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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. v.g. 106/2025
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa, in sostituzione sul ruolo tutelare;
Letto il ricorso che precede, ed iscritto al n. 106/2025 R.G.; vista la documentazione depositata e allegata al ricorso depositato in data
22.02.2025; vista altresì la integrazione documentale del 26/03/2025; rilevato che il ricorrente – unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_1 entrambi esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...] Per_1
, ha adito l'intestato Tribunale al fine di essere autorizzato ex art. 320 c.c.
[...]
a donare la nuda proprietà del bene immobile meglio specificato in ricorso sito in
Castellabate alla via Alano al pian terra ed adibito a locale commerciale di propria proprietà nei limiti di ¼, in comproprietà con i signori e Controparte_2 CP_3
[...] osservato che dalla documentazione in atti e versata a seguito di richiesta di integrazione si evince l'assenza di pesi e/o vincoli sui beni oggetto di donazione;
considerato che
, con riferimento all'interrogativo afferente l'esistenza o meno di un conflitto di interessi tra il genitore donante ed il minore donatario, la giurisprudenza si è costantemente posta ravvisando nel caso di specie un vero e proprio conflitto d'interessi tale da escludere la possibilità che il genitore donante possa rappresentare in atto il minore donatario. Questa lettura è stata fatta propria dalla Suprema Corte (Cass. 19 gennaio 1981, n. 439), sull'assunto per cui la donazione costituisce sempre un atto potenzialmente idoneo a recare pregiudizio al patrimonio del minore, come dimostra proprio la formulazione dell'art. 320, comma 3° c.c., che prevede la necessità di un'autorizzazione affinché il genitore possa accettare una donazione in luogo del figlio minore (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
439 del 19/01/1981: “In tema di donazione in favore di minore, per la cui accettazione e richiesta in ogni caso l'autorizzazione del giudice tutelare, a norma dell'art 320 terzo comma (nuovo testo) cod. civ., qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi, o anche da uno solo dei genitori investiti della legale rappresentanza del minore stesso, si verifica un'ipotesi di conflitto di interessi
1 patrimoniali, che rientra nell'ambito della previsione dell'ultimo comma del citato art
320 cod. civ., con il conseguente potere-dovere del giudice tutelare di nominare un terzo curatore speciale, e non della previsione del successivo art 321, il quale con
l'intervento del tribunale, regola il diverso caso dell'impedimento o della voluta omissione dei genitori medesimi rispetto all'attività necessaria per la tutela del figlio minore”). Sicchè, anche il genitore non donante, se coniugato con il genitore donante, si trova in una situazione di conflitto di interessi con il figlio minore donatario e, pertanto, è necessario domandare giudizialmente la nomina di un curatore speciale che intervenga in luogo del minore (cfr. Cass. Civ. 19 gennaio
1981, n. 439). In senso conforme si è posta la successiva giurisprudenza di merito e legittimità.
Ritenuto pertanto, che nel caso di specie e diversamente dall'ipotesi in cui il donante non coincida con nessuno dei due genitori, chi scrive ritiene sussistente un conflitto di interessi tra i genitori e la minore, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 320 co. 6 c.c., da individuarsi nella persona di nata a [...] il [...] e residente Persona_2 in Agropoli alla via Marco Polo nr. 51 per come indicato dai ricorrenti;
ravvisata infine l'utilità e il vantaggio evidente per la minore;
P.Q.M.
1. letto l'art. 320, comma 6, c.c., e 78 e ss. c.p.c., nomina curatore speciale della minore , nata ad [...] il Persona_1
10/4/2007, la signora nata a [...] il [...] Persona_2
e residente in [...], autorizzandola ad intervenire, nella qualità di legale rappresentante della predetta minore, nello stipulando atto di donazione avente ad oggetto i diritti indicati in ricorso relativi al bene immobile ivi altresì indicato.
2. dispone l'efficacia immediata del presente decreto, ex art. 741 cod. proc. civ.;
3. manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Vallo della Lucania, 6.4.2025
Il Giudice tutelare Dr.ssa Marianna Frangiosa
2
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa, in sostituzione sul ruolo tutelare;
Letto il ricorso che precede, ed iscritto al n. 106/2025 R.G.; vista la documentazione depositata e allegata al ricorso depositato in data
22.02.2025; vista altresì la integrazione documentale del 26/03/2025; rilevato che il ricorrente – unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_1 entrambi esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...] Per_1
, ha adito l'intestato Tribunale al fine di essere autorizzato ex art. 320 c.c.
[...]
a donare la nuda proprietà del bene immobile meglio specificato in ricorso sito in
Castellabate alla via Alano al pian terra ed adibito a locale commerciale di propria proprietà nei limiti di ¼, in comproprietà con i signori e Controparte_2 CP_3
[...] osservato che dalla documentazione in atti e versata a seguito di richiesta di integrazione si evince l'assenza di pesi e/o vincoli sui beni oggetto di donazione;
considerato che
, con riferimento all'interrogativo afferente l'esistenza o meno di un conflitto di interessi tra il genitore donante ed il minore donatario, la giurisprudenza si è costantemente posta ravvisando nel caso di specie un vero e proprio conflitto d'interessi tale da escludere la possibilità che il genitore donante possa rappresentare in atto il minore donatario. Questa lettura è stata fatta propria dalla Suprema Corte (Cass. 19 gennaio 1981, n. 439), sull'assunto per cui la donazione costituisce sempre un atto potenzialmente idoneo a recare pregiudizio al patrimonio del minore, come dimostra proprio la formulazione dell'art. 320, comma 3° c.c., che prevede la necessità di un'autorizzazione affinché il genitore possa accettare una donazione in luogo del figlio minore (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
439 del 19/01/1981: “In tema di donazione in favore di minore, per la cui accettazione e richiesta in ogni caso l'autorizzazione del giudice tutelare, a norma dell'art 320 terzo comma (nuovo testo) cod. civ., qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi, o anche da uno solo dei genitori investiti della legale rappresentanza del minore stesso, si verifica un'ipotesi di conflitto di interessi
1 patrimoniali, che rientra nell'ambito della previsione dell'ultimo comma del citato art
320 cod. civ., con il conseguente potere-dovere del giudice tutelare di nominare un terzo curatore speciale, e non della previsione del successivo art 321, il quale con
l'intervento del tribunale, regola il diverso caso dell'impedimento o della voluta omissione dei genitori medesimi rispetto all'attività necessaria per la tutela del figlio minore”). Sicchè, anche il genitore non donante, se coniugato con il genitore donante, si trova in una situazione di conflitto di interessi con il figlio minore donatario e, pertanto, è necessario domandare giudizialmente la nomina di un curatore speciale che intervenga in luogo del minore (cfr. Cass. Civ. 19 gennaio
1981, n. 439). In senso conforme si è posta la successiva giurisprudenza di merito e legittimità.
Ritenuto pertanto, che nel caso di specie e diversamente dall'ipotesi in cui il donante non coincida con nessuno dei due genitori, chi scrive ritiene sussistente un conflitto di interessi tra i genitori e la minore, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 320 co. 6 c.c., da individuarsi nella persona di nata a [...] il [...] e residente Persona_2 in Agropoli alla via Marco Polo nr. 51 per come indicato dai ricorrenti;
ravvisata infine l'utilità e il vantaggio evidente per la minore;
P.Q.M.
1. letto l'art. 320, comma 6, c.c., e 78 e ss. c.p.c., nomina curatore speciale della minore , nata ad [...] il Persona_1
10/4/2007, la signora nata a [...] il [...] Persona_2
e residente in [...], autorizzandola ad intervenire, nella qualità di legale rappresentante della predetta minore, nello stipulando atto di donazione avente ad oggetto i diritti indicati in ricorso relativi al bene immobile ivi altresì indicato.
2. dispone l'efficacia immediata del presente decreto, ex art. 741 cod. proc. civ.;
3. manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Vallo della Lucania, 6.4.2025
Il Giudice tutelare Dr.ssa Marianna Frangiosa
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