doc. 5) che si riferisce a una fattura diversa (43/2017) da quelle azionate con il ricorso per ingiunzione. Gli addebiti a titolo di servizi di logistica di cui alle fatture che costituiscono oggetto della presente causa non sono stati specificamente contestati”; d) che “nessuna doglianza, altresì, è specificamente formulata in merito all'effettiva esecuzione degli altri servizi menzionati nelle fatture. Parte opponente, con la fattura 14 novembre 2017, ha riaddebitato alcuni costi di spedizione in quanto a suo dire erroneamente fatturati da CE, ma l'as- senza di doglianze scritte al riguardo e la genericità dell'indicazione nella fattura non consentono di determinare l'effetto di ribaltamento dell'onere probatorio di cui all'art. 1460 cc, presidio di autotutela che, secondo la giurisprudenza di legittimità, incontra il limite dell'esercizio secondo la clausola di buona fede in senso obiettivo”; e) che “pertanto, il credito di parte opposta è fondato”; f) che “con riferimento al controcredito risarcitorio, per i danni seguiti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi, il cui fatto genetico è successivo alla do- manda di ammissione al concordato, secondo la giurisprudenza di legittimità…il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova ap- plicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico con- tratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla norma- tiva in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione. Pertanto, la disciplina applicabile con riferimento a una, pacifica, prestazione di trasporto, pur nell'ambito di un contratto misto, è quella di cui all'art. 2951 cc;
in considerazione di ciò, il diritto di credito di parte opponente è prescritto per l'assenza di atti interruttivi che abbiano di volta in volta impedito il decorso del periodo di tempo annuale previsto dalla norma”
2 g) che “con riferimento ai costi indicati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”; h) che “con riferimento al danno legato alla spedizione nei confronti di Libroco.it, la sua prova non emerge dalla risposta affermativa al capitolo di prova testimoniale n. 16 fornita dalla teste
[...]
dal momento che manca la prova documentale o testimoniale del pagamento, da Testimone_1 parte di della somma richiesta nella mail sub doc. 6) opponente”; CP_1 i) che “con riferimento all'inventario delle giacenze 2016, che parte opposta non ha neppure alle- gato di aver effettuato secondo contratto, il Tribunale osserva:
1) i testi ed , di hanno riferito di averlo eseguito, Testimone_2 Testimone_3 CP_1 con altre due persone;
2) l'opponente ha scelto di esternalizzare questo servizio ed è pacifico che parte opposta non abbia chiesto di essere remunerata per ciò che non ha fatto;
3) se questo servizio non fosse stato esternalizzato, sarebbe stato svolto dall'opponente con mezzi propri, di conseguenza il danno non può essere parametrato al corrispettivo richiesto da CE nell'anno precedente, che presuppone appunto lo svolgimento da parte di terzi, tenuto conto che non risulta che coloro che sono stati impiegati nell'attività siano stati remunerati da in CP_1 misura maggiore per questo, né che il loro impiego a tal fine abbia sottratto risorse a CP_1 determinando una perdita patrimoniale di qualsiasi tipo;
4) i testi hanno riferito le condizioni in cui versava un numero significativo di libri, poi destinati al macero in quanto invendibili, a esito di questo inventario”;
4) che “il danno causalmente derivante dall'inadempimento degli obblighi di custodia del deposi- tario può dunque dirsi accertato nella misura di euro 21.499,50, sulla base del loro valore di mer- cato così come confermato dai testi”;
5) che “pertanto, previa rivalutazione (non interessi compensativi, trattandosi di materia contrat- tuale, Cassazione 20883/2019) del controcredito risarcitorio fino alla notifica del ricorso per in- giunzione, a esito di compensazione giudiziale, parte opponente dovrà corrispondere a parte oppo- sta euro 10.645,51 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione”; Tutto ciò premesso ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato a pagare CP_1 a la somma di € 10.645,51, oltre interessi come da ricorso per ingiunzione e Parte_1 spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha riconosciuto un danno da violazione di obblighi di custodia e lo ha poi successivamente quantificato nella considerevole somma di € 21.499,50 sulla base delle sole indicazioni fornite dalla stessa opponente, prive di certezza ed og- gettività.
Osserva, al riguardo, che secondo il noto principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare un fatto ricade su colui che lo indica a sostegno della propria tesi e quindi, nel caso di specie, CP_1 avrebbe dovuto provare il danneggiamento dei libri, la riferibilità di tale danneggiamento a Pt_1
e la quantificazione dei danni subiti a causa di tale condotta. Sostiene che l'appellata non ha provato alcuno degli oneri a suo carico. Non vi è infatti alcuna prova che i libri inviati al macero provenissero dal magazzino né Pt_1 che gli stessi fossero irrimediabilmente rovinati e, comunque, che, anche tale eventuale danneggia- mento, fosse riferibile a inadempienze di quest'ultima.
3 Risibile poi appare la quantificazione del loro valore, esposto su semplici fogli bianchi senza nes- suna rilevanza oggettiva.
Con il secondo motivo, si duole dalla quantificazione delle spese di lite, ritenuta non congrua in quanto liquidata in € 3.798,00, importo inferiore al minimo previsto dai parametri ex D.M. 55/2014 vigenti all'epoca, senza considerare la complessità della causa, attestata dalle numerose udienze e dalle diverse testimonianze raccolte. Con il terzo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sugli oneri soste- nuti relativamente alla CTU, disposta su problematiche totalmente ascrivibili a controparte. Conclude quindi per l'accoglimento del proposto appello, con conferma del decreto ingiuntivo op- posto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione, contenente ap- CP_1 pello incidentale, con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello e l'accoglimento di quello incidentale per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo di appello, sostiene che il danno subito da stato integralmente accertato CP_1
e provato nel corso del primo grado di giudizio. Sull'an richiama i documenti 6, 10 e 12 (fasc. I grado). Osserva che ha causato il danneggiamento di molti dei volumi depositati presso il proprio Pt_1 magazzino e detti volumi, risultati invendibili a causa delle pessime condizioni, sono stati poi tutti inviati al macero.
Sul quantum richiama il documento 17 (fasc. I grado) che riporta i prezzi di copertina dei volumi inviati al macero (elencati al doc. 12 fasc. I grado). Osserva ancora che i prezzi dei singoli volumi (doc.17 fasc. I grado appellata), sono facilmente consultabili dal sito internet della società si tratta quindi di un dato certo, rinvenibile da CP_1 chiunque.
La voce di danno è stata inoltre ampiamente confermata, non solo dal dato documentale, ma anche dalle testimonianze assunte all'udienza del 25.09.2019 (capitolo 15, testi e ). Tes_1 Tes_3
Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, vi è un'assoluta corrispondenza tra le foto scattate dai dipendenti dall'appellata nel gennaio 2017 (doc. 10 fasc. I grado e i CP_1 volumi ritirati dai magazzini a luglio 2017. Pt_1 Osserva che avrebbe dovuto eseguire l'inventario delle giacenze 2016 (prestazione con- Pt_1 trattuale non eseguita) ovvero avrebbe dovuto avere DDT relativi ai volumi danneggiati. Solo in questi due casi avrebbe potuto ragionevolmente sostenere che non vi fosse una Pt_1 corrispondenza tra le fotografie (doc. 10 fasc. I grado e i volumi prelevati dal magazzino CP_1
a seguito della cessazione del rapporto contrattuale e successivamente inviati al macero. Pt_1
Sostiene che è invece privo di valenza probatoria il documento n.15 (fasc. I grado in Pt_1 quanto, dal tenore letterale di detto documento, si evince infatti che la sig.ra - dipendente di Tes_4
ha presenziato al carico dei volumi di cui ai DDT citati (peraltro non prodotti in copia da CP_1
altrimenti si sarebbe vista la corrispondenza tra alcuni titoli di cui al DDT e quelli inviati Pt_1 poi al macero) e ha solo confermato che tutti i volumi erano stati caricati.
