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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3476 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
1.686,00 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.04.2022, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' affinché venisse dichiarata la nullità del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito la declaratoria di irripetibilità dell'indebito comunicato con nota del
16.02.2022 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 sul reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente, per tutte le motivazioni indicate in ricorso
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo di rinviare il rinviare la causa, fatti salvi i diritti di prima udienza, nelle more della definizione del procedimento di riesame in subordine nel merito rigettarsi il ricorso poiché infondato. Indi, con successive note del
26.11.2024, l'indebito controverso “è stato annullato, come da relazione
amministrativa che si produce con le presenti note”.
All' odierna udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere stante che l'indebito per cui è causa è stato annullato in via amministrativa con condanna alle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che l' ha provveduto ad annullare il debito a e la revoca della prestazione. CP_2
Infatti, come si evince dalla relazione amministrativa in atti, “l'ultima pratica di
RDC risulta completamente pagata fino al massimo di 18 mensilità”.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3476 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Giudice,
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
1.686,00 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.04.2022, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' affinché venisse dichiarata la nullità del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito la declaratoria di irripetibilità dell'indebito comunicato con nota del
16.02.2022 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 sul reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente, per tutte le motivazioni indicate in ricorso
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo di rinviare il rinviare la causa, fatti salvi i diritti di prima udienza, nelle more della definizione del procedimento di riesame in subordine nel merito rigettarsi il ricorso poiché infondato. Indi, con successive note del
26.11.2024, l'indebito controverso “è stato annullato, come da relazione
amministrativa che si produce con le presenti note”.
All' odierna udienza di discussione parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere insisteva affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere stante che l'indebito per cui è causa è stato annullato in via amministrativa con condanna alle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che l' ha provveduto ad annullare il debito a e la revoca della prestazione. CP_2
Infatti, come si evince dalla relazione amministrativa in atti, “l'ultima pratica di
RDC risulta completamente pagata fino al massimo di 18 mensilità”.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro