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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL RE, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 446/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02284202200004745001 N.D. proposto da
1 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.n.c. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140016587335000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150013782657000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160021765373000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160024357548000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170001239448 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180012359100000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190003352231000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190009478103000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200001319756000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società con sede legale in Milzano (BS), alla Via
Indirizzo_3 Rappresentante_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ,
Difensore_1difesa ed assistita dall'Avv. del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata
Indirizzo_2, Telefono_1presso il suo studio in - numero di fax ed
Email_1all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - ha riassunto un giudizio contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione di Brescia in anteriorità proposto avanti al Tribunale di Brescia iscritto al n. di Rg. 13185/2022 in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss., c.p.c., per sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto il quale, con l'Ordinanza resa in data 14 febbraio 2023, e pubblicata in medesima data, il Tribunale Ordinario di Brescia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
2 Giustizia Tributaria di I grado di Brescia. L'Agenzia delle entrate – Riscossione aveva proceduto a notificare l'Atto di Pignoramento Crediti vs Terzi n. 02284202200004745001
(relativamente alle cartelle di natura tributaria n. 02220140016587335000,
02220150013782657000, 02220160021765373000, 02220160024357548000,
02220170001239448000, 02220180012359100000, 02220190003352231000,
02220190009478103000, 02220200001319756000.) - Codice identificativo del fascicolo:
022/2022/000022846 per l'importo complessivo di euro 98.532,88.
Con il prodotto ricorso la ricorrente domanda: 1) nel merito: di accertare e dichiarare la nullità delle Cartelle di pagamento di cui in premessa per loro mancata e/o irrituale notifica così come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con due sentenze nn. 13913/2017 e n. 13916/2017. A sostegno del ricorso la Ricorrente ha eccepito:
1) Inesistenza giuridica delle notifiche perché l'indirizzo del notificante (Agenzia delle
Entrate -Riscossione) non proviene dai Pubblici Elenchi e con ciò non potendosi invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156 c.p.c., perché la notifica irrituale degli atti tributari, ancor prima che nulla, è inesistente;
2) Sulla illegittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi per mancata notifica dell'atto propedeutico allo stesso. Richiama giurisprudenza di merito e di legittimità.
Si costituiva tempestivamente in causa l'Agenzia delle entrate – Riscossione rappresentata
Nominativo_1e difesa dal dott. in qualità di responsabile del contenzioso della
Direzione Regionale della Lombardia domandando, in via preliminare di: 1. Dichiarare
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92; nel merito:
2. dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, del corretto operato dell'Agente della Riscossione e quindi rigettare il ricorso in ogni sua parte nei confronti dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza in ordine anche alla condanna delle spese di giudizio.
3 Nel corso dell'udienza svoltasi con la presenza del difensore di parte ricorrente e nessuno per Agenzia delle entrate – Riscossione, la difesa ha richiamato gli atti di causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e la Corte tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
L'indagine preliminare che deve essere svolta attiene al retroterra storico del come si è formato l'Atto di Pignoramento dei Crediti vs Terzi n. 02284202200004745/001 che, a sua volta e quanto al titolo, richiama svariate cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria identificate coi nn. 02220140016587335000, 02220150013782657000,
02220160021765373000, 02220160024357548000, 02220170001239448000,
02220180012359100000, 02220190003352231000, 02220190009478103000 e
02220200001319756000 rimaste impagate mentre altri ruoli hanno natura e causale diversa. L'Agenzia delle entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio due avvisi di intimazione. Il primo avviso di intimazione n. 02220189007326170000 risulta essere stato notificato in data 4 settembre 2018 all'indirizzo pec della società
Email_3" , che aveva ad oggetto le cartelle n. 02220160024357548000, e
02220170001239448000 notificate in epoche diverse;
successivamente, in data 28 febbraio
2022, è stato notificato un secondo avviso di intimazione n. 02220229000828735000 sempre
Email_3al medesimo indirizzo Pec. " " avente ad oggetto oltre alle cartelle il cui pagamento fu intimato con il precedente avviso (segnatamente le n.
02220160024357548000, e 02220170001239448000) altre cartelle portanti i numeri di identificazione 02220140016587335000, 02220150013782657000, 02220160021765373000,
02220180012359100000, 02220190003352231000, 02220190009478103000 e
02220200001319756000 a loro volta notificate in altrettante epoche diverse così che i descritti avvisi di intimazione, che richiamano le cartelle analiticamente indicate, dagli atti di causa emerge che non sono stati oggetto di impugnazione.
4 Il tema della notificazione delle cartelle a mezzo della posta elettronica certificata, e non solo queste, riguarda inscindibilmente due aspetti: la validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore destinatario e l'indirizzo di posta elettronica del creditore – inviante -quando questi faccia parte o meno della Pubblica Amministrazione.
