Articolo 57 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 54Articolo 58
Versione
24 agosto 1975
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Versione
1 luglio 2002
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Versione
10 novembre 2018
Art. 57. (( (Legittimazione alla richiesta di misure) )) (( .

1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30 , 30-ter , 52 , 53 e 54 nonche' all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento. ))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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