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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 25.11.1995 e ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miccoli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in Livor- no, Via Diaz n. 7, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1964 e residente a Portoferraio (LI) in località Val di Denari n. 11 lett. a, rappresenta- to e difeso dagli avv.ti Nicola Sodano e Alberto Mencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Sodano in Livorno, Piazza Attias n. 37
PARTE CONVENUTA
Oggetto: actio negatoria servitutis
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20 marzo
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 5 dicembre
2024 e del 27 dicembre 2024
Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 - ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di servitù di passaggio carrabile e pedonale gravante sul terreno di proprietà della sig.ra sito in comune di Porto- Parte_1 ferraio (LI) località Valle di Lazzaro, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Portoferraio al foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 in favore del fondo del IG.
[...]
, anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinti al N.C.E.U. al Persona_1 foglio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e
601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318;
- ORDINARE al IG. la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimen- Controparte_1 to esclusivo della proprietà della sig.ra ; Parte_1
- CONDANNARE il IG. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_1 dalla IG.ra nell'importo di € 16.743,49 (Euro sedicmilasettecentoquaranta- Parte_1 tre,49) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Per ognuna delle conclusioni sopra rassegnate, con vittoria di spese, competenze ed ono- rari del presente giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_1
“A) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarla;
B) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si impone una sintetica premessa sulle vicende processuali che hanno preceduto
l'introduzione della presente domanda di negatoria servitutis.
Con ricorso ex art.703 c.p.c. del 12 luglio 2022 aveva adito il Tribu- Controparte_1
nale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio (R.G. 60/2022) rappresentando di esse- re proprietario, dagli anni 2006/2007, dell'immobile sito in Portoferraio-Loc. Valle di Laz- zaro e di aver sempre esercitato il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, attraver- so il terreno di proprietà della , per raggiungere dalla sua proprietà la strada Parte_1
pubblica, fino a quando nel mese di aprile 2022 aveva riscontrato per la prima volta la pre- senza, lungo il confine della proprietà della , di pietre ornamentali ed una corda Parte_1
dalla medesima collocati lungo il confine che ne impedivano il transito.
Alla luce di ciò il aveva domandato all'intestato Tribunale di essere reintegrato nel CP_1
possesso della servitù di passaggio di cui allegava di esser stato illegittimamente spogliato.
si era costituita nel giudizio possessorio contestando tutto quanto ex ad- Parte_1
verso dedotto per insussistenza dell'animus possidendi e del corpus possesionis, rappresen-
2 tando come in realtà sin dal 2002 l'accesso al resede di sua proprietà era sempre stato pre- cluso.
Istruito il procedimento possessorio attraverso l'audizione degli informatori, il Giudice del procedimento possessorio con ordinanza del 13 maggio 2023 aveva accolto il ricorso ordi- nando “alla parte resistente, signora , l'immediata rimozione della cor- Controparte_2
da e dei massi posti sulla sua proprietà, tali da impedire il transito con mezzi verso il ter- reno del IG. , e di astenersi da ulteriori condotte di spoglio o molestia del possesso CP_1 in capo al ricorrente” (cfr. all. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Avverso la predetta ordinanza la aveva tempestivamente proposto recla- Parte_1
mo (R.G. 1572/2023) ritenendo non corretta la valutazione operata dal giudice sia degli elementi di fatto che di diritto esposti nel ricorso.
Nel procedimento di reclamo si costituiva la parte reclamata Controparte_3
stando tutto quanto dedotto dalla controparte e domandando il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2023 rigettava il reclamo (cfr. all. 4 di cui alla produzione documentale di parte attri- ce).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il Parte_1
presente giudizio convenendo dinanzi all'intestato Tribunale ed espo- Controparte_1
nendo quanto segue: - di aver acquistato da in data 24 marzo 2022 la Persona_2 piena proprietà dell'unità immobiliare sita al piano terra di più ampio fabbricato sito nel
Comune di Portoferraio (Livorno), Loc. Valle di Lazzaro, Via Mazzei con ingresso auto- nomo al n. 5 con annesso, quale pertinenza esclusiva, un piccolo resede ad uso giardino
“il tutto identificato al Catasto dei Fabbricati di Portoferraio al foglio 9, mappale 1.063, subalterno 605 (v. atto notarile doc. 1)”; - che il predetto resede ad uso giardino risultereb- be gravato da una unica servitù (risultante dal citato atto pubblico – segnatamente, servitù di parcheggio per un posto auto scoperto costituita in favore del sottostante alloggio, de- scritto al subalterno 604, dei predetti foglio e mappale, di proprietà della IG.ra Parte_2
); - che nel citato atto notarile sarebbe specificato che il resede “è circondato da
[...]
una recinzione metallica, autorizzata dal Comune di Portoferraio, che risultava già indica-
3 ta nell'atto di acquisto Del IG. , dante causa dell'odierna attrice datato Persona_2
2014”; - che proprietario dell'unità immobiliare sita in Valle di Controparte_1
Lazzaro nel comune di Portoferraio contraddistinti al N.C.E.U. al foglio 9, mappale
311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318, avrebbe ingiustamente preteso attraversare, sia a piedi che con i mezzi, il resede della per raggiungere il proprio fabbricato e, lamentando Parte_1 di esser stato spogliato dall'odierna attrice del possesso della pretesa servitù passo attraver- so il resede della , aveva introdotto il ricorso possessorio di cui in premessa ot- Parte_1 tenendo l'invocata tutela interdittale;
- che, in particolare, il Giudicante aveva “ritenuto provato l'esercizio di fatto del vantato possesso della pretesa servitù per il (solo) periodo necessario ai fini della possessoria, ed esattamente (...) a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2020 e sino all'aprile 2022, indipendentemente dal titolo”; - che la posizione giuridica soggettiva del sarebbe assimilabile alla situazione di mero fatto del CP_1
possideo quia possideo senza alcuna corrispondenza di titolarità di alcun diritto reale atteso che non sussisterebbe “alcun atto pubblico e/o negoziale e/o provvedimento amministrati- vo o giudiziale idoneo in tal senso né il diritto si [potrebbe] considerare acquisito per usu- capione (sia che il possesso si consideri di buona che di malafede) né tantomeno per desti- nazione del padre di famiglia”; - che il vanterebbe al più una servitù di passag- CP_1
gio esclusivamente pedonale attraverso il viottolo in porfido adiacente al resede oggetto di causa e che risultava di proprietà di e recentemente acquistato (22 dicem- Parte_3
bre 2023) dalla con rogito notarile a firma Notaio - che Parte_1 Persona_3
uno dei danti causa della ( ) avrebbe attraversato la CP_1 Persona_4
proprietà oggi della esclusivamente in eccezionali e rarissime occasioni Parte_1
(“ogni due anni più o meno”), sempre a piedi e comunque sempre previa richiesta di auto- rizzazione all'allora proprietario ( ) che, in tali rarissimi frangenti, aveva Controparte_4 tollerato e consentito il passaggio “solo per ragioni di cortesia e buon vicinato provveden- do subito dopo a chiudere nuovamente la rete a recinzione del resede”; - che a conferma di quanto sopra dedotto vi sarebbe la dichiarazione resa dal sig. (in qualità di pro- CP_4 prietario sia dell'immobile oggi di proprietà della sig.ra , dal 2002 al 2014, sia di Parte_1
quello oggi di proprietà del IG. dal 2002 al 2008 , quando alienò alla IG,ra ) CP_1 Per_4
nel giudizio possessorio più volte citato;
- che la avrebbe, peraltro, rifiutato di par- Per_4
4 tecipare alla spesa relativa al rifacimento del manto stradale della via privata che congiunge la pubblica via al resede oggetto di causa assumendo di non vantare alcuna servitù di passo carrabile;
- che allorquando il aveva acquistato l'unità abitativa sita al piano terra CP_1 dell'immobile di cui oggi si discute dal IG. (atto del 2008 – doc. n. 7), il CP_4 CP_4
gli avrebbe ribadito “che non sussisteva alcun diritto di passo carrabile né pedonale sul re- sede (oggi della IG.ra ma all'epoca del , appositamente recintata ad Parte_1 CP_4 impedimento del passaggio, con una rete”; - che la rete di recinzione sarebbe stata presente in loco già dall'acquisto dell'immobile da parte del come dallo stesso dichiarato CP_4
nel procedimento possessorio), ergo da epoca antecedente al 2002 posta ad impedimento del passaggio di qualsivoglia veicolo attraverso l'odierna proprietà ; - che, Parte_1
in particolare, per tutto il tempo in cui il bene immobile è risultato esser di proprietà CP_5
(ergo, nel range temporale compreso tra il 2002 al 4 marzo 2014, vale a dire fino
[...] quando il alienò l'immobile a dante causa della CP_4 Persona_5 [...]
) “il resede in esame è sempre stato circondato da un rete che ha impedito, Parte_4
anche materialmente, il passaggio sia carrabile che pedonale a chiunque, ivi compreso il sig. ”; - che anche nel rogito notarile di compravendita vi CP_1 Parte_5
sarebbe indicazione di esclusiva servitù di parcheggio dell'immobile sottostante e la speci- ficazione circa la recinzione del resede;
- che il , escusso nella fase possesso- Per_5 ria, aveva modo di confermare che al momento dell'acquisto (2014) il resede era recintato e di aver mantenuto nel tempo la recinzione ad impedimento di qualsivoglia passaggio;
- che il in alcune occasioni con atti violenti avrebbe tentato invano di attraversare il CP_1
resede (segnatamente, distruzione di un muretto alto circa mezzo metro con soprastante re- cinzione nel 2018 allorquando l'allora proprietà , oggi , era Per_5 Parte_1
locata al;
- che il avrebbe, poi (tra il febbraio ed il marzo Persona_6 CP_1
2018), formulato al una richiesta di formalizzare un accordo onde ottenere Per_5
una servitù di passo carrabile attraverso il di lui resede ma tale istanza veniva prontamente rifiutata;
- che nel 2020 il avrebbe spezzato la recinzione e, approfittando della CP_1
temporanea assenza di persone nel fabbricato di cui all'annesso resede, avrebbe effettuato
“solo sporadici passaggi con l'auto (avvenuti con violenza e, ancor più di rado, per tolle- ranza) attraverso la rimozione forzata della recinzione in via diretta e dal gennaio al mar- zo del 2022 per mezzo dell'inquilino” ( ); - che la , una Persona_7 Parte_1
5 volta acquistata la piena ed esclusiva proprietà dell'unità abitativa e del relativo resede, avrebbe del tutto legittimamente provveduto a chiuderlo;
- che (anch'egli Persona_7
escusso nel procedimento possessorio) allorquando ebbe a spostare la rete al fine di effet- tuare il passaggio veicolare attraverso il resede per cui è causa avrebbe ricevuto immediata contestazione dall'attrice e dal di lei padre ( ; - che la Controparte_6 [...]
si sarebbe vista, dapprima, costretta a recintare il resede con una catena e, Parte_4 all'esito della reazione violenta del (che avrebbe spezzata la catena e gettato la CP_1
stessa contro il nonno ultra ottantenne della ), a collocare, poi (aprile Parte_1
2022) “due pietre ornamentali ed una catena in plastica all'ingresso del resede a tutela della sua proprietà”; - che alla luce di tali fatti il avrebbe introdotto il più volte CP_1
richiamato procedimento possessorio e che il Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio – con ordinanza in data 12.05.2023 Dott.ssa Nicoletta Marino RG 60/2022
(confermata in sede di reclamo dalla sentenza del Tribunale di Livorno in composizione collegiale-RG 1572/2023) avrebbe accordato al citato ricorrente “la tutela possessoria in- vocata in quanto, sulla base dell'istruttoria orale formulata, riteneva provato ed accertato
l'esercizio del passaggio (tuttavia avvenuto in maniera violenta) in via diretta, seppur spo- radicamente, (soltanto) per un periodo di circa 15 mesi, decorrente da ottobre 2020 fino a dicembre 2021, e poi, per interposta persona, per ulteriori tre mesi (sino all'aprile del
2022 quando la si vide costretta a posizionare i massi ornamentali a chiusura Parte_1 della corte)”; - che, anche alla luce di quanto indirettamente confermato dai provvedimenti giudiziali suindicati il non avrebbe posseduto il passaggio per cui è causa in ma- CP_1
niera ininterrotta per il periodo ventennale necessario per acquisire il diritto de quo e nean- che decennale;
- che il possesso della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) in fa- vore del risulterebbe non titolato e privo di fondamento di diritto; - che non CP_1 esisterebbe “alcun atto pubblico e/o negoziale da cui risulti concordata la servitù de qua né la stessa si può considerare acquisita per usucapione (essendo stato accertato nel giudizio possessorio, al contrario, un possesso di soli 18 mesi) né tantomeno per destinazione del padre di famiglia” atteso che il - escusso nel procedimento possessorio CP_4
all'udienza del 23.03.2023 in qualità di medesimo proprietario per un certo tempo sia dell'immobile oggi di proprietà della (dal 2002 al 2014) che di quello oggi di Parte_1
proprietà del (dal 2002 al 2008) – avrebbe spiegato che anche all'epoca i due fondi CP_1
6 non erano oggettivamente subordinati al servizio l'uno dell'altro, escludendo dunque un rapporto di asservimento (v. doc. n. 5);
- che il fabbricato del (vetusto, mai abitato dal medesimo e attualmente versante CP_1
in evidente stato di degrado) risulterebbe ad esclusivo uso abitativo e non avente un fondo adibito a coltivazione né ivi risulterebbe esercitata alcuna attività commerciale;
- che, per- tanto, il passaggio pedonale - di cui alla servitù esistente a suo favore - risulterebbe del tutto idoneo e sufficiente a soddisfare le esigenze dell'abitazione oltre ad avere dimensioni tali da permettere il passaggio di piccoli attrezzi da giardinaggio ed una carriola;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, si imporrebbe la necessità di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio preteso dal con ordine di ces- CP_1
sazione delle molestie dallo stesso poste in essere al pacifico godimento esclusivo della proprietà e con condanna del convenuto al ristoro di tutti i danni subiti e suben- Parte_1
di dall'attrice in conseguenza delle di lui condotte.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., in data 3 luglio 2024 lo scrivente Giudicante, espletate le verifiche ex art. 171 bis c.p.c. ha confermato la data di udienza indicata in cita- zione al 10 ottobre 2024.
Parte attrice provvedeva al deposito tempestivo della prima e seconda memoria integrativa ex art. 161 ter c.p.c. formulando istanze istruttorie e integrando le produzioni documentali
Con comparsa di costituzione, tardivamente depositata (20 settembre 2024), CP_1 si è costituito nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguen-
[...]
ti conclusioni:
“All'Ill.mo Tribunale adito, affichè, Voglia così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, rigettarla.
b) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine parte convenuta ha allegato ed eccepito quanto segue: - che la Parte_1
avrebbe promosso la presente actio negatoria servitutis muovendo dal presupposto di esse- re proprietaria della superficie oggetto di causa “e cioè della striscia di terreno che appare come una strada, in parte evidentemente asfaltata ed in parte sterrata, con passaggio pe- donale ma anche tangibilmente carrabile, che collega la pubblica via fino alla proprietà
”; - che la non sarebbe titolare dell'area oggetto di causa e, in par- CP_1 Parte_1
7 ticolare, di una superficie non gravata da servitù di passo anche carrabile;
- che, in prossi- mità dell'accesso alla proprietà , la avrebbe apposto pesanti CP_1 Parte_1
massi e fioriere a chiusura del passaggio, privando il del proprio diritto di transi- CP_1 tarvi così come “da numerosi decenni” esercitato;
- che nessuna prova sarebbe stata offerta dalla circa la superficie costituente la strada che collega la via pubblica Parte_1 alla proprietà “destinata evidentemente a passaggio pedonale e carrabile” e che CP_1
gli atti notarili non sembrerebbero chiarire tale circostanza;
- che, per contro, dal compen- dio fotografico prodotto dal convenuto si noterebbe la preesistenza di una strada carrabile
“in parte addirittura asfaltata ed in parte sterrata (forse per l'uso che ne ha sgretolato nel tempo il manto asfaltato o cementato) che collega la via pubblica alla proprietà del com- parente, passando fra le proprietà dei vicini, ivi compresa la proprietà che ri- Parte_1
sulta accuratamente cinta da muretti di confine che la separano proprio da detto passag- gio, recante evidenti segni e tracce dell'abituale passaggio carrabile”; - che solo nel 2023
(ergo successivamente al giudizio possessorio) la “avrebbe acquisito da Parte_1
la proprietà di una superficie che in parte coinciderebbe con la strada in questione Pt_3
soggetta a passaggio pedonale e carrabile su cui il comparente rivendica il diritto di pas- saggio anche carrabile”; - che la servitù di passaggio carrabile in favore del fondo domi- nante sarebbe apparente e preesistente alle date ex adverso citate e che non risul- CP_1
terebbe chiarito se la avesse potuto validamente acquistare la proprietà Parte_1 della “strada” per cui è causa;
- che dal confronto tra le fotografie prodotte dalla difesa del convenuto con le mappe planimetriche non risulterebbero chiari i confini tra le particelle confinanti 1063, 1700 e la proprietà e che la questione de qua meriterebbe un CP_1
accertamento tecnico a mezzo CTU atteso che altrimenti si troverebbe costretto CP_1
a promuovere separata causa per rivendicare la servitù di passaggio carrabile costituita “per destinazione del padre di famiglia” o comunque per rivendicare il proprio diritto al ricono- scimento della “servitù coattiva” di passaggio carrabile sulla predetta strada e sulla parti- cella 1063 o comunque su porzione di superficie che possa risultare utile al fondo dominan- te e meno onerosa per il fondo servente.
Parte convenuta si è, quindi, soffermata sula “corretta individuazione” della sua proprietà
(contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio al foglio n. 9 con mappale n.
311 sub. 601 e sub. 602, mappale n. 1239 sub. 601 e sub. 602, mappale n. 312 sub. 1 e sub.
8 601, al N.C.T. al foglio n. 9 con il mappale n. 318) il cui accesso avverrebbe “attraverso una strada che si dirama dalla Strada Comunale Carpani e giunge sino alla particella
1700 il cui transito consente di accedere alla particella n. 318” di sua proprietà.
Stando alla ricostruzione del convenuto, l'attrice avrebbe acquistato il Parte_1
piccolo appezzamento di terreno, non suscettibile di utilizzazione edificatoria, graficamente descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al foglio 9, mappale 1700, con atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. 117.088 – Racc. Per_3
47.923) in data 22.12.2023 (ergo, in epoca successiva sia all'azione possessoria che alla relativa fase di reclamo) dalle IGg.re , e Parte_3 Persona_8 Persona_9 ma che “la realtà dei diritti” rispetto allo stato dei luoghi non sarebbe chiara;
e ciò “a pre- scindere dagli atti notarili prodotti”.
Secondo il convenuto, la recinzione metallica che circonda il resede per cui è causa (e che impedirebbe, di fatto, l'accesso al , sarebbe stata autorizzata dal Comune di Por- CP_1
toferraio esclusivamente per abilitare opere di manutenzione straordinaria e che, pertanto, ad oggi a recinzione sarebbe mantenuta senza alcun valido titolo.
Quando, poi, alla “strada che insiste lungo la particella 1063”, dalla disamina degli
“estratti cartografici, risalenti nel tempo persino agli anni '30 del 1900”, risulterebbe
“tratteggiata una strada carrabile che dalla strada comunale attraversa l'odierna particel- la 1063 di proprietà della sig.ra ” (strada carrabile che risulterebbe “tratteggia- Parte_1
ta anche dagli estratti cartografici risalenti nel tempo a quando la particella 1063 era identificata catastalmente dalla particella 319”) e che il avrebbe sempre rego- CP_1 larmente effettuato “ il passaggio carrabile sulla strada che dalla via pubblica serviva
l'accesso alla sua proprietà”.
In conclusione, ad avviso del convenuto, non sussisterebbe provata dall'attrice l'inesistenza di un diritto di servitù carrabile in favore della proprietà lungo la particella 1063. CP_1
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, la stessa risulterebbe, ad avviso del convenuto, del tutto generica, infondata e pretestuosa.
Con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha preso posizione sulla comparsa di costituzione avversaria, contestandola in toto ed in specie rilevando come la proprietà dell'immobile oggetto di causa, ossia quella censita al Catasto dei Fabbricati di
Portoferraio al foglio 9 (nove) mappale 1063 (millesessantatre), subalterno 605 (seicento-
9 cinque), fosse stata provata documentalmente (v. doc. 20) oltre ad essere stata esplicitamen- te ammessa dal convenuto a più riprese durante il giudizio possessorio e accertata dal rela- tivo Giudice.
Parte attrice ha precisato come oggetto della presente causa fosse il predetto immobile e
CP_ non la diversa particella n. 1700 – ove insiste il diritto di passo pedonale in capo al sig.
– estranea sia al precedente giudizio possessorio che alla presente causa possessoria.
[...]
All'udienza del 10 ottobre 2024 il Giudice adito, “ritenuta la superfluità e comunque irri- levanza delle istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuta, per l'effetto, la causa matu- ra per la decisione;
visto l'art. 281 quinquies c.p.c.” fissava l'udienza del 27 febbraio 2025 ore 8.30 (rinviata d'ufficio al 20 marzo 2025) con trattazione scritta per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 20 marzo 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va dato atto che parte attrice non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale) articolate in sede di atto introduttivo nonché in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, pertanto, le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019,Rv.
653001 - 01) oltre che del tutto superflue alla luce sia della ripartizione dell'onere della prova che alla luce della produzione in atti delle dichiarazioni rese, previa lettura della for- mula di impegno, dagli informatori addotti dalle parti nel giudizio possessorio intercorso tra le stesse.
Anche l'istanza della parte convenuta (“CTU tecnica volta ad accer- Controparte_1
tare lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle proprietà della superficie costituen- te la strada di passaggio pedonale e carrabile che conduce dalla via pubblica fino al fondo oggi di proprietà e lo stato dei diritti storici su detta superficie alla luce Controparte_1
degli atti susseguitesi nel tempo, risalendo alle epoche precedenti alle cartografie che re- cano traccia del passaggio già nel 1938”) non è stata reiterata in sede di foglio di precisa- zione delle conclusioni e, pertanto, deve ritenersi rinunciata.
10 Ad ogni modo, l'istanza de qua, in ragione sia del palese carattere esplorativo1 sia delle af- fermate finalità del richiesto incombente (“accertare con chiarezza i diritti insistenti su detta superficie, almeno con riferimento a diritti già costituiti, eventualmente anche per an- tica destinazione del padre di famiglia, e salvo diritti costituendi o da accertare mediante sentenza costitutiva”; finalità, in tutta evidenza estranee all'oggetto del contendere anche avuto riguardo alla dirimente mancata formulazione da parte del di domanda ri- CP_1
convenzionale ad hoc) non poteva che incontrare reiezione.
2. Ciò premesso, la domanda attorea di accertamento dell'inesistenza della servitù prediale di passaggio (anche carrabile) va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'esistenza della servitù di passo carrabile e pedonale a carico del terreno dell'attrice sito in comune di Portoferraio (LI) lo-
, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Portoferraio al Parte_6
foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 ed a favore del fondo del convenuto CP_1
anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinto al N.C.E.U. al fo-
[...]
glio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318.
Premesso, dunque, l'inquadramento dell'azione proposta da quale Controparte_2
actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., è appena il caso di richiamare i principi di diritto che la Suprema Corte, da tempo, ha fissato in tema di azione negatoria;
azione quest'ultima a difesa della proprietà che l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizza- zione degli effetti che possano derivare dall'asservimento.
Come noto, l'art. 949 c.c. prevede che: “Il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudi-
11 zio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria è dunque finalizzata ad accertare l'insussistenza di diritti reali affermati da terzi sul bene in proprietà (azione di accertamento) e, correlativamente, a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino tale diritto di proprietà (azione inibitoria), non- ché, eventualmente, sussistendone i presupposti, alla condanna al risarcimento dei danni subiti (azione risarcitoria).
L'actio negatoria servitutis ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05/12/2018, Rv. 651797 – 01). In altri termini, l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° comma (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sul- la cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n. 4124; Cass. 22.6.2011, n. 13710).
Nella predetta azione, imprescrittibile e proponibile dal proprietario dell'immobile preteso servente in ogni tempo (e ciò, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che mediante tale azione si chieda anche la demolizione di opere in cui si sostanzia l'esercizio della pretesa servitù – cfr., da ultimo Cassazione civile sez. II,
06/05/2024, n.12095; in senso conforme Cass. Sez. 2 31/5/2021 n. 15142 Rv. 661404 – 01;
Cass. Sez. 2 23/1/2012 n. 817 Rv. 621130 - 01, Cass. Sez. 2 18/12/1997 n. 12810 Rv.
51101801, Cass. Sez. 2 7/9/1968 n. 2903 Rv. 335645 – 01), la proprietà del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, ma non come oggetto della controversia: pertanto colui che agisce per far accertare l'inesistenza dell'altrui servitù su un fondo del quale afferma di essere il proprietario deve dimostrare non la proprietà del fondo (come in- vece accade nell'azione di rivendica), bensì il possesso del bene in forza di un valido tito- lo, spettando invece al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di servitù
(Corte appello Firenze sez. III, 08/09/2023, n.1815 in Redazione Giuffrè 2023; in senso conforme, cfr., altresì, Tribunale Pavia sez. III, 17/07/2023, n.914 in Redazione Giuffrè
2023; Tribunale Trapani sez. I, 17/09/2024, n.600 in Redazione Giuffrè 2024).
12 In altri termini, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n.
21851 del 2014), ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n.
803/2022; Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n.
2838 del 1999), di possederlo in forza di un valido titolo (Cass. n. 18028/2018), atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura ob- bligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza n. 1905 del 23/01/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n.
21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001 nonché, in moti- vazione, Cass. n. 24183 del 2021), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposi- ta domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto, in tal caso di servitù di pas- saggio, dimostrando l'interclusione assoluta o relativa del proprio fondo (cfr. Cass. n.
20325/2021).
Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che nel giudizio di negatoria servitutis, l'ecce- zione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della do- manda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria conte- nente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272 - 01).
A ciò si aggiunga che “Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di di- mostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passag- gio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente li- mite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprieta- rio del fondo intercluso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20325 del 16/07/2021, Rv. 661700 –
01; cfr., in senso conforme, Cass. 2974/1998; Cass. 809/1985; Cass. 966/1976).
13 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, va dato atto che l'attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante sia in ordi- Parte_1
ne alla proprietà del preteso fondo servente sia in ordine alla sussistenza delle altrui pretese di diritto sul fondo attoreo (concretizzatesi sia in rivendicazioni stragiudiziali sia in iniziati- ve giudiziali quali la tutela possessoria invocata e concessa dall'intestato Tribunale) mentre il convenuto , costituitosi pacificamente tardivamente nel presente giudizio, non è CP_1
riuscito in alcun modo provare l'esistenza del proprio diritto di “passaggio” (in ipotesi an- che carrabile) sul resede attoreo in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale né tan- tomeno ha formulato – anche perché, laddove formulate, le stesse sarebbero inevitabilmente andate incontro a sicura inammissibilità – eccezioni riconvenzionali o domande riconven- zionali aventi ad oggetto la presunta interclusione del proprio fondo e/o la costituzione di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione e/o per destinazione del padre di fami- glia.
Le contestazioni di parte convenuta circa la proprietà attorea del resede – oggetto del pre- sente giudizio- annesso all'immobile di proprietà non colgono nel segno. Parte_1
Ciò, sia a fronte della puntuale produzione documentale (rogiti notarili – all.ti 1e 20 di cui alla produzione documentale di parte attrice) effettuata dalla attrice – di cui parte convenuta contesta genericamente una non meglio precisata mancanza di chiarezza tra “la realtà dei diritti” e lo stato dei luoghi – sia alla luce dell'evidente inconciliabilità della contestazione effettuata in questa sede rispetto alla condotta difensiva serbata dal convenuto nelle fasi possessorie (compreso il relativo giudizio di reclamo) ove la proprietà del resede da parte della era circostanza pacificamente ammessa e dedotta dal Parte_1 CP_1
stesso.
Ed invero, il , allorché la ebbe a posizionare nell'aprile 2022 CP_1 Parte_1 dei massi all'interno del proprio resede impedendo di fatto all'odierno convenuto il passag- gio– sia pedonale che carrabile - attraverso la proprietà della medesima, introdusse il giudi- zio possessorio ex art. 1168 e 1170 c.c. di cui si è dato atto nelle premesse della ricostruzio- ne processuale. Ciò proprio sul presupposto (incontestato) che ella fosse la legittima pro- prietaria del resede oggetto di causa.
Del tutto eloquenti, inter alia, sul punto sono le conclusioni rassegnate dello stesso conve- nuto nel giudizio possessorio: “…disporre d'urgenza l'immediata reintegrazione del ricor-
14 rente nel possesso del quale è stato ingiustamente spogliato, ingiungendo alla convenuta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quindi di rimuovere immediatamente la corda ed i massi posti sulla sua proprietà, tali da impedire il transito con mezzi verso il terreno del IG. ”. CP_1
Come parte attrice ha puntualmente osservato, la circostanza che l'area oggetto di causa sia di proprietà della è provata, oltre che dall'atto notarile d'acquisto e dalle Parte_1
visure allegate dalla di lei difesa, finanche (e, per quanto occorrer possa) dalla Relazione
Tecnica redatta dal Geometra su incarico proprio del convenuto e dal me- CP_8 CP_1
desimo allegata a suffragio delle suddette deduzioni di cui al ricorso ex artt. 1168 e 1170
c.c. (introduttivo del possessorio Trib. Livorno-Sez. Distaccata Portoferraio RG 60/2022 – cfr. all. 19 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
In tale elaborato il professionista (incaricato proprio dal sig. ) attestava che: “A se- CP_1
guito dei sopralluoghi effettuati sul posto e della consultazione delle cartografie catastali aerofotogrammetriche, ho potuto rilevare ed accertare che l'accesso alla suddetta proprie- tà, avviene attraverso la strada privata esistente evidenziata con colore rosso negli estratti cartografici allegati, che si dirama dalla Strada Comunale di Carpani e giunge sino alla
Particella n° 1700, da qui si dirama uno stradello pedonale della larghezza di circa 2 mt che consente l'accesso alla Particella n° 318 di proprietà del IG. e una Controparte_1
strada carrabile che consente l'accesso alla particella distinta al N.C.T. al Foglio n° 9
Mappale n° 1063 Sub. 605 di proprietà della IG.ra ”. Parte_1
Ciò premesso, parte convenuta nella tardiva costituzione, non potendo formulare domande riconvenzionali tese a rivendicare una presunta ed indimostrata interclusione del proprio fondo nonché ad ottenere una pronuncia costitutiva per destinazione del padre di famiglia o dichiarativa dell'intervenuta usucapione del suo diritto di servitù di passaggio, anche carra- bile, sul fondo attoreo2, ha svolto alcune considerazioni sull'acquisto effettuato dall'attrice nel 2023 (successivamente al giudizio possessorio) dalla sig.ra dell'unità immo- Pt_3
15 biliare (porzione di terreno) rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al foglio 9, mappale 1700.
Orbene, tale terreno, come correttamente evidenziato dall'attrice, è del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio. Ciò, al netto della deduzione attorea per cui la porzio- ne di terreno di cui al recente acquisto possa rappresentare, in parte, il passaggio pedonale su cui il convenuto potrebbe vantare al più una servitù di passo esclusivamente pedonale.
Le ulteriori allegazioni difensive del convenuto sulla mancata chiarezza dei confini tra la particella 1063 e quella 1700, oltre a restare allo stato di mera allegazione (priva del benché minimo supporto probatorio) sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
Ed invero, premesso che né il Notaio dei due rogiti stipulati dalla ri- Per_10 Parte_1 spettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023 né i tecnici incaricati delle relazioni a corre- do dei medesimi atti pubblici di compravendita immobiliare, in occasione delle necessarie verifiche catastali, hanno mai rilevato questa non meglio eccepita “confusione”, quel che più rileva ai nostri fini è che, come esposto, il convenuto in negatoria servitutis, nel caso in cui intende ottenere la costituzione della servitù ex adverso "negata", deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
31382 del 05/12/2018, Rv. 651797 – 01; Cass. 5.2.1985, n.809; Cass. 16.3.1976, n. 966); domanda non proposta nel caso di specie stante la pacifica tardività della costituzione del convenuto.
In conclusione, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e non avendo il convenuto, per contro, dimostrato l'esistenza del proprio diritto di compiere l'attività (passaggio, anche veicolare) lamentata come lesiva dall'attrice essendo pacifica l'insussistenza di un titolo contrattuale attestante la pretesa servitù in favore del convenuto e non essendo nel presente giudizio formulate domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'intervenuta usucapione della rivendicata servitù o all'accertamento di altre forme di acquisto del predetto diritto reale (esempio per destinazione del padre di fa- miglia o costituzione di servitù coattiva del fondo in ipotesi intercluso), si impone l'accoglimento della domanda di accertamento formulata dall'attrice con ordine al convenu- to di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della pro- Controparte_1
prietà della attrice sul resede per cui è causa. Parte_1
16 3. Quanto alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice (id est, il richiesto “risarci- mento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nell'importo di € 16.743,49 Parte_1
(Euro sedicmilasettecentoquarantatre,49) o nella misura maggiore o minore che sarà rite- nuta di giustizia oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo”), la stessa merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Come esposto, l'ultima parte del 2° comma dell'art. 949 c.c. prevede il ristoro dei danni da parte del responsabile della turbativa/molestia ma la relativa azione resta disciplinata dall'art
2043 c.c..
Parte attrice quantifica i danni asseritamente patiti nella misura di € 3.114,29 (importo pari alla condanna nel giudizio possessorio), oltre € 3.229,20 (importo pari alla condanna nella fase di reclamo del giudizio possessorio), oltre € 400,00 a titolo di tassa di registrazione per i due provvedimenti, oltre € 10.000,00 a titolo di indennizzo per le richiamate turbative che l'attrice avrebbe subito da quando è proprietaria (ergo, dal 2022).
Parte convenuta, sul punto, ha correttamente eccepito che l'importo pari ad € 6.743,49
(composto dalla somma delle spese di lite del giudizio possessorio a quelle del reclamo ed alla tassa di registrazione dei relativi provvedimenti giudiziali) non può ritenersi in alcun modo ripetibile in questa sede.
Se parte attrice avesse voluto contestare la debenza delle spese di lite del giudizio possesso- rio avrebbe dovuto, a suo tempo, introdurre il giudizio c.d. di merito possessorio.
Parte attrice (soccombente nel giudizio possessorio) non può, per contro, anche tenuto con- to dell'evidente nota diversità di presupposti/requisiti e finalità tra il giudizio possessorio ed il giudizio petitorio, richiedere nel presente giudizio petitorio il “ristoro” delle spese di lite di cui ai dispositivi di condanna del procedimento possessorio e delle spese alle stesse con- nesse (quali l'imposta di registro).
Quanto poi al restante importo di € 10.000,00 richiesto dall'attrice a titolo di indennizzo per il “disturbo” in ipotesi patito, la pretesa risarcitoria è da rigettarsi perché del tutto indimo- strata.
Si consideri che in tema di actio negatoria servitutis, il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale
17 alla parte avente diritto (in tal senso, Tribunale di Bari, Sezione V, 17 marzo 2014, n. 1400 in Redazione Giuffrè 2014).
Agli atti di causa non risulta prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza del danno in discorso.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto di cui la parte processuale si ritiene titolare, e che quindi intende far valere in giudizio, incom- bono in capo alla stessa. Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato efficacemente assolto da parte dell'attrice stante la totale assenza di sufficienti elementi probatori idonei allo scopo;
parte attrice, infatti, si è limitata semplicemente ad allegare “uno stato d'animo di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi” e che nei “mesi estivi” si troverebbe a fronteggiare “l'impossibilità della certezza di poter vivere la propria privacy domestica”, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova sul punto.
In altri termini, per ciò che riguarda il disagio affermato dall'attrice correlato ad una non meglio precisata violazione/perdita della sua privacy nulla è stato provato né tantomeno do- cumentalmente allegato. Non essendo dall'attrice stato assolto l'onere della prova in parte qua, la domanda risarcitoria merita reiezione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, di istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile, complessità bassa) e della
18 natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio carrabile e pedonale gravante sul ter- reno di proprietà della sig.ra sito in comune di Portoferraio (LI) Parte_1
località Valle di Lazzaro, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Porto- ferraio al foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 in favore del fondo del IG.
, anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinti al Controparte_1
N.C.E.U. al foglio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318;
- Ordina al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifi- Controparte_1
co godimento esclusivo della proprietà della attrice Parte_1
- Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_7
[... delle spese processuali del presente procedimento che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 28 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio per- ché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessi- tanti specifiche conoscenze;
come tale è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprez- zamento del giudice di merito.
Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esone- rare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Né della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto rientrando piuttosto nel potere discre- zionale dello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass.13.3.2009 n. 6155). 2 Usucapione di cui, peraltro, non sembrerebbero sussistenti i relativi presupposti tenuto conto delle univoche dichiarazioni rese, previa formula di impegno dagli informatori nel giudizio possessorio i quali, come corret- tamente indicato dall'attrice nonché dal Giudice della fase interdittale e dal Collegio della fase di reclamo, al più offrirebbero la prova dell'esercizio del possesso da parte del del diritto di servitù di passaggio CP_1 sul fondo attoreo in un ristretto lasso temporale (dal 2020 sino all'aprile 2022). 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 810/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 25.11.1995 e ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miccoli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in Livor- no, Via Diaz n. 7, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
29.12.1964 e residente a Portoferraio (LI) in località Val di Denari n. 11 lett. a, rappresenta- to e difeso dagli avv.ti Nicola Sodano e Alberto Mencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Sodano in Livorno, Piazza Attias n. 37
PARTE CONVENUTA
Oggetto: actio negatoria servitutis
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20 marzo
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 5 dicembre
2024 e del 27 dicembre 2024
Per parte attrice Parte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 - ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di servitù di passaggio carrabile e pedonale gravante sul terreno di proprietà della sig.ra sito in comune di Porto- Parte_1 ferraio (LI) località Valle di Lazzaro, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Portoferraio al foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 in favore del fondo del IG.
