Art. 28.
E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonche' nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.
E' inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da piu' di una persona.
Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare. I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il divieto di fumare puo' essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonche' nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.
E' inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da piu' di una persona.
Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare. I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il divieto di fumare puo' essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.