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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1808 del 2024, pendente: tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Eleonora Carchedi ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare CP_1
e dichiarare che il sig. non ha adempiuto al provvedimento del CP_1
1 Giudice che ha disposto che il sig. avrebbe dovuto dedicarsi alla CP_1
bambina in molte occasioni cosa che non ha mai fatto;
inoltre la situazione si è andata ad aggravare poiché il sig. sembra avere spostato il CP_1
proprio domicilio/dimora in Torino, per cui i rapporti con la bambina diventano inesistenti;
Stante l'assenza del sig. nella vita della CP_1
bambina disporre un aumento del mantenimento che può essere stabilito nella cifra di € 500,00 o altra … maggiore o minore che riterrà il Tribunale di accertare e disporre (avuto riguardo alle condizione economiche dello stesso); nonché disporre che vengano pagate dallo stesso le spese straordinarie nella misura del 70%; inoltre disporre a carico del sig.
le spese in misura del 70% di una babysitter al fine di consentire CP_1
alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”.
A conforto della domanda, la difesa della ricorrente ha segnalato:
-che “Dal momento dell'emissione del provvedimento da parte del Tribunale
… il sig. corrisponde mensilmente le spese di mantenimento CP_1
disposte dal Tribunale. Però lo stesso non adempie il provvedimento del
Tribunale nella parte in cui prevede che la bambina debba trascorrere del tempo con il papà … lo stesso vive una vita del tutto sua e saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina…. Deve rilevarsi che per supplire all'assenza del padre la bambina sta sempre con la propria madre. La ricorrente … non avendo la collaborazione del padre non può cercare un lavoro per essere indipendente ed autonoma stante l'età della bambina e dunque è stata costretta a stare e vivere a casa dei propri genitori;
Sul punto deve precisarsi che l'assenza del padre costringe la ricorrente a stare con la bambina 24 ore al giorno, con la conseguenza principale che la ricorrente non può cercare un lavoro” né “tantomeno può cercare di rifarsi una vita sociale e personale” né “il sig. si preoccupa di stare con la CP_1
bambina per due settimana nel periodo estivo”;
-che “lo stesso dice di essersi acquistato una casa a Torino dove lo stesso sembra essersi trasferito da circa 1 anno;
lo stesso sembra avere acquistato 2 auto ed una moto per come si suol dire lo stesso sembra fare una vita da re lasciando la figlia e la ricorrente senza poter avere una vita sociale minima…Infine, deve rilevarsi che il sig. non partecipa …. alle CP_1
spese straordinarie pur se concordate”.
Si è costituito in giudizio il resistente, la cui difesa ha così dedotto: “il Sig.
ha sempre cercato di rispettare il suo diritto di visita come CP_1
disposto dal provvedimento del Tribunale e, in virtù, degli ostacoli posti dalla Sig. , ancor prima che il Sig. venisse a conoscenza del Pt_1 CP_1
ricorso ex art. 473 bis c.p.c., lo stesso si recava in data 21.03.2025 presso la
Stazione dei Carabinieri di Mileto, per sporgere denuncia nei confronti della
Sig.ra per mancata esecuzione del provvedimento del Giudice … Pt_1
Infatti, il Sig. , rappresentava ai Carabinieri che la Sig.ra CP_1 Pt_1
non rispettava quanto disposto dal decreto del Tribunale, poiché la stessa consentiva di poter incontrare la bambina per brevi momenti e non come predisposto dal Tribunale. Non solo, parte ricorrente asserisce che il Sig.
si è trasferito da un anno a Torino, il tutto falso. E' vero che il Sig. CP_1
ha acquistato una casa a Torino, ma è pur vero che lo stesso non CP_1
ha mai lasciato l'abitazione di Mileto, in quanto ci vive stabilmente… anche sull'assenza totale dei rapporti con la famiglia del Sig. , quanto CP_1
asserito è falso. La bambina è in ottimi rapporti sia con la mamma del Sig.
sia con la sorella dello stesso. La mamma del Sig. è una CP_1 CP_1
insegnante di inglese in pensione e, molte volte, aiuta la bambina per svolgere i compiti scolastici. Non solo, la bambina ha anche buoni rapporti con la sorella del Sig. e, quando vi sono festività, la stessa si reca CP_1
per passare insieme del tempo presso l'abitazione della sorella…Tornando sulle spese straordinarie che parte ricorrente nega, le stesse sono tracciate mensilmente. Infatti, il Sig. provvede non nella misura del 50% ma CP_1
totalmente ad occuparsi delle spese straordinarie della bambina anche se il
Tribunale disponeva diversamente”.
3 Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
In data 19 settembre 2025 è stata fissata udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
***
La domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata.
A conforto della conclusione che precede, giova premettere che il decreto pronunciato in data 20 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento n. 293 del
2022 R.G.: “Dispone l'affidamento condiviso della piccola … ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2) In mancanza di migliori accordi, riconosce al resistente la facoltà di incontrare la figlia due pomeriggi a settimana e due fine settimana, alternati, al mese - secondo giorni ed orari da concordare fra le parti …festività natalizie (25 e 26 dicembre, 1 e 5 gennaio) un giorno ciascuno ad anni alterni, festività pasquali … un giorno ciascuno, ad anni alterni, compleanno della minore ad anni alterni, vacanze estive: almeno due settimane continuative ricadenti, nei mesi di luglio ed agosto;
salvi migliori accordi;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore - mediante versamento entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile - in misura di euro 300,00 rivalutabili annualmente oltre euro 50,00 a titolo di contributo per il canone di locazione, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate
e/o concordate…”.
Ebbene, , nell'incardinare il presente giudizio, ha dedotto che Parte_1
, presente saltuariamente nella vita della figlia, corrisponde la CP_1
somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento e, tuttavia, non partecipa alle spese straordinarie.
4 In primo luogo, ritiene il collegio che, quanto al profilo concernente le spese straordinarie, la parte ricorrente non abbia allegato l'esistenza di spese straordinarie sostenute - “previamente documentate e/o concordate” - alle quali il resistente non abbia partecipato.
Per contro, il decreto pronunciato in data 20 ottobre 2022 ha previsto la partecipazione del resistente, nella misura del 50%, alle spese straordinarie previamente documentate e/o concordate.
La mancanza di elementi oggettivi di riscontro - idonei a dimostrare le spese affrontate (previamente documentate e/o concordate) alle quali non ha partecipato il resistente - rende le deduzioni formulate dalla parte ricorrente astratte e non provate. Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
In ordine alla prospettata assenza affettiva del padre, invece, va evidenziato che nel ricorso si legge:
-che il resistente “non adempie il provvedimento del Tribunale nella parte in cui prevede che la bambina debba trascorrere del tempo con il papà … lo stesso vive una vita del tutto sua e saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina”;
-che “per supplire all'assenza del padre la bambina sta sempre con la propria madre. La ricorrente … non avendo la collaborazione del padre non può cercare un lavoro per essere indipendente ed autonoma stante l'età della bambina e dunque è stata costretta a stare e vivere a casa dei propri genitori… l'assenza del padre costringe la ricorrente a stare con la bambina
24 ore al giorno, con la conseguenza principale che la ricorrente non può cercare un lavoro” né “tantomeno può cercare di rifarsi una vita sociale e personale”;
-che, pertanto, è necessario “disporre un aumento del mantenimento … nonché disporre che vengano pagate dallo stesso le spese straordinarie nella misura del 70% …disporre a carico del sig. le spese in misura del CP_1
70% di una babysitter al fine di consentire alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”. 5 Al riguardo, deve osservarsi che ha otto anni. Pertanto, si Persona_2
presume che la bambina frequenti la scuola quotidianamente.
Tanto priva di fondamento la dedotta impossibilità della madre di trovare un lavoro, poiché costretta a stare 24 ore al giorno con la figlia, e la conseguente domanda di condanna del resistente al pagamento del 70% delle spese da sostenere per una babysitter “al fine di consentire alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”.
Con la precisazione che, alla luce delle argomentazioni che precedono,
l'interrogatorio formale del resistente nulla avrebbe aggiunto (tenuto conto dei capitoli formulati).
