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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 618/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2635 pubblicata il 21 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c. f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] C.F._2
Giovanni Paisiello, 27, nello studio degli avv. VONA GIUSEPPE (c.f.
) e VONA STEFANO ( ), che C.F._3 C.F._4
li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello appellanti
E (c. f. , elettivamente Parte_2 C.F._5
domiciliato in Benevento, Via Torretta, nello studio dell'Avv. PEDICINI
GIUSEPPE (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._6
mandato in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 21.5.2025 e da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 89/2025, pubblicata il 21.01.2025, il Tribunale di
Benevento, nel decidere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da ed (junior) contro Pt_1 Parte_2 Parte_2
(senior) ha: 1) dichiarato la risoluzione della scrittura sottoscritta in data
14.04.2018; 2) rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 347/2022 opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) rigettato la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto; 4)
condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite.
Nel proporre il presente gravame avverso la sentenza del Tribunale
sannita, gli originari opponenti, odierni appellanti, hanno sottoposto al
Collegio sei motivi di impugnazione, col primo dei quali, rubricato
violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 1459 c.c. in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, hanno lamentato la violazione delle citate disposizioni con riferimento al capo 1) della pronuncia, che ha dichiarato la risoluzione di un contratto plurilaterale in assenza di alcune delle parti
2 dello stesso;
e questa Corte – chiamata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza – con ordinanza del 27.03.2025
ha ritenuto tale motivo manifestamente fondato e tale da giustificare l'invocato provvedimento di sospensione.
Nel prosieguo della causa, quindi, il procuratore dell'appellato, preso atto dell'ordinanza collegiale, ha dichiarato di aderire all'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, chiedendo, quindi, una celere definizione del processo, che è stato quindi rinviato, ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025, nella quale, dopo breve discussione orale, è stato trattenuto in decisione.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato risolta la scrittura privata del 14.4.2018 che,
inserendosi in una complessa regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa ed altri soggetti, prevedeva, tra le altre cose, una serie di riconoscimenti di debito da parte degli odierni appellanti (in proprio e quali eredi di in favore dell'appellato; l'esistenza Persona_1
di crediti degli appellanti, e per essi di junior, verso la soc. Persona_1
l'impegno a trasferire alla soc. Parte_3 [...]
una serie di beni immobili;
il trasferimento di una serie Parte_3
di beni mobili dalla soc. alla soc. Parte_4 [...]
l'accollo da parte di quest'ultima dei debiti degli Parte_3
appellanti verso CO De LU senior;
l'intervento di Controparte_1
in virtù del credito vantato verso la soc.
[...] Parte_3
a compensare gli stessi con la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di capitale della società. L'atto venne sottoscritto, oltre che dalle parti qui
3 litiganti, anche da , e Parte_5 CP_2 Controparte_1
quali soci della soc.
[...] Controparte_3
ad avviso di questa Corte, l'invocata e poi pronunciata risoluzione di
[...]
tale scrittura (o il recesso dalla stessa), funzionale al rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo basato sulla precedente scrittura del 10.6.2012, non poteva prescindere dalla partecipazione al giudizio di tutte le parti coinvolte nel contratto plurilaterale, unico ed indivisibile, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario;
ciò determina la necessità della rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., come del resto sostanzialmente riconosciuto dalla parte appellata nel formulare le conclusioni sopra richiamate.
Si tratta, allora, di disciplinare le spese del giudizio.
A tale riguardo, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai
sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un
litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di
secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta
soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di
primo grado” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024).
Sul punto, va evidenziato che, nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione, la parte appellata, se da un canto ha confermato l'adesione all'”eccezione” sollevata dalla controparte (“sia pur nutrendo le perplessità
4 espresse … nella propria comparsa di costituzione”), dall'altro ha sostenuto che gli accertamenti svolti in primo grado relativamente alla scrittura del
14.4.2018 erano stati unicamente il frutto delle difese svolte a fronte dell'originaria domanda, che riguardava la scrittura del 10.6.2012
(intercorsa soltanto tra le odierne parti) posta a fondamento del decreto ingiuntivo, con la conseguenza di “declassare” l'accertamento condotto dal primo giudice come avente natura solo “incidentale” e come tale destinato ad esaurire i propri effetti all'interno del giudizio. Da ciò la conseguenza che, nel caso di specie, non ricorrerebbe un litisconsorzio necessario, che, come da giurisprudenza di legittimità, “non ricorre …
allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una
situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di
tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce
alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire
giudicato nei suoi confronti”. In più, secondo l'appellato, con la sentenza impugnata il primo giudice avrebbe soltanto preso atto della risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva espressa, con una pronuncia,
cioè, meramente dichiarativa, e non costitutiva. Sulla scorta di tale argomentare, e della ritenuta infondatezza delle ragioni di merito del gravame, l'appellato reputa che sussistano ragioni di compensazione delle spese.
Ora, a parte la stridente contraddizione tra l'affermazione di adesione a quanto prospettato dalla Corte in merito alla sussistenza in primo grado di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed alla necessità di porre rimedio alla relativa violazione in applicazione di quanto disposto dall'art. 354
5 c.p.c. da una parte, e le successive affermazioni dall'altra, le argomentazioni dell'appellato appaiono infondate.
Innanzitutto, quello svolto dal primo giudice risulta tutt'altro che un mero accertamento incidentale, dal momento che il primo capo della sentenza dichiara – senza possibilità di fraintendimenti – la risoluzione della scrittura del 14.4.2018. Non rileva, poi, che la risoluzione sia stata pronunciata in virtù di inadempimento di una delle parti o in forza di clausola risolutiva espressa, dal momento che il risultato è, comunque,
quello di eliminare gli effetti di un contratto che, in quanto plurilaterale,
coinvolge più soggetti, i quali, tutti, avevano diritto di interloquire al riguardo.
Da ultimo, non rileva neppure la fondatezza o meno, nel merito, del gravame, dal momento che la rilevata questione di carattere processuale è
tale da impedire al Collegio l'esame del merito (che, del resto, non a caso non può essere svolto senza ampliare il contraddittorio a tutte le parti di quel contratto).
Ma, a parere del Collegio, l'infondata e, almeno in parte, ambigua resistenza dell'appellato alle ragioni di carattere processuale poste dagli appellanti a sostegno del gravame, risulta elisa – ai fini del giudizio sulla causalità per l'attribuzione dell'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione al primo giudice – dalle stesse scelte processuali degli appellanti, i quali, in primo grado, nel contestare il credito ex adverso
vantato, in quanto basato sulla scrittura privata del 10 giugno 2012 a loro avviso superata da quella successiva del 14 aprile 2018, poi dichiarata risolta dal tribunale, avrebbero dovuto essi stessi chiedere al giudice di
6 essere autorizzati alla chiamata in causa dei terzi, nel cui contraddittorio valutare la vigenza o meno della prima ovvero della seconda scrittura intercorsa tra le parti.
Ciò determina, pertanto, il Collegio a considerare, in una valutazione complessiva per entrambi i gradi, equivalente l'apporto causale di entrambe le parti nella determinazione del vizio procedurale verificatosi,
tale da giustificare una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dichiara la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, e, conseguentemente, annulla la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2635 pubblicata il 21 gennaio 2025;
- per l'effetto, rimette le parti davanti al primo giudice, fissando per la riassunzione della causa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 618/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2635 pubblicata il 21 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c. f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] C.F._2
Giovanni Paisiello, 27, nello studio degli avv. VONA GIUSEPPE (c.f.
) e VONA STEFANO ( ), che C.F._3 C.F._4
li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello appellanti
E (c. f. , elettivamente Parte_2 C.F._5
domiciliato in Benevento, Via Torretta, nello studio dell'Avv. PEDICINI
GIUSEPPE (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._6
mandato in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 21.5.2025 e da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 89/2025, pubblicata il 21.01.2025, il Tribunale di
Benevento, nel decidere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da ed (junior) contro Pt_1 Parte_2 Parte_2
(senior) ha: 1) dichiarato la risoluzione della scrittura sottoscritta in data
14.04.2018; 2) rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 347/2022 opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) rigettato la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto; 4)
condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite.
Nel proporre il presente gravame avverso la sentenza del Tribunale
sannita, gli originari opponenti, odierni appellanti, hanno sottoposto al
Collegio sei motivi di impugnazione, col primo dei quali, rubricato
violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 1459 c.c. in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, hanno lamentato la violazione delle citate disposizioni con riferimento al capo 1) della pronuncia, che ha dichiarato la risoluzione di un contratto plurilaterale in assenza di alcune delle parti
2 dello stesso;
e questa Corte – chiamata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza – con ordinanza del 27.03.2025
ha ritenuto tale motivo manifestamente fondato e tale da giustificare l'invocato provvedimento di sospensione.
Nel prosieguo della causa, quindi, il procuratore dell'appellato, preso atto dell'ordinanza collegiale, ha dichiarato di aderire all'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio, chiedendo, quindi, una celere definizione del processo, che è stato quindi rinviato, ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 luglio 2025, nella quale, dopo breve discussione orale, è stato trattenuto in decisione.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato risolta la scrittura privata del 14.4.2018 che,
inserendosi in una complessa regolamentazione dei rapporti tra le parti in causa ed altri soggetti, prevedeva, tra le altre cose, una serie di riconoscimenti di debito da parte degli odierni appellanti (in proprio e quali eredi di in favore dell'appellato; l'esistenza Persona_1
di crediti degli appellanti, e per essi di junior, verso la soc. Persona_1
l'impegno a trasferire alla soc. Parte_3 [...]
una serie di beni immobili;
il trasferimento di una serie Parte_3
di beni mobili dalla soc. alla soc. Parte_4 [...]
l'accollo da parte di quest'ultima dei debiti degli Parte_3
appellanti verso CO De LU senior;
l'intervento di Controparte_1
in virtù del credito vantato verso la soc.
[...] Parte_3
a compensare gli stessi con la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di capitale della società. L'atto venne sottoscritto, oltre che dalle parti qui
3 litiganti, anche da , e Parte_5 CP_2 Controparte_1
quali soci della soc.
[...] Controparte_3
ad avviso di questa Corte, l'invocata e poi pronunciata risoluzione di
[...]
tale scrittura (o il recesso dalla stessa), funzionale al rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo basato sulla precedente scrittura del 10.6.2012, non poteva prescindere dalla partecipazione al giudizio di tutte le parti coinvolte nel contratto plurilaterale, unico ed indivisibile, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario;
ciò determina la necessità della rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., come del resto sostanzialmente riconosciuto dalla parte appellata nel formulare le conclusioni sopra richiamate.
Si tratta, allora, di disciplinare le spese del giudizio.
A tale riguardo, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai
sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un
litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di
secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta
soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di
primo grado” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024).
Sul punto, va evidenziato che, nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione, la parte appellata, se da un canto ha confermato l'adesione all'”eccezione” sollevata dalla controparte (“sia pur nutrendo le perplessità
4 espresse … nella propria comparsa di costituzione”), dall'altro ha sostenuto che gli accertamenti svolti in primo grado relativamente alla scrittura del
14.4.2018 erano stati unicamente il frutto delle difese svolte a fronte dell'originaria domanda, che riguardava la scrittura del 10.6.2012
(intercorsa soltanto tra le odierne parti) posta a fondamento del decreto ingiuntivo, con la conseguenza di “declassare” l'accertamento condotto dal primo giudice come avente natura solo “incidentale” e come tale destinato ad esaurire i propri effetti all'interno del giudizio. Da ciò la conseguenza che, nel caso di specie, non ricorrerebbe un litisconsorzio necessario, che, come da giurisprudenza di legittimità, “non ricorre …
allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una
situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di
tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce
alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire
giudicato nei suoi confronti”. In più, secondo l'appellato, con la sentenza impugnata il primo giudice avrebbe soltanto preso atto della risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva espressa, con una pronuncia,
cioè, meramente dichiarativa, e non costitutiva. Sulla scorta di tale argomentare, e della ritenuta infondatezza delle ragioni di merito del gravame, l'appellato reputa che sussistano ragioni di compensazione delle spese.
Ora, a parte la stridente contraddizione tra l'affermazione di adesione a quanto prospettato dalla Corte in merito alla sussistenza in primo grado di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed alla necessità di porre rimedio alla relativa violazione in applicazione di quanto disposto dall'art. 354
5 c.p.c. da una parte, e le successive affermazioni dall'altra, le argomentazioni dell'appellato appaiono infondate.
Innanzitutto, quello svolto dal primo giudice risulta tutt'altro che un mero accertamento incidentale, dal momento che il primo capo della sentenza dichiara – senza possibilità di fraintendimenti – la risoluzione della scrittura del 14.4.2018. Non rileva, poi, che la risoluzione sia stata pronunciata in virtù di inadempimento di una delle parti o in forza di clausola risolutiva espressa, dal momento che il risultato è, comunque,
quello di eliminare gli effetti di un contratto che, in quanto plurilaterale,
coinvolge più soggetti, i quali, tutti, avevano diritto di interloquire al riguardo.
Da ultimo, non rileva neppure la fondatezza o meno, nel merito, del gravame, dal momento che la rilevata questione di carattere processuale è
tale da impedire al Collegio l'esame del merito (che, del resto, non a caso non può essere svolto senza ampliare il contraddittorio a tutte le parti di quel contratto).
Ma, a parere del Collegio, l'infondata e, almeno in parte, ambigua resistenza dell'appellato alle ragioni di carattere processuale poste dagli appellanti a sostegno del gravame, risulta elisa – ai fini del giudizio sulla causalità per l'attribuzione dell'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione al primo giudice – dalle stesse scelte processuali degli appellanti, i quali, in primo grado, nel contestare il credito ex adverso
vantato, in quanto basato sulla scrittura privata del 10 giugno 2012 a loro avviso superata da quella successiva del 14 aprile 2018, poi dichiarata risolta dal tribunale, avrebbero dovuto essi stessi chiedere al giudice di
6 essere autorizzati alla chiamata in causa dei terzi, nel cui contraddittorio valutare la vigenza o meno della prima ovvero della seconda scrittura intercorsa tra le parti.
Ciò determina, pertanto, il Collegio a considerare, in una valutazione complessiva per entrambi i gradi, equivalente l'apporto causale di entrambe le parti nella determinazione del vizio procedurale verificatosi,
tale da giustificare una integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dichiara la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, e, conseguentemente, annulla la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2635 pubblicata il 21 gennaio 2025;
- per l'effetto, rimette le parti davanti al primo giudice, fissando per la riassunzione della causa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025
Il Presidente Est.
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