[...]
, anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinti al N.C.E.U. al Persona_1 foglio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e
601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318;
- ORDINARE al IG. la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimen- Controparte_1 to esclusivo della proprietà della sig.ra ; Parte_1
- CONDANNARE il IG. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_1 dalla IG.ra nell'importo di € 16.743,49 (Euro sedicmilasettecentoquaranta- Parte_1 tre,49) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Per ognuna delle conclusioni sopra rassegnate, con vittoria di spese, competenze ed ono- rari del presente giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_1
“A) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarla;
B) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si impone una sintetica premessa sulle vicende processuali che hanno preceduto
l'introduzione della presente domanda di negatoria servitutis.
Con ricorso ex art.703 c.p.c. del 12 luglio 2022 aveva adito il Tribu- Controparte_1
nale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio (R.G. 60/2022) rappresentando di esse- re proprietario, dagli anni 2006/2007, dell'immobile sito in Portoferraio-Loc. Valle di Laz- zaro e di aver sempre esercitato il passaggio, sia a piedi che con mezzi meccanici, attraver- so il terreno di proprietà della , per raggiungere dalla sua proprietà la strada Parte_1
pubblica, fino a quando nel mese di aprile 2022 aveva riscontrato per la prima volta la pre- senza, lungo il confine della proprietà della , di pietre ornamentali ed una corda Parte_1
dalla medesima collocati lungo il confine che ne impedivano il transito.
Alla luce di ciò il aveva domandato all'intestato Tribunale di essere reintegrato nel CP_1
possesso della servitù di passaggio di cui allegava di esser stato illegittimamente spogliato.
si era costituita nel giudizio possessorio contestando tutto quanto ex ad- Parte_1
verso dedotto per insussistenza dell'animus possidendi e del corpus possesionis, rappresen-
2 tando come in realtà sin dal 2002 l'accesso al resede di sua proprietà era sempre stato pre- cluso.
Istruito il procedimento possessorio attraverso l'audizione degli informatori, il Giudice del procedimento possessorio con ordinanza del 13 maggio 2023 aveva accolto il ricorso ordi- nando “alla parte resistente, signora , l'immediata rimozione della cor- Controparte_2
da e dei massi posti sulla sua proprietà, tali da impedire il transito con mezzi verso il ter- reno del IG. , e di astenersi da ulteriori condotte di spoglio o molestia del possesso CP_1 in capo al ricorrente” (cfr. all. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Avverso la predetta ordinanza la aveva tempestivamente proposto recla- Parte_1
mo (R.G. 1572/2023) ritenendo non corretta la valutazione operata dal giudice sia degli elementi di fatto che di diritto esposti nel ricorso.
Nel procedimento di reclamo si costituiva la parte reclamata Controparte_3
stando tutto quanto dedotto dalla controparte e domandando il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2023 rigettava il reclamo (cfr. all. 4 di cui alla produzione documentale di parte attri- ce).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il Parte_1
presente giudizio convenendo dinanzi all'intestato Tribunale ed espo- Controparte_1
nendo quanto segue: - di aver acquistato da in data 24 marzo 2022 la Persona_2 piena proprietà dell'unità immobiliare sita al piano terra di più ampio fabbricato sito nel
Comune di Portoferraio (Livorno), Loc. Valle di Lazzaro, Via Mazzei con ingresso auto- nomo al n. 5 con annesso, quale pertinenza esclusiva, un piccolo resede ad uso giardino
“il tutto identificato al Catasto dei Fabbricati di Portoferraio al foglio 9, mappale 1.063, subalterno 605 (v. atto notarile doc. 1)”; - che il predetto resede ad uso giardino risultereb- be gravato da una unica servitù (risultante dal citato atto pubblico – segnatamente, servitù di parcheggio per un posto auto scoperto costituita in favore del sottostante alloggio, de- scritto al subalterno 604, dei predetti foglio e mappale, di proprietà della IG.ra Parte_2
); - che nel citato atto notarile sarebbe specificato che il resede “è circondato da
[...]
una recinzione metallica, autorizzata dal Comune di Portoferraio, che risultava già indica-
3 ta nell'atto di acquisto Del IG. , dante causa dell'odierna attrice datato Persona_2
2014”; - che proprietario dell'unità immobiliare sita in Valle di Controparte_1
Lazzaro nel comune di Portoferraio contraddistinti al N.C.E.U. al foglio 9, mappale
311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318, avrebbe ingiustamente preteso attraversare, sia a piedi che con i mezzi, il resede della per raggiungere il proprio fabbricato e, lamentando Parte_1 di esser stato spogliato dall'odierna attrice del possesso della pretesa servitù passo attraver- so il resede della , aveva introdotto il ricorso possessorio di cui in premessa ot- Parte_1 tenendo l'invocata tutela interdittale;
- che, in particolare, il Giudicante aveva “ritenuto provato l'esercizio di fatto del vantato possesso della pretesa servitù per il (solo) periodo necessario ai fini della possessoria, ed esattamente (...) a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2020 e sino all'aprile 2022, indipendentemente dal titolo”; - che la posizione giuridica soggettiva del sarebbe assimilabile alla situazione di mero fatto del CP_1
possideo quia possideo senza alcuna corrispondenza di titolarità di alcun diritto reale atteso che non sussisterebbe “alcun atto pubblico e/o negoziale e/o provvedimento amministrati- vo o giudiziale idoneo in tal senso né il diritto si [potrebbe] considerare acquisito per usu- capione (sia che il possesso si consideri di buona che di malafede) né tantomeno per desti- nazione del padre di famiglia”; - che il vanterebbe al più una servitù di passag- CP_1
gio esclusivamente pedonale attraverso il viottolo in porfido adiacente al resede oggetto di causa e che risultava di proprietà di e recentemente acquistato (22 dicem- Parte_3
bre 2023) dalla con rogito notarile a firma Notaio - che Parte_1 Persona_3
uno dei danti causa della ( ) avrebbe attraversato la CP_1 Persona_4
proprietà oggi della esclusivamente in eccezionali e rarissime occasioni Parte_1
(“ogni due anni più o meno”), sempre a piedi e comunque sempre previa richiesta di auto- rizzazione all'allora proprietario ( ) che, in tali rarissimi frangenti, aveva Controparte_4 tollerato e consentito il passaggio “solo per ragioni di cortesia e buon vicinato provveden- do subito dopo a chiudere nuovamente la rete a recinzione del resede”; - che a conferma di quanto sopra dedotto vi sarebbe la dichiarazione resa dal sig. (in qualità di pro- CP_4 prietario sia dell'immobile oggi di proprietà della sig.ra , dal 2002 al 2014, sia di Parte_1
quello oggi di proprietà del IG. dal 2002 al 2008 , quando alienò alla IG,ra ) CP_1 Per_4
nel giudizio possessorio più volte citato;
- che la avrebbe, peraltro, rifiutato di par- Per_4
4 tecipare alla spesa relativa al rifacimento del manto stradale della via privata che congiunge la pubblica via al resede oggetto di causa assumendo di non vantare alcuna servitù di passo carrabile;
- che allorquando il aveva acquistato l'unità abitativa sita al piano terra CP_1 dell'immobile di cui oggi si discute dal IG. (atto del 2008 – doc. n. 7), il CP_4 CP_4
gli avrebbe ribadito “che non sussisteva alcun diritto di passo carrabile né pedonale sul re- sede (oggi della IG.ra ma all'epoca del , appositamente recintata ad Parte_1 CP_4 impedimento del passaggio, con una rete”; - che la rete di recinzione sarebbe stata presente in loco già dall'acquisto dell'immobile da parte del come dallo stesso dichiarato CP_4
nel procedimento possessorio), ergo da epoca antecedente al 2002 posta ad impedimento del passaggio di qualsivoglia veicolo attraverso l'odierna proprietà ; - che, Parte_1
in particolare, per tutto il tempo in cui il bene immobile è risultato esser di proprietà CP_5
(ergo, nel range temporale compreso tra il 2002 al 4 marzo 2014, vale a dire fino
[...] quando il alienò l'immobile a dante causa della CP_4 Persona_5 [...]
) “il resede in esame è sempre stato circondato da un rete che ha impedito, Parte_4
anche materialmente, il passaggio sia carrabile che pedonale a chiunque, ivi compreso il sig. ”; - che anche nel rogito notarile di compravendita vi CP_1 Parte_5
sarebbe indicazione di esclusiva servitù di parcheggio dell'immobile sottostante e la speci- ficazione circa la recinzione del resede;
- che il , escusso nella fase possesso- Per_5 ria, aveva modo di confermare che al momento dell'acquisto (2014) il resede era recintato e di aver mantenuto nel tempo la recinzione ad impedimento di qualsivoglia passaggio;
- che il in alcune occasioni con atti violenti avrebbe tentato invano di attraversare il CP_1
resede (segnatamente, distruzione di un muretto alto circa mezzo metro con soprastante re- cinzione nel 2018 allorquando l'allora proprietà , oggi , era Per_5 Parte_1
locata al;
- che il avrebbe, poi (tra il febbraio ed il marzo Persona_6 CP_1
2018), formulato al una richiesta di formalizzare un accordo onde ottenere Per_5
una servitù di passo carrabile attraverso il di lui resede ma tale istanza veniva prontamente rifiutata;
- che nel 2020 il avrebbe spezzato la recinzione e, approfittando della CP_1
temporanea assenza di persone nel fabbricato di cui all'annesso resede, avrebbe effettuato
“solo sporadici passaggi con l'auto (avvenuti con violenza e, ancor più di rado, per tolle- ranza) attraverso la rimozione forzata della recinzione in via diretta e dal gennaio al mar- zo del 2022 per mezzo dell'inquilino” ( ); - che la , una Persona_7 Parte_1
5 volta acquistata la piena ed esclusiva proprietà dell'unità abitativa e del relativo resede, avrebbe del tutto legittimamente provveduto a chiuderlo;
- che (anch'egli Persona_7
escusso nel procedimento possessorio) allorquando ebbe a spostare la rete al fine di effet- tuare il passaggio veicolare attraverso il resede per cui è causa avrebbe ricevuto immediata contestazione dall'attrice e dal di lei padre ( ; - che la Controparte_6 [...]
si sarebbe vista, dapprima, costretta a recintare il resede con una catena e, Parte_4 all'esito della reazione violenta del (che avrebbe spezzata la catena e gettato la CP_1
stessa contro il nonno ultra ottantenne della ), a collocare, poi (aprile Parte_1
2022) “due pietre ornamentali ed una catena in plastica all'ingresso del resede a tutela della sua proprietà”; - che alla luce di tali fatti il avrebbe introdotto il più volte CP_1
richiamato procedimento possessorio e che il Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di
Portoferraio – con ordinanza in data 12.05.2023 Dott.ssa Nicoletta Marino RG 60/2022
(confermata in sede di reclamo dalla sentenza del Tribunale di Livorno in composizione collegiale-RG 1572/2023) avrebbe accordato al citato ricorrente “la tutela possessoria in- vocata in quanto, sulla base dell'istruttoria orale formulata, riteneva provato ed accertato
l'esercizio del passaggio (tuttavia avvenuto in maniera violenta) in via diretta, seppur spo- radicamente, (soltanto) per un periodo di circa 15 mesi, decorrente da ottobre 2020 fino a dicembre 2021, e poi, per interposta persona, per ulteriori tre mesi (sino all'aprile del
2022 quando la si vide costretta a posizionare i massi ornamentali a chiusura Parte_1 della corte)”; - che, anche alla luce di quanto indirettamente confermato dai provvedimenti giudiziali suindicati il non avrebbe posseduto il passaggio per cui è causa in ma- CP_1
niera ininterrotta per il periodo ventennale necessario per acquisire il diritto de quo e nean- che decennale;
- che il possesso della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) in fa- vore del risulterebbe non titolato e privo di fondamento di diritto; - che non CP_1 esisterebbe “alcun atto pubblico e/o negoziale da cui risulti concordata la servitù de qua né la stessa si può considerare acquisita per usucapione (essendo stato accertato nel giudizio possessorio, al contrario, un possesso di soli 18 mesi) né tantomeno per destinazione del padre di famiglia” atteso che il - escusso nel procedimento possessorio CP_4
all'udienza del 23.03.2023 in qualità di medesimo proprietario per un certo tempo sia dell'immobile oggi di proprietà della (dal 2002 al 2014) che di quello oggi di Parte_1
proprietà del (dal 2002 al 2008) – avrebbe spiegato che anche all'epoca i due fondi CP_1
6 non erano oggettivamente subordinati al servizio l'uno dell'altro, escludendo dunque un rapporto di asservimento (v. doc. n. 5);
- che il fabbricato del (vetusto, mai abitato dal medesimo e attualmente versante CP_1
in evidente stato di degrado) risulterebbe ad esclusivo uso abitativo e non avente un fondo adibito a coltivazione né ivi risulterebbe esercitata alcuna attività commerciale;
- che, per- tanto, il passaggio pedonale - di cui alla servitù esistente a suo favore - risulterebbe del tutto idoneo e sufficiente a soddisfare le esigenze dell'abitazione oltre ad avere dimensioni tali da permettere il passaggio di piccoli attrezzi da giardinaggio ed una carriola;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, si imporrebbe la necessità di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio preteso dal con ordine di ces- CP_1
sazione delle molestie dallo stesso poste in essere al pacifico godimento esclusivo della proprietà e con condanna del convenuto al ristoro di tutti i danni subiti e suben- Parte_1
di dall'attrice in conseguenza delle di lui condotte.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., in data 3 luglio 2024 lo scrivente Giudicante, espletate le verifiche ex art. 171 bis c.p.c. ha confermato la data di udienza indicata in cita- zione al 10 ottobre 2024.
Parte attrice provvedeva al deposito tempestivo della prima e seconda memoria integrativa ex art. 161 ter c.p.c. formulando istanze istruttorie e integrando le produzioni documentali
Con comparsa di costituzione, tardivamente depositata (20 settembre 2024), CP_1 si è costituito nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguen-
[...]
ti conclusioni:
“All'Ill.mo Tribunale adito, affichè, Voglia così provvedere:
a) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, rigettarla.
b) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine parte convenuta ha allegato ed eccepito quanto segue: - che la Parte_1
avrebbe promosso la presente actio negatoria servitutis muovendo dal presupposto di esse- re proprietaria della superficie oggetto di causa “e cioè della striscia di terreno che appare come una strada, in parte evidentemente asfaltata ed in parte sterrata, con passaggio pe- donale ma anche tangibilmente carrabile, che collega la pubblica via fino alla proprietà
”; - che la non sarebbe titolare dell'area oggetto di causa e, in par- CP_1 Parte_1
7 ticolare, di una superficie non gravata da servitù di passo anche carrabile;
- che, in prossi- mità dell'accesso alla proprietà , la avrebbe apposto pesanti CP_1 Parte_1
massi e fioriere a chiusura del passaggio, privando il del proprio diritto di transi- CP_1 tarvi così come “da numerosi decenni” esercitato;
- che nessuna prova sarebbe stata offerta dalla circa la superficie costituente la strada che collega la via pubblica Parte_1 alla proprietà “destinata evidentemente a passaggio pedonale e carrabile” e che CP_1
gli atti notarili non sembrerebbero chiarire tale circostanza;
- che, per contro, dal compen- dio fotografico prodotto dal convenuto si noterebbe la preesistenza di una strada carrabile
“in parte addirittura asfaltata ed in parte sterrata (forse per l'uso che ne ha sgretolato nel tempo il manto asfaltato o cementato) che collega la via pubblica alla proprietà del com- parente, passando fra le proprietà dei vicini, ivi compresa la proprietà che ri- Parte_1
sulta accuratamente cinta da muretti di confine che la separano proprio da detto passag- gio, recante evidenti segni e tracce dell'abituale passaggio carrabile”; - che solo nel 2023
(ergo successivamente al giudizio possessorio) la “avrebbe acquisito da Parte_1
la proprietà di una superficie che in parte coinciderebbe con la strada in questione Pt_3
soggetta a passaggio pedonale e carrabile su cui il comparente rivendica il diritto di pas- saggio anche carrabile”; - che la servitù di passaggio carrabile in favore del fondo domi- nante sarebbe apparente e preesistente alle date ex adverso citate e che non risul- CP_1
terebbe chiarito se la avesse potuto validamente acquistare la proprietà Parte_1 della “strada” per cui è causa;
- che dal confronto tra le fotografie prodotte dalla difesa del convenuto con le mappe planimetriche non risulterebbero chiari i confini tra le particelle confinanti 1063, 1700 e la proprietà e che la questione de qua meriterebbe un CP_1
accertamento tecnico a mezzo CTU atteso che altrimenti si troverebbe costretto CP_1
a promuovere separata causa per rivendicare la servitù di passaggio carrabile costituita “per destinazione del padre di famiglia” o comunque per rivendicare il proprio diritto al ricono- scimento della “servitù coattiva” di passaggio carrabile sulla predetta strada e sulla parti- cella 1063 o comunque su porzione di superficie che possa risultare utile al fondo dominan- te e meno onerosa per il fondo servente.
Parte convenuta si è, quindi, soffermata sula “corretta individuazione” della sua proprietà
(contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio al foglio n. 9 con mappale n.
311 sub. 601 e sub. 602, mappale n. 1239 sub. 601 e sub. 602, mappale n. 312 sub. 1 e sub.
8 601, al N.C.T. al foglio n. 9 con il mappale n. 318) il cui accesso avverrebbe “attraverso una strada che si dirama dalla Strada Comunale Carpani e giunge sino alla particella
1700 il cui transito consente di accedere alla particella n. 318” di sua proprietà.
Stando alla ricostruzione del convenuto, l'attrice avrebbe acquistato il Parte_1
piccolo appezzamento di terreno, non suscettibile di utilizzazione edificatoria, graficamente descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al foglio 9, mappale 1700, con atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. (Rep. n. 117.088 – Racc. Per_3
47.923) in data 22.12.2023 (ergo, in epoca successiva sia all'azione possessoria che alla relativa fase di reclamo) dalle IGg.re , e Parte_3 Persona_8 Persona_9 ma che “la realtà dei diritti” rispetto allo stato dei luoghi non sarebbe chiara;
e ciò “a pre- scindere dagli atti notarili prodotti”.
Secondo il convenuto, la recinzione metallica che circonda il resede per cui è causa (e che impedirebbe, di fatto, l'accesso al , sarebbe stata autorizzata dal Comune di Por- CP_1
toferraio esclusivamente per abilitare opere di manutenzione straordinaria e che, pertanto, ad oggi a recinzione sarebbe mantenuta senza alcun valido titolo.
Quando, poi, alla “strada che insiste lungo la particella 1063”, dalla disamina degli
“estratti cartografici, risalenti nel tempo persino agli anni '30 del 1900”, risulterebbe
“tratteggiata una strada carrabile che dalla strada comunale attraversa l'odierna particel- la 1063 di proprietà della sig.ra ” (strada carrabile che risulterebbe “tratteggia- Parte_1
ta anche dagli estratti cartografici risalenti nel tempo a quando la particella 1063 era identificata catastalmente dalla particella 319”) e che il avrebbe sempre rego- CP_1 larmente effettuato “ il passaggio carrabile sulla strada che dalla via pubblica serviva
l'accesso alla sua proprietà”.
In conclusione, ad avviso del convenuto, non sussisterebbe provata dall'attrice l'inesistenza di un diritto di servitù carrabile in favore della proprietà lungo la particella 1063. CP_1
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, la stessa risulterebbe, ad avviso del convenuto, del tutto generica, infondata e pretestuosa.
Con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha preso posizione sulla comparsa di costituzione avversaria, contestandola in toto ed in specie rilevando come la proprietà dell'immobile oggetto di causa, ossia quella censita al Catasto dei Fabbricati di
Portoferraio al foglio 9 (nove) mappale 1063 (millesessantatre), subalterno 605 (seicento-
9 cinque), fosse stata provata documentalmente (v. doc. 20) oltre ad essere stata esplicitamen- te ammessa dal convenuto a più riprese durante il giudizio possessorio e accertata dal rela- tivo Giudice.
Parte attrice ha precisato come oggetto della presente causa fosse il predetto immobile e
CP_ non la diversa particella n. 1700 – ove insiste il diritto di passo pedonale in capo al sig.
– estranea sia al precedente giudizio possessorio che alla presente causa possessoria.
[...]
All'udienza del 10 ottobre 2024 il Giudice adito, “ritenuta la superfluità e comunque irri- levanza delle istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuta, per l'effetto, la causa matu- ra per la decisione;
visto l'art. 281 quinquies c.p.c.” fissava l'udienza del 27 febbraio 2025 ore 8.30 (rinviata d'ufficio al 20 marzo 2025) con trattazione scritta per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 20 marzo 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va dato atto che parte attrice non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale) articolate in sede di atto introduttivo nonché in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, pertanto, le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019,Rv.
653001 - 01) oltre che del tutto superflue alla luce sia della ripartizione dell'onere della prova che alla luce della produzione in atti delle dichiarazioni rese, previa lettura della for- mula di impegno, dagli informatori addotti dalle parti nel giudizio possessorio intercorso tra le stesse.
Anche l'istanza della parte convenuta (“CTU tecnica volta ad accer- Controparte_1
tare lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle proprietà della superficie costituen- te la strada di passaggio pedonale e carrabile che conduce dalla via pubblica fino al fondo oggi di proprietà e lo stato dei diritti storici su detta superficie alla luce Controparte_1
degli atti susseguitesi nel tempo, risalendo alle epoche precedenti alle cartografie che re- cano traccia del passaggio già nel 1938”) non è stata reiterata in sede di foglio di precisa- zione delle conclusioni e, pertanto, deve ritenersi rinunciata.
10 Ad ogni modo, l'istanza de qua, in ragione sia del palese carattere esplorativo1 sia delle af- fermate finalità del richiesto incombente (“accertare con chiarezza i diritti insistenti su detta superficie, almeno con riferimento a diritti già costituiti, eventualmente anche per an- tica destinazione del padre di famiglia, e salvo diritti costituendi o da accertare mediante sentenza costitutiva”; finalità, in tutta evidenza estranee all'oggetto del contendere anche avuto riguardo alla dirimente mancata formulazione da parte del di domanda ri- CP_1
convenzionale ad hoc) non poteva che incontrare reiezione.
2. Ciò premesso, la domanda attorea di accertamento dell'inesistenza della servitù prediale di passaggio (anche carrabile) va accolta sulla scorta della seguente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo dell'esistenza della servitù di passo carrabile e pedonale a carico del terreno dell'attrice sito in comune di Portoferraio (LI) lo-
, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Portoferraio al Parte_6
foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 ed a favore del fondo del convenuto CP_1
anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinto al N.C.E.U. al fo-
[...]
glio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318.
Premesso, dunque, l'inquadramento dell'azione proposta da quale Controparte_2
actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., è appena il caso di richiamare i principi di diritto che la Suprema Corte, da tempo, ha fissato in tema di azione negatoria;
azione quest'ultima a difesa della proprietà che l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizza- zione degli effetti che possano derivare dall'asservimento.
Come noto, l'art. 949 c.c. prevede che: “Il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudi-
11 zio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria è dunque finalizzata ad accertare l'insussistenza di diritti reali affermati da terzi sul bene in proprietà (azione di accertamento) e, correlativamente, a far cessare eventuali molestie o turbative che limitino tale diritto di proprietà (azione inibitoria), non- ché, eventualmente, sussistendone i presupposti, alla condanna al risarcimento dei danni subiti (azione risarcitoria).
L'actio negatoria servitutis ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05/12/2018, Rv. 651797 – 01). In altri termini, l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° comma (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sul- la cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n. 4124; Cass. 22.6.2011, n. 13710).
Nella predetta azione, imprescrittibile e proponibile dal proprietario dell'immobile preteso servente in ogni tempo (e ciò, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che mediante tale azione si chieda anche la demolizione di opere in cui si sostanzia l'esercizio della pretesa servitù – cfr., da ultimo Cassazione civile sez. II,
06/05/2024, n.12095; in senso conforme Cass. Sez. 2 31/5/2021 n. 15142 Rv. 661404 – 01;
Cass. Sez. 2 23/1/2012 n. 817 Rv. 621130 - 01, Cass. Sez. 2 18/12/1997 n. 12810 Rv.
51101801, Cass. Sez. 2 7/9/1968 n. 2903 Rv. 335645 – 01), la proprietà del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, ma non come oggetto della controversia: pertanto colui che agisce per far accertare l'inesistenza dell'altrui servitù su un fondo del quale afferma di essere il proprietario deve dimostrare non la proprietà del fondo (come in- vece accade nell'azione di rivendica), bensì il possesso del bene in forza di un valido tito- lo, spettando invece al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di servitù
(Corte appello Firenze sez. III, 08/09/2023, n.1815 in Redazione Giuffrè 2023; in senso conforme, cfr., altresì, Tribunale Pavia sez. III, 17/07/2023, n.914 in Redazione Giuffrè
2023; Tribunale Trapani sez. I, 17/09/2024, n.600 in Redazione Giuffrè 2024).
12 In altri termini, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n.
21851 del 2014), ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n.
803/2022; Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21851 del 2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n.
2838 del 1999), di possederlo in forza di un valido titolo (Cass. n. 18028/2018), atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura ob- bligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza n. 1905 del 23/01/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n.
21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001 nonché, in moti- vazione, Cass. n. 24183 del 2021), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposi- ta domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto, in tal caso di servitù di pas- saggio, dimostrando l'interclusione assoluta o relativa del proprio fondo (cfr. Cass. n.
20325/2021).
Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che nel giudizio di negatoria servitutis, l'ecce- zione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della do- manda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria conte- nente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272 - 01).
A ciò si aggiunga che “Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di di- mostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passag- gio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente li- mite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprieta- rio del fondo intercluso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20325 del 16/07/2021, Rv. 661700 –
01; cfr., in senso conforme, Cass. 2974/1998; Cass. 809/1985; Cass. 966/1976).
13 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, va dato atto che l'attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante sia in ordi- Parte_1
ne alla proprietà del preteso fondo servente sia in ordine alla sussistenza delle altrui pretese di diritto sul fondo attoreo (concretizzatesi sia in rivendicazioni stragiudiziali sia in iniziati- ve giudiziali quali la tutela possessoria invocata e concessa dall'intestato Tribunale) mentre il convenuto , costituitosi pacificamente tardivamente nel presente giudizio, non è CP_1
riuscito in alcun modo provare l'esistenza del proprio diritto di “passaggio” (in ipotesi an- che carrabile) sul resede attoreo in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale né tan- tomeno ha formulato – anche perché, laddove formulate, le stesse sarebbero inevitabilmente andate incontro a sicura inammissibilità – eccezioni riconvenzionali o domande riconven- zionali aventi ad oggetto la presunta interclusione del proprio fondo e/o la costituzione di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione e/o per destinazione del padre di fami- glia.
Le contestazioni di parte convenuta circa la proprietà attorea del resede – oggetto del pre- sente giudizio- annesso all'immobile di proprietà non colgono nel segno. Parte_1
Ciò, sia a fronte della puntuale produzione documentale (rogiti notarili – all.ti 1e 20 di cui alla produzione documentale di parte attrice) effettuata dalla attrice – di cui parte convenuta contesta genericamente una non meglio precisata mancanza di chiarezza tra “la realtà dei diritti” e lo stato dei luoghi – sia alla luce dell'evidente inconciliabilità della contestazione effettuata in questa sede rispetto alla condotta difensiva serbata dal convenuto nelle fasi possessorie (compreso il relativo giudizio di reclamo) ove la proprietà del resede da parte della era circostanza pacificamente ammessa e dedotta dal Parte_1 CP_1
stesso.
Ed invero, il , allorché la ebbe a posizionare nell'aprile 2022 CP_1 Parte_1 dei massi all'interno del proprio resede impedendo di fatto all'odierno convenuto il passag- gio– sia pedonale che carrabile - attraverso la proprietà della medesima, introdusse il giudi- zio possessorio ex art. 1168 e 1170 c.c. di cui si è dato atto nelle premesse della ricostruzio- ne processuale. Ciò proprio sul presupposto (incontestato) che ella fosse la legittima pro- prietaria del resede oggetto di causa.
Del tutto eloquenti, inter alia, sul punto sono le conclusioni rassegnate dello stesso conve- nuto nel giudizio possessorio: “…disporre d'urgenza l'immediata reintegrazione del ricor-
14 rente nel possesso del quale è stato ingiustamente spogliato, ingiungendo alla convenuta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quindi di rimuovere immediatamente la corda ed i massi posti sulla sua proprietà, tali da impedire il transito con mezzi verso il terreno del IG. ”. CP_1
Come parte attrice ha puntualmente osservato, la circostanza che l'area oggetto di causa sia di proprietà della è provata, oltre che dall'atto notarile d'acquisto e dalle Parte_1
visure allegate dalla di lei difesa, finanche (e, per quanto occorrer possa) dalla Relazione
Tecnica redatta dal Geometra su incarico proprio del convenuto e dal me- CP_8 CP_1
desimo allegata a suffragio delle suddette deduzioni di cui al ricorso ex artt. 1168 e 1170
c.c. (introduttivo del possessorio Trib. Livorno-Sez. Distaccata Portoferraio RG 60/2022 – cfr. all. 19 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
In tale elaborato il professionista (incaricato proprio dal sig. ) attestava che: “A se- CP_1
guito dei sopralluoghi effettuati sul posto e della consultazione delle cartografie catastali aerofotogrammetriche, ho potuto rilevare ed accertare che l'accesso alla suddetta proprie- tà, avviene attraverso la strada privata esistente evidenziata con colore rosso negli estratti cartografici allegati, che si dirama dalla Strada Comunale di Carpani e giunge sino alla
Particella n° 1700, da qui si dirama uno stradello pedonale della larghezza di circa 2 mt che consente l'accesso alla Particella n° 318 di proprietà del IG. e una Controparte_1
strada carrabile che consente l'accesso alla particella distinta al N.C.T. al Foglio n° 9
Mappale n° 1063 Sub. 605 di proprietà della IG.ra ”. Parte_1
Ciò premesso, parte convenuta nella tardiva costituzione, non potendo formulare domande riconvenzionali tese a rivendicare una presunta ed indimostrata interclusione del proprio fondo nonché ad ottenere una pronuncia costitutiva per destinazione del padre di famiglia o dichiarativa dell'intervenuta usucapione del suo diritto di servitù di passaggio, anche carra- bile, sul fondo attoreo2, ha svolto alcune considerazioni sull'acquisto effettuato dall'attrice nel 2023 (successivamente al giudizio possessorio) dalla sig.ra dell'unità immo- Pt_3
15 biliare (porzione di terreno) rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Portoferraio al foglio 9, mappale 1700.
Orbene, tale terreno, come correttamente evidenziato dall'attrice, è del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio. Ciò, al netto della deduzione attorea per cui la porzio- ne di terreno di cui al recente acquisto possa rappresentare, in parte, il passaggio pedonale su cui il convenuto potrebbe vantare al più una servitù di passo esclusivamente pedonale.
Le ulteriori allegazioni difensive del convenuto sulla mancata chiarezza dei confini tra la particella 1063 e quella 1700, oltre a restare allo stato di mera allegazione (priva del benché minimo supporto probatorio) sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
Ed invero, premesso che né il Notaio dei due rogiti stipulati dalla ri- Per_10 Parte_1 spettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023 né i tecnici incaricati delle relazioni a corre- do dei medesimi atti pubblici di compravendita immobiliare, in occasione delle necessarie verifiche catastali, hanno mai rilevato questa non meglio eccepita “confusione”, quel che più rileva ai nostri fini è che, come esposto, il convenuto in negatoria servitutis, nel caso in cui intende ottenere la costituzione della servitù ex adverso "negata", deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
31382 del 05/12/2018, Rv. 651797 – 01; Cass. 5.2.1985, n.809; Cass. 16.3.1976, n. 966); domanda non proposta nel caso di specie stante la pacifica tardività della costituzione del convenuto.
In conclusione, avendo parte attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e non avendo il convenuto, per contro, dimostrato l'esistenza del proprio diritto di compiere l'attività (passaggio, anche veicolare) lamentata come lesiva dall'attrice essendo pacifica l'insussistenza di un titolo contrattuale attestante la pretesa servitù in favore del convenuto e non essendo nel presente giudizio formulate domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'intervenuta usucapione della rivendicata servitù o all'accertamento di altre forme di acquisto del predetto diritto reale (esempio per destinazione del padre di fa- miglia o costituzione di servitù coattiva del fondo in ipotesi intercluso), si impone l'accoglimento della domanda di accertamento formulata dall'attrice con ordine al convenu- to di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della pro- Controparte_1
prietà della attrice sul resede per cui è causa. Parte_1
16 3. Quanto alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice (id est, il richiesto “risarci- mento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra nell'importo di € 16.743,49 Parte_1
(Euro sedicmilasettecentoquarantatre,49) o nella misura maggiore o minore che sarà rite- nuta di giustizia oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo”), la stessa merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
Come esposto, l'ultima parte del 2° comma dell'art. 949 c.c. prevede il ristoro dei danni da parte del responsabile della turbativa/molestia ma la relativa azione resta disciplinata dall'art
2043 c.c..
Parte attrice quantifica i danni asseritamente patiti nella misura di € 3.114,29 (importo pari alla condanna nel giudizio possessorio), oltre € 3.229,20 (importo pari alla condanna nella fase di reclamo del giudizio possessorio), oltre € 400,00 a titolo di tassa di registrazione per i due provvedimenti, oltre € 10.000,00 a titolo di indennizzo per le richiamate turbative che l'attrice avrebbe subito da quando è proprietaria (ergo, dal 2022).
Parte convenuta, sul punto, ha correttamente eccepito che l'importo pari ad € 6.743,49
(composto dalla somma delle spese di lite del giudizio possessorio a quelle del reclamo ed alla tassa di registrazione dei relativi provvedimenti giudiziali) non può ritenersi in alcun modo ripetibile in questa sede.
Se parte attrice avesse voluto contestare la debenza delle spese di lite del giudizio possesso- rio avrebbe dovuto, a suo tempo, introdurre il giudizio c.d. di merito possessorio.
Parte attrice (soccombente nel giudizio possessorio) non può, per contro, anche tenuto con- to dell'evidente nota diversità di presupposti/requisiti e finalità tra il giudizio possessorio ed il giudizio petitorio, richiedere nel presente giudizio petitorio il “ristoro” delle spese di lite di cui ai dispositivi di condanna del procedimento possessorio e delle spese alle stesse con- nesse (quali l'imposta di registro).
Quanto poi al restante importo di € 10.000,00 richiesto dall'attrice a titolo di indennizzo per il “disturbo” in ipotesi patito, la pretesa risarcitoria è da rigettarsi perché del tutto indimo- strata.
Si consideri che in tema di actio negatoria servitutis, il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale
17 alla parte avente diritto (in tal senso, Tribunale di Bari, Sezione V, 17 marzo 2014, n. 1400 in Redazione Giuffrè 2014).
Agli atti di causa non risulta prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza del danno in discorso.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto di cui la parte processuale si ritiene titolare, e che quindi intende far valere in giudizio, incom- bono in capo alla stessa. Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato efficacemente assolto da parte dell'attrice stante la totale assenza di sufficienti elementi probatori idonei allo scopo;
parte attrice, infatti, si è limitata semplicemente ad allegare “uno stato d'animo di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi” e che nei “mesi estivi” si troverebbe a fronteggiare “l'impossibilità della certezza di poter vivere la propria privacy domestica”, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova sul punto.
In altri termini, per ciò che riguarda il disagio affermato dall'attrice correlato ad una non meglio precisata violazione/perdita della sua privacy nulla è stato provato né tantomeno do- cumentalmente allegato. Non essendo dall'attrice stato assolto l'onere della prova in parte qua, la domanda risarcitoria merita reiezione.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, di istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile, complessità bassa) e della
18 natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio carrabile e pedonale gravante sul ter- reno di proprietà della sig.ra sito in comune di Portoferraio (LI) Parte_1
località Valle di Lazzaro, Via Mazzei identificato al catasto dei fabbricati di Porto- ferraio al foglio 9 , mappale 1.063 , subalterno 605 in favore del fondo del IG.
, anch'esso sito in Portoferraio Valle di Lazzaro contraddistinti al Controparte_1
N.C.E.U. al foglio 9, mappale 311, sub 601 e 602, mappale 1239 sub 601 e 602, mappale 312 sub 1 e 601 ed al N.C.T. foglio 9 mappale 318;
- Ordina al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifi- Controparte_1
co godimento esclusivo della proprietà della attrice Parte_1
- Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_7
[... delle spese processuali del presente procedimento che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 28 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio per- ché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessi- tanti specifiche conoscenze;
come tale è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprez- zamento del giudice di merito.
Deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esone- rare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Né della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto rientrando piuttosto nel potere discre- zionale dello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass.13.3.2009 n. 6155). 2 Usucapione di cui, peraltro, non sembrerebbero sussistenti i relativi presupposti tenuto conto delle univoche dichiarazioni rese, previa formula di impegno dagli informatori nel giudizio possessorio i quali, come corret- tamente indicato dall'attrice nonché dal Giudice della fase interdittale e dal Collegio della fase di reclamo, al più offrirebbero la prova dell'esercizio del possesso da parte del del diritto di servitù di passaggio CP_1 sul fondo attoreo in un ristretto lasso temporale (dal 2020 sino all'aprile 2022). 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).