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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 05/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 470/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Marotta, in virtù di mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLANTE
1 E
, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Carrato Controparte_1
e Giuseppe Carrato, giusta procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLATA
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 195/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare interamente le domande proposte dalla CP_1
con il ricorso di primo grado, vinte le spese;
condannare l'appellata al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2017 premesso che Controparte_1
aveva lavorato alle dipendenze della convenuta, titolare di ditta individuale, dal 08/11/2012 al 26/08/2016, come impiegata addetta alla ricezione della clientela e delle telefonate, all'attività di consulenza e di istruttoria delle pratiche e alla pulizia dell'ufficio; che aveva percepito le
2 somme indicate nelle buste paga;
che aveva lavorato da lunedì a venerdì
con orario 9,00-13,00 e 14,30-19,30; adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Vallo della Lucania, invocando il CCNL terziario
Confcommercio e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 38.458,99 a titolo di retribuzione mensile, straordinario,
ferie, 13^, 14^ e TFR.
Nel costituirsi in giudizio la datrice di lavoro confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso (€ 1.845,30).
Con sentenza depositata in data 20/09/2022 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della lavoratrice, condannando la al pagamento di € 33.644,49; rigettava la domanda Pt_1
riconvenzionale.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 07/10/2022.
L'appellante si doleva della valutazione operata dal Tribunale in merito alle risultanze istruttorie (documenti e deposizioni testimoniali), e ribadiva che la aveva già ricevuto in costanza di rapporto tutto quanto CP_1
3 dovutole per la prestazione resa. Osservava che il CTU nominato in primo grado non aveva tenuto conto dei pagamenti già effettuati in favore della lavoratrice circa il TFR.
L'appellante allegava altresì nuova documentazione (attività di apprendistato svolta dalla , estratto contributivo, attività esercitata CP_1
in proprio dalla ). CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle pretese azionate dalla lavoratrice, con condanna della stessa ex art. 96 cpc.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
22/11/2023, l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in prime cure e della CTU contabile recepita dal Tribunale.
Eccepiva la tardività dei documenti nuovi prodotti in appello dalla
Pt_1
La Corte chiedeva al CTU di primo grado, dr. di Persona_1
integrare la relazione depositata davanti al Tribunale, tenendo conto di quanto già erogato alla a titolo di TFR sulla scorta delle quietanze CP_1
tempestivamente prodotte dalla in prime cure. Pt_1
4 La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il Tribunale ha accertato i seguenti elementi:
-rapporto di lavoro subordinato dal 08/11/2012 al 26/08/2016;
-percetto di cui alle buste paga;
-orario di lavoro a tempo pieno, in base alle deposizioni testimoniali;
-mansioni come da ricorso, anche alla luce delle dichiarazioni dei testimoni;
-insussistenza di apprendistato, non essendo indicato nel contratto scritto
(prodotto dalla datrice di lavoro) alcun progetto formativo ed avendo i testimoni confermato lo svolgimento in modo pieno delle mansioni sin dall'inizio del rapporto;
-difetto di prova circa il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie;
-insussistenza del diritto della all'indennità di preavviso, stante Pt_1
l'inadempimento datoriale circa le spettanze retributive e la legittimità
delle dimissioni per giusta causa della . CP_1
5 Alla stregua di tali profili, il Tribunale ha attribuito alla CP_1
complessivi € 33.644,40 lordi (così suddivisi: € 29.019,16 a titolo di differenza paga, 13^, 14^ , ed € 4.625,33 per TFR), come da ipotesi 1 sub
2 a pagg. 7 e 11 della CTU contabile di primo grado (escludendo da tale ipotesi la voce inerente le ferie).
Avverso tale decisione la lavoratrice non ha proposto alcun gravame, né
per ottenere gli emolumenti non riconosciuti dal primo giudice né per rivendicare un importo superiore a quello già accordatole dalla sentenza.
L'appello è stato invece proposto solo dalla datrice di lavoro, che ha dedotto di avere già versato in costanza di rapporto tutto quanto dovuto alla . CP_1
Ha allegato a tal fine nuovi documenti, non prodotti tempestivamente in prime cure, in ordine ai quali la lavoratrice ha eccepito la tardività.
La ha altresì osservato che il CTU, nell'elaborare i conteggi, non Pt_1
ha detratto le somme già pagate alla a titolo di TFR, documentate CP_1
dalle quietanze allegate in primo grado.
Non è stata invece proposta alcuna impugnazione, ad opera della Pt_1
in merito all'avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale inerente l'indennità di preavviso.
6 Ciò chiarito, a parere del Collegio, la pronunzia di prime cure va confermata, tranne che per l'importo spettante alla a titolo di CP_1
TFR.
In ordine alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro subordinato non vi sono contestazioni fra le parti.
La documentazione allegata in giudizio attesta:
-l'assunzione della alle dipendenze della a partire dal CP_1 Pt_1
08/11/2012 con contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, con mansioni di impiegata (apprendistato per 30 mesi nel livello 6 e successivo inquadramento nel livello 5 e poi nel livello 4 del CCNL commercio terziario);
-la trasformazione in contratto a tempo pieno dal 01/10/2013 per n. 40 ore settimanali (v. missiva datoriale del 30/09/2013 e comunicazione Unilav
del 02/10/2013);
-la modifica in rapporto part time dal 05/12/2013 per n. 22 ore settimanali
(v. atto scritto del 04/12/2013 e comunicazione Unilav del 10/12/2013);
-la cessazione del rapporto per dimissioni della senza preavviso CP_1
in data 29/08/2016 (v. dimissioni telematiche inoltrate tramite il
Patronato);
7 -l'esecuzione della prestazione in via continuativa dal 08/11/2012 al
26/08/2016, come attestano anche le buste paga rilasciate dalla datrice.
Per quanto riguarda le mansioni e l'inquadramento, i testi escussi dal
Tribunale hanno confermato che all'interno dell'ufficio della ditta Pt_1
(che svolgeva attività di consulenza finanziaria):
“aveva contatti diretti con la clientela, richiedeva e Controparte_1
consultava la relativa documentazione, istruiva le pratiche di finanziamento, contattava le banche e le varie finanziarie nonché gli uffici preposti”; “riceveva gli ordini da (teste Parte_1 Tes_1
che lavorava per la ditta CED di ubicata nel
[...] Tes_2
medesimo luogo);
- svolgeva attività “consistita nell'istruttoria delle Controparte_1
pratiche di finanziamento, nei rapporti con la clientela e con gli operatori bancari e finanziari”; “fu la a dirmi di rapportarmi per lo Pt_1
svolgimento di tale attività con (teste Controparte_1 _3
, collaboratore della ditta .
[...] Pt_1
Secondo la declaratoria del CCNL commercio terziario (pacificamente applicabile al rapporto di lavoro e richiamato anche nel contratto di lavoro
8 individuale nonché recepito nelle buste paga), nel livello 4 rientrano i lavoratori “addetti a mansioni d'ordine e di segreteria”.
Nell'inferiore livello 5 sono inclusi invