Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1983, n. 2782
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Sentenza 22 aprile 1983

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Le aziende municipalizzate (e provincializzate) esercenti pubblici servizi operano, per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente, su un piano essenzialmente privatistico. Ne deriva che, ferme la finalità pubblica e l'attenuazione del fine di lucro, a dette aziende, come agli enti pubblici economici, non sono in via generale applicabili, per quanto attiene ai rapporti citati, principi costituzionali (come quello di eguaglianza per l'accesso - di regola mediante concorso - ai pubblici uffici) propri del diritto amministrativo e che, in particolare, il diritto del dipendente alla promozione - essendo ravvisabile se ed in quanto, nella specifica sussistenza di determinati presupposti, la promozione sia direttamente garantita dalle norme applicabili al rapporto - non sussiste ove tale disciplina preveda un sistema di promozione a scelta nel quale il promuovendo è individuato intuitu personae. ( V 5053/82, mass n 422963; ( V 2921/78, mass n 392343).*

In tema di rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, i quali sono sottoposti ad una normativa speciale che sottrae all'autonomia collettiva la materia delle qualifiche del personale e della relativa attribuzione, la legge 1 febbraio 1978 n. 30 ha abrogato la legge 6 agosto 1954 n. 858 (sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale), dettando, con decorrenza dall'1 gennaio 1978, principi più penetranti per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, con la previsione, al riguardo, di concorsi o prove selettive e/o attitudinali.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1983, n. 2782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2782
    Data del deposito : 22 aprile 1983

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