Rileva che non vi è stata contestazione sull'ammanco di alcuni volumi, ma sullo stato di conserva- zione degli stessi, pertanto il citato documento risulta privo di rilevanza. Sul secondo motivo, relativo alle spese processuali, oltre a dedurne l'infondatezza propone, a sua volta, appello incidentale.
4 Sul terzo motivo di appello, sostiene che la CTU è stata disposta solo all'esito di un'infondata ec- cezione di improcedibilità sollevata da Pt_1
Appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta l'errata e/o omessa valutazione delle prove. errata e/o omessa appli- cazione degli artt. 1460 c.c. e 115 c.p.c.
Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale - che ha ravvisato un'omessa contesta- zione con riferimento ai servizi di logistica - le fatture in forza delle quali è stata emessa l'ingiun- zione di pagamento, sono state espressamente contestate da ella comunicazione pec dello CP_1
08.09.2017 (doc.3 fasc. I grado appellata), anteriore alla presentazione della domanda monitoria.
Nel punto n. 1) di detta comunicazione, a chiesto espressamente a he, a termini CP_1 Pt_1 di contratto, venissero “forniti i consueti dettagli per gli addebiti della logistica nonché i giustifica- tivi di spesa da noi richiesti per i costi da Voi addebitati con fattura n.132 del 30/6/17 (Vs pratica 17ITB00012 del 5/5/17)”. Osserva che non sono stati mai forniti i dettagli della logistica e pertanto non è dovuto l'importo corrispondente di cui alle fatture nn.126, 132, 147, e 163 (docc.2, 6, 9, 10 del fascicolo monitorio), rispettivamente pari ad € 1.296,00, 1368,00, 1.386,00, 1.368,00 oltre IVA. Quindi, la contestazione di tali importi, è stata fatta da ia in data anteriore al procedimento CP_1 monitorio (doc. 3 atto di citazione), sia nel corso del procedimento di primo grado (V. atto di cita- zione e note conclusive).
Il documento n. 5 di parte posto a fondamento della parte della sentenza impugnata, è in CP_1 realtà, solamente un'ulteriore prova del fatto che la gestione della logistica da parte di osse Pt_1 del tutto approssimativa.
Impugna poi quella parte della sentenza in cui il Tribunale sostiene che “Nessuna doglianza, altresì̀,
è specificamente formulata in merito all'effettiva esecuzione degli altri servizi menzionati nelle fat- ture...Pertanto, il credito di parte opposta è fondato”. Sul punto richiama la medesima comunicazione pec sopra citata (doc. n. 3 fasc. I grado appellata), nella quale ha ribadito l'esistenza, a proprio credito, di somme derivanti da costi di spedi- CP_1 zione erroneamente fatturati (al punto 2. sub a, b, c, d, documento n.3, fasc. I grado).
Si tratta di una contestazione dettagliata e puntuale, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di primo grado: la somma di tali importi ammonta ad € 1.553,51, la cui richiesta non è mai stata con- testata da né quest'ultima ha mai fornito i relativi giustificativi. Pt_1
Non sono poi dovuti gli addebiti di spesa (per un totale pari ad € 1.332,83) relativi al trasporto dello
05.05.2017 di cui alla fattura n. 132 del 30.06.2017 (doc. 6 fasc. monitorio).
Anche in tal caso non sono mai stati forniti, nonostante le richieste da parte di i giustifi- CP_1 cativi di spesa.
A ciò si aggiungono i costi di ripulitura dei libri trasferiti al magazzino della e i costi Parte_2 sostenuti per i danni subiti dalla Maxilibri RL (Libroco.it).
Rileva che tutti i fatti originativi di crediti della rano non solo perfettamente noti a CP_1 Pt_3
[...
ma anche da questa riconosciuti e ammessi.
La fattura di riaddebito dei costi di spedizione e pulizia emessa da in data 14.11.2017 CP_1 riporta esattamente le voci già contenute ed elencate in maniera dettagliata nella pec dello 08.09.2017 per un totale complessivo pari ad € 3.407,26.
5 Contesta quindi quella parte della sentenza impugnata in cui si legge: “l'assenza di doglianze scritte al riguardo e la genericità̀ dell'indicazione nella fattura non consentono di determinare l'effetto di ribaltamento dell'onere probatorio di cui all'art. 1460 cc”. Ritiene che a sollevato l'eccezione di inadempimento (in maniera precisa e puntuale), per CP_1 quanto riguarda l'onere della prova, non vi è dubbio che spettava a provare l'esecuzione Pt_1 della propria prestazione;
tali fatti non sono stati neppure specificatamente contestati da Pt_1 con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 2951 c.c. nonché errata e/o omessa valutazione delle prove.
Si duole del riscontro della prescrizione annuale con riferimento al controcredito risarcitorio, per i danni seguiti alla mancata consegna dei cataloghi al distributore inglese Abrams & Chronicle. Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti è una figura contrattuale atipica, comprendente una molteplicità di servizi e prestazioni, ognuna delle quali riconducibile a più figure contrattuali tipiche (appalto, deposito, trasporto).
La causa in concreto del contratto non è, dunque, quella del mero trasporto e pertanto non si può applicare la stringente disciplina dell'art. 2951 c.c. Richiama, sul punto, risalente giurisprudenza che qualifica in termini di appalto di servizi, e non già di trasporto, l'organizzazione diretta al fine di eseguire una serie continuativa di trasporti per la controparte (Cass. 16.2.56 n. 447; Cass. 20.7.62 n. 1960) e sostiene che, tale indirizzo giurispruden- ziale, non è mai stato smentito e anzi ha trovato conferma nella giurisprudenza più recente che ha ritenuto “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'appresta- mento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.” (Cass.n.14670/2015). Nel caso di specie, il contratto, qualificato dalle parti come “incarico di affidamento merce in conto deposito” (cfr. doc. 2 fasc. I grado appellata), prevede una serie di obbligazioni, legate prevalente- mente al deposito e custodia dei volumi, tra le quali vi è anche quella accessoria di trasporto (quando richiesto dalla . CP_1
Ritiene pertanto che il termine di prescrizione non è quello previsto dall'art.2951 c.c., ma quello ordinario ed è quindi dovuto il risarcimento dei danni seguiti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi Fall.2012, di cui alla fattura emessa da CP_1 Pt_3
[... (202/FSE del 24/6/15) dell'importo di € 15.480,00 (doc. 7 fasc. I grado appellata).
Osserva ancora che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento di del diritto di al risarcimento, nonché dalle numerose richieste di pagamento Pt_1 CP_1 provenienti da (docc.3, 7, 9, 15, 16 fasc. I grado) non considerate dal Tribunale. CP_1
Con il terzo motivo, lamenta un'errata e/o omessa valutazione delle prove, nonché errata e/o omessa applicazione dell'artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Più precisamente impugna quella parte della sentenza in cui si legge “Con riferimento ai costi indi- cati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”. Osserva che la fattura n. 444/FSE di riaddebito dei costi di spedizione e pulizia emessa da CP_1 in data 14.11.2017 (doc. 8 fasc. I grado), riporta esattamente le voci già contenute ed elencate in maniera dettagliata nella citata pec dello 08.09.2017.
6 Rileva che non ha sollevato alcuna contestazione sul punto, né in sede stragiudiziale, né Pt_1 nel corso del giudizio di primo grado e, solamente nella seconda memoria istruttoria, ha avanzato qualche timida contestazione, da ritenersi tuttavia tardiva.