A tale riguardo risulta pacifico, e non controverso, che gli avvisi di intimazione anteriormente formalizzati dall'Agenzia delle entrate - Riscossione sono stati notificati all'indirizzo di posta elettronica della società ricorrente;
la ricorrente, solo su questo versante, lamenta l'estraneità dell'indirizzo della mittente dal registro Ini- Pec che renderebbe nullo e/o annullabile le notifiche e con ciò richiama due Sentenze delle
Sezioni Unite della Cassazione le quali, tuttavia, attengono alla competenza per l'opposizione a pignoramento tributario - che spetta al giudice tributario quando l'impugnazione è basata sulla mancata o invalida notifica del ruolo o dell'atto presupposto - e non già alla modalità della notifica della cartella. Ritornando alla notifica e alla sua eseguita procedura la Corte è persuasa che per come sentenziato,tra le altre, dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18684 del 3 luglio 2023 il contribuente è onerato a provare quale, in concreto, siano stati i pregiudizi in derivazione, alla sua difesa in quanto occorre….” che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. A tale riguardo si deve aggiungere che la Cassazione si era già occupata sul tema della mancata iscrizione in un pubblico registro (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 14916/2016) escludendo il vizio della notifica con il servizio di posta elettronica certificata. La regola più rigorosa in tema di indirizzo di posta elettronica certificata del mittente è contenuta nell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, il quale detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere
5 utilizzato anche l'Indice Idi cui all'art. 6-ter Dlgs 82/2005; una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario
(Cassazione 28 febbraio 2023, n. 6015) che qui non è in discussione. Da ciò ne deriva che tanto le cartelle esattoriali confluite negli avvisi di intimazione richiamati quanto questi ultimi risultano validamente notificati all'indirizzo p.e.c. della contribuente e l'atto di pignoramento, che ha avuto il medesmo iter notificatorio, è stato correttamente notificato.
Il ricorso non può quindi essere accolto e la Ricorrente è onerata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione di Brescia che si liquidano complessivamente in € 2.061,00 di cui € 674,00 per la fase di studio;
€ 324,00 per la fase introduttiva;
per la fase istruttoria € 227,00 e per la fase decisionale € 836,00 oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15% sul totale.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Pone a carico della Ricorrente il pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.
6
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL RE, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 446/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02284202200004745001 N.D. proposto da
1 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.n.c. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220140016587335000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220150013782657000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160021765373000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220160024357548000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170001239448 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180012359100000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190003352231000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190009478103000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200001319756000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società con sede legale in Milzano (BS), alla Via
Indirizzo_3 Rappresentante_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ,
Difensore_1difesa ed assistita dall'Avv. del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata
Indirizzo_2, Telefono_1presso il suo studio in - numero di fax ed
Email_1all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - ha riassunto un giudizio contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione di Brescia in anteriorità proposto avanti al Tribunale di Brescia iscritto al n. di Rg. 13185/2022 in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss., c.p.c., per sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto il quale, con l'Ordinanza resa in data 14 febbraio 2023, e pubblicata in medesima data, il Tribunale Ordinario di Brescia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di
2 Giustizia Tributaria di I grado di Brescia. L'Agenzia delle entrate – Riscossione aveva proceduto a notificare l'Atto di Pignoramento Crediti vs Terzi n. 02284202200004745001
(relativamente alle cartelle di natura tributaria n. 02220140016587335000,
02220150013782657000, 02220160021765373000, 02220160024357548000,
02220170001239448000, 02220180012359100000, 02220190003352231000,
02220190009478103000, 02220200001319756000.) - Codice identificativo del fascicolo:
022/2022/000022846 per l'importo complessivo di euro 98.532,88.
Con il prodotto ricorso la ricorrente domanda: 1) nel merito: di accertare e dichiarare la nullità delle Cartelle di pagamento di cui in premessa per loro mancata e/o irrituale notifica così come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con due sentenze nn. 13913/2017 e n. 13916/2017. A sostegno del ricorso la Ricorrente ha eccepito:
1) Inesistenza giuridica delle notifiche perché l'indirizzo del notificante (Agenzia delle
Entrate -Riscossione) non proviene dai Pubblici Elenchi e con ciò non potendosi invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156 c.p.c., perché la notifica irrituale degli atti tributari, ancor prima che nulla, è inesistente;
2) Sulla illegittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi per mancata notifica dell'atto propedeutico allo stesso. Richiama giurisprudenza di merito e di legittimità.
Si costituiva tempestivamente in causa l'Agenzia delle entrate – Riscossione rappresentata
Nominativo_1e difesa dal dott. in qualità di responsabile del contenzioso della
Direzione Regionale della Lombardia domandando, in via preliminare di: 1. Dichiarare
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92; nel merito:
2. dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, del corretto operato dell'Agente della Riscossione e quindi rigettare il ricorso in ogni sua parte nei confronti dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza in ordine anche alla condanna delle spese di giudizio.
3 Nel corso dell'udienza svoltasi con la presenza del difensore di parte ricorrente e nessuno per Agenzia delle entrate – Riscossione, la difesa ha richiamato gli atti di causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e la Corte tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
L'indagine preliminare che deve essere svolta attiene al retroterra storico del come si è formato l'Atto di Pignoramento dei Crediti vs Terzi n. 02284202200004745/001 che, a sua volta e quanto al titolo, richiama svariate cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria identificate coi nn. 02220140016587335000, 02220150013782657000,
02220160021765373000, 02220160024357548000, 02220170001239448000,
02220180012359100000, 02220190003352231000, 02220190009478103000 e
02220200001319756000 rimaste impagate mentre altri ruoli hanno natura e causale diversa. L'Agenzia delle entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio due avvisi di intimazione. Il primo avviso di intimazione n. 02220189007326170000 risulta essere stato notificato in data 4 settembre 2018 all'indirizzo pec della società
Email_3" , che aveva ad oggetto le cartelle n. 02220160024357548000, e
02220170001239448000 notificate in epoche diverse;
successivamente, in data 28 febbraio
2022, è stato notificato un secondo avviso di intimazione n. 02220229000828735000 sempre
Email_3al medesimo indirizzo Pec. " " avente ad oggetto oltre alle cartelle il cui pagamento fu intimato con il precedente avviso (segnatamente le n.
02220160024357548000, e 02220170001239448000) altre cartelle portanti i numeri di identificazione 02220140016587335000, 02220150013782657000, 02220160021765373000,
02220180012359100000, 02220190003352231000, 02220190009478103000 e
02220200001319756000 a loro volta notificate in altrettante epoche diverse così che i descritti avvisi di intimazione, che richiamano le cartelle analiticamente indicate, dagli atti di causa emerge che non sono stati oggetto di impugnazione.
4 Il tema della notificazione delle cartelle a mezzo della posta elettronica certificata, e non solo queste, riguarda inscindibilmente due aspetti: la validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore destinatario e l'indirizzo di posta elettronica del creditore – inviante -quando questi faccia parte o meno della Pubblica Amministrazione.
A tale riguardo risulta pacifico, e non controverso, che gli avvisi di intimazione anteriormente formalizzati dall'Agenzia delle entrate - Riscossione sono stati notificati all'indirizzo di posta elettronica della società ricorrente;
la ricorrente, solo su questo versante, lamenta l'estraneità dell'indirizzo della mittente dal registro Ini- Pec che renderebbe nullo e/o annullabile le notifiche e con ciò richiama due Sentenze delle
Sezioni Unite della Cassazione le quali, tuttavia, attengono alla competenza per l'opposizione a pignoramento tributario - che spetta al giudice tributario quando l'impugnazione è basata sulla mancata o invalida notifica del ruolo o dell'atto presupposto - e non già alla modalità della notifica della cartella. Ritornando alla notifica e alla sua eseguita procedura la Corte è persuasa che per come sentenziato,tra le altre, dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18684 del 3 luglio 2023 il contribuente è onerato a provare quale, in concreto, siano stati i pregiudizi in derivazione, alla sua difesa in quanto occorre….” che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”. A tale riguardo si deve aggiungere che la Cassazione si era già occupata sul tema della mancata iscrizione in un pubblico registro (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 14916/2016) escludendo il vizio della notifica con il servizio di posta elettronica certificata. La regola più rigorosa in tema di indirizzo di posta elettronica certificata del mittente è contenuta nell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, il quale detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere
5 utilizzato anche l'Indice Idi cui all'art. 6-ter Dlgs 82/2005; una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario
(Cassazione 28 febbraio 2023, n. 6015) che qui non è in discussione. Da ciò ne deriva che tanto le cartelle esattoriali confluite negli avvisi di intimazione richiamati quanto questi ultimi risultano validamente notificati all'indirizzo p.e.c. della contribuente e l'atto di pignoramento, che ha avuto il medesmo iter notificatorio, è stato correttamente notificato.
Il ricorso non può quindi essere accolto e la Ricorrente è onerata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione di Brescia che si liquidano complessivamente in € 2.061,00 di cui € 674,00 per la fase di studio;
€ 324,00 per la fase introduttiva;
per la fase istruttoria € 227,00 e per la fase decisionale € 836,00 oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15% sul totale.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Pone a carico della Ricorrente il pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.
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