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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3043 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 6 in BOSA presso lo studio dell'Avv. TILOCCA
GIUSEPPINA MICHELA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I in MACOMER, presso lo studio dell'Avv.
RUSSO GIUSEPPINA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
““1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La signora continuerà ad abitare nell'immobile sito in Bosa CP_1
Marina, nella via Ugo La Malfa, n. 26, interno 24 e provvederà, a far data dalla sentenza, al pagamento integrale del mutuo;
il signor al contempo, sempre a far data dalla sentenza, si Pt_1
Pagina 1 obbligherà a concedere alla signora l'usufrutto vita natural durante sulla sua quota di CP_1 proprietà del predetto immobile pari al 50%;
3. Il signor continuerà ad abitare nella Parte_1 ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Macomer in via Pietro Nenni 51; 4. Il signor Pt_1 corrisponderà alla signora un assegno di mantenimento di euro 100,00
[...] CP_1 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, anno chiesto Parte_1 CP_1
congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in MACOMER il 19/08/1989 (atto n. 21, Parte II, serie A, Anno
1989).
Per_ Dalla predetta unione sono nati i figli (23.5.1991) e (30.5.1996). Per_1
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Nessuna statuizione, invero, deve essere assunta con riferimento ai figli, ormai maggiorenni e indipendenti secondo circostanza pacifica tra le parti ed evincibile dal tenore dell'atto introduttivo.
Pagina 2 Infatti, quantomeno per stato espressamente indicato lo svolgimento di attività lavorativa;
nulla Per_1
Per_ è stato esplicitato con riferimento a ma da un lato la mancata pattuizione dei un contributo fa presumere la sua autonomia e, dall'altro lato, la maggiore età della medesima garantisce la possibilità che, laddove ritenuto opportuno, sia ella stessa a far valere personalmente i propri diritti.
Nulla osta a prendere atto, invece, degli accordi patrimoniali raggiunti tra le parti e riguardanti aspetti economici rimessi alla loro piena disponibilità, attinenti all'abitazione degli immobili di proprietà delle parti stesse, alla regolamentazione dei rispettivi diritti reali sui medesimi e al pagamento degli obblighi derivanti dalla stipula di contratto di mutuo.
Sotto il profilo economico, il svolge attualmente attività lavorativa come assistente tecnico Pt_1
presso un liceo scientifico con stipendio mensile netto di euro 2.170,61, da cui vengono trattenuti mensilmente euro 965,94 per spese inerenti alla famiglia (euro 443,00 per mutuo casa intestata a Per_1
ed euro 522,00 per prestito finalizzato alla ristrutturazione della medesima nonché al pagamento degli Per_ studi universitari di;
sulla busta paga grava anche il mutuo dell'immobile della coppia sito in
Bosa Marina in via Ugo La Malfa, pari a euro 412,05 mensili. Parte resistente è titolare di un'attività familiare di commercio e artigianato con reddito imponibile annuo di circa euro 7.000,00 netti. Tali circostanze risultano tutte attestate dalle dichiarazioni dei redditi in atti.
L'esistenza di uno squilibrio economico, considerato unitamente alla finalità dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione (essendo lo stesso necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, alla luce del persistere del dovere di assistenza materiale), giustifica la previsione di un assegno a carico del nella misura richiesta. Pt_1
Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti hanno richiesto negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
Pagina 3 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
25/08/1964 e nata a [...], il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, Parte II, serie A, Anno
1989 Comune di MACOMER).
Sull'accordo delle parti:
2. prende atto che la signora continuerà ad abitare nell'immobile sito in Bosa CP_1
Marina, nella via Ugo La Malfa, n. 26, interno 24 e provvederà, a far data dalla sentenza, al pagamento integrale del mutuo;
il signor al contempo, sempre a far data dalla sentenza, Pt_1 si obbligherà a concedere alla signora l'usufrutto vita natural durante sulla sua CP_1 quota di proprietà del predetto immobile pari al 50%;
3. prende atto che il signor continuerà ad abitare nella ex dimora coniugale Parte_1 ubicata nel Comune di Macomer in via Pietro Nenni 51;
4. dispone che il signor corrisponda alla signora un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento di euro 100,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat.
Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
06/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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