Da qui già emergerebbe la prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Aggiunge, in ogni caso, che ha fornito prova documentale del proprio credito, sia per CP_1 quanto riguarda i costi di pulizia relativi alla vicenda “Libro.co” (doc. n. 6 fasc. I grado e dichiara- zione del teste in risposta al capitolo n. 16), sia per quanto riguarda la vicenda “ , Tes_1 Parte_2 azienda fornitrice che svolgeva il medesimo servizio di a seguito della cessazione dei rap- Pt_1 porti tra le parti in causa.
Lo stato dei volumi e dunque la debenza dei costi di pulizia dei volumi, non inviati al macero, è stata confermata da entrambi i testi sentiti all'udienza del 25.09.2019 (capitoli 11, 12 e 16). Con il quarto motivo lamenta l'errata e/o omessa valutazione delle prove;
errata ricostruzione dei fatti;
mancata applicazione dell'art. 1218 c.c. Più precisamente impugna quella parte della sentenza in cui si legge “Con riferimento all'inventario delle giacenze 2016, che parte opposta non ha neppure allegato di aver effettuato secondo contratto, il Tribunale osserva: 1) i testi ed , di hanno riferito Testimone_2 Testimone_3 CP_1 di averlo eseguito, con altre due persone;
2) l'opponente ha scelto di esternalizzare questo servizio ed è pacifico che parte opposta non abbia chiesto di essere remunerata per ciò che non ha fatto;
3) se questo servizio non fosse stato esternalizzato, sarebbe stato svolto dall'opponente con mezzi propri, di conseguenza il danno non può essere parametrato al corrispettivo richiesto da
CE nell'anno precedente, che presuppone appunto lo svolgimento da parte di terzi, tenuto conto che non risulta che coloro che sono stati impiegati nell'attività siano stati remunerati da CP_1 in misura maggiore per questo né che il loro impiego a tal fine abbia sottratto risorse a CP_1 determinando una perdita patrimoniale di qualsiasi tipo”. Sostiene che il Tribunale, pur accertando che on aveva svolto una delle obbligazioni con- Pt_1 trattuali (attività di inventario anno 2016), non l'ha poi condannata al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Osserva che la prestazione di svolgere l'inventario per l'anno 2016 era già stata remunerata da
[...] con il pagamento delle fatture relative all'anno 2016; la circostanza che, ogni corrispettivo Pt_4 relativo all'anno 2016 fosse stato già pagato a trova conferma nel fatto che nessuna delle Pt_1 fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto è relativa a tale periodo. Nel gennaio 2017, dunque, essendosi rifiutata di eseguire l'inventario come previsto dal Pt_1 contratto, ha dovuto impiegare quattro suoi dipendenti per eseguire una prestazione che CP_1 avrebbe dovuto svolgere la circostanza è stata confermata dai testimoni sentiti all'udienza Pt_1 del 25.09.2019 i quali sono stati incaricati di svolgere mansioni diverse da quelle normalmente svolte (es: che era impiegata amministrativa ed , che svol- Testimone_2 Testimone_3 geva attività di marketing - cfr. verbale udienza del 25.09.2019).
La somma che a chiesto, per lo svolgimento di tale attività, è la stessa richiesta da CP_1 Pt_1 in occasione dell'inventario dell'anno precedente (€ 5.349,58). Tale somma è quindi dovuta poiché, diversamente, vi sarebbe un indebito arricchimento di Pt_1 trattandosi di attività già compresa nei corrispettivi percepiti da Pt_1
Con il quinto motivo si duole della liquidazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Sostiene che nel corso del precedente grado di giudizio il Tribunale con ordinanza del 25.07.2019, ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “fermo restando quanto già corrisposto
7 a seguito della concessione parziale della provvisoria esecuzione, corresponsione da parte di
[...]
a favore di della somma di € 10.500,00. Spese compensate tra le Parte_5 Parte_1 parti” La proposta conciliativa formulata dal Tribunale consisteva nel pagamento da parte di ella CP_1 somma di € 10.500,00 fermo restando quanto già versato da in esecuzione dell'ordinanza CP_1 del 07.10.2018, pari ad € € 5.978,49 (per un totale complessivo della proposta pari ad € 16.478,49 in favore di . Pt_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione.
La sentenza di primo grado ha invece, riconosciuto un credito complessivo di pari ad € Pt_1
10.645,51 e, anche a voler sommare tale importo con quanto liquidato in favore di a titolo Pt_1 di spese legali, l'importo di cui alla proposta conciliativa risulta comunque superiore.
Considerato che
la proposta è stata formulata dal Giudice all'udienza di ammissione prove, e dunque successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha liquidato le spese di giudizio in favore di nonché nella determinazione Pt_1 delle spese di giudizio. Il giudizio si sarebbe potuto definire con l'accettazione della proposta e tre anni prima dell'emis- sione della sentenza, senza ulteriore necessità di proseguire la causa. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna di al risarcimento dovuto, con eventuale compensazione con il credito vantato Pt_1 dall'appellante e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale e quello incidentale sono meritevoli di accoglimento, nei limiti e per le seguenti ragioni.
È fondato il primo motivo di appello in considerazione del fatto che non è corretta quella Pt_1 parte della sentenza impugnata in cui il danno subito da relativo agli invendibili libri de- CP_1 stinati al macero, è stato quantificato in € 21.499,50,
Si osserva, al riguardo che, pur ritenendo raggiunta la prova di un significativo numero di volumi già custoditi da e poi inviati al macero per le loro condizioni (V. dichiarazioni testimoni Pt_1
e sentiti all'udienza del 25.09.2019 sul capitolo 15 della II memoria ex art, 183 Tes_1 Tes_3
c.p.c. nonché elenco volumi, doc. 12 a, 12 b, fasc. I grado non è tuttavia condivisibile CP_1 quantificare il relativo danno rapportandolo al valore di mercato di detti libri.
Difatti, tenuto conto della notoria crisi del settore dell'editoria, dovuta anche al notevole invenduto, è del tutto improbabile che detti volumi, dei quali peraltro non è stato neppure indicato l'anno di pubblicazione:
a) potessero essere tutti effettivamente venduti a distanza di anni (visto che si trovavano in un ar- chivio);
b) potessero essere venduti proprio al prezzo di copertina ivi indicato (doc.17 a e 17 b fasc. I grado
. CP_1
Pertanto, tenuto conto di quanto appena dedotto e della raggiunta prova dell'esistenza del danno,
8 appare equo liquidare detto danno in complessivi € 7.000,00 ai valori attuali, invece che nella mag- giore somma indicata nell'impugnata sentenza.
Non è fondato il secondo motivo relativo alla quantificazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza delle parti. È invece fondato il terzo motivo, in quanto la CTU è stata disposta all'esito di un'eccezione di improcedibilità sollevata da che, ex ante appariva fondata stante la mancata iscrizione a Pt_1 ruolo dell'opposizione nei perentori termini previsti dal codice di rito. non poteva quindi sapere, preventivamente, quello che il CTU ha accertato nel corso del Pt_1 giudizio e non ha quindi dato causa alla relativa spesa, cui è pertanto tenuta, in via esclusiva Da- miani, in quanto il ricorso all'ausiliario si è reso necessario proprio nell'interesse di CP_1
È altresì parzialmente fondato il primo motivo di appello incidentale di per le seguenti CP_1 ragioni.
Con riferimento ai servizi di logistica, il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che non CP_1 avesse contestato le relative fatture azionate in via monitoria.
