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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1604 del 2024, promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furchì ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Caterina Ferrari Messina ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
OGGETTO: sfratto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha intimato alla parte resistente lo sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito a Vibo Valentia e identificato in catasto al foglio 33, particella 403, subalterno 8 (proc. n. 1437 del 2024 R.G.).
La parte intimata si è costituita in giudizio.
All'udienza fissata per la convalida, questo giudice, stante l'opposizione della parte intimata, non ha convalidato lo sfratto, rigettando altresì la richiesta di 1 emissione del provvedimento di rilascio, e con ordinanza ha, tra l'altro: disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio;
ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito di memorie integrative e documenti.
Parte ricorrente, oltre ad avere documentato l'esito negativo della mediazione, ha depositato la memoria integrativa.
Anche la parte resistente ha depositato tempestiva memoria integrativa.
In data 28 marzo 2025, questo giudice ha fissato l'udienza di discussione della causa.
L'udienza di discussione è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, deve precisarsi che <“nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e
l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una «causa petendi» diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 23 giugno 2021, n. 17955, Rv. 661747-01, che richiama Cass. Sez.
3, sent. 29 settembre 2006, n. 21242, Rv. 593975-01; in senso conforme pure
Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2009, n. 5356, Rv. 606955-01 e Cass. Sez. 3, sent.
28 giugno 2010, n. 15399, Rv. 613809-01), sottolineandosi come tali principi risultino coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Uniti di questa Corte (il riferimento è a Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-
01), in relazione alla facoltà di parte attrice di modificare la domanda "ab origine" proposta, purché la nuova domanda risulti "connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" e non abbia "determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei
2 tempi processuali". Del resto, come osservato dal Supremo Collegio, ridurre
"la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura dì mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale" a
"rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice" (così, in motivazione, Cass.
Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.). L'unico limite, conclusivamente, alla consentita sostituzione della domanda rispetto alla domanda originaria consiste nella necessità che - "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae" - la domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per «alternatività»"(così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.). Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, nulla ostava a che la parte locatrice - che aveva agito per far accertare la finita locazione, ipotizzata di natura transitoria, a fronte della posizione assunta dalle conduttrici, che ne assumevano, invece, la durata quadriennale - potesse richiedere la declaratoria di risoluzione per inadempimento, in ragione della morosità delle conduttrici>> (cfr. Cass. Civ. n. 5955 del 2023).
Nel caso di specie:
3 -parte ricorrente, nell'ambito del procedimento n. 1437 del 2024 R.G., ha intimato alla parte resistente lo sfratto per finita locazione deducendo che:
<Il …contratto era stato stipulato per un canone mensile di € 270,00 e per la durata di anni uno con decorrenza dal giorno 01/01/2022 al 31/12/2022
…la conduttrice sig.ra , scaduto il contratto, nonostante i Controparte_1
numerosi solleciti rivoltigli, nonostante la formale messa in mora con raccomandata A.R. n. 200134999256 ricevuta in data 02.06.2023 … non ha né rilasciato l'immobile né proceduto a regolarizzare la sua posizione debitoria inerente ai canoni scaduti e non pagati>>;
-dunque, già nell'ambito del giudizio n. 1437 del 2024 R.G., la parte intimante ha rappresentato l'esistenza di una posizione debitoria della parte intimata;
-successivamente, in sede di memoria integrativa tempestivamente depositata nel procedimento n. 1604 del 2024 R.G., la difesa di Parte_1
ha evidenziato che: <parte intimata invoca l'inosservanza
[...]
dell'onere di cui all'art. 2 del contratto in questione da parte del locatore, ma omette …di evidenziare l'inosservanza dello stesso dell'obbligo previsto all'art. 8 ai sensi del quale “il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli att. 5 2 e
55 3 L. 27 Luglio 1978, n. 392.” Invero, nell'occorso, è palese la violazione dell'art. 8 del contratto in questione e l'esistenza di un giusto motivo di risoluzione ex art. 5 L. n. 392/1978, dovuto dalla persistente morosità della sig.ra che, dal 01.01.2023 alla data delle presenti memorie, a fronte CP_1
di un obbligo di pagamento di canoni di locazione pari ad n. 26 mensilità per complessivi € 7.020,00 (€ 270,00 x 26) ha eseguito solo il pagamento di
n. 3 mensilità per complessivi € 810,00 nel periodo successivo al giudizio non rispettando neanche la sanatoria ex art. 55 L. 392/1978, rimanendo 4 debitrice al mese corrente dell'importo di € 6.210,00…stante l'evidenza e non scarsa importanza dell'inadempimento della conduttrice che risulta morosa del pagamento del canone di locazione di ben 23 mensilità su 26, il sig. richiede, con le presenti memorie integrative, la Parte_1
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO de quo ex art. 5 L. n.
392/1978 e art. 1453 c.c.. e conseguentemente condannare parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione scaduti per € 6.210,00 ed a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché rilascio dell'immobile oggetto del contratto>>;
-la parte resistente, nella memoria integrativa del 12 marzo 2025, ha segnalato che: <l'intimante Sig. con la Parte_1
memoria integrativa del 24/2/2025, tutta incentrata sulla richiesta di pagamento dei canoni arretrati, NON HA SPESO NEANCHE UNA PAROLA
SULLA FINITA LOCAZIONE di cui all'atto precedente, introducendo, così, una domanda nuova non consentita in questa fase di rito mutato>>.
L'eccezione formulata dalla difesa di è infondata. Controparte_1
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, conclusa la fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto a seguito dell'opposizione della parte intimata, è consentito alla parte locatrice - che ha agito per far accertare la finita locazione - richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, in ragione della morosità della parte conduttrice, a fronte della posizione assunta da quest'ultima che abbia dedotto la durata quadriennale del rapporto (cfr. Cass. Civ. n. 5955 del 2023).
Evenienza, questa, sussistente nel caso di specie.
Legittima e tempestiva è, quindi, la domanda - avanzata dalla parte ricorrente nel presente giudizio (risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento) - avente una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata nel procedimento n. 1437 del 2024 R.G. ma connessa alla vicenda sostanziale dedotta nell'atto introduttivo del procedimento sommario. 5 Tanto chiarito, va poi osservato che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la parte, sia che agisca per l'adempimento o per la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni connesse e non anche l'inadempienza dell'obbligato; mentre, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla controparte provare di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento altrui (Cass. Civ. S.U. del 30.10.2001
n. 13533).
Parte ricorrente ha fornito tale prova, producendo copia del contratto.
La morosità non è stata contestata in alcun modo dalla parte resistente e, anzi, ha trovato conferma anche nella lettera sottoscritta da CP_1
, datata 29 gennaio 2024, nonché nella missiva di febbraio 2024 (cfr.
[...]
allegato 3 e allegato 5 depositati dalla parte intimante nel procedimento n.
1437 del 2024 R.G.).
Ritiene, perciò, questo giudice che l'opposizione della parte resistente non sia fondata.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato che il pagamento del canone mensile costituisce l'obbligazione principale del conduttore, quale corrispettivo per la detenzione dell'immobile oggetto del contratto.
Parte resistente non ha adempiuto all'obbligazione principale senza alcuna motivazione cristallizzata negli atti del presente giudizio.
Può pertanto affermarsi che, nella vicenda in esame, l'opposizione vada rigettata con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento grave della parte conduttrice che ha omesso di corrispondere i canoni mensili di locazione. Resta assorbita ogni altra questione.
Sul punto, occorre tenere conto anche della circostanza che la parte conduttrice, nonostante la detenzione dell'immobile, non ha corrisposto i canoni maturati successivamente all'introduzione del presente giudizio così accumulando ulteriore morosità e dando luogo a un reiterato inadempimento di importanza tale, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da giustificare comunque la 6 risoluzione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 18500 del 2012: “La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se
l'inadempimento integri il requisito della “gravità”, di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione”), in quanto, nel rapporto di locazione (che costituisce un contratto di durata), la gravità dell'inadempimento può essere valutata pure per il comportamento successivo alla domanda.
Le conclusioni che precedono impongono altresì che venga fissato il termine per il rilascio dell'immobile.
Per quanto attiene alla quantificazione della morosità, ritiene questo giudice che l'importo richiesto dalla parte locatrice sia esatto e non contestato dalla parte conduttrice. deve, pertanto, corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 8.100,00 (calcolata considerando 30 mensilità, di importo pari a 270,00 euro, a partire da gennaio 2023 e sino a settembre 2025, escluse così le tre mensilità corrisposte da oltre ai Controparte_1
successivi canoni a scadere fino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Infine, trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito 7 del procedimento n. 1604 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione alla convalida di sfratto e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente:
-dichiara definitivamente risolto tra le parti il contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento grave della conduttrice in ordine al pagamento del canone di locazione mensile;
-condanna la parte conduttrice al pagamento, in favore della parte locatrice, della complessiva somma di euro 8.100,00 per canoni dovuti e non pagati, per le mensilità dettagliate in parte motiva, oltre ai successivi canoni a scadere fino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo;
-ordina alla parte conduttrice di rilasciare e riconsegnare l'immobile a entro la data del 20 dicembre 2025: Controparte_2
-condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ed euro 87,66 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 3 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1604 del 2024, promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furchì ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Caterina Ferrari Messina ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
OGGETTO: sfratto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha intimato alla parte resistente lo sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito a Vibo Valentia e identificato in catasto al foglio 33, particella 403, subalterno 8 (proc. n. 1437 del 2024 R.G.).
La parte intimata si è costituita in giudizio.
All'udienza fissata per la convalida, questo giudice, stante l'opposizione della parte intimata, non ha convalidato lo sfratto, rigettando altresì la richiesta di 1 emissione del provvedimento di rilascio, e con ordinanza ha, tra l'altro: disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio;
ha assegnato alle parti termine perentorio per il deposito di memorie integrative e documenti.
Parte ricorrente, oltre ad avere documentato l'esito negativo della mediazione, ha depositato la memoria integrativa.
Anche la parte resistente ha depositato tempestiva memoria integrativa.
In data 28 marzo 2025, questo giudice ha fissato l'udienza di discussione della causa.
L'udienza di discussione è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, deve precisarsi che <“nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e
l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una «causa petendi» diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale” (così, da ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 23 giugno 2021, n. 17955, Rv. 661747-01, che richiama Cass. Sez.
3, sent. 29 settembre 2006, n. 21242, Rv. 593975-01; in senso conforme pure
Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2009, n. 5356, Rv. 606955-01 e Cass. Sez. 3, sent.
28 giugno 2010, n. 15399, Rv. 613809-01), sottolineandosi come tali principi risultino coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Uniti di questa Corte (il riferimento è a Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-
01), in relazione alla facoltà di parte attrice di modificare la domanda "ab origine" proposta, purché la nuova domanda risulti "connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" e non abbia "determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei
2 tempi processuali". Del resto, come osservato dal Supremo Collegio, ridurre
"la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura dì mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale" a
"rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice" (così, in motivazione, Cass.
Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.). L'unico limite, conclusivamente, alla consentita sostituzione della domanda rispetto alla domanda originaria consiste nella necessità che - "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae" - la domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per «alternatività»"(così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.). Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, nulla ostava a che la parte locatrice - che aveva agito per far accertare la finita locazione, ipotizzata di natura transitoria, a fronte della posizione assunta dalle conduttrici, che ne assumevano, invece, la durata quadriennale - potesse richiedere la declaratoria di risoluzione per inadempimento, in ragione della morosità delle conduttrici>> (cfr. Cass. Civ. n. 5955 del 2023).
Nel caso di specie:
3 -parte ricorrente, nell'ambito del procedimento n. 1437 del 2024 R.G., ha intimato alla parte resistente lo sfratto per finita locazione deducendo che:
<Il …contratto era stato stipulato per un canone mensile di € 270,00 e per la durata di anni uno con decorrenza dal giorno 01/01/2022 al 31/12/2022
…la conduttrice sig.ra , scaduto il contratto, nonostante i Controparte_1
numerosi solleciti rivoltigli, nonostante la formale messa in mora con raccomandata A.R. n. 200134999256 ricevuta in data 02.06.2023 … non ha né rilasciato l'immobile né proceduto a regolarizzare la sua posizione debitoria inerente ai canoni scaduti e non pagati>>;
-dunque, già nell'ambito del giudizio n. 1437 del 2024 R.G., la parte intimante ha rappresentato l'esistenza di una posizione debitoria della parte intimata;
-successivamente, in sede di memoria integrativa tempestivamente depositata nel procedimento n. 1604 del 2024 R.G., la difesa di Parte_1
ha evidenziato che: <parte intimata invoca l'inosservanza
[...]
dell'onere di cui all'art. 2 del contratto in questione da parte del locatore, ma omette …di evidenziare l'inosservanza dello stesso dell'obbligo previsto all'art. 8 ai sensi del quale “il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli att. 5 2 e
55 3 L. 27 Luglio 1978, n. 392.” Invero, nell'occorso, è palese la violazione dell'art. 8 del contratto in questione e l'esistenza di un giusto motivo di risoluzione ex art. 5 L. n. 392/1978, dovuto dalla persistente morosità della sig.ra che, dal 01.01.2023 alla data delle presenti memorie, a fronte CP_1
di un obbligo di pagamento di canoni di locazione pari ad n. 26 mensilità per complessivi € 7.020,00 (€ 270,00 x 26) ha eseguito solo il pagamento di
n. 3 mensilità per complessivi € 810,00 nel periodo successivo al giudizio non rispettando neanche la sanatoria ex art. 55 L. 392/1978, rimanendo 4 debitrice al mese corrente dell'importo di € 6.210,00…stante l'evidenza e non scarsa importanza dell'inadempimento della conduttrice che risulta morosa del pagamento del canone di locazione di ben 23 mensilità su 26, il sig. richiede, con le presenti memorie integrative, la Parte_1
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO de quo ex art. 5 L. n.
392/1978 e art. 1453 c.c.. e conseguentemente condannare parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione scaduti per € 6.210,00 ed a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché rilascio dell'immobile oggetto del contratto>>;
-la parte resistente, nella memoria integrativa del 12 marzo 2025, ha segnalato che: <l'intimante Sig. con la Parte_1
memoria integrativa del 24/2/2025, tutta incentrata sulla richiesta di pagamento dei canoni arretrati, NON HA SPESO NEANCHE UNA PAROLA
SULLA FINITA LOCAZIONE di cui all'atto precedente, introducendo, così, una domanda nuova non consentita in questa fase di rito mutato>>.
L'eccezione formulata dalla difesa di è infondata. Controparte_1
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, conclusa la fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto a seguito dell'opposizione della parte intimata, è consentito alla parte locatrice - che ha agito per far accertare la finita locazione - richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, in ragione della morosità della parte conduttrice, a fronte della posizione assunta da quest'ultima che abbia dedotto la durata quadriennale del rapporto (cfr. Cass. Civ. n. 5955 del 2023).
Evenienza, questa, sussistente nel caso di specie.
Legittima e tempestiva è, quindi, la domanda - avanzata dalla parte ricorrente nel presente giudizio (risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento) - avente una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata nel procedimento n. 1437 del 2024 R.G. ma connessa alla vicenda sostanziale dedotta nell'atto introduttivo del procedimento sommario. 5 Tanto chiarito, va poi osservato che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la parte, sia che agisca per l'adempimento o per la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni connesse e non anche l'inadempienza dell'obbligato; mentre, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta alla controparte provare di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento altrui (Cass. Civ. S.U. del 30.10.2001
n. 13533).
Parte ricorrente ha fornito tale prova, producendo copia del contratto.
La morosità non è stata contestata in alcun modo dalla parte resistente e, anzi, ha trovato conferma anche nella lettera sottoscritta da CP_1
, datata 29 gennaio 2024, nonché nella missiva di febbraio 2024 (cfr.
[...]
allegato 3 e allegato 5 depositati dalla parte intimante nel procedimento n.
1437 del 2024 R.G.).
Ritiene, perciò, questo giudice che l'opposizione della parte resistente non sia fondata.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato che il pagamento del canone mensile costituisce l'obbligazione principale del conduttore, quale corrispettivo per la detenzione dell'immobile oggetto del contratto.
Parte resistente non ha adempiuto all'obbligazione principale senza alcuna motivazione cristallizzata negli atti del presente giudizio.
Può pertanto affermarsi che, nella vicenda in esame, l'opposizione vada rigettata con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento grave della parte conduttrice che ha omesso di corrispondere i canoni mensili di locazione. Resta assorbita ogni altra questione.
Sul punto, occorre tenere conto anche della circostanza che la parte conduttrice, nonostante la detenzione dell'immobile, non ha corrisposto i canoni maturati successivamente all'introduzione del presente giudizio così accumulando ulteriore morosità e dando luogo a un reiterato inadempimento di importanza tale, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da giustificare comunque la 6 risoluzione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 18500 del 2012: “La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se
l'inadempimento integri il requisito della “gravità”, di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione”), in quanto, nel rapporto di locazione (che costituisce un contratto di durata), la gravità dell'inadempimento può essere valutata pure per il comportamento successivo alla domanda.
Le conclusioni che precedono impongono altresì che venga fissato il termine per il rilascio dell'immobile.
Per quanto attiene alla quantificazione della morosità, ritiene questo giudice che l'importo richiesto dalla parte locatrice sia esatto e non contestato dalla parte conduttrice. deve, pertanto, corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 8.100,00 (calcolata considerando 30 mensilità, di importo pari a 270,00 euro, a partire da gennaio 2023 e sino a settembre 2025, escluse così le tre mensilità corrisposte da oltre ai Controparte_1
successivi canoni a scadere fino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Infine, trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito 7 del procedimento n. 1604 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione alla convalida di sfratto e per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente:
-dichiara definitivamente risolto tra le parti il contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento grave della conduttrice in ordine al pagamento del canone di locazione mensile;
-condanna la parte conduttrice al pagamento, in favore della parte locatrice, della complessiva somma di euro 8.100,00 per canoni dovuti e non pagati, per le mensilità dettagliate in parte motiva, oltre ai successivi canoni a scadere fino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo;
-ordina alla parte conduttrice di rilasciare e riconsegnare l'immobile a entro la data del 20 dicembre 2025: Controparte_2
-condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ed euro 87,66 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 3 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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