Quanto, infine, alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da euro 300,00 a euro 500,00 nonché della percentuale di spese straordinarie da porre a carico del resistente, deve segnalarsi che, nel presente giudizio, manca del tutto la dimostrazione:
-che le condizioni economiche delle parti, che hanno giustificato l'individuazione della misura del contributo economico contenuta nel decreto del 20 ottobre 2022, siano cambiate;
-che la ricorrente sia oggettivamente impossibilitata a provvedere al mantenimento della figlia, per la parte che la riguarda, e che l'impossibilità persista nonostante si impegni nella ricerca di un'occupazione;
-che, rispetto al 2022, siano diverse le esigenze della minore e che tale mutamento determini la necessità di un contributo maggiore, da parte del padre, in quanto la somma di euro 300,00 non è più sufficiente.
In definitiva:
-non è provato che siano mutate le esigenze della figlia;
-non è dimostrata l'impossibilità oggettiva della madre di trovare un lavoro e di provvedere, per la sua parte, al mantenimento della bambina;
-è incontestato il versamento mensile della somma di euro 300,00 da parte del padre;
6 -l'età della minore, in assenza di altri dati concreti, dedotti e dimostrati, non fa emergere la necessità che venga corrisposta una somma maggiore a titolo di mantenimento e spese straordinarie.
Infine, a fronte di tali circostanze, che caratterizzano la vicenda in esame, il fatto che il padre “saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina”, non è elemento sufficiente a determinare l'aumento del contributo di mantenimento poiché il Tribunale deve valutare a tal fine, non solo quanto il padre sia presente nella vita della figlia, ma anche le esigenze di quest'ultima e la situazione economica di entrambe le parti.
In altre parole, non basta che il padre sia presente in modo discontinuo nella vita della minore per legittimare l'aumento del contributo per il mantenimento e per le spese straordinarie - già determinato - perché occorre che la condotta paterna sia valutata insieme agli altri dati sopra esaminati.
E, nella specie, dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi analizzati non emergono i presupposti concreti per disporre l'aumento richiesto.
Né l'interrogatorio formale del resistente avrebbe consentito di dimostrare i profili oggetto delle argomentazioni che precedono.
La domanda va, pertanto, rigettata integralmente.
La natura della lite, le questioni affrontate e l'attività espletata legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1808 del 2024 R.G., così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1808 del 2024, pendente: tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Eleonora Carchedi ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare CP_1
e dichiarare che il sig. non ha adempiuto al provvedimento del CP_1
1 Giudice che ha disposto che il sig. avrebbe dovuto dedicarsi alla CP_1
bambina in molte occasioni cosa che non ha mai fatto;
inoltre la situazione si è andata ad aggravare poiché il sig. sembra avere spostato il CP_1
proprio domicilio/dimora in Torino, per cui i rapporti con la bambina diventano inesistenti;
Stante l'assenza del sig. nella vita della CP_1
bambina disporre un aumento del mantenimento che può essere stabilito nella cifra di € 500,00 o altra … maggiore o minore che riterrà il Tribunale di accertare e disporre (avuto riguardo alle condizione economiche dello stesso); nonché disporre che vengano pagate dallo stesso le spese straordinarie nella misura del 70%; inoltre disporre a carico del sig.
le spese in misura del 70% di una babysitter al fine di consentire CP_1
alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”.
A conforto della domanda, la difesa della ricorrente ha segnalato:
-che “Dal momento dell'emissione del provvedimento da parte del Tribunale
… il sig. corrisponde mensilmente le spese di mantenimento CP_1
disposte dal Tribunale. Però lo stesso non adempie il provvedimento del
Tribunale nella parte in cui prevede che la bambina debba trascorrere del tempo con il papà … lo stesso vive una vita del tutto sua e saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina…. Deve rilevarsi che per supplire all'assenza del padre la bambina sta sempre con la propria madre. La ricorrente … non avendo la collaborazione del padre non può cercare un lavoro per essere indipendente ed autonoma stante l'età della bambina e dunque è stata costretta a stare e vivere a casa dei propri genitori;
Sul punto deve precisarsi che l'assenza del padre costringe la ricorrente a stare con la bambina 24 ore al giorno, con la conseguenza principale che la ricorrente non può cercare un lavoro” né “tantomeno può cercare di rifarsi una vita sociale e personale” né “il sig. si preoccupa di stare con la CP_1
bambina per due settimana nel periodo estivo”;
-che “lo stesso dice di essersi acquistato una casa a Torino dove lo stesso sembra essersi trasferito da circa 1 anno;
lo stesso sembra avere acquistato 2 auto ed una moto per come si suol dire lo stesso sembra fare una vita da re lasciando la figlia e la ricorrente senza poter avere una vita sociale minima…Infine, deve rilevarsi che il sig. non partecipa …. alle CP_1
spese straordinarie pur se concordate”.
Si è costituito in giudizio il resistente, la cui difesa ha così dedotto: “il Sig.
ha sempre cercato di rispettare il suo diritto di visita come CP_1
disposto dal provvedimento del Tribunale e, in virtù, degli ostacoli posti dalla Sig. , ancor prima che il Sig. venisse a conoscenza del Pt_1 CP_1
ricorso ex art. 473 bis c.p.c., lo stesso si recava in data 21.03.2025 presso la
Stazione dei Carabinieri di Mileto, per sporgere denuncia nei confronti della
Sig.ra per mancata esecuzione del provvedimento del Giudice … Pt_1
Infatti, il Sig. , rappresentava ai Carabinieri che la Sig.ra CP_1 Pt_1
non rispettava quanto disposto dal decreto del Tribunale, poiché la stessa consentiva di poter incontrare la bambina per brevi momenti e non come predisposto dal Tribunale. Non solo, parte ricorrente asserisce che il Sig.
si è trasferito da un anno a Torino, il tutto falso. E' vero che il Sig. CP_1
ha acquistato una casa a Torino, ma è pur vero che lo stesso non CP_1
ha mai lasciato l'abitazione di Mileto, in quanto ci vive stabilmente… anche sull'assenza totale dei rapporti con la famiglia del Sig. , quanto CP_1
asserito è falso. La bambina è in ottimi rapporti sia con la mamma del Sig.
sia con la sorella dello stesso. La mamma del Sig. è una CP_1 CP_1
insegnante di inglese in pensione e, molte volte, aiuta la bambina per svolgere i compiti scolastici. Non solo, la bambina ha anche buoni rapporti con la sorella del Sig. e, quando vi sono festività, la stessa si reca CP_1
per passare insieme del tempo presso l'abitazione della sorella…Tornando sulle spese straordinarie che parte ricorrente nega, le stesse sono tracciate mensilmente. Infatti, il Sig. provvede non nella misura del 50% ma CP_1
totalmente ad occuparsi delle spese straordinarie della bambina anche se il
Tribunale disponeva diversamente”.
3 Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
In data 19 settembre 2025 è stata fissata udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
***
La domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata.
A conforto della conclusione che precede, giova premettere che il decreto pronunciato in data 20 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento n. 293 del
2022 R.G.: “Dispone l'affidamento condiviso della piccola … ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2) In mancanza di migliori accordi, riconosce al resistente la facoltà di incontrare la figlia due pomeriggi a settimana e due fine settimana, alternati, al mese - secondo giorni ed orari da concordare fra le parti …festività natalizie (25 e 26 dicembre, 1 e 5 gennaio) un giorno ciascuno ad anni alterni, festività pasquali … un giorno ciascuno, ad anni alterni, compleanno della minore ad anni alterni, vacanze estive: almeno due settimane continuative ricadenti, nei mesi di luglio ed agosto;
salvi migliori accordi;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore - mediante versamento entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile - in misura di euro 300,00 rivalutabili annualmente oltre euro 50,00 a titolo di contributo per il canone di locazione, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate
e/o concordate…”.
Ebbene, , nell'incardinare il presente giudizio, ha dedotto che Parte_1
, presente saltuariamente nella vita della figlia, corrisponde la CP_1
somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento e, tuttavia, non partecipa alle spese straordinarie.
4 In primo luogo, ritiene il collegio che, quanto al profilo concernente le spese straordinarie, la parte ricorrente non abbia allegato l'esistenza di spese straordinarie sostenute - “previamente documentate e/o concordate” - alle quali il resistente non abbia partecipato.
Per contro, il decreto pronunciato in data 20 ottobre 2022 ha previsto la partecipazione del resistente, nella misura del 50%, alle spese straordinarie previamente documentate e/o concordate.
La mancanza di elementi oggettivi di riscontro - idonei a dimostrare le spese affrontate (previamente documentate e/o concordate) alle quali non ha partecipato il resistente - rende le deduzioni formulate dalla parte ricorrente astratte e non provate. Resta assorbita ogni altra questione sul punto.
In ordine alla prospettata assenza affettiva del padre, invece, va evidenziato che nel ricorso si legge:
-che il resistente “non adempie il provvedimento del Tribunale nella parte in cui prevede che la bambina debba trascorrere del tempo con il papà … lo stesso vive una vita del tutto sua e saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina”;
-che “per supplire all'assenza del padre la bambina sta sempre con la propria madre. La ricorrente … non avendo la collaborazione del padre non può cercare un lavoro per essere indipendente ed autonoma stante l'età della bambina e dunque è stata costretta a stare e vivere a casa dei propri genitori… l'assenza del padre costringe la ricorrente a stare con la bambina
24 ore al giorno, con la conseguenza principale che la ricorrente non può cercare un lavoro” né “tantomeno può cercare di rifarsi una vita sociale e personale”;
-che, pertanto, è necessario “disporre un aumento del mantenimento … nonché disporre che vengano pagate dallo stesso le spese straordinarie nella misura del 70% …disporre a carico del sig. le spese in misura del CP_1
70% di una babysitter al fine di consentire alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”. 5 Al riguardo, deve osservarsi che ha otto anni. Pertanto, si Persona_2
presume che la bambina frequenti la scuola quotidianamente.
Tanto priva di fondamento la dedotta impossibilità della madre di trovare un lavoro, poiché costretta a stare 24 ore al giorno con la figlia, e la conseguente domanda di condanna del resistente al pagamento del 70% delle spese da sostenere per una babysitter “al fine di consentire alla ricorrente di potersi trovare un lavoro”.
Con la precisazione che, alla luce delle argomentazioni che precedono,
l'interrogatorio formale del resistente nulla avrebbe aggiunto (tenuto conto dei capitoli formulati).
Quanto, infine, alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da euro 300,00 a euro 500,00 nonché della percentuale di spese straordinarie da porre a carico del resistente, deve segnalarsi che, nel presente giudizio, manca del tutto la dimostrazione:
-che le condizioni economiche delle parti, che hanno giustificato l'individuazione della misura del contributo economico contenuta nel decreto del 20 ottobre 2022, siano cambiate;
-che la ricorrente sia oggettivamente impossibilitata a provvedere al mantenimento della figlia, per la parte che la riguarda, e che l'impossibilità persista nonostante si impegni nella ricerca di un'occupazione;
-che, rispetto al 2022, siano diverse le esigenze della minore e che tale mutamento determini la necessità di un contributo maggiore, da parte del padre, in quanto la somma di euro 300,00 non è più sufficiente.
In definitiva:
-non è provato che siano mutate le esigenze della figlia;
-non è dimostrata l'impossibilità oggettiva della madre di trovare un lavoro e di provvedere, per la sua parte, al mantenimento della bambina;
-è incontestato il versamento mensile della somma di euro 300,00 da parte del padre;
6 -l'età della minore, in assenza di altri dati concreti, dedotti e dimostrati, non fa emergere la necessità che venga corrisposta una somma maggiore a titolo di mantenimento e spese straordinarie.
Infine, a fronte di tali circostanze, che caratterizzano la vicenda in esame, il fatto che il padre “saltuariamente e sporadicamente incontra la bambina”, non è elemento sufficiente a determinare l'aumento del contributo di mantenimento poiché il Tribunale deve valutare a tal fine, non solo quanto il padre sia presente nella vita della figlia, ma anche le esigenze di quest'ultima e la situazione economica di entrambe le parti.
In altre parole, non basta che il padre sia presente in modo discontinuo nella vita della minore per legittimare l'aumento del contributo per il mantenimento e per le spese straordinarie - già determinato - perché occorre che la condotta paterna sia valutata insieme agli altri dati sopra esaminati.
E, nella specie, dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi analizzati non emergono i presupposti concreti per disporre l'aumento richiesto.
Né l'interrogatorio formale del resistente avrebbe consentito di dimostrare i profili oggetto delle argomentazioni che precedono.
La domanda va, pertanto, rigettata integralmente.
La natura della lite, le questioni affrontate e l'attività espletata legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1808 del 2024 R.G., così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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