Art. 57. (( (Legittimazione alla richiesta di misure) )) (( .
1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30 , 30-ter , 52 , 53 e 54 nonche' all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento. ))
1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30 , 30-ter , 52 , 53 e 54 nonche' all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento. ))