TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata
D'NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5752 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato in BANGLADESH, in [...] Parte_1 C.F._1
08/09/1983, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 48 90100 Paler- mo, presso lo studio dell'Avv. LIPANI GABRIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in P.zza Marina, 39 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
AN RT, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
[...
, n.q. di Ufficiale Controparte_2
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso gli uffici della quale, in via Ma- riano Stabile n. 182, risulta ex lege domiciliato
– convenuto –
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/9/2025, le parti concludevano come da ri- spettive note in sostituzione d'udienza del 23-24/9/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.5.2025, il sig. ha chiesto al Tribunale adito di Parte_1 annullare il provvedimento di rigetto “dell'istanza di ripristino della residenza” a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità nel periodo dal 29/03/2017 al 30/10/2019 emesso dal Comune di Palermo l'11/4/2025, deducendo: (i) di aver presentato nel 2023 domanda di cittadinanza e di avere in quell'occasione appreso di essere stato cancellato dall'iscrizione anagrafica dal 29/03/2017 al 30/10/2019; (ii) di aver chiesto infruttuosa- mente, in data 09/03/2023, al Comune di Palermo le ragioni di detta cancellazione;
(iii) di essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal 28/02/2014 sino al 28/02/2016; (iv) di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari fino al 01/02/2019, dopo che, con pronuncia del 7.5.2018 resa nel giudizio avente
R.g.4104/2017, il Tribunale di Palermo riconosceva detto diritto;
(v) di aver ottenuto il rila- scio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE in data 21/12/2020 e valevole sino al 21/12/2030; (vi) di aver chiesto, in data 11/03/2025, ai fini della conti- nuità richiesta per l'ottenimento della cittadinanza, il “ripristino del periodo di residenza”, allegando idonea documentazione a dimostrare la permanenza nel Comune di Palermo e, ciononostante, il citato Ufficio, in data 11/04/2025, rigettava, con il provvedimento impu- gnato, la citata istanza senza addurre alcuna motivazione, in violazione dell'art. 11, comma
1 lett. c) del D.P.R. n. 223/1989.
Con memoria del 27/8/2025, il si costituiva in giudizio e domandava il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando che: (i) in data 21/03/2017, la Questura di Palermo aveva trasmetto la nota prot. 11073, assunta agli atti d'Ufficio al prot Areg n.553547 del
28/03/2017, informando l'Ufficio Anagrafe di aver rigettato, con provvedimento Cat.
A12/17 del 14/10/2016, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro au- tonomo presentata dal ricorrente;
(ii) in data 29/03/2017, l'Ufficio Anagrafe, stante la menzionata nota di rigetto, emetteva il provvedimento n. 647, disponendo la cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale;
(iii) il 30/10/2019 il Sig. presentava Pt_1 nuova istanza di iscrizione, allegando il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr.
rilasciato dalla Questura di Palermo il 13/02/2019 e valido sino P.IVA_3 all'01/02/2020; (iv) con sentenza n. 01133/2019, il TAR per la Sicilia dichiarava la cessa- zione della materia del contendere, relativamente al ricorso proposto dal Sig. avverso Pt_1 il citato provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto frattanto lo stesso aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
(v) in seno alla citata sentenza del Giudice amministrativo, non si rinveniva alcuna statui- zione in ordine ad una eventuale sanatoria del periodo 2017-2019, né sul punto si è mai pronunciata la Questura di Palermo.
Si costituiva, pure, in giudizio, il , chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_2 eccependo che: (i) alla data della nuova iscrizione del 2019, l'Ufficio non era a conoscenza del ricorso presentato nel 2017 dal Sig. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Pt_1
Sicilia; (ii) detta sentenza non si esprimeva in ordine ad una eventuale sanatoria del periodo
2017-2019; (iii) in mancanza di una espressa indicazione da parte della competente Que- stura Autorità, non vi sono i presupposti per procedere all'annullamento del provvedimento di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno emesso nel 2017; (iv) in ogni caso, l'ultimo permesso di soggiorno concesso al ricorrente lascia scoperto il periodo tra marzo 2017 e ottobre 2019, con la conseguenza che, durante tale periodo, il sig. Pt_1 comunque risulta sprovvisto di valido permesso di soggiorno. All'udienza del 29/9/2025, stante la natura documentale della controversia, le parti con- cludevano come da rispettive note scritte in sostituzione d'udienza del 23-24/9/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda deve dichiararsi infondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente chiarito, sul piano qualificatorio, che oggetto del presente ricorso è la richiesta da parte del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto alla registrazione della pro- pria residenza anagrafica nei registri dell'anagrafe del Comune di Palermo e, conseguente- mente, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione anagrafica n. 647 del 2017, di ordinare all'amministrazione comunale di procedere ad una siffatta iscrizione, avente portata retroattiva e quindi senza soluzione di continuità dal 29/03/2017 al 30/10/2019.
Ora, la norma cui bisogna far riferimento per i casi di dichiarazione di irreperibilità ana- grafica è l'art. 11, comma 1°, lett. c) del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223), la quale disciplina l'irreperibilità “speciale” per i cittadini stranieri extracomunita- ri, per i quali si riscontra una forma di cancellazione anagrafica che prevede tempi più ri- stretti rispetto al procedimento “ordinario”, che invece necessita di accertamenti intervallati e protratti per almeno un anno.
L'irreperibilità, nel caso de quo, viene quindi indicata come “speciale”, poiché prevista nei soli confronti dei cittadini stranieri, “per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del man- cato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla sca- denza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'Uffi- cio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Sul punto, l'art. 7, comma 3°, del vigente Regolamento anagrafico, dispone: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore” (comma così sostituito prima dall'art. 15, comma 2,
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e, poi, dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
Ne consegue che l'Ufficiale di Anagrafe, dopo avere aggiornato la scheda anagrafica dello straniero, ne deve dare comunicazione al Questore;
ma, in caso di mancato rinnovo sponta- neo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, detto Ufficiale ha facoltà di avviare il procedimento “accelerato” di cancella- zione anagrafica per irreperibilità, invitando l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Ne deriva che, nel caso in cui lo straniero non renda la dichiarazione nel termine prescritto, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità dello straniero.
Nel caso di specie, è stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal
28/02/2014 sino al 28/02/2016 e, con successivo provvedimento n. 647 del 29/3/2017, il Comune di Palermo ha disposto la cancellazione “per mancato rinnovo della dichiarazio- ne della dimora abituale dei cittadini stranieri” ex art. 7, co. 3, d.p.r. n. 223/1989, in ra- gione della mancata dichiarazione della dimora abituale entro il termine previsto, della mancata esibizione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente, dell'assenza di richieste di regolarizzazione e della nota della Questura di Palermo prot.n.
553547 del 28/3/2017, con cui si comunicava il rigetto del rinnovo del suddetto permesso
(doc.n.2, produzione . CP_1
Detto provvedimento, come da documentazione in atti, dopo il tentativo di notifica presso l'abitazione di Via Vincenzo Littara n. 12 – dove il ricorrente asserisce di abitare – non an- dato a buon fine perché già allora risultava “sloggiato come riferito dal condomino”, è stato notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con relativo avviso in busta chiusa n.
65357 dell'8/5/2017.
Tale provvedimento – sebbene regolarmente notificato – risulta ora definitivo, non essendo stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente, il quale, piuttosto, conferma, in seno al proprio atto introduttivo, che, a seguito del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, il medesimo non è stato in possesso di permesso dal 19/12/2016 fino al
18/10/2018, allorquando è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Dal che appare evidente che, anche là dove fosse stato il ricorrente invitato a “provvedere nei successivi 30 giorni” in ordine al suddetto provvedimento di cancellazione ex art. 7, comma 3°, del vigente Regolamento anagrafico, il contenuto dispositivo di detto atto non poteva che essere quello in concreto adottato.
Non vi sono, pertanto, ragioni che inducono il Decidente a disapplicare detto provvedimen- to, né risultando, d'altra parte, censurabile la nota dell'Ufficio Stranieri del Comune di Pa- lermo dell'11.4.2025, inviata a mezzo PEC al difensore del ricorrente – prodotta in formato
“.pdf” e non già “in formato .eml o .msg” (Cass. n. 16189/2023) – con la quale detto Uffi- cio conferma – in riscontro all'istanza di ripristino della residenza, che deve essere intesa come istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 647 del 29/3/2017 –
l'intendimento di non poter dare seguito alla relativa richiesta.
Si aggiunga, in ogni caso, che anche là dove in ipotesi si desse seguito alla disapplicazione del suddetto provvedimento di cancellazione, non si potrebbe neppure accertare in questa sede che la presenza del ricorrente si sia protratta ininterrottamente dal 29/03/2017 al
30/10/2019, non risultando agli atti che lo stesso si sia prolungata in Italia per l'intero pe- riodo indicato.
In particolare, Parte ricorrente produce, a sostegno della sua presenza in Italia, un contratto di lavoro con decorrenza dall'1/8/2017, con relativo estratto contributivo i certificati CP_4 medici del 10/7/2017, del 5/7/2017 e del 9/2/2018, la relazione di dimissione dell'A.S.P.
Palermo del 10/11/2016, senza addurre alcuna prova in ordine alla sua presenza a far da- ta dal 29/03/2017, ossia dall'inizio del periodo richiesto.
Ciò vieppiù se si considera che, all'atto della notifica del suddetto provvedimento, avvenuta in data 8/5/2017 presso l'abitazione di Via Vincenzo Littara n. 12 – dove il ricorrente asse- risce da sempre di abitare – risultava “sloggiato come riferito dal condomino”.
Dal che la documentazione in atti non dimostra in ogni caso l'effettiva presenza del sig.
sin dall'inizio del periodo in questione. Pt_1
La domanda deve quindi essere rigettata.
Data la particolarità della vicenda le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
RIGETTA la domanda proposta da , come sopra generalizzato, con Parte_1 ricorso depositato il 12/5/2025; compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Donata D'NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Salvatore Casarrubea, magistrato or- dinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata
D'NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5752 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato in BANGLADESH, in [...] Parte_1 C.F._1
08/09/1983, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 48 90100 Paler- mo, presso lo studio dell'Avv. LIPANI GABRIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in P.zza Marina, 39 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
AN RT, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
[...
, n.q. di Ufficiale Controparte_2
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso gli uffici della quale, in via Ma- riano Stabile n. 182, risulta ex lege domiciliato
– convenuto –
OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/9/2025, le parti concludevano come da ri- spettive note in sostituzione d'udienza del 23-24/9/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 12.5.2025, il sig. ha chiesto al Tribunale adito di Parte_1 annullare il provvedimento di rigetto “dell'istanza di ripristino della residenza” a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità nel periodo dal 29/03/2017 al 30/10/2019 emesso dal Comune di Palermo l'11/4/2025, deducendo: (i) di aver presentato nel 2023 domanda di cittadinanza e di avere in quell'occasione appreso di essere stato cancellato dall'iscrizione anagrafica dal 29/03/2017 al 30/10/2019; (ii) di aver chiesto infruttuosa- mente, in data 09/03/2023, al Comune di Palermo le ragioni di detta cancellazione;
(iii) di essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal 28/02/2014 sino al 28/02/2016; (iv) di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari fino al 01/02/2019, dopo che, con pronuncia del 7.5.2018 resa nel giudizio avente
R.g.4104/2017, il Tribunale di Palermo riconosceva detto diritto;
(v) di aver ottenuto il rila- scio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE in data 21/12/2020 e valevole sino al 21/12/2030; (vi) di aver chiesto, in data 11/03/2025, ai fini della conti- nuità richiesta per l'ottenimento della cittadinanza, il “ripristino del periodo di residenza”, allegando idonea documentazione a dimostrare la permanenza nel Comune di Palermo e, ciononostante, il citato Ufficio, in data 11/04/2025, rigettava, con il provvedimento impu- gnato, la citata istanza senza addurre alcuna motivazione, in violazione dell'art. 11, comma
1 lett. c) del D.P.R. n. 223/1989.
Con memoria del 27/8/2025, il si costituiva in giudizio e domandava il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando che: (i) in data 21/03/2017, la Questura di Palermo aveva trasmetto la nota prot. 11073, assunta agli atti d'Ufficio al prot Areg n.553547 del
28/03/2017, informando l'Ufficio Anagrafe di aver rigettato, con provvedimento Cat.
A12/17 del 14/10/2016, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro au- tonomo presentata dal ricorrente;
(ii) in data 29/03/2017, l'Ufficio Anagrafe, stante la menzionata nota di rigetto, emetteva il provvedimento n. 647, disponendo la cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale;
(iii) il 30/10/2019 il Sig. presentava Pt_1 nuova istanza di iscrizione, allegando il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr.
rilasciato dalla Questura di Palermo il 13/02/2019 e valido sino P.IVA_3 all'01/02/2020; (iv) con sentenza n. 01133/2019, il TAR per la Sicilia dichiarava la cessa- zione della materia del contendere, relativamente al ricorso proposto dal Sig. avverso Pt_1 il citato provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in quanto frattanto lo stesso aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
(v) in seno alla citata sentenza del Giudice amministrativo, non si rinveniva alcuna statui- zione in ordine ad una eventuale sanatoria del periodo 2017-2019, né sul punto si è mai pronunciata la Questura di Palermo.
Si costituiva, pure, in giudizio, il , chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_2 eccependo che: (i) alla data della nuova iscrizione del 2019, l'Ufficio non era a conoscenza del ricorso presentato nel 2017 dal Sig. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Pt_1
Sicilia; (ii) detta sentenza non si esprimeva in ordine ad una eventuale sanatoria del periodo
2017-2019; (iii) in mancanza di una espressa indicazione da parte della competente Que- stura Autorità, non vi sono i presupposti per procedere all'annullamento del provvedimento di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno emesso nel 2017; (iv) in ogni caso, l'ultimo permesso di soggiorno concesso al ricorrente lascia scoperto il periodo tra marzo 2017 e ottobre 2019, con la conseguenza che, durante tale periodo, il sig. Pt_1 comunque risulta sprovvisto di valido permesso di soggiorno. All'udienza del 29/9/2025, stante la natura documentale della controversia, le parti con- cludevano come da rispettive note scritte in sostituzione d'udienza del 23-24/9/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda deve dichiararsi infondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente chiarito, sul piano qualificatorio, che oggetto del presente ricorso è la richiesta da parte del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto alla registrazione della pro- pria residenza anagrafica nei registri dell'anagrafe del Comune di Palermo e, conseguente- mente, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione anagrafica n. 647 del 2017, di ordinare all'amministrazione comunale di procedere ad una siffatta iscrizione, avente portata retroattiva e quindi senza soluzione di continuità dal 29/03/2017 al 30/10/2019.
Ora, la norma cui bisogna far riferimento per i casi di dichiarazione di irreperibilità ana- grafica è l'art. 11, comma 1°, lett. c) del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223), la quale disciplina l'irreperibilità “speciale” per i cittadini stranieri extracomunita- ri, per i quali si riscontra una forma di cancellazione anagrafica che prevede tempi più ri- stretti rispetto al procedimento “ordinario”, che invece necessita di accertamenti intervallati e protratti per almeno un anno.
L'irreperibilità, nel caso de quo, viene quindi indicata come “speciale”, poiché prevista nei soli confronti dei cittadini stranieri, “per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del man- cato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla sca- denza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'Uffi- cio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Sul punto, l'art. 7, comma 3°, del vigente Regolamento anagrafico, dispone: “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore” (comma così sostituito prima dall'art. 15, comma 2,
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e, poi, dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
Ne consegue che l'Ufficiale di Anagrafe, dopo avere aggiornato la scheda anagrafica dello straniero, ne deve dare comunicazione al Questore;
ma, in caso di mancato rinnovo sponta- neo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, detto Ufficiale ha facoltà di avviare il procedimento “accelerato” di cancella- zione anagrafica per irreperibilità, invitando l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Ne deriva che, nel caso in cui lo straniero non renda la dichiarazione nel termine prescritto, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità dello straniero.
Nel caso di specie, è stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal
28/02/2014 sino al 28/02/2016 e, con successivo provvedimento n. 647 del 29/3/2017, il Comune di Palermo ha disposto la cancellazione “per mancato rinnovo della dichiarazio- ne della dimora abituale dei cittadini stranieri” ex art. 7, co. 3, d.p.r. n. 223/1989, in ra- gione della mancata dichiarazione della dimora abituale entro il termine previsto, della mancata esibizione del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente, dell'assenza di richieste di regolarizzazione e della nota della Questura di Palermo prot.n.
553547 del 28/3/2017, con cui si comunicava il rigetto del rinnovo del suddetto permesso
(doc.n.2, produzione . CP_1
Detto provvedimento, come da documentazione in atti, dopo il tentativo di notifica presso l'abitazione di Via Vincenzo Littara n. 12 – dove il ricorrente asserisce di abitare – non an- dato a buon fine perché già allora risultava “sloggiato come riferito dal condomino”, è stato notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con relativo avviso in busta chiusa n.
65357 dell'8/5/2017.
Tale provvedimento – sebbene regolarmente notificato – risulta ora definitivo, non essendo stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente, il quale, piuttosto, conferma, in seno al proprio atto introduttivo, che, a seguito del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, il medesimo non è stato in possesso di permesso dal 19/12/2016 fino al
18/10/2018, allorquando è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Dal che appare evidente che, anche là dove fosse stato il ricorrente invitato a “provvedere nei successivi 30 giorni” in ordine al suddetto provvedimento di cancellazione ex art. 7, comma 3°, del vigente Regolamento anagrafico, il contenuto dispositivo di detto atto non poteva che essere quello in concreto adottato.
Non vi sono, pertanto, ragioni che inducono il Decidente a disapplicare detto provvedimen- to, né risultando, d'altra parte, censurabile la nota dell'Ufficio Stranieri del Comune di Pa- lermo dell'11.4.2025, inviata a mezzo PEC al difensore del ricorrente – prodotta in formato
“.pdf” e non già “in formato .eml o .msg” (Cass. n. 16189/2023) – con la quale detto Uffi- cio conferma – in riscontro all'istanza di ripristino della residenza, che deve essere intesa come istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 647 del 29/3/2017 –
l'intendimento di non poter dare seguito alla relativa richiesta.
Si aggiunga, in ogni caso, che anche là dove in ipotesi si desse seguito alla disapplicazione del suddetto provvedimento di cancellazione, non si potrebbe neppure accertare in questa sede che la presenza del ricorrente si sia protratta ininterrottamente dal 29/03/2017 al
30/10/2019, non risultando agli atti che lo stesso si sia prolungata in Italia per l'intero pe- riodo indicato.
In particolare, Parte ricorrente produce, a sostegno della sua presenza in Italia, un contratto di lavoro con decorrenza dall'1/8/2017, con relativo estratto contributivo i certificati CP_4 medici del 10/7/2017, del 5/7/2017 e del 9/2/2018, la relazione di dimissione dell'A.S.P.
Palermo del 10/11/2016, senza addurre alcuna prova in ordine alla sua presenza a far da- ta dal 29/03/2017, ossia dall'inizio del periodo richiesto.
Ciò vieppiù se si considera che, all'atto della notifica del suddetto provvedimento, avvenuta in data 8/5/2017 presso l'abitazione di Via Vincenzo Littara n. 12 – dove il ricorrente asse- risce da sempre di abitare – risultava “sloggiato come riferito dal condomino”.
Dal che la documentazione in atti non dimostra in ogni caso l'effettiva presenza del sig.
sin dall'inizio del periodo in questione. Pt_1
La domanda deve quindi essere rigettata.
Data la particolarità della vicenda le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
RIGETTA la domanda proposta da , come sopra generalizzato, con Parte_1 ricorso depositato il 12/5/2025; compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Donata D'NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Salvatore Casarrubea, magistrato or- dinario in tirocinio