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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11148/2023 tra
Parte_1
Parte_2 Pt_1
CP_1 Per_1 Pt_1
Per_2 Pt_1
Persona_3 Pt_1
Persona_4
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 10.06.2025 alle ore 11.00, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Migliardi Federica in sostituzione dell'avv. Francesco Boschetti per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2
dichiara la contumacia.
L'avv. Migliardi si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. pagina 1 di 5 Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11148/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , per sé Parte_1 P.IVA_1
medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Persona_5
, residenti in [...], 15, Haras Bela Vista, Vargem Grande Paulista, San Paolo, P.IVA_2
Brasile
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...], Residencial Pazetti, P.IVA_3 Parte_4
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. per sé medesimo
[...] P.IVA_4
e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentanti legali dei figli minori
[...]
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. 52009047818 e Persona_6 [...]
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , residenti in Per_4 P.IVA_5
Rua Fernando Argentim, 242, São Domingos, Paulínia, San Paolo, Brasile rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace nonché con
Pubblico Ministero
pagina 2 di 5 In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , figlia di e , nata a [...], in Persona_7 Persona_8 CP_3
provincia di Treviso, il 6 ottobre 1880, cittadina italiana emigrata in Brasile in epoca postunitaria ed ivi deceduta.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di passaggi generazionali per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, come avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 5 Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
pagina 4 di 5 giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al
1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_7
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 5 di 5
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11148/2023 tra
Parte_1
Parte_2 Pt_1
CP_1 Per_1 Pt_1
Per_2 Pt_1
Persona_3 Pt_1
Persona_4
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 10.06.2025 alle ore 11.00, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Migliardi Federica in sostituzione dell'avv. Francesco Boschetti per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2
dichiara la contumacia.
L'avv. Migliardi si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. pagina 1 di 5 Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11148/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , per sé Parte_1 P.IVA_1
medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Persona_5
, residenti in [...], 15, Haras Bela Vista, Vargem Grande Paulista, San Paolo, P.IVA_2
Brasile
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...], Residencial Pazetti, P.IVA_3 Parte_4
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. per sé medesimo
[...] P.IVA_4
e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentanti legali dei figli minori
[...]
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. 52009047818 e Persona_6 [...]
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , residenti in Per_4 P.IVA_5
Rua Fernando Argentim, 242, São Domingos, Paulínia, San Paolo, Brasile rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace nonché con
Pubblico Ministero
pagina 2 di 5 In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , figlia di e , nata a [...], in Persona_7 Persona_8 CP_3
provincia di Treviso, il 6 ottobre 1880, cittadina italiana emigrata in Brasile in epoca postunitaria ed ivi deceduta.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di passaggi generazionali per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, come avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 5 Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del
1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in
pagina 4 di 5 giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al
1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_7
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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