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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 9.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3358/2024R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Catania, Parte_1 C.F._1
giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche nella qualità di mandatario della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti conferita per atto del Notaio di Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Per_1
Raccolta n.7313, dall'Avv. Alessandra Vetri, domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della
Repubblica n. 26, Catania.
Resistente
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., giusta procura rilasciata da a Controparte_4
Vincenzo Pavone, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma Persona_2 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Liguori, giusta procura in atti.
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 29.3.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018578456/000, notificatale il 6.3.2024 dall'
[...]
, per il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS e somme Controparte_3
aggiuntive, nonché per il mancato pagamento di contributi di cui ai DM10 e incorporati nei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n 59320112000383584/000; 2) avviso di addebito n 59320120000470226/000; 3) avviso di addebito n 59320120001133354/000; 4) avviso di addebito n 59320120004637434/0000, 5) avviso di addebito n
59320120005637786/000; 6) avviso di addebito n 5932013000862627/000; 7) avviso di addebito n
59320130002232252/000, 8) avviso di addebito n 59320130002729806/000; 9) avviso di addebito n 59320130004338706/000; 10) avviso di addebito n 59320130004479822/000;
11) avviso di addebito n 59320130006301511/000; 12) avviso di addebito n
59320140000032983/000; 13) avviso di addebito n 59320140000821059/000; 14) avviso di addebito n 59320140002709868/000; 15) avviso di addebito n
59320140003620763/000; 16) avviso di addebito n 59320140006898108/000; 17) avviso di addebito n 59320150000120714/000; 18) avviso di addebito n
59320150000252833/000; 19) avviso di addebito n 59320150001923803/000; 20) avviso di addebito n 59320150004898078/000/000; 21) avviso di addebito n
593201600032470/0000; 22) avviso di addebito n 59320160003607684/000; 23) avviso di addebito n 59320160005258337/000.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito incorporato negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'inesistenza dei crediti in ragione dell'applicabilità del procedimento di sgravio di cui alla legge n. 197/2022.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di «VIA PRELIMINARE. si richiede la sospensione dell'intimazione di pagamento n 29320229018578456/000 , stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9 -10 della Legge
n. 335 dell' 8 agosto 1995;
2 NEL MERITO accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste con
l'intimazione di pagamento n 29320229018578456/000 e sottostanti avvisi di pagamento indicati in ricorso conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento n
29320229018578456/000 e sottostanti avvisi di pagamento indicati in ricorso accertare e dichiarare l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento o indicate dal n 1 al 21.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne ha fatta anticipazione».
CP_ Con memoria depositata il 13.8.2024 si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione avverso gli avvisi di addebito oggetto di sgravio specificati in memoria,
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione fondata sulla prescrizione dei crediti contributivi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva e l'applicabilità della CP_ normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini di prescrizione. Quindi, l' argomentato in ordine alla responsabilità del concessionario per l'attività compiuta dopo la consegna del ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni «In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del d. lgs. 46/99, nonché per difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
In via principale, nel merito,
- dichiarare cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito oggetto di stralcio da parte dell' , indicati in memoria;
Controparte_5
- per il resto, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli ava n. 59320120001133354000, n. 59320150004898078000, n. 5932016000324700000, n.
59320160005258337000, n. 59320160003607684000, in subordine, confermare tali ava per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati negli ava opposti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione».
Con memoria depositata 6.9.2024 si è costituita eccependo l'inammissibilità del CP_6
ricorso per adesione della ricorrente alla definizione agevolata, deducendo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito indicati in memoria ed eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative alla prescrizione maturata prima dell'affidamento del ruolo. Inoltre, l' ha eccepito CP_6
l'inammissibilità dell'opposizione, ha invocato l'applicazione della normativa
3 emergenziale in materia di sospensione della prescrizione e ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) In via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere nei limiti di cui in narrativa;
2) Nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile, rigettare il ricorso ed accertare e dichiarare la legittimità degli atti impugnati;
3) nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, sotto il profilo riguardante il merito della pretesa e l'attività attinente all'Ente Impositore, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese, con valutazione del comportamento processuale tenuto dalla controparte.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n l'intimazione di pagamento n. 29320229018578456/000, notificatale il 6.3.2024 dall' per il mancato pagamento dei contributi Controparte_3
previdenziali IVS e somme aggiuntive, nonché per il mancato pagamento di contributi di cui ai DM10 e incorporati nei seguenti avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n
59320112000383584/000; 2) avviso di addebito n 59320120000470226/000; 3) avviso di addebito n 59320120001133354/000; 4) avviso di addebito n 59320120004637434/0000,
5) avviso di addebito n 59320120005637786/000; 6) avviso di addebito n
5932013000862627/000; 7) avviso di addebito n 59320130002232252/000, 8) avviso di addebito n 59320130002729806/000; 9) avviso di addebito n 59320130004338706/000;
10) avviso di addebito n 59320130004479822/000; 11) avviso di addebito n
59320130006301511/000; 12) avviso di addebito n 59320140000032983/000; 13) avviso di addebito n 59320140000821059/000; 14) avviso di addebito n
59320140002709868/000; 15) avviso di addebito n 59320140003620763/000; 16) avviso di addebito n 59320140006898108/000; 17) avviso di addebito n
59320150000120714/000; 18) avviso di addebito n 59320150000252833/000; 19) avviso
4 di addebito n 59320150001923803/000; 20) avviso di addebito n
59320150004898078/000/000; 21) avviso di addebito n 593201600032470/0000; 22) avviso di addebito n 59320160003607684/000; 23) avviso di addebito n
59320160005258337/000.
3. Va anzitutto dato atto che nel costituirsi in giudizio, ha prodotto gli estratti di CP_6 ruolo aggiornati da cui si evince l'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito nn. 1) avviso di addebito n 59320112000383584/000; 2) avviso di addebito n 59320120000470226/000;
4) avviso di addebito n 59320120004637434/0000, 5) avviso di addebito n
59320120005637786/000; 6) avviso di addebito n 5932013000862627/000; 7) avviso di addebito n 59320130002232252/000, 8) avviso di addebito n 59320130002729806/000; 9) avviso di addebito n 59320130004338706/000; 10) avviso di addebito n
59320130004479822/000; 11) avviso di addebito n 59320130006301511/000; 12) avviso di addebito n 59320140000032983/000; 13) avviso di addebito n
59320140000821059/000; 14) avviso di addebito n 59320140002709868/000; 15) avviso di addebito n 59320140003620763/000; 16) avviso di addebito n
59320140006898108/000; 17) avviso di addebito n 59320150000120714/000; 18) avviso di addebito n 59320150000252833/000; 19) avviso di addebito n
59320150001923803/000, con la conseguenza che in relazione a detti avvisi deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In conseguenza di tale statuizione, va dichiarata assorbita la questione relativa all'adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata in relazione agli avvisi di addebito ricompresi in tale elenco ossia gli avvisi di addebito indicati ai numeri 4, 7, 10, 18 del ricorso nn.
9320120004637434/0000, 59320130002232252/000, 59320130004479822/000,
59320150000252833/000.
4. La materia controversa del presente giudizio è, dunque circoscritta, alla questione relativa alla prescrizione anche successiva dei crediti contributivi incorporati nei seguenti avvisi di addebito: 3) avviso di addebito n 59320120001133354/000; 20) avviso di addebito n 59320150004898078/000/000; 21) avviso di addebito n
593201600032470/0000; 22) avviso di addebito n 59320160003607684/000; 23) avviso di addebito n 59320160005258337/000.
5. Ciò posto, giova rammentare che parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto la prescrizione dei crediti contributivi.
6. Per procedere all'esame della domanda attorea e delle eccezioni proposte dalle resistenti occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
5 Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n.
18256/2020).
Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n. 19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 c.p.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
6 7. Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 che un'opposizione all'esecuzione.
Invero, la parte ricorrente, nell'eccepire la prescrizione quinquennale ha nella sostanza contestato l'omessa notificazione degli atti presupposto, sollevando così una contestazione di merito sui crediti conosciuti solo per effetto della notificazione dell'intimazione di pagamento. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 recuperatoria.
In secondo luogo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti per il periodo successivo all'eventuale notificazione delle cartelle e avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, di tal guisa proponendo un'opposizione all'esecuzione ex
615 c.p.c., sulla scorta dell'affermato principio giurisprudenziale secondo cui la mancata opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni di cartelle e avvisi di addebito comporta l'irretrattabilità del credito, ma non determina il mutamento del termine di prescrizione da cinque a dieci anni (Cass. S.U. n. 23397/2016).
8. Così inquadrate le opposizioni proposte da parte ricorrente e venendo anzitutto a vagliare le eccezioni preliminari proposte dalle parti, va respinta l'eccezione di difetto di CP_ legittimazione passiva avanzata dall' tenuto conto che il ricorso introduttivo si appunta sì avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione, ma altresì avverso gli avvisi di addebito in essa contenute ed aventi ad oggetto crediti contributivi previdenziali . CP_1
Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto per cui con riferimento alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio» (Cass., S.U., n. 7514/2022). CP_ Va quindi affermata la titolarità in capo all' del rapporto giuridico controverso, ossia di quello contributivo incorporato negli avvisi di addebito opposti e contenuti nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore – di parte – dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
9. Per ragioni sostanzialmente analoghe va invece accolta l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio avanzata da con CP_6 riferimento all'eccezione di prescrizione, all'eccezione di prescrizione cd. successiva e di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, giacché alla luce del principio affermato da
7 Cass., S.U., n. 7514/2022 e tenuto conto che l'opposizione in esame mira a far accertare l'inesistenza del credito portato nell'avviso di addebito e nella cartella di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento opposta per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
10. Tenuto conto, quindi, che parte ha eccepito la prescrizione della pretesa è per ragioni di ordine logico opportuno trattare preliminarmente la questione relativa alla regolarità della notificazione degli avvisi di addebito opposti in via recuperatoria ex artt. 24 d.lgs. n.
46/1999 e contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
10.1. Al fine di esaminare la dedotta omessa notificazione, è necessario altresì verificare la tempestività dell'opposizione recuperatoria spiegata avverso gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento avversata.
In relazione al termine per proporre opposizione di merito avverso la pretesa contributiva, come accennato l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore».
CP_ 10.2. Ora, dalla documentazione prodotta in atti da e da unitamente alla CP_6
costituzione in giudizio emerge che gli atti prodromici in esame e di seguito indicati sono stati regolarmente notificati a parte ricorrente e non sono stati opposti entro il termine di 40 giorni, stabilito ex art. 24 D.lgs. 46/1999 a pena di inammissibilità.
Più precisamente, dalla predetta documentazione si evince che l'avviso di addebito:
3) l'avviso di addebito n 59320120001133354/000 è stato notificato il 24.5.2012;
20) l'avviso di addebito n 59320150004898078/000/000 è stato notificato il 16.11.2015;
21) l'avviso di addebito n 593201600032470/0000 è stato notificato con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 12.6.2016;
22) l'avviso di addebito n 59320160003607684/000 è stato notificato il 7.7.2016;
23) l'avviso di addebito n 59320160005258337/000 è stato notificato il 17.11.2016.
10.3. La regolare notificazione degli atti presupposto determina peraltro la decorrenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per la proposizione dell'opposizione attraverso cui censurare il merito del credito.
10.4. Il decorso del detto termine produce dal canto suo l'effetto di rendere incontrovertibile il credito portato negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento
(cfr. per tutte Cass., sez. un., 17.11.2016, n. 23397), con la conseguente decadenza del
8 contribuente dal potere di impugnare la cartella esattoriale e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999.
10.5. In proposito, è invero consolidato l'orientamento secondo cui «la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore» (v. Cass. 12.11.2019, n.
29294).
11. Deve essere ora preso in considerazione il profilo relativo alla dedotta sopravvenuta prescrizione del credito previdenziale inerente alla contribuzione degli anni di iscrizione a ruolo (ossia la censura posta a base dell'opposizione all'esecuzione).
11.1. Occorre al riguardo tenere in considerazione la circostanza per cui il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subìto sospensioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per l'emergenza epidemiologica ed in particolare in virtù di quanto previsto dalle seguenti disposizione:
- l'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, che al secondo comma dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»;
- l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla 21/2021, che al comma nono dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Sono stati, quindi, previsti due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei contributi: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di
129 giorni e il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni.
9 Pertanto, nei casi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi – come nel caso di specie – a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (ossia sommando 129 giorni a 182 giorni).
11.2. La sospensione dei termini di prescrizione è dunque regolata dalle norme richiamate al § 11.1.
Diversamente, l'art. 68 d.l. n. 18/2020 cit. e l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 regolano il diverso profilo della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n.
15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
Ora, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 cit. prevede che: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Il richiamato art. 12 d.lgs. n. 159/2015 dispone dal canto suo che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Alla luce della lettera delle richiamate disposizioni legislative, va condiviso quanto affermato dal Tribunale di Roma che, nel fare leva sulla dipendenza della sospensione del termine di prescrizione dalla sospensione del termine per il versamento dei contributi, evidenzia che non di sospensione in senso proprio si tratta, ma di un differimento del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non tendo quest'ultimo iniziare a decorrere laddove il credito non sia ancora esigibile per sospensione del termine di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n. 15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
10 Ora, appare chiaro che dette norme non trovano applicazione con riferimento al termine per il versamento dei contributi incorporati nelle cartelle e avvisi di addebito opposti, essendo quest'ultimo scaduto ben prima del periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
11.3. Ciò chiarito in ordine alla normativa emergenziale disciplinante la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, deve rilevarsi che non ha fornito CP_6
prova della valida notificazione stragiudiziale del preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600039017000, in quanto, a seguito del mancato perfezionamento della notificazione telematica, ha dedotto di aver provveduto al deposito telematico CP_6 dell'atto nell'area riservata del portale gestito dalle Parte_2
, alla pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale, per la
[...] durata di 15 giorni e all'invio al destinatario una raccomandata senza avviso di ricevimento, al fine di informarlo dell'avvenuto deposito telematico dell'atto.
Ora, in disparte ogni considerazione in ordine alla carenza probatoria relativa alla completezza del sopra riportato iter procedimentale, va rilevato che tale modalità di notificazione non è contemplata con riguardo alla fase di notificazione extra-processuale degli atti dell'esecuzione e prodromici all'esecuzione forzata, con la conseguenza che non
è possibile tenere in considerazione il preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600039017000 quale atto interruttivo della prescrizione (v. artt. 26 bis d.P.R. n.
602/1973 e art. 60 ter d.P.R. n. 600/1973.
12.4. Ne deriva, pertanto, che il primo atto interruttivo della prescrizione successivo alla notificazione degli avvisi di addebito n. 59320120001133354/000, n.
59320150004898078/000, n. 593201600032470, n. 59320160003607684 e n.
59320160005258337 è la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 6.3.2024.
Ora, tenuto conto della data di notificazione dei predetti avvisi di addebito, rispettivamente, coincidente con il 24.5.2012, il 16.11.2015, il 12.6.2016, il 7.7.2016 e il
17.11.2016, appare evidente che alla data del 6.3.2024, pur aggiungendo per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 e computando quindi ulteriori 311 giorni, la pretesa creditoria incorporata negli avvisi di addebito n. 59320120001133354/000, n.
59320150004898078/000, n. 593201600032470, n. 59320160003607684 e n.
59320160005258337 era prescritta.
11 12.5. Deve, quindi, essere accolta l'eccezione di prescrizione successiva con riferimento ai sopra menzionati avvisi di addebito.
13. Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione alla parte in cui l'intimazione di pagamento opposta incorpora gli avvisi di addebito n. 59320120001133354/000, n.
59320150004898078/000, n. 593201600032470, n. 59320160003607684 e n.
59320160005258337.
CP_ 14. Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e l' devono essere compensate per
3/4, essendo cessata la materia del contendere a seguito di sgravio ex lege con riferimento agli avvisi di addebito indicati in ricorso da 1 a 2 e da 4 a 19.
Il restante quarto delle spese di lite segue la soccombenza, essendo risultata prescritta la pretesa creditoria incorporata negli avvisi di addebito non oggetto di sgravio. Deve, quindi CP_ essere posto a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di lite devono essere compensate, in CP_6
ragione della in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio di CP_6
B. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
59320112000383584/000; n. 59320120000470226/000; n.
59320120004637434/0000, n. 59320120005637786/000; n.
5932013000862627/000; n. 59320130002232252/000, n.
59320130002729806/000; n. 59320130004338706/000; n.
59320130004479822/000; n. 59320130006301511/000; n.
59320140000032983/000; n. 59320140000821059/000; n.
59320140002709868/000; n. 59320140003620763/000; n.
59320140006898108/000; n. 59320150000120714/000; n.
59320150000252833/000; n. 59320150001923803/000;
C. in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento
29320229010130925, nella parte in cui incorpora gli avvisi di addebito n. n.
12 59320120001133354/000, n. 59320150004898078/000, n. 593201600032470, n.
59320160003607684 e n. 59320160005258337, e dichiara estinti per prescrizione i crediti ivi incorporati;
CP_ D. condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente di 1/4 delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 4.200,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Maria Catania, dichiaratasi antistatario;
compensa i restanti 3/4 delle spese di lite;
E. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e CP_6
Così deciso in Catania, il 10.6.2025.
La giudice
Federica Porcelli
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