Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 48
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica delle notifiche per indirizzo del notificante non proveniente dai Pubblici Elenchi

    La Corte ha ritenuto che le sentenze della Cassazione invocate attengono alla competenza per l'opposizione a pignoramento tributario e non alla modalità di notifica della cartella. Ha inoltre affermato che il contribuente deve provare i pregiudizi sostanziali alla difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei registri, cosa non avvenuta. La Cassazione ha già escluso il vizio della notifica PEC per mancata iscrizione in un pubblico registro. L'indirizzo PEC del mittente non è soggetto alle stesse rigidità formali richieste per l'indirizzo del destinatario.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto propedeutico al pignoramento

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di intimazione, che richiamano le cartelle esattoriali, sono stati validamente notificati all'indirizzo PEC della contribuente. Di conseguenza, anche l'atto di pignoramento, che ha seguito lo stesso iter notificatorio, è stato correttamente notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 48
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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