In realtà, ha dato prova di tale contestazione, fatta a mezzo pec in data 08.09.2017 (doc. 3 CP_1 fasc. I grado appellata) e, quindi, in data anteriore alla presentazione della domanda monitoria. Nel punto n. 1) di detta comunicazione, si legge che ha chiesto espressamente a CP_1 Pt_1 che, a termini di contratto, venissero “forniti i consueti dettagli per gli addebiti della logistica non- ché i giustificativi di spesa da noi richiesti per i costi da Voi addebitati con fattura n.132 del 30/6/17 (Vs pratica 17ITB00012 del 5/5/17)”. Non risulta dagli atti, né è emerso nel corso del giudizio, che abbia fornito prova (o richie- Pt_1 sto di provare) i contestati dettagli della “gestione logistica” e pertanto non è dovuto l'importo cor- rispondente di cui alle fatture nn.126, 132, 147, e 163 (docc.2, 6, 9, 10 del fascicolo monitorio), rispettivamente pari ad € 1.296,00, € 1368,00, € 1.386,00, € 1.368,00 oltre IVA. Parimenti risulta provata la contestazione relativa ai costi di spedizione erroneamente fatturati (V. pec 08.09.2017, doc. cit. n..3, fasc. I grado, punto 2. sub a, b, c, d). Si tratta effettivamente di una contestazione dettagliata e puntuale, parimenti antecedente alla ri- chiesta avanzata in via monitoria, sulla quale non ha fornito alcuna prova. Pt_1 Non è quindi dovuto l'importo di € 1.553,51 oltre IVA. Pertanto, complessivamente non è dovuto, da a l'importo di € 8.505,24. CP_1 Pt_1
È infondato il secondo motivo, in ragione del fatto che il Tribunale, correttamente, ha rilevato l'in- tervenuta prescrizione annuale con riferimento al controcredito risarcitorio relativo agli asseriti danni conseguenti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi.
Difatti, nel caso in esame trova applicazione la disciplina prevista in tema di contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., ravvisabile anche quando le varie prestazioni di trasporto siano state rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi vari, comprensivi di quelli di tra- sporto.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che tale evento è avvenuto nell'anno 2012, men- tre la fattura contenente il riferimento a tale asserito danno è relativa all'anno 2015 (doc.7 fasc. I grado , né, diversamente da quanto sostenuto da si rinvengono tempestivi atti CP_1 CP_1 interruttivi da parte dell'appellante incidentale, né dichiarazioni di riconoscimento di detto risarci- mento da parte di Pt_1
Parimenti è infondato il terzo motivo, relativo ai costi indicati nella fattura del 14.11.2017 per la pulizia dei volumi, in quanto non provata.
9 A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha affermato quanto segue” Con riferimento ai costi indicati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da tale fattura è stata tempestivamente conte- CP_1 stata da già al momento della costituzione in giudizio (pag. 7 comparsa di costituzione), Pt_1 di guisa che non trova applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. invocato da
CP_1
A fronte di tale contestazione, avrebbe dovuto dare prova del servizio svolto (addebitato CP_1 in detta fattura), ma tale prova non è emersa nel corso dell'espletata istruttoria e, a tale fine (costo pulitura libri) , è del tutto irrilevante la richiamata dichiarazione del teste sul capitoli della Tes_1 II memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. n. 6 di ( cap. n. 11: “Vero che le foto che Le si CP_1 rammostrano (doc 10) sono state scattate nel gennaio 2017 presso il deposito della Controparte_2
; cap.n.12: “Vero che, in occasione del suddetto inventario, poteva constatare la pre-
[...] senza di volumi della Società anneggiati, sporchi e che dove erano allocati tali volumi vi CP_1 era la presenza di topi”; cap. n. 16: “Vero che in data 21 luglio 2017 riceveva la mail che Le si rammostra (doc. 6) con cui la Società Libro.co chiedeva il risarcimento per i danni ricevuti a causa dello stato di conservazione dei volumi rovenienti dal deposito della Società Camelot”); CP_1 così come è del tutto irrilevante la richiamata mail del 21.07.2017, inviata da Libro.co a CP_1
(doc, 6 fasc, I grado . CP_1
Infine è infondato il quarto motivo, relativo alle spese per mancato inventario dell'anno 2016 per un importo pari a € 5.349,59, Difatti è pacifico, perché ammesso nell'atto di opposizione (pag.7) che, nell'anno 2015, Pt_1 aveva provveduto a stornare il relativo importo, stante l'omesso svolgimento di tale servizio e che per tale ragione, nel successivo anno 2016, aveva provveduto ad effettuare da sola tale CP_1 inventario, senza quindi corrispondere alcun importo a Pt_1
La stessa riferisce tale circostanza, evidenziando che, per tale ragione, su questo punto, CP_1 non vi erano stati ulteriori “strascichi contabili” (pag. 8 nell'atto di opposizione . CP_1
Pertanto, per le dedotte causali, tenuto conto del ricalcolo delle reciproche poste creditorie e debi- torie, all'esito della compensazione giudiziale che si dispone, eve corrispondere a CP_1 Pt_3
[... la somma di € 16.589,87 (IVA compresa) oltre interessi come da ricorso per ingiunzione. Per tali motivi e nei descritti limiti, devono essere accolti l'appello principale e incidentale, con parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto. Quanto all'appello di relativo alle spese processuali, in esito alla presente impugnazione, Pt_1 il credito dell'appellante è stato rideterminato in importo rientrante sempre nel medesimo scaglione tariffario utilizzato dal primo giudice.
Anche detraendo dai compensi liquidati dal Tribunale in € 3.798,00, l'importo minimo dei compensi per la fase monitoria (riconosciuti dal primo giudice, nonostante la revoca del decreto, senza che vi sia stato appello incidentale sul punto di , i compensi relativi al giudizio di opposizione, CP_1 risultanti così pari ad € 3.515,50 rimangono del tutto congrui, poiché sostanzialmente corrispondenti ai medi tariffari del relativo scaglione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del credito riconosciuto a con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., nonché del Pt_1 grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
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PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale ri- forma della decisione impugnata, così decide:
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la complessiva somma CP_1 Parte_1
16.589,87 (IVA compresa) oltre interessi come da ricorso per ingiunzione, in luogo della minore somma indicata nella sentenza impugnata;
- pone le spese della CTU svolta in primo grado a carico della sola CP_1
- regola le spese di primo grado come da decisione impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 382,50 per spese ed € 4.500 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno
03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2091/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via Mazzini n.19, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Baleotti Zanelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di appello
- Appellante- Contro
in persona del legale rapp.te pro-tempore, eletti- CP_1 vamente domiciliata in Bologna, Corte Dè Galluzzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Celeste Cassitti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del grado di appello
-Appellata ed appellante incidentale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il de- CP_1 creto emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale le è stato ingiunto di pagare a Parte_1
(di seguito solo la somma di € 32.095,11 oltre interessi e spese, per omesso paga-
[...] Pt_1 mento di fatture di servizi di affidamento merci in conto deposito, logistica, spedizione e trasporto, svolti in virtù di contratto stipulato tra le parti. Più in dettaglio l'opponente ha contestato: 1) il difetto di prova del credito per quanto riguarda i servizi di logistica;
2) l'inadempimento di per omessa o imperita consegna di materiale,
Pt_1 con conseguente danno di € 18.887,25; 3) l'inadempimento di er omessa attività di inven-
Pt_1 tario nell'anno 2016, con conseguente danno di € 5.349,58; 4) l'inadempimento di per
Pt_1 danneggiamento di beni custoditi, con conseguente danno di € 21.499,50. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo con condanna di al risarcimento del
Pt_1 danno o, in subordine, la compensazione delle reciproche poste di credito/debito. si è ritualmente costituita in giudizio, con comparsa di costituzione con la quale ha ecce-
Pt_1 pito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione, stante la mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione nei termini previsti dal codice di rito;
ne ha poi dedotto l'infondatezza nel merito, allegando il contratto del 22 aprile 2016 tra le parti e l'inadempimento dell'obbligo di pagare il
1 corrispettivo da parte di ha infine eccepito il difetto di prova dei danni allegati dall'oppo- CP_1 nente.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione o, in subordine, il rigetto con con- ferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 1409/2022 il Tribunale di Bologna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testi indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU e nella disa- mina della documentazione in atti, rilevato che:
a) doveva essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della proposta opposizione, in quanto il CTU ha chiarito che “nell'ipotesi in cui un avvocato invii una PEC di deposito ad uno specifico ufficio giudiziario dalla cui PEC di dominio ottiene ricevuta;
riceva dall'ufficio giudiziario ad quem una successiva PEC di conferma che la busta ha superato i controlli automatici;
riceva infine la PEC di conferma dell'avvenuta accettazione del deposito da parte della Cancelleria, quest'ultimo non può ragionevolmente ipotizzare, in assenza di qualsivoglia segnale da parte del sistema, che nell'iter di deposito vi sia stato un errore e che la sua busta telematica sia pervenuta e sia stata accettata in un ufficio diverso da quello risultate dalle PEC”; b) che, sul merito, il rapporto tra le parti era incontroverso e ne era stata fornita prova documentale;
c) che “con riferimento ai servizi di logistica, parte opponente pone a fondamento della propria doglianza un carteggio mail del 2016 (doc. 5) che si riferisce a una fattura diversa (43/2017) da quelle azionate con il ricorso per ingiunzione. Gli addebiti a titolo di servizi di logistica di cui alle fatture che costituiscono oggetto della presente causa non sono stati specificamente contestati”; d) che “nessuna doglianza, altresì, è specificamente formulata in merito all'effettiva esecuzione degli altri servizi menzionati nelle fatture. Parte opponente, con la fattura 14 novembre 2017, ha riaddebitato alcuni costi di spedizione in quanto a suo dire erroneamente fatturati da CE, ma l'as- senza di doglianze scritte al riguardo e la genericità dell'indicazione nella fattura non consentono di determinare l'effetto di ribaltamento dell'onere probatorio di cui all'art. 1460 cc, presidio di autotutela che, secondo la giurisprudenza di legittimità, incontra il limite dell'esercizio secondo la clausola di buona fede in senso obiettivo”; e) che “pertanto, il credito di parte opposta è fondato”; f) che “con riferimento al controcredito risarcitorio, per i danni seguiti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi, il cui fatto genetico è successivo alla do- manda di ammissione al concordato, secondo la giurisprudenza di legittimità…il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova ap- plicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico con- tratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla norma- tiva in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione. Pertanto, la disciplina applicabile con riferimento a una, pacifica, prestazione di trasporto, pur nell'ambito di un contratto misto, è quella di cui all'art. 2951 cc;
in considerazione di ciò, il diritto di credito di parte opponente è prescritto per l'assenza di atti interruttivi che abbiano di volta in volta impedito il decorso del periodo di tempo annuale previsto dalla norma”
2 g) che “con riferimento ai costi indicati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”; h) che “con riferimento al danno legato alla spedizione nei confronti di Libroco.it, la sua prova non emerge dalla risposta affermativa al capitolo di prova testimoniale n. 16 fornita dalla teste
[...]
dal momento che manca la prova documentale o testimoniale del pagamento, da Testimone_1 parte di della somma richiesta nella mail sub doc. 6) opponente”; CP_1 i) che “con riferimento all'inventario delle giacenze 2016, che parte opposta non ha neppure alle- gato di aver effettuato secondo contratto, il Tribunale osserva:
1) i testi ed , di hanno riferito di averlo eseguito, Testimone_2 Testimone_3 CP_1 con altre due persone;
2) l'opponente ha scelto di esternalizzare questo servizio ed è pacifico che parte opposta non abbia chiesto di essere remunerata per ciò che non ha fatto;
3) se questo servizio non fosse stato esternalizzato, sarebbe stato svolto dall'opponente con mezzi propri, di conseguenza il danno non può essere parametrato al corrispettivo richiesto da CE nell'anno precedente, che presuppone appunto lo svolgimento da parte di terzi, tenuto conto che non risulta che coloro che sono stati impiegati nell'attività siano stati remunerati da in CP_1 misura maggiore per questo, né che il loro impiego a tal fine abbia sottratto risorse a CP_1 determinando una perdita patrimoniale di qualsiasi tipo;
4) i testi hanno riferito le condizioni in cui versava un numero significativo di libri, poi destinati al macero in quanto invendibili, a esito di questo inventario”;
4) che “il danno causalmente derivante dall'inadempimento degli obblighi di custodia del deposi- tario può dunque dirsi accertato nella misura di euro 21.499,50, sulla base del loro valore di mer- cato così come confermato dai testi”;
5) che “pertanto, previa rivalutazione (non interessi compensativi, trattandosi di materia contrat- tuale, Cassazione 20883/2019) del controcredito risarcitorio fino alla notifica del ricorso per in- giunzione, a esito di compensazione giudiziale, parte opponente dovrà corrispondere a parte oppo- sta euro 10.645,51 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione”; Tutto ciò premesso ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato a pagare CP_1 a la somma di € 10.645,51, oltre interessi come da ricorso per ingiunzione e Parte_1 spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha riconosciuto un danno da violazione di obblighi di custodia e lo ha poi successivamente quantificato nella considerevole somma di € 21.499,50 sulla base delle sole indicazioni fornite dalla stessa opponente, prive di certezza ed og- gettività.
Osserva, al riguardo, che secondo il noto principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare un fatto ricade su colui che lo indica a sostegno della propria tesi e quindi, nel caso di specie, CP_1 avrebbe dovuto provare il danneggiamento dei libri, la riferibilità di tale danneggiamento a Pt_1
e la quantificazione dei danni subiti a causa di tale condotta. Sostiene che l'appellata non ha provato alcuno degli oneri a suo carico. Non vi è infatti alcuna prova che i libri inviati al macero provenissero dal magazzino né Pt_1 che gli stessi fossero irrimediabilmente rovinati e, comunque, che, anche tale eventuale danneggia- mento, fosse riferibile a inadempienze di quest'ultima.
3 Risibile poi appare la quantificazione del loro valore, esposto su semplici fogli bianchi senza nes- suna rilevanza oggettiva.
Con il secondo motivo, si duole dalla quantificazione delle spese di lite, ritenuta non congrua in quanto liquidata in € 3.798,00, importo inferiore al minimo previsto dai parametri ex D.M. 55/2014 vigenti all'epoca, senza considerare la complessità della causa, attestata dalle numerose udienze e dalle diverse testimonianze raccolte. Con il terzo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sugli oneri soste- nuti relativamente alla CTU, disposta su problematiche totalmente ascrivibili a controparte. Conclude quindi per l'accoglimento del proposto appello, con conferma del decreto ingiuntivo op- posto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione, contenente ap- CP_1 pello incidentale, con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello e l'accoglimento di quello incidentale per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo di appello, sostiene che il danno subito da stato integralmente accertato CP_1
e provato nel corso del primo grado di giudizio. Sull'an richiama i documenti 6, 10 e 12 (fasc. I grado). Osserva che ha causato il danneggiamento di molti dei volumi depositati presso il proprio Pt_1 magazzino e detti volumi, risultati invendibili a causa delle pessime condizioni, sono stati poi tutti inviati al macero.
Sul quantum richiama il documento 17 (fasc. I grado) che riporta i prezzi di copertina dei volumi inviati al macero (elencati al doc. 12 fasc. I grado). Osserva ancora che i prezzi dei singoli volumi (doc.17 fasc. I grado appellata), sono facilmente consultabili dal sito internet della società si tratta quindi di un dato certo, rinvenibile da CP_1 chiunque.
La voce di danno è stata inoltre ampiamente confermata, non solo dal dato documentale, ma anche dalle testimonianze assunte all'udienza del 25.09.2019 (capitolo 15, testi e ). Tes_1 Tes_3
Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, vi è un'assoluta corrispondenza tra le foto scattate dai dipendenti dall'appellata nel gennaio 2017 (doc. 10 fasc. I grado e i CP_1 volumi ritirati dai magazzini a luglio 2017. Pt_1 Osserva che avrebbe dovuto eseguire l'inventario delle giacenze 2016 (prestazione con- Pt_1 trattuale non eseguita) ovvero avrebbe dovuto avere DDT relativi ai volumi danneggiati. Solo in questi due casi avrebbe potuto ragionevolmente sostenere che non vi fosse una Pt_1 corrispondenza tra le fotografie (doc. 10 fasc. I grado e i volumi prelevati dal magazzino CP_1
a seguito della cessazione del rapporto contrattuale e successivamente inviati al macero. Pt_1
Sostiene che è invece privo di valenza probatoria il documento n.15 (fasc. I grado in Pt_1 quanto, dal tenore letterale di detto documento, si evince infatti che la sig.ra - dipendente di Tes_4
ha presenziato al carico dei volumi di cui ai DDT citati (peraltro non prodotti in copia da CP_1
altrimenti si sarebbe vista la corrispondenza tra alcuni titoli di cui al DDT e quelli inviati Pt_1 poi al macero) e ha solo confermato che tutti i volumi erano stati caricati.
Rileva che non vi è stata contestazione sull'ammanco di alcuni volumi, ma sullo stato di conserva- zione degli stessi, pertanto il citato documento risulta privo di rilevanza. Sul secondo motivo, relativo alle spese processuali, oltre a dedurne l'infondatezza propone, a sua volta, appello incidentale.
4 Sul terzo motivo di appello, sostiene che la CTU è stata disposta solo all'esito di un'infondata ec- cezione di improcedibilità sollevata da Pt_1
Appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta l'errata e/o omessa valutazione delle prove. errata e/o omessa appli- cazione degli artt. 1460 c.c. e 115 c.p.c.
Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale - che ha ravvisato un'omessa contesta- zione con riferimento ai servizi di logistica - le fatture in forza delle quali è stata emessa l'ingiun- zione di pagamento, sono state espressamente contestate da ella comunicazione pec dello CP_1
08.09.2017 (doc.3 fasc. I grado appellata), anteriore alla presentazione della domanda monitoria.
Nel punto n. 1) di detta comunicazione, a chiesto espressamente a he, a termini CP_1 Pt_1 di contratto, venissero “forniti i consueti dettagli per gli addebiti della logistica nonché i giustifica- tivi di spesa da noi richiesti per i costi da Voi addebitati con fattura n.132 del 30/6/17 (Vs pratica 17ITB00012 del 5/5/17)”. Osserva che non sono stati mai forniti i dettagli della logistica e pertanto non è dovuto l'importo corrispondente di cui alle fatture nn.126, 132, 147, e 163 (docc.2, 6, 9, 10 del fascicolo monitorio), rispettivamente pari ad € 1.296,00, 1368,00, 1.386,00, 1.368,00 oltre IVA. Quindi, la contestazione di tali importi, è stata fatta da ia in data anteriore al procedimento CP_1 monitorio (doc. 3 atto di citazione), sia nel corso del procedimento di primo grado (V. atto di cita- zione e note conclusive).
Il documento n. 5 di parte posto a fondamento della parte della sentenza impugnata, è in CP_1 realtà, solamente un'ulteriore prova del fatto che la gestione della logistica da parte di osse Pt_1 del tutto approssimativa.
Impugna poi quella parte della sentenza in cui il Tribunale sostiene che “Nessuna doglianza, altresì̀,
è specificamente formulata in merito all'effettiva esecuzione degli altri servizi menzionati nelle fat- ture...Pertanto, il credito di parte opposta è fondato”. Sul punto richiama la medesima comunicazione pec sopra citata (doc. n. 3 fasc. I grado appellata), nella quale ha ribadito l'esistenza, a proprio credito, di somme derivanti da costi di spedi- CP_1 zione erroneamente fatturati (al punto 2. sub a, b, c, d, documento n.3, fasc. I grado).
Si tratta di una contestazione dettagliata e puntuale, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di primo grado: la somma di tali importi ammonta ad € 1.553,51, la cui richiesta non è mai stata con- testata da né quest'ultima ha mai fornito i relativi giustificativi. Pt_1
Non sono poi dovuti gli addebiti di spesa (per un totale pari ad € 1.332,83) relativi al trasporto dello
05.05.2017 di cui alla fattura n. 132 del 30.06.2017 (doc. 6 fasc. monitorio).
Anche in tal caso non sono mai stati forniti, nonostante le richieste da parte di i giustifi- CP_1 cativi di spesa.
A ciò si aggiungono i costi di ripulitura dei libri trasferiti al magazzino della e i costi Parte_2 sostenuti per i danni subiti dalla Maxilibri RL (Libroco.it).
Rileva che tutti i fatti originativi di crediti della rano non solo perfettamente noti a CP_1 Pt_3
[...
ma anche da questa riconosciuti e ammessi.
La fattura di riaddebito dei costi di spedizione e pulizia emessa da in data 14.11.2017 CP_1 riporta esattamente le voci già contenute ed elencate in maniera dettagliata nella pec dello 08.09.2017 per un totale complessivo pari ad € 3.407,26.
5 Contesta quindi quella parte della sentenza impugnata in cui si legge: “l'assenza di doglianze scritte al riguardo e la genericità̀ dell'indicazione nella fattura non consentono di determinare l'effetto di ribaltamento dell'onere probatorio di cui all'art. 1460 cc”. Ritiene che a sollevato l'eccezione di inadempimento (in maniera precisa e puntuale), per CP_1 quanto riguarda l'onere della prova, non vi è dubbio che spettava a provare l'esecuzione Pt_1 della propria prestazione;
tali fatti non sono stati neppure specificatamente contestati da Pt_1 con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 2951 c.c. nonché errata e/o omessa valutazione delle prove.
Si duole del riscontro della prescrizione annuale con riferimento al controcredito risarcitorio, per i danni seguiti alla mancata consegna dei cataloghi al distributore inglese Abrams & Chronicle. Sostiene che, diversamente da quanto dedotto dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti è una figura contrattuale atipica, comprendente una molteplicità di servizi e prestazioni, ognuna delle quali riconducibile a più figure contrattuali tipiche (appalto, deposito, trasporto).
La causa in concreto del contratto non è, dunque, quella del mero trasporto e pertanto non si può applicare la stringente disciplina dell'art. 2951 c.c. Richiama, sul punto, risalente giurisprudenza che qualifica in termini di appalto di servizi, e non già di trasporto, l'organizzazione diretta al fine di eseguire una serie continuativa di trasporti per la controparte (Cass. 16.2.56 n. 447; Cass. 20.7.62 n. 1960) e sostiene che, tale indirizzo giurispruden- ziale, non è mai stato smentito e anzi ha trovato conferma nella giurisprudenza più recente che ha ritenuto “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'appresta- mento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente.” (Cass.n.14670/2015). Nel caso di specie, il contratto, qualificato dalle parti come “incarico di affidamento merce in conto deposito” (cfr. doc. 2 fasc. I grado appellata), prevede una serie di obbligazioni, legate prevalente- mente al deposito e custodia dei volumi, tra le quali vi è anche quella accessoria di trasporto (quando richiesto dalla . CP_1
Ritiene pertanto che il termine di prescrizione non è quello previsto dall'art.2951 c.c., ma quello ordinario ed è quindi dovuto il risarcimento dei danni seguiti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi Fall.2012, di cui alla fattura emessa da CP_1 Pt_3
[... (202/FSE del 24/6/15) dell'importo di € 15.480,00 (doc. 7 fasc. I grado appellata).
Osserva ancora che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento di del diritto di al risarcimento, nonché dalle numerose richieste di pagamento Pt_1 CP_1 provenienti da (docc.3, 7, 9, 15, 16 fasc. I grado) non considerate dal Tribunale. CP_1
Con il terzo motivo, lamenta un'errata e/o omessa valutazione delle prove, nonché errata e/o omessa applicazione dell'artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Più precisamente impugna quella parte della sentenza in cui si legge “Con riferimento ai costi indi- cati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”. Osserva che la fattura n. 444/FSE di riaddebito dei costi di spedizione e pulizia emessa da CP_1 in data 14.11.2017 (doc. 8 fasc. I grado), riporta esattamente le voci già contenute ed elencate in maniera dettagliata nella citata pec dello 08.09.2017.
6 Rileva che non ha sollevato alcuna contestazione sul punto, né in sede stragiudiziale, né Pt_1 nel corso del giudizio di primo grado e, solamente nella seconda memoria istruttoria, ha avanzato qualche timida contestazione, da ritenersi tuttavia tardiva.
Da qui già emergerebbe la prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Aggiunge, in ogni caso, che ha fornito prova documentale del proprio credito, sia per CP_1 quanto riguarda i costi di pulizia relativi alla vicenda “Libro.co” (doc. n. 6 fasc. I grado e dichiara- zione del teste in risposta al capitolo n. 16), sia per quanto riguarda la vicenda “ , Tes_1 Parte_2 azienda fornitrice che svolgeva il medesimo servizio di a seguito della cessazione dei rap- Pt_1 porti tra le parti in causa.
Lo stato dei volumi e dunque la debenza dei costi di pulizia dei volumi, non inviati al macero, è stata confermata da entrambi i testi sentiti all'udienza del 25.09.2019 (capitoli 11, 12 e 16). Con il quarto motivo lamenta l'errata e/o omessa valutazione delle prove;
errata ricostruzione dei fatti;
mancata applicazione dell'art. 1218 c.c. Più precisamente impugna quella parte della sentenza in cui si legge “Con riferimento all'inventario delle giacenze 2016, che parte opposta non ha neppure allegato di aver effettuato secondo contratto, il Tribunale osserva: 1) i testi ed , di hanno riferito Testimone_2 Testimone_3 CP_1 di averlo eseguito, con altre due persone;
2) l'opponente ha scelto di esternalizzare questo servizio ed è pacifico che parte opposta non abbia chiesto di essere remunerata per ciò che non ha fatto;
3) se questo servizio non fosse stato esternalizzato, sarebbe stato svolto dall'opponente con mezzi propri, di conseguenza il danno non può essere parametrato al corrispettivo richiesto da
CE nell'anno precedente, che presuppone appunto lo svolgimento da parte di terzi, tenuto conto che non risulta che coloro che sono stati impiegati nell'attività siano stati remunerati da CP_1 in misura maggiore per questo né che il loro impiego a tal fine abbia sottratto risorse a CP_1 determinando una perdita patrimoniale di qualsiasi tipo”. Sostiene che il Tribunale, pur accertando che on aveva svolto una delle obbligazioni con- Pt_1 trattuali (attività di inventario anno 2016), non l'ha poi condannata al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Osserva che la prestazione di svolgere l'inventario per l'anno 2016 era già stata remunerata da
[...] con il pagamento delle fatture relative all'anno 2016; la circostanza che, ogni corrispettivo Pt_4 relativo all'anno 2016 fosse stato già pagato a trova conferma nel fatto che nessuna delle Pt_1 fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto è relativa a tale periodo. Nel gennaio 2017, dunque, essendosi rifiutata di eseguire l'inventario come previsto dal Pt_1 contratto, ha dovuto impiegare quattro suoi dipendenti per eseguire una prestazione che CP_1 avrebbe dovuto svolgere la circostanza è stata confermata dai testimoni sentiti all'udienza Pt_1 del 25.09.2019 i quali sono stati incaricati di svolgere mansioni diverse da quelle normalmente svolte (es: che era impiegata amministrativa ed , che svol- Testimone_2 Testimone_3 geva attività di marketing - cfr. verbale udienza del 25.09.2019).
La somma che a chiesto, per lo svolgimento di tale attività, è la stessa richiesta da CP_1 Pt_1 in occasione dell'inventario dell'anno precedente (€ 5.349,58). Tale somma è quindi dovuta poiché, diversamente, vi sarebbe un indebito arricchimento di Pt_1 trattandosi di attività già compresa nei corrispettivi percepiti da Pt_1
Con il quinto motivo si duole della liquidazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Sostiene che nel corso del precedente grado di giudizio il Tribunale con ordinanza del 25.07.2019, ha formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini: “fermo restando quanto già corrisposto
7 a seguito della concessione parziale della provvisoria esecuzione, corresponsione da parte di
[...]
a favore di della somma di € 10.500,00. Spese compensate tra le Parte_5 Parte_1 parti” La proposta conciliativa formulata dal Tribunale consisteva nel pagamento da parte di ella CP_1 somma di € 10.500,00 fermo restando quanto già versato da in esecuzione dell'ordinanza CP_1 del 07.10.2018, pari ad € € 5.978,49 (per un totale complessivo della proposta pari ad € 16.478,49 in favore di . Pt_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione.
La sentenza di primo grado ha invece, riconosciuto un credito complessivo di pari ad € Pt_1
10.645,51 e, anche a voler sommare tale importo con quanto liquidato in favore di a titolo Pt_1 di spese legali, l'importo di cui alla proposta conciliativa risulta comunque superiore.
Considerato che
la proposta è stata formulata dal Giudice all'udienza di ammissione prove, e dunque successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha liquidato le spese di giudizio in favore di nonché nella determinazione Pt_1 delle spese di giudizio. Il giudizio si sarebbe potuto definire con l'accettazione della proposta e tre anni prima dell'emis- sione della sentenza, senza ulteriore necessità di proseguire la causa. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con condanna di al risarcimento dovuto, con eventuale compensazione con il credito vantato Pt_1 dall'appellante e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.04.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale e quello incidentale sono meritevoli di accoglimento, nei limiti e per le seguenti ragioni.
È fondato il primo motivo di appello in considerazione del fatto che non è corretta quella Pt_1 parte della sentenza impugnata in cui il danno subito da relativo agli invendibili libri de- CP_1 stinati al macero, è stato quantificato in € 21.499,50,
Si osserva, al riguardo che, pur ritenendo raggiunta la prova di un significativo numero di volumi già custoditi da e poi inviati al macero per le loro condizioni (V. dichiarazioni testimoni Pt_1
e sentiti all'udienza del 25.09.2019 sul capitolo 15 della II memoria ex art, 183 Tes_1 Tes_3
c.p.c. nonché elenco volumi, doc. 12 a, 12 b, fasc. I grado non è tuttavia condivisibile CP_1 quantificare il relativo danno rapportandolo al valore di mercato di detti libri.
Difatti, tenuto conto della notoria crisi del settore dell'editoria, dovuta anche al notevole invenduto, è del tutto improbabile che detti volumi, dei quali peraltro non è stato neppure indicato l'anno di pubblicazione:
a) potessero essere tutti effettivamente venduti a distanza di anni (visto che si trovavano in un ar- chivio);
b) potessero essere venduti proprio al prezzo di copertina ivi indicato (doc.17 a e 17 b fasc. I grado
. CP_1
Pertanto, tenuto conto di quanto appena dedotto e della raggiunta prova dell'esistenza del danno,
8 appare equo liquidare detto danno in complessivi € 7.000,00 ai valori attuali, invece che nella mag- giore somma indicata nell'impugnata sentenza.
Non è fondato il secondo motivo relativo alla quantificazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza delle parti. È invece fondato il terzo motivo, in quanto la CTU è stata disposta all'esito di un'eccezione di improcedibilità sollevata da che, ex ante appariva fondata stante la mancata iscrizione a Pt_1 ruolo dell'opposizione nei perentori termini previsti dal codice di rito. non poteva quindi sapere, preventivamente, quello che il CTU ha accertato nel corso del Pt_1 giudizio e non ha quindi dato causa alla relativa spesa, cui è pertanto tenuta, in via esclusiva Da- miani, in quanto il ricorso all'ausiliario si è reso necessario proprio nell'interesse di CP_1
È altresì parzialmente fondato il primo motivo di appello incidentale di per le seguenti CP_1 ragioni.
Con riferimento ai servizi di logistica, il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che non CP_1 avesse contestato le relative fatture azionate in via monitoria.
In realtà, ha dato prova di tale contestazione, fatta a mezzo pec in data 08.09.2017 (doc. 3 CP_1 fasc. I grado appellata) e, quindi, in data anteriore alla presentazione della domanda monitoria. Nel punto n. 1) di detta comunicazione, si legge che ha chiesto espressamente a CP_1 Pt_1 che, a termini di contratto, venissero “forniti i consueti dettagli per gli addebiti della logistica non- ché i giustificativi di spesa da noi richiesti per i costi da Voi addebitati con fattura n.132 del 30/6/17 (Vs pratica 17ITB00012 del 5/5/17)”. Non risulta dagli atti, né è emerso nel corso del giudizio, che abbia fornito prova (o richie- Pt_1 sto di provare) i contestati dettagli della “gestione logistica” e pertanto non è dovuto l'importo cor- rispondente di cui alle fatture nn.126, 132, 147, e 163 (docc.2, 6, 9, 10 del fascicolo monitorio), rispettivamente pari ad € 1.296,00, € 1368,00, € 1.386,00, € 1.368,00 oltre IVA. Parimenti risulta provata la contestazione relativa ai costi di spedizione erroneamente fatturati (V. pec 08.09.2017, doc. cit. n..3, fasc. I grado, punto 2. sub a, b, c, d). Si tratta effettivamente di una contestazione dettagliata e puntuale, parimenti antecedente alla ri- chiesta avanzata in via monitoria, sulla quale non ha fornito alcuna prova. Pt_1 Non è quindi dovuto l'importo di € 1.553,51 oltre IVA. Pertanto, complessivamente non è dovuto, da a l'importo di € 8.505,24. CP_1 Pt_1
È infondato il secondo motivo, in ragione del fatto che il Tribunale, correttamente, ha rilevato l'in- tervenuta prescrizione annuale con riferimento al controcredito risarcitorio relativo agli asseriti danni conseguenti alla mancata consegna al distributore inglese Abrams & Chronicle dei cataloghi.
Difatti, nel caso in esame trova applicazione la disciplina prevista in tema di contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., ravvisabile anche quando le varie prestazioni di trasporto siano state rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi vari, comprensivi di quelli di tra- sporto.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta che tale evento è avvenuto nell'anno 2012, men- tre la fattura contenente il riferimento a tale asserito danno è relativa all'anno 2015 (doc.7 fasc. I grado , né, diversamente da quanto sostenuto da si rinvengono tempestivi atti CP_1 CP_1 interruttivi da parte dell'appellante incidentale, né dichiarazioni di riconoscimento di detto risarci- mento da parte di Pt_1
Parimenti è infondato il terzo motivo, relativo ai costi indicati nella fattura del 14.11.2017 per la pulizia dei volumi, in quanto non provata.
9 A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha affermato quanto segue” Con riferimento ai costi indicati nella fattura 14 novembre 2017, quelli relativi alla pulizia dei volumi sono rimasti privi di riscontro istruttorio (non essendo stati formulati capitoli di prova orale sul punto)”. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da tale fattura è stata tempestivamente conte- CP_1 stata da già al momento della costituzione in giudizio (pag. 7 comparsa di costituzione), Pt_1 di guisa che non trova applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. invocato da
CP_1
A fronte di tale contestazione, avrebbe dovuto dare prova del servizio svolto (addebitato CP_1 in detta fattura), ma tale prova non è emersa nel corso dell'espletata istruttoria e, a tale fine (costo pulitura libri) , è del tutto irrilevante la richiamata dichiarazione del teste sul capitoli della Tes_1 II memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. n. 6 di ( cap. n. 11: “Vero che le foto che Le si CP_1 rammostrano (doc 10) sono state scattate nel gennaio 2017 presso il deposito della Controparte_2
; cap.n.12: “Vero che, in occasione del suddetto inventario, poteva constatare la pre-
[...] senza di volumi della Società anneggiati, sporchi e che dove erano allocati tali volumi vi CP_1 era la presenza di topi”; cap. n. 16: “Vero che in data 21 luglio 2017 riceveva la mail che Le si rammostra (doc. 6) con cui la Società Libro.co chiedeva il risarcimento per i danni ricevuti a causa dello stato di conservazione dei volumi rovenienti dal deposito della Società Camelot”); CP_1 così come è del tutto irrilevante la richiamata mail del 21.07.2017, inviata da Libro.co a CP_1
(doc, 6 fasc, I grado . CP_1
Infine è infondato il quarto motivo, relativo alle spese per mancato inventario dell'anno 2016 per un importo pari a € 5.349,59, Difatti è pacifico, perché ammesso nell'atto di opposizione (pag.7) che, nell'anno 2015, Pt_1 aveva provveduto a stornare il relativo importo, stante l'omesso svolgimento di tale servizio e che per tale ragione, nel successivo anno 2016, aveva provveduto ad effettuare da sola tale CP_1 inventario, senza quindi corrispondere alcun importo a Pt_1
La stessa riferisce tale circostanza, evidenziando che, per tale ragione, su questo punto, CP_1 non vi erano stati ulteriori “strascichi contabili” (pag. 8 nell'atto di opposizione . CP_1
Pertanto, per le dedotte causali, tenuto conto del ricalcolo delle reciproche poste creditorie e debi- torie, all'esito della compensazione giudiziale che si dispone, eve corrispondere a CP_1 Pt_3
[... la somma di € 16.589,87 (IVA compresa) oltre interessi come da ricorso per ingiunzione. Per tali motivi e nei descritti limiti, devono essere accolti l'appello principale e incidentale, con parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto. Quanto all'appello di relativo alle spese processuali, in esito alla presente impugnazione, Pt_1 il credito dell'appellante è stato rideterminato in importo rientrante sempre nel medesimo scaglione tariffario utilizzato dal primo giudice.
Anche detraendo dai compensi liquidati dal Tribunale in € 3.798,00, l'importo minimo dei compensi per la fase monitoria (riconosciuti dal primo giudice, nonostante la revoca del decreto, senza che vi sia stato appello incidentale sul punto di , i compensi relativi al giudizio di opposizione, CP_1 risultanti così pari ad € 3.515,50 rimangono del tutto congrui, poiché sostanzialmente corrispondenti ai medi tariffari del relativo scaglione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore del credito riconosciuto a con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., nonché del Pt_1 grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
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PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale ri- forma della decisione impugnata, così decide:
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la complessiva somma CP_1 Parte_1
16.589,87 (IVA compresa) oltre interessi come da ricorso per ingiunzione, in luogo della minore somma indicata nella sentenza impugnata;
- pone le spese della CTU svolta in primo grado a carico della sola CP_1
- regola le spese di primo grado come da decisione impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 382,50 per spese ed € 4.500 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno
03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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