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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4622/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FIORETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to CONTE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
23/11/2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione
1 di udienza del 20/12/2024 e cioè “1. Il figlio minore resta Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che si è già trasferita in Via Aristide Gabelli n. 21 Portogruaro
(VE), mentre il signor continuerà a risiedere nell'immobile prima CP_1
condotto in locazione da entrambi. La GN ha già prelevato tutti Parte_1
gli effetti personali ed arredi di cui si dichiarava proprietaria.
2. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti CP_1
modalità:
Ogni martedì, dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo, fino alla sera dopo cena con riaccompagno a casa della madre per le ore 21:00, con possibilità di introdurre anche il pernotto e riaccompagnamento il mercoledì mattina all'asilo o al centro estivo.
Ogni giovedì, dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo, fino al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo o al centro estivo.
Fine settimana alternati da sabato mattina dalle ore 08:00 fino alla domenica sera, dopo cena, sino alle ore 21:00.
Vacanze di Natale, alternando la settimana di Natale con quella di gennaio,
prevedendo tuttavia che passi la vigilia di Natale con la famiglia Per_1
paterna e il pranzo di Natale con la famiglia materna o viceversa.
Vacanze di Pasqua alternate tra Pasqua e Pasquetta.
Giorno del compleanno di , con partecipazione di entrambi i genitori Per_1
alla festa.
Possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno.
Una settimana di vacanze a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno.
Le altre festività infrannuali verranno equamente ripartite tra i genitori.
3. Il signor corrisponderà alla GN , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00, rivalutabili in base
2 agli indici ISTAT, a mezzo bonifico alle coordinate già note, entro il giorno 20
di ogni mese. Le parti dichiarano che la corresponsione mensile è prevista dal mese di gennaio 2025 avendo la GN già percepito la somma per Parte_1
tutti i mesi precedenti, comprese le spese straordinarie sino al mese di settembre 2024, e dichiarandosi la stessa ancora debitrice nei confronti del signor dell'importo di Euro 282,65. Importo che si impegna a restituire CP_1
entro la data ultima del 31/10/2024 mediante bonifico bancario. Qualora la
GN non desse adempimento a tale obbligazione, ella autorizza fin da ora il signor a compensare il proprio credito con quanto dovuto alla stessa a CP_1
titolo di spese straordinarie;
4. Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pordenone, verranno ripartite, a partire dal mese di ottobre 2024, in misura dell'50% ciascuno, includendo tra le spese straordinarie anche la mensa.
La quota di spettanza dovrà essere rimborsata al genitore che ha sostenuto la spesa entro il giorno 20 del mese successivo.
5. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla GN . Parte_1
6. Le parti confermano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
7. Le spese legali relative alla presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti”.
FATTO
Premesso che dalla relazione tra le parti, a cui ha fatto seguito una convivenza
more uxorio, ormai terminata, è nato il figlio , in atti generalizzato, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.,
personalmente sottoscritto e depositato in data 14/10/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla
3 loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e, con ordinanza del
30/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4622/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FIORETTI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to CONTE ROSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
23/11/2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione
1 di udienza del 20/12/2024 e cioè “1. Il figlio minore resta Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che si è già trasferita in Via Aristide Gabelli n. 21 Portogruaro
(VE), mentre il signor continuerà a risiedere nell'immobile prima CP_1
condotto in locazione da entrambi. La GN ha già prelevato tutti Parte_1
gli effetti personali ed arredi di cui si dichiarava proprietaria.
2. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti CP_1
modalità:
Ogni martedì, dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo, fino alla sera dopo cena con riaccompagno a casa della madre per le ore 21:00, con possibilità di introdurre anche il pernotto e riaccompagnamento il mercoledì mattina all'asilo o al centro estivo.
Ogni giovedì, dall'uscita dall'asilo o dal centro estivo, fino al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo o al centro estivo.
Fine settimana alternati da sabato mattina dalle ore 08:00 fino alla domenica sera, dopo cena, sino alle ore 21:00.
Vacanze di Natale, alternando la settimana di Natale con quella di gennaio,
prevedendo tuttavia che passi la vigilia di Natale con la famiglia Per_1
paterna e il pranzo di Natale con la famiglia materna o viceversa.
Vacanze di Pasqua alternate tra Pasqua e Pasquetta.
Giorno del compleanno di , con partecipazione di entrambi i genitori Per_1
alla festa.
Possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno.
Una settimana di vacanze a luglio ed una ad agosto, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno.
Le altre festività infrannuali verranno equamente ripartite tra i genitori.
3. Il signor corrisponderà alla GN , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 100,00, rivalutabili in base
2 agli indici ISTAT, a mezzo bonifico alle coordinate già note, entro il giorno 20
di ogni mese. Le parti dichiarano che la corresponsione mensile è prevista dal mese di gennaio 2025 avendo la GN già percepito la somma per Parte_1
tutti i mesi precedenti, comprese le spese straordinarie sino al mese di settembre 2024, e dichiarandosi la stessa ancora debitrice nei confronti del signor dell'importo di Euro 282,65. Importo che si impegna a restituire CP_1
entro la data ultima del 31/10/2024 mediante bonifico bancario. Qualora la
GN non desse adempimento a tale obbligazione, ella autorizza fin da ora il signor a compensare il proprio credito con quanto dovuto alla stessa a CP_1
titolo di spese straordinarie;
4. Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al
Protocollo del Tribunale di Pordenone, verranno ripartite, a partire dal mese di ottobre 2024, in misura dell'50% ciascuno, includendo tra le spese straordinarie anche la mensa.
La quota di spettanza dovrà essere rimborsata al genitore che ha sostenuto la spesa entro il giorno 20 del mese successivo.
5. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla GN . Parte_1
6. Le parti confermano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
7. Le spese legali relative alla presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti”.
FATTO
Premesso che dalla relazione tra le parti, a cui ha fatto seguito una convivenza
more uxorio, ormai terminata, è nato il figlio , in atti generalizzato, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.,
personalmente sottoscritto e depositato in data 14/10/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla
3 loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 20/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e, con ordinanza del
30/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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