CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1605/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lucia Di Gaetano P.IVA_1
e NT IS;
APPELLANTE
Contro
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosario Mauro e Riccardo
Schininà;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eros Titi, Nicola P.IVA_3 LO e CO RD;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2235, pubblicata il 4 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
volta ad ottenere declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di un kit di CP_1 dissuasori FAAC mod. J275 H800 2K per fatto/colpa della convenuta e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme spese, pari a € 19.254.76, oltre al risarcimento dei danni ex art 1218 c.c. da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 2.500.
A sostegno di tale pronuncia, alla quale seguiva la condanna di parte attrice alle pagamento delle spese processuali anche nei confronti della terza chiamata in causa CP_2
, rilevava il primo giudice che “…… va osservato che nel caso di specie dalle acquisizioni
[...] processuali, e in particolare dall'esito della CTU disposta ed eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc è stata accertata negativamente la presenza di vizi redibitori coerenti con le allegazioni svolte dalla odierna attrice ...... Alla medesima conclusione il CTU è addivenuto con riferimento alla accertata presenza di ossidazione superficiale nei cilindri esterni dei due dissuasori .... Né del resto risulta che siano stati allegati da parte attrice, che ne aveva
l'onere, elementi fattuali specifici ulteriori tali da confutare l'esito dell'attività dell'ausiliario nominato dal giudice e da condurre ad una diversa conclusione in ordine alla configurabilità dei lamentati vizi, al fine di fondare la pretesa azione di garanzia, essendosi sul punto parte attrice solo limitata ad negare labialmente le conclusioni svolte dal CTU nella detta relazione. Deve quindi essere rigettata per carenza di prova la domanda di parte attrice nei confronti della Quanto poi alla domanda proposta dalla a fondamento CP_1 CP_1 della chiamata in giudizio della casa produttrice, eve ritenersi la estinzione per Pt_2 prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. .... non essendovi dalle acquisizioni processuali alcun documento che dimostri l'avvenuta denuncia di vizi e/o difformità da parte di a CP_1 Pt_2
[...
.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28 novembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura. Si sono costituite in giudizio sia che entrambi resistendo al CP_1 CP_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il primo giudice statuisce di non poter qualificare come vizio il difetto, invece, accertato dal CTU secondo cui, “.... nel caso di mancato utilizzo frequente del kit di dissuasori ……… possono comportare il graduale parziale o totale abbassamento dello stesso”.
Sostiene che il primo giudice ha dapprima rilevato che la garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e poi ha concluso contraddittoriamente rilevando che nella CTU disposta ed eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc è stata accertata negativamente la presenza di vizi redibitori coerenti con le allegazioni svolte dalla odierna attrice.
Col secondo motivo censura la sentenza laddove statuisce la insussistenza nella fattispecie di vizi redibitori ex art. 1492 c.c. omettendo di valutare compiutamente e senza alcuna relativa valida motivazione, violando e disattendo in tale modo le risultanze processuali ed i citati principi giurisprudenziali.
Sostiene che non ha mai contestato la inefficienza/difetti dell'impianto ed CP_1 il suo mancato utilizzo;
che la accertata differenza nei tempi di salita e discesa attiene comunque ad una imperfezione/difetto che interessa la natura della cosa compravenduta e che il graduale parziale o totale abbassamento di uno dei dissuasori (accertato dal CTU) - rendendo quantomeno aleatorio il proficuo utilizzo degli stessi - integra un difetto che legittimava la risoluzione del contratto.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, siccome legati da stretta connessione, sono infondati.
E' corretto l'apprezzamento del primo giudice in ordine alla insussistenza di vizi della consa venduta ex art. 1492 c.c. ascrivibili a responsabilità della alla luce delle CP_1 risultanze della CTU disposta in sede di ATP.
Invero, rileva il CTU che “Le principali anomalie riscontrate e lamentate da parte attrice sui dissuasori de quo sono le seguenti: 1) mancata perfetta sincronizzazione dei dissuasori, ovvero differente velocità di risalita dei dissuasori;
2) ossidazione del cilindro esterno;
3) oscillazione/movimento dei dissuasori in senso radiale”.
Orbene, riguardo al vizio di cui al punto 1), rileva il CTU che “I dati tecnici dei dissuasori, riportati nel paragrafo 3 del manuale di istruzioni, indicano un tempo di salita dei dissuasori pari a circa 8 secondi ed un tempo di discesa pari a circa 4,5 secondi, che risultano compatibili con quanto riscontrato sui dissuasori in oggetto in sede di sopralluogo ed inoltre tale lieve differenza nei tempi di salita e di discesa tra i due dissuasori non ha alcuna influenza sullo scopo di utilizzo dei dissuasori de quo, tale da NON potersi ritenere un “vizio”.
Riguardo al vizio di cui al punto 2), rileva il CTU che “l'ossidazione superficiale dei cilindri denunciato dalla non è ritenibile come un “vizio” del sistema Parte_1 bensì come una caratteristica del materiale di cui è costituito (AISI 316L), che al fine di proteggersi dalla corrosione, tende a formare sulla sua superficie sottili strati di ossido
“passivanti”, che proteggono il materiale stesso dagli agenti corrosivi”.
Riguardo al vizio di cui al punto 3), rileva il CTU che “le possibilità di movimento radiale del sistema ovvero le cosiddette oscillazioni del sistema, che aumentano proporzionalmente al tempo di mantenimento in posizione “tutto fuori”, siano pienamente compatibili con “microperdite” di pressione del sistema oleodinamico di automazione del dissuasore;
tali “microperdite” di pressione, si ritiene siano dovute ad una sommatoria di effetti, a parere dello scrivente principalmente riconducibili alle tolleranze di lavorazione realizzate in fase di costruzione ed assemblaggio della unità idraulica;
tali perdite di pressione, in base agli interventi già messi in atto numerose volte dalla società produttrice e dalla società venditrice dei dissuasori, appaiono difficilmente eliminabili in quanto insiti nelle modalità di costruzione degli stessi.
Alla luce delle superiori risultanze devesi convenire con il primo giudice in merito alla infondatezza della domanda, emergendo “..... come le criticità rappresentate da parte attrice in ordine ai dissuasori oggetto del giudizio non possono qualificarsi vizi tali da renderli inidonei all'uso cui sono destinati, ovverosia quali vizi redibitori”.
Osserva la Corte che anche a voler ritenere l'oscillazione/movimento dei dissuasori in senso radiale quale vizio di costruzione, come tale imputabile alla terza chiamata CP_2 la domanda sarebbe, comunque, da ritenere infondata, posto che in sede di gravame viene
“Ribadito che on ha mai avanzato domanda alcuna ai danni della essendosi Pt_1 CP_2 sempre dichiarata estranea ai rapporti della stessa con la convenuta (cfr verbali e comparse)”. Col terzo motivo, la società appellante si duole della condanna a pagamento delle spese processuali anche nei confronti di . CP_2
Sostiene che la statuizione è errata avendo il primo giudice dichiarato la prescrizione della domanda proposta da nei confronti di;
che, inoltre, CP_1 CP_2 Parte_1 non ha mai avanzato domanda alcuna ai danni della , essendosi
[...] CP_2 sempre dichiarata estranea ai rapporti tra e CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
E' noto, invero, che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Alla luce del principio testè richiamato, tenuto conto che la domanda di garanzia è stata rigettata, siccome non azionabile poiché prescritta ex art. 1495 c.c. (senza che CP_1
[... abbia proposto impugnazione in relazione a tale capo della sentenza), in parziale riforma della sentenza, vanno poste a carico del convenuto chiamante nella misura CP_1 liquidata dal primo giudice, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia . CP_2
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico di
[...] le spese del grado nei rapporti con mentre vanno poste a Parte_1 CP_1 carico di nei rapporti con . CP_1 CP_2
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia
(fascia euro fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Vanno liquidate le spese, nei rapporti tra e in Parte_1 CP_1 favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2235, pubblicata il 4 novembre 2024, del giudice unico
[...] del Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna a rifondere, in favore di , le spese del giudizio di primo CP_1 CP_2 grado, nella misura già liquidata di € 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Condanna a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida, in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida CP_1 CP_2 in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1605/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lucia Di Gaetano P.IVA_1
e NT IS;
APPELLANTE
Contro
La in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosario Mauro e Riccardo
Schininà;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Eros Titi, Nicola P.IVA_3 LO e CO RD;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2235, pubblicata il 4 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
volta ad ottenere declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di un kit di CP_1 dissuasori FAAC mod. J275 H800 2K per fatto/colpa della convenuta e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme spese, pari a € 19.254.76, oltre al risarcimento dei danni ex art 1218 c.c. da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 2.500.
A sostegno di tale pronuncia, alla quale seguiva la condanna di parte attrice alle pagamento delle spese processuali anche nei confronti della terza chiamata in causa CP_2
, rilevava il primo giudice che “…… va osservato che nel caso di specie dalle acquisizioni
[...] processuali, e in particolare dall'esito della CTU disposta ed eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc è stata accertata negativamente la presenza di vizi redibitori coerenti con le allegazioni svolte dalla odierna attrice ...... Alla medesima conclusione il CTU è addivenuto con riferimento alla accertata presenza di ossidazione superficiale nei cilindri esterni dei due dissuasori .... Né del resto risulta che siano stati allegati da parte attrice, che ne aveva
l'onere, elementi fattuali specifici ulteriori tali da confutare l'esito dell'attività dell'ausiliario nominato dal giudice e da condurre ad una diversa conclusione in ordine alla configurabilità dei lamentati vizi, al fine di fondare la pretesa azione di garanzia, essendosi sul punto parte attrice solo limitata ad negare labialmente le conclusioni svolte dal CTU nella detta relazione. Deve quindi essere rigettata per carenza di prova la domanda di parte attrice nei confronti della Quanto poi alla domanda proposta dalla a fondamento CP_1 CP_1 della chiamata in giudizio della casa produttrice, eve ritenersi la estinzione per Pt_2 prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. .... non essendovi dalle acquisizioni processuali alcun documento che dimostri l'avvenuta denuncia di vizi e/o difformità da parte di a CP_1 Pt_2
[...
.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28 novembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura. Si sono costituite in giudizio sia che entrambi resistendo al CP_1 CP_2 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata laddove il primo giudice statuisce di non poter qualificare come vizio il difetto, invece, accertato dal CTU secondo cui, “.... nel caso di mancato utilizzo frequente del kit di dissuasori ……… possono comportare il graduale parziale o totale abbassamento dello stesso”.
Sostiene che il primo giudice ha dapprima rilevato che la garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e poi ha concluso contraddittoriamente rilevando che nella CTU disposta ed eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc è stata accertata negativamente la presenza di vizi redibitori coerenti con le allegazioni svolte dalla odierna attrice.
Col secondo motivo censura la sentenza laddove statuisce la insussistenza nella fattispecie di vizi redibitori ex art. 1492 c.c. omettendo di valutare compiutamente e senza alcuna relativa valida motivazione, violando e disattendo in tale modo le risultanze processuali ed i citati principi giurisprudenziali.
Sostiene che non ha mai contestato la inefficienza/difetti dell'impianto ed CP_1 il suo mancato utilizzo;
che la accertata differenza nei tempi di salita e discesa attiene comunque ad una imperfezione/difetto che interessa la natura della cosa compravenduta e che il graduale parziale o totale abbassamento di uno dei dissuasori (accertato dal CTU) - rendendo quantomeno aleatorio il proficuo utilizzo degli stessi - integra un difetto che legittimava la risoluzione del contratto.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, siccome legati da stretta connessione, sono infondati.
E' corretto l'apprezzamento del primo giudice in ordine alla insussistenza di vizi della consa venduta ex art. 1492 c.c. ascrivibili a responsabilità della alla luce delle CP_1 risultanze della CTU disposta in sede di ATP.
Invero, rileva il CTU che “Le principali anomalie riscontrate e lamentate da parte attrice sui dissuasori de quo sono le seguenti: 1) mancata perfetta sincronizzazione dei dissuasori, ovvero differente velocità di risalita dei dissuasori;
2) ossidazione del cilindro esterno;
3) oscillazione/movimento dei dissuasori in senso radiale”.
Orbene, riguardo al vizio di cui al punto 1), rileva il CTU che “I dati tecnici dei dissuasori, riportati nel paragrafo 3 del manuale di istruzioni, indicano un tempo di salita dei dissuasori pari a circa 8 secondi ed un tempo di discesa pari a circa 4,5 secondi, che risultano compatibili con quanto riscontrato sui dissuasori in oggetto in sede di sopralluogo ed inoltre tale lieve differenza nei tempi di salita e di discesa tra i due dissuasori non ha alcuna influenza sullo scopo di utilizzo dei dissuasori de quo, tale da NON potersi ritenere un “vizio”.
Riguardo al vizio di cui al punto 2), rileva il CTU che “l'ossidazione superficiale dei cilindri denunciato dalla non è ritenibile come un “vizio” del sistema Parte_1 bensì come una caratteristica del materiale di cui è costituito (AISI 316L), che al fine di proteggersi dalla corrosione, tende a formare sulla sua superficie sottili strati di ossido
“passivanti”, che proteggono il materiale stesso dagli agenti corrosivi”.
Riguardo al vizio di cui al punto 3), rileva il CTU che “le possibilità di movimento radiale del sistema ovvero le cosiddette oscillazioni del sistema, che aumentano proporzionalmente al tempo di mantenimento in posizione “tutto fuori”, siano pienamente compatibili con “microperdite” di pressione del sistema oleodinamico di automazione del dissuasore;
tali “microperdite” di pressione, si ritiene siano dovute ad una sommatoria di effetti, a parere dello scrivente principalmente riconducibili alle tolleranze di lavorazione realizzate in fase di costruzione ed assemblaggio della unità idraulica;
tali perdite di pressione, in base agli interventi già messi in atto numerose volte dalla società produttrice e dalla società venditrice dei dissuasori, appaiono difficilmente eliminabili in quanto insiti nelle modalità di costruzione degli stessi.
Alla luce delle superiori risultanze devesi convenire con il primo giudice in merito alla infondatezza della domanda, emergendo “..... come le criticità rappresentate da parte attrice in ordine ai dissuasori oggetto del giudizio non possono qualificarsi vizi tali da renderli inidonei all'uso cui sono destinati, ovverosia quali vizi redibitori”.
Osserva la Corte che anche a voler ritenere l'oscillazione/movimento dei dissuasori in senso radiale quale vizio di costruzione, come tale imputabile alla terza chiamata CP_2 la domanda sarebbe, comunque, da ritenere infondata, posto che in sede di gravame viene
“Ribadito che on ha mai avanzato domanda alcuna ai danni della essendosi Pt_1 CP_2 sempre dichiarata estranea ai rapporti della stessa con la convenuta (cfr verbali e comparse)”. Col terzo motivo, la società appellante si duole della condanna a pagamento delle spese processuali anche nei confronti di . CP_2
Sostiene che la statuizione è errata avendo il primo giudice dichiarato la prescrizione della domanda proposta da nei confronti di;
che, inoltre, CP_1 CP_2 Parte_1 non ha mai avanzato domanda alcuna ai danni della , essendosi
[...] CP_2 sempre dichiarata estranea ai rapporti tra e CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
E' noto, invero, che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Alla luce del principio testè richiamato, tenuto conto che la domanda di garanzia è stata rigettata, siccome non azionabile poiché prescritta ex art. 1495 c.c. (senza che CP_1
[... abbia proposto impugnazione in relazione a tale capo della sentenza), in parziale riforma della sentenza, vanno poste a carico del convenuto chiamante nella misura CP_1 liquidata dal primo giudice, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia . CP_2
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico di
[...] le spese del grado nei rapporti con mentre vanno poste a Parte_1 CP_1 carico di nei rapporti con . CP_1 CP_2
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia
(fascia euro fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Vanno liquidate le spese, nei rapporti tra e in Parte_1 CP_1 favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2235, pubblicata il 4 novembre 2024, del giudice unico
[...] del Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna a rifondere, in favore di , le spese del giudizio di primo CP_1 CP_2 grado, nella misura già liquidata di € 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Condanna a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida, in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida CP_1 CP_2 in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena