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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino per la pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 3100/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Napolitano ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Nola alla via Madonna delle Grazie
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Menna presso il cui studio domicilia in Cimitile alla via
Vittorio Veneto, n. 33
Opposto
E
rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Barone ed Controparte_2
elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n.
23
Altro opposto contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 071 2021 0007192089 000 e regolarmente notificato con pedissequo decreto alle controparti , l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la e l' Controparte_3 Controparte_1
, per sentir annullare la cartella di pagamento n. 071 2021 0007192089 000,
[...]
per importo di €. 7.914,00 , per vizi della procedura di riscossione, per non debenza del credito azionato, nonché per intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecuzione, l'annullamento della cartella esattoriale;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si sono costituiti in giudizio le parti convenute. In particolare la CP_2
eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel contempo domanda riconvenzionale condizionata. L costituitasi Controparte_1
con propria memoria difensiva ed articolava tutta una serie di eccezioni e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudicante assunte le funzioni giudiziarie per la trattazione del presente giudizio a seguito di scardinamento da altro Magistrato istruiva con prove documentali , all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza della quale dava lettura.
MOTIVI DECISIONE
Preliminarmente in merito all'eccezione della presunta decadenza ad impugnare le pretese previdenziali appaiono necessarie talune precisazioni.
È noto che, nella parte in cui l'intimato denunci vizi formali della cartella esattoriale ,
l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 617 c.p.c. e, quindi, il termine per proporla è di venti giorni dalla notificazione dell'avviso stesso oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (co. 2); invero, il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 co. 5 d. lgs. N. 46/1999 concerne soltanto le contestazioni del credito nell'an e nel quantum. La giurisprudenza afferma , infatti che ,in base alle previsioni di cui all'art. 24 comma 6 del D.
Lgs n.46/99 ( che rinvia agli art. 442 ss cpc) e 20 comma 2 dello stesso decreto legislativo
( che esclude l'applicazione alle entrate di carattere non retributivo dell'art. 57 comma 1 del DPR n. 650/73 , disposizione che a sua volte esclude il ricorso opposizioni regolate dagli art 615 e 617 cpc ) ogni contestazione attinente alla regolarità formale del titolo vantato dall'ente previdenziale deve esser proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale mediante l'opposizione ex 617 cpc ove non sia iniziata l'esecuzione. Nel caso di specie, avendo il ricorrente impugnato un vizio materiale attinente la nullità della cartella impugnata e quindi questioni attinenti alla regolarità della cartella di pagamento in questione notificata alla data del 24.05.2022 e ricorso depositato il 13.06.2022 le eccezioni in esse contenute sono tardive e quindi inammissibili in quanto inerenti censure relative alla regolarità formale della cartella impugnata , dovendo essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. dovevano essere proposte nel termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento. Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo
149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Tanto non riguarda, invece, la sfera del
“mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, pertanto, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza non sia contenuto in un pubblico elenco, posto che questo deve contenere gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. In tema, a conferma dei principi riportati, si rinvia alle autorevoli motivazioni di Cass SU n.15979/2022 (conf. Cass 31160/ 2022; Cass 6015/ 2023), secondo cui la notifica effettuata da “…un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del
1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Ad ogni modo deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui”
“il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., SU 7665/ 2016 ;) Il ricorrente ha altresì dedotto l'omessa notifica degli avvisi degli otto avvisi d'addebito oggetto del presente giudizio. Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale della CP_4 notifica della cartella di pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti della cassa Forense resistente, maturato a seguito di manato versamento dei contributi previdenziali .
Parte ricorrente deduce motivi che attengono anche al merito della pretesa contributiva , come l'eccezione di prescrizione sicché l'opposizione va qualifica anche come opposizione al ruolo e , sotto tale profilo , essa risulta tempestivamente proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
L'eccezione, tuttavia , è priva di fondamento. Sul punto la giurisprudenza afferma , infatti che ,in base alle previsioni di cui all'art. 24 comma 6 del D. Lgs n.46/99 ( che rinvia agli art. 442 ss cpc) e 20 comma 2 dello stesso decreto legislativo ( che esclude l'applicazione alle entrate di carattere non retributivo dell'art. 57 comma 1 del DPR n. 650/73 , disposizione che a sua volte esclude il ricorso opposizioni regolate dagli art. 615 e 617 cpc ) ogni contestazione attinente alla regolarità formale del titolo vantato dall'ente previdenziale deve esser proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale mediante l'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc ove non sia iniziata l'esecuzione. Nel caso di specie, avendo il ricorrente impugnato un vizio attinente l'inesistenza del diritto contenuto nelle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e quindi questioni attinenti alla regolarità della cartella di pagamento oltre che di prescrizione del credito vantato ( ipotesi disciplinata dall'art. 615 cpc) , non si è verificata alcuna decadenza .
L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione dei contributi da dieci anni a cinque anni e ciò sia applicabile anche alla in seguito alla CP_2 abolizione dell'art. 19 della legge 576/80 fermo restando il secondo comma fa decorrere il dies a quo dalla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla
Successivamente l'art. 66 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto il CP_2 termine decennale di prescrizione stabilendo l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/95 alla . La problematica inerente l'applicabilità del termine decennale CP_2 di prescrizione è stato trattata da una sentenza della Corte di Cassazione n. 6729/2013 sancendo che “ La nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense , si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
In considerazione di tale principio la prescrizione non era ancora maturata poiché CP_ decorrendo il dies a quo dalla data in cui dovevano essere comunicati i redditi alla
,il quinquennio non era ancora maturato secondo il nuovo regime di cui all'art 66 della legge n. 247/2012 .Pertanto deve essere disattesa la relativa eccezione di prescrizione.
In merito alla riferita domanda riconvenzionale condizionata è da evidenziare che alla base della cartella vi è la pretesa di un diritto di credito che trova la sua fonte nella legge
. Pertanto, avendo questo Giudicante valutato oltre a questioni inerenti vizi sostanziali dell'atto impugnato anche questioni attinenti la sussistenza del credito, rigettate da questo Giudicante , resta ferma l'esistenza del credito vantato dalla anche CP_2 perché il ricorrente non ha dimostrato di aver estinto per pagamento , oppure in altro modo, il credito in questione Ciò posto deve essere accolta la domanda riconvenzionale.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti sussistendo giusti motivi stante la natura del procedimento intentato e la particolarità delle questioni trattate..
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Accoglie la domanda riconvenzionale della Controparte_5
e condanna l'opponente al pagamento in favore della delle
[...] CP_2
somme complessive indicate nella cartella impugnata;
- Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti
Così deciso in Nola lì 16.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino per la pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 3100/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Napolitano ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Nola alla via Madonna delle Grazie
Opponente
CONTRO
in persona l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Menna presso il cui studio domicilia in Cimitile alla via
Vittorio Veneto, n. 33
Opposto
E
rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Barone ed Controparte_2
elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n.
23
Altro opposto contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 071 2021 0007192089 000 e regolarmente notificato con pedissequo decreto alle controparti , l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la e l' Controparte_3 Controparte_1
, per sentir annullare la cartella di pagamento n. 071 2021 0007192089 000,
[...]
per importo di €. 7.914,00 , per vizi della procedura di riscossione, per non debenza del credito azionato, nonché per intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecuzione, l'annullamento della cartella esattoriale;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si sono costituiti in giudizio le parti convenute. In particolare la CP_2
eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel contempo domanda riconvenzionale condizionata. L costituitasi Controparte_1
con propria memoria difensiva ed articolava tutta una serie di eccezioni e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudicante assunte le funzioni giudiziarie per la trattazione del presente giudizio a seguito di scardinamento da altro Magistrato istruiva con prove documentali , all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza della quale dava lettura.
MOTIVI DECISIONE
Preliminarmente in merito all'eccezione della presunta decadenza ad impugnare le pretese previdenziali appaiono necessarie talune precisazioni.
È noto che, nella parte in cui l'intimato denunci vizi formali della cartella esattoriale ,
l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 617 c.p.c. e, quindi, il termine per proporla è di venti giorni dalla notificazione dell'avviso stesso oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (co. 2); invero, il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 co. 5 d. lgs. N. 46/1999 concerne soltanto le contestazioni del credito nell'an e nel quantum. La giurisprudenza afferma , infatti che ,in base alle previsioni di cui all'art. 24 comma 6 del D.
Lgs n.46/99 ( che rinvia agli art. 442 ss cpc) e 20 comma 2 dello stesso decreto legislativo
( che esclude l'applicazione alle entrate di carattere non retributivo dell'art. 57 comma 1 del DPR n. 650/73 , disposizione che a sua volte esclude il ricorso opposizioni regolate dagli art 615 e 617 cpc ) ogni contestazione attinente alla regolarità formale del titolo vantato dall'ente previdenziale deve esser proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale mediante l'opposizione ex 617 cpc ove non sia iniziata l'esecuzione. Nel caso di specie, avendo il ricorrente impugnato un vizio materiale attinente la nullità della cartella impugnata e quindi questioni attinenti alla regolarità della cartella di pagamento in questione notificata alla data del 24.05.2022 e ricorso depositato il 13.06.2022 le eccezioni in esse contenute sono tardive e quindi inammissibili in quanto inerenti censure relative alla regolarità formale della cartella impugnata , dovendo essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. dovevano essere proposte nel termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento. Passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973 prevede: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 DPR 600/1973 prevede: “In deroga all'articolo
149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Tanto non riguarda, invece, la sfera del
“mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, pertanto, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza non sia contenuto in un pubblico elenco, posto che questo deve contenere gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. In tema, a conferma dei principi riportati, si rinvia alle autorevoli motivazioni di Cass SU n.15979/2022 (conf. Cass 31160/ 2022; Cass 6015/ 2023), secondo cui la notifica effettuata da “…un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del
1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Ad ogni modo deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui”
“il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., SU 7665/ 2016 ;) Il ricorrente ha altresì dedotto l'omessa notifica degli avvisi degli otto avvisi d'addebito oggetto del presente giudizio. Tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale della CP_4 notifica della cartella di pagamento di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti della cassa Forense resistente, maturato a seguito di manato versamento dei contributi previdenziali .
Parte ricorrente deduce motivi che attengono anche al merito della pretesa contributiva , come l'eccezione di prescrizione sicché l'opposizione va qualifica anche come opposizione al ruolo e , sotto tale profilo , essa risulta tempestivamente proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
L'eccezione, tuttavia , è priva di fondamento. Sul punto la giurisprudenza afferma , infatti che ,in base alle previsioni di cui all'art. 24 comma 6 del D. Lgs n.46/99 ( che rinvia agli art. 442 ss cpc) e 20 comma 2 dello stesso decreto legislativo ( che esclude l'applicazione alle entrate di carattere non retributivo dell'art. 57 comma 1 del DPR n. 650/73 , disposizione che a sua volte esclude il ricorso opposizioni regolate dagli art. 615 e 617 cpc ) ogni contestazione attinente alla regolarità formale del titolo vantato dall'ente previdenziale deve esser proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale mediante l'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc ove non sia iniziata l'esecuzione. Nel caso di specie, avendo il ricorrente impugnato un vizio attinente l'inesistenza del diritto contenuto nelle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e quindi questioni attinenti alla regolarità della cartella di pagamento oltre che di prescrizione del credito vantato ( ipotesi disciplinata dall'art. 615 cpc) , non si è verificata alcuna decadenza .
L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione dei contributi da dieci anni a cinque anni e ciò sia applicabile anche alla in seguito alla CP_2 abolizione dell'art. 19 della legge 576/80 fermo restando il secondo comma fa decorrere il dies a quo dalla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla
Successivamente l'art. 66 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto il CP_2 termine decennale di prescrizione stabilendo l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/95 alla . La problematica inerente l'applicabilità del termine decennale CP_2 di prescrizione è stato trattata da una sentenza della Corte di Cassazione n. 6729/2013 sancendo che “ La nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense , si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
In considerazione di tale principio la prescrizione non era ancora maturata poiché CP_ decorrendo il dies a quo dalla data in cui dovevano essere comunicati i redditi alla
,il quinquennio non era ancora maturato secondo il nuovo regime di cui all'art 66 della legge n. 247/2012 .Pertanto deve essere disattesa la relativa eccezione di prescrizione.
In merito alla riferita domanda riconvenzionale condizionata è da evidenziare che alla base della cartella vi è la pretesa di un diritto di credito che trova la sua fonte nella legge
. Pertanto, avendo questo Giudicante valutato oltre a questioni inerenti vizi sostanziali dell'atto impugnato anche questioni attinenti la sussistenza del credito, rigettate da questo Giudicante , resta ferma l'esistenza del credito vantato dalla anche CP_2 perché il ricorrente non ha dimostrato di aver estinto per pagamento , oppure in altro modo, il credito in questione Ciò posto deve essere accolta la domanda riconvenzionale.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata e le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti sussistendo giusti motivi stante la natura del procedimento intentato e la particolarità delle questioni trattate..
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Accoglie la domanda riconvenzionale della Controparte_5
e condanna l'opponente al pagamento in favore della delle
[...] CP_2
somme complessive indicate nella cartella impugnata;
- Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti
Così deciso in Nola lì 16.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino