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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2684 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2684/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BERTOLINO DENIS
e nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DEMILANO ENRICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 02/08/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
445/2024 pubblicata il 25/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 20/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale e il relativo arredo verrà assegnata al marito presso il quale mantengono la residenza i figli , e;
Per_1 Per_2 Per_3
3) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_3
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
4) Le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia minore e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della medesima, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di , Per_3
mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento la custodisce;
5) nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura Per_3
extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi;
6) i genitori gestiranno a settimane alterne i passaggi in auto relativi all'accompagnamento di Per_3
per le attività extrascolastiche;
[...]
7) la madre entro il giorno 5 di ogni mese verserà a titolo di contributo al mantenimento di Per_3
la somma di euro 200,00 (rivalutabile secondo i parametri ISTAT) sul conto corrente intestato al sig.
IBAN [...], oltre ad euro 100,00 (rivalutabile Controparte_1 secondo i parametri ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento di – da consegnare Per_2
direttamente alla stessa – figlia maggiorenne non economicamente auto sufficiente;
tale contributo verrà corrisposto sino a quando non sarà economicamente indipendente;
Per_2
8) le spese straordinarie come le spese mediche non coperte dal S.N.N., dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di e verranno ripartire al 50%, Per_3 Per_2
purché preventivamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate. Per ogni altra spesa straordinaria non indicata esplicitamente farà fede il protocollo relativo alle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Asti, allegato al presente ricorso (doc. 16); 9) per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse di , figlio Per_1
maggiorenne al momento economicamente indipendente, entrambi i genitori gestiranno all'occorrenza le necessità del figlio sempre secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Asti;
10)per quanto riguarda il TO , la sig.ra consegnerà mensilmente al sig. Per_4 Parte_1
n. 30 bustine di cibo umido per gatti, una confezione di crocchette da 1,5 kg e Controparte_1
una confezione di sabbia per lettiera;
le spese per eventuali cure, preventivamente concordate e successivamente documentate, verranno ripartite tra i sigg. in parti uguali;
Parte_2
11)l'assegno unico universale versato dall' sarà di competenza esclusiva del padre;
CP_2
12) la sig.ra terrà con sé la figlia minore nel rispetto della sua volontà, a fine Pt_1 Per_3
settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Nel caso in cui , nel fine settimana Per_3
di competenza della madre, decidesse di rimanere presso l'abitazione coniugale, la madre dovrà accertarsi, anche confrontandosi eventualmente con il padre, che non rimanga da sola a Per_3
casa ma che vi sia la sorveglianza di un adulto (per esempio il fratello o la sorella); nel caso in cui non vi siano adulti disponibili dovrà recarsi dalla madre;
Per_3
13)ad anni alterni potrà trascorrere il Natale o il Capodanno con ciascun genitore (per Parte_3
l'anno 2024, qualora lo desideri, trascorrerà il Natale con la madre); Per_3
14) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, trascorrerà le stesse metà con il Per_3
papà e metà con la mamma ed ogni anno i genitori concorderanno le date anche in relazione agli impegni lavorativi. Lo stesso metodo verrà utilizzato per eventuali ponti scolastici;
per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun Per_3
genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza con il padre le visite della madre saranno sospese;
15)resta inteso che qualora per necessità personali o lavorative di entrambi i coniugi si rendesse necessario modificare i week-end, previo congruo anticipo, i genitori sin d'ora si rendono disponibili ad effettuare eventuali cambi;
16)nei periodi in cui il sig. si trovasse lontano dalla casa coniugale e non ci fossero CP_1
nemmeno i figli, la sig.ra si occuperà della gestione del TO;
Pt_1 Per_4
17) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere richieste di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie in CP_1 concomitanza con l'emissione della sentenza di separazione la somma di € 1.539,00 pari alla metà dell'importo del conto corrente cointestato;
18) Ciascun coniuge si accolla le spese del proprio difensore e il 50% del Contributo Unificato”; la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Controparte_1
CUNEO (CN) il 3/01/1971, celebrato in SERRALUNGA D'ALBA in data 07/10/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2684/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BERTOLINO DENIS
e nato il [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DEMILANO ENRICA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 02/08/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
445/2024 pubblicata il 25/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 20/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale e il relativo arredo verrà assegnata al marito presso il quale mantengono la residenza i figli , e;
Per_1 Per_2 Per_3
3) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_3
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
4) Le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia minore e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della medesima, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di , Per_3
mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento la custodisce;
5) nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura Per_3
extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi;
6) i genitori gestiranno a settimane alterne i passaggi in auto relativi all'accompagnamento di Per_3
per le attività extrascolastiche;
[...]
7) la madre entro il giorno 5 di ogni mese verserà a titolo di contributo al mantenimento di Per_3
la somma di euro 200,00 (rivalutabile secondo i parametri ISTAT) sul conto corrente intestato al sig.
IBAN [...], oltre ad euro 100,00 (rivalutabile Controparte_1 secondo i parametri ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento di – da consegnare Per_2
direttamente alla stessa – figlia maggiorenne non economicamente auto sufficiente;
tale contributo verrà corrisposto sino a quando non sarà economicamente indipendente;
Per_2
8) le spese straordinarie come le spese mediche non coperte dal S.N.N., dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di e verranno ripartire al 50%, Per_3 Per_2
purché preventivamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate. Per ogni altra spesa straordinaria non indicata esplicitamente farà fede il protocollo relativo alle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Asti, allegato al presente ricorso (doc. 16); 9) per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse di , figlio Per_1
maggiorenne al momento economicamente indipendente, entrambi i genitori gestiranno all'occorrenza le necessità del figlio sempre secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Asti;
10)per quanto riguarda il TO , la sig.ra consegnerà mensilmente al sig. Per_4 Parte_1
n. 30 bustine di cibo umido per gatti, una confezione di crocchette da 1,5 kg e Controparte_1
una confezione di sabbia per lettiera;
le spese per eventuali cure, preventivamente concordate e successivamente documentate, verranno ripartite tra i sigg. in parti uguali;
Parte_2
11)l'assegno unico universale versato dall' sarà di competenza esclusiva del padre;
CP_2
12) la sig.ra terrà con sé la figlia minore nel rispetto della sua volontà, a fine Pt_1 Per_3
settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. Nel caso in cui , nel fine settimana Per_3
di competenza della madre, decidesse di rimanere presso l'abitazione coniugale, la madre dovrà accertarsi, anche confrontandosi eventualmente con il padre, che non rimanga da sola a Per_3
casa ma che vi sia la sorveglianza di un adulto (per esempio il fratello o la sorella); nel caso in cui non vi siano adulti disponibili dovrà recarsi dalla madre;
Per_3
13)ad anni alterni potrà trascorrere il Natale o il Capodanno con ciascun genitore (per Parte_3
l'anno 2024, qualora lo desideri, trascorrerà il Natale con la madre); Per_3
14) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, trascorrerà le stesse metà con il Per_3
papà e metà con la mamma ed ogni anno i genitori concorderanno le date anche in relazione agli impegni lavorativi. Lo stesso metodo verrà utilizzato per eventuali ponti scolastici;
per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun Per_3
genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanza con il padre le visite della madre saranno sospese;
15)resta inteso che qualora per necessità personali o lavorative di entrambi i coniugi si rendesse necessario modificare i week-end, previo congruo anticipo, i genitori sin d'ora si rendono disponibili ad effettuare eventuali cambi;
16)nei periodi in cui il sig. si trovasse lontano dalla casa coniugale e non ci fossero CP_1
nemmeno i figli, la sig.ra si occuperà della gestione del TO;
Pt_1 Per_4
17) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere richieste di assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie in CP_1 concomitanza con l'emissione della sentenza di separazione la somma di € 1.539,00 pari alla metà dell'importo del conto corrente cointestato;
18) Ciascun coniuge si accolla le spese del proprio difensore e il 50% del Contributo Unificato”; la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Controparte_1
CUNEO (CN) il 3/01/1971, celebrato in SERRALUNGA D'ALBA in data 07/10/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.