Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576 /2022
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 14/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3576 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.FARRUGGIA, in sostituzione dell'avv. IL IO
IC per parte attrice;
fino alle ore 10.12 nessuno è presente per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PALERMO per parte convenuta;
l'avv. FARRUGGIA conclude come in appello e note conclusive
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.12 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 15.14,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3576 del Ruolo Generale del 2022
TRA
(C.F. , elettivamente domici-liato in VIA Parte_1 C.F._1
CLUVERIO, N. 28 , presso lo studio dell'avv. IL IO IC, CP_1 che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti parte appellante
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata ex lege in Controparte_1 P.IVA_1 via Valerio Villareale N. 6, presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Palermo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta
CONCLUSIONI: All'udienza del 14/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITO
1.Fatti controversi.
Per una migliore intelligenza del gravame, si premette quanto segue.
L'odierno appellante, proponeva dapprima ricorso gerarchico avverso il verbale di contestazione n. 1452/13 redatto dalla Polizia Municipale di Ba-gheria per la violazione dell'art. 157 comma 7 e 8 C.d.S., ricorso rigettato dalla CP_1
con ordinanza prot. n. M_IT PR_PAUTG 00033069 05/11/2013; la
[...] predetta ordinanza di rigetto veniva, dunque, im-pugnata dal Sapienza innanzi al
Giudice di Pace di Termini Imerese.
Nel ricorso innanzi al g.d.p. il deduceva il difetto di motivazione Pt_1 dell'ordinanza, il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 203 comma
Pagina 2 di 7 1 bis e 2 e dall'art. 204 comma 1 e 1 bis del CdS e la nullità dell'ordinanza per essere stata emessa dal Vice Prefetto, anziché dal Prefetto;
inoltre, lamentava la violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 157 comma 7 e 8 C.d.S. , nonchè dell'art. 201
C.d.S. ed art. 384 e 85 del regola-mento al C.d.S. (vd. pag.1 e 2 ricorso in riassunzione).
Si costituiva la confutando i profili di censura addotti dal ricor-rente e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sent. n. 95/2014 il ricorso ve-niva rigettato e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Avverso la summenzionata sentenza il proponeva appello (iscritto al n.r.g. Pt_1
13/2015), innanzi al Tribunale di Termini Imerese, articolando due motivi di impugnazione: il primo motivo, con il quale l'appellante censurava la pronuncia nella parte in cui non aveva ritenuto il fatto conforme alla ricostru-zione del e Pt_1 nella parte in cui, in ogni caso, non aveva applicato la scriminante ex art. 4 prevista dalla l. n. 689/81(cfr. pagg. 5 e 6 ricorso in appello); con il secondo motivo, censurava la decisione nella parte in cui ave-va reputato che fossero state violate le norme previste dagli artt. 201 cod. str. e 384 e 385 reg. att.” (cfr. pag. 6 ricorso in appello).
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con sent. n. 634/2018 questo Tribunale in diversa composizione, adito in sede d'appello da , rigettava il proposto appello e confer-mava Parte_1 integralmente la sentenza n. 95/2014 del giudice di pace di Bagheria condannando l'appellante al pagamento, in favore di della (convenuta in Controparte_1 primo grado), di € 440,00 per spese di lite oltre spese forfettarie ed oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovute.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte il Sa-pienza, il quale nel richiamare tutto quanto avvenuto e le difese già svolte fondava il proprio ricorso su due motivi.
Con il primo motivo lamentava “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., e della L. n. 689 del 1981, artt. 21, 22, 22-bis e 23;” (cfr. pag. 7 ricorso in Cassazione), ponendo in evidenza che l'art. 2700 c.c. attribuisce fede privilegiata in relazione ai fatti che sono avvenuti in presenza del verba-lizzante o da lui compiuti;
con il secondo motivo si doleva della “Violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. ed art. 384 e
385 del regolamento al C.d.S., omessa o contraddittoria motivazione in ordine all'impossibilità della contestazione immediata” , sottolineando come “La sentenza oggi impugnata è viziata ed ingiusta anche nella parte in cui è stato rigettato il
Pagina 3 di 7 secondo motivo di appello, attinente alla mancata contestazione immediata dell'asserita viola-zione.” (cfr. pag. 14 ricorso in cassazione).
Il ricorrente chiedeva, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con condanna alle spese di tutti i gradi del giudizio.
La S.C. – adita da – accolto il primo motivo di ricorso e dichiarando Parte_1 assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questo Tribunale in persona di un magistrato diverso, incaricato di provvede-re anche sulle spese di giustizia.
Con atto di citazione in riassunzione ex. art 392 c.p.c. il , riassun-to quanto Pt_1 accaduto nei vari gradi di giudizio, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 28149/2022 pubblicata il 27.09.2022 chiedeva l'accoglimento del gravame a suo tempo proposto ed, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, l'annullamento del verbale di contestazione n.
1452/13 redatto dalla Polizia Municipale di Bagheria e l'ordinanza della CP_1
prot. n. 00033069 05/11/2013 Area III ter, notificata il CP_1 Parte_2
27.11.2013, con condanna al pagamento delle spese e compensi di tutti i gra-di di giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al procuratore.
Alla prima udienza nessuno era presente per la citata , la quale, CP_1 successivamente costituitasi, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2. Merito della lite.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, in ottemperanza a quanto statuito dalla S.C. con ordinanza n. 28149/2022, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
A norma dell'art 2700 del codice civile: “L'atto pubblico fa piena prova, fi-no a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”.
Questo Tribunale, facendo proprio il consolidato orientamento riportato pure nella summenzionata ordinanza, ritiene che, nel caso di specie, il verbale impugnato non faccia piena prova dei fatti così come in esso richiamati.
Infatti, la lettura del rilevamento dell'incidente stradale attesta come l'incidente si ebbe a verificare alle ore 12.15 del 24.04.2013, mentre l'intervento della Polizia
Municipale avvenne solo alle 14.20, dunque successivamente al verificarsi dell'accaduto.
Orbene, la contestata violazione l'art. 157 commi 7 ed 8 del c.d.s. “per aver aperto improvvisamente la porta del veicolo...” come desumibile nel verbale in atti, non trova conferma nelle risultanze processuali.
Pagina 4 di 7 In particolare, analizzando la testimonianza resa durante il giudizio di prime cure e tenendo conto di quanto rilevabile dal verbale di pronto soccor-so, non appare verosimile la dinamica descritta nel verbale di contestazione, secondo il quale il avrebbe “... violato la norma del codice della strada di cui all'art. 157 commi Pt_1
7° e 8°, per aver aperto improvvisamente la porta del veicolo senza essersi assicurato che ciò non costituisse pericolo per gli altri utenti.”; ed ancora: “Il conducente del veicolo “B” che si trovava regolarmente in sosta all'altezza del civico 108, apriva la portiera anteriore sinistra per uscire dall'autovettura e nell'effettuare tale manovra veniva in collisione con il veicolo “A” che in quel momento transitava.”
Ciò si pone in totale contrasto con le dichiarazioni testimoniali rese dal sig. Tes_1
, presente nel momento dell'occorso, il quale ha dichiarato che “ D.R. Ho visto
[...]
l'autista della lancia che stava per chiudere lo sportello”; D.R.: “ Il era fuori Pt_1 dall'autovettura”; “D.R.. Ho visto l'autovettura Fiat Punto di colore grigio sopravvenire,
i si è spostato lateralmente ver-so la parte posteriore dell'autovettura”; “D.R Pt_1
Nel tentativo di rientro ha lascia-to lo sportello leggermente aperto”; “D.R. ho visto il dopo che si è spostato dolorante”; “D.R.... Il conducente dell'autovettura Pt_1 aveva il telefono in mano”; “D.R. L'impatto è avvenuto sul piede e sullo sportello…”.
(cfr. verb. ud.23.04.2014).
La ricostruzione fattuale operata dall'appellante -secondo cui la autovettura Punto sarebbe arrivata quando il era già al di fuori del proprio vei-colo e stava per Pt_1 chiudere lo sportello anteriore sinistro - non essendo riuscito a completare il gesto per evitare di essere travolto della predetta autovettura, sopraggiunta repentinamente- coincide con quanto narrato dal testimone, del-la cui attendibilità non v'è ragione di dubitare e collima con il referto del pronto soccorso.
L'attore ha dunque dimostrato di non aver “aperto improvvisamente” lo sportello come ricostruito dalla Polizia Municipale né di averlo “lasciato aper-to imprudentemente”.
La ritenuta fondatezza del primo motivo di gravame comporta, per l'effetto,
l'assorbimento degli ulteriori motivi e la riforma della sentenza im-pugnata.
3. Spese di lite.
L'accoglimento del ricorso impone di provvedere sulle spese di lite in tutti i gradi de giudizio anche in quello di legittimità.
La resistente va, pertanto, condannata a rifondere nei Controparte_1 confronti dell'appellante le spese del primo grado di giudizio;
le Controparte_2 spese del grado di appello di giudizio nonchè le spese del giudizio di legittimità .
La va, in ultimo, condannata a rifondere nei confronti del Controparte_1 ricorrente le spese del presente grado di giudizio di rinvio. Parte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-ACCOGLIE le domande di cui in atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e annulla il verbale di contestazione n. 1452/13 redatto dalla Poli-zia Municipale di
Bagheria e l'ordinanza della Prefettura di prot. n. M_IT CP_1 Pt_2
00033069 05/11/2013 Area III ter, notificata il 27.11.2013;
- condanna La , in persona del legale rappre-sentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere nei confronti DI le spese del primo grado Parte_1 di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 336,00 per onorari di difesa, oltre
Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna La , in persona del legale rappre-sentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere nei confronti DI le spese del secondo Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 662,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna La , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere nei confronti le spese del giudizio di Controparte_3 legittimità che si liquidano in complessivi euro € 678,00 per onorari di difesa, oltre
Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- condanna La , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere nei confronti le spese del presente Controparte_3 grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 662,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Termini Imerese il 14.03.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 6 di 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del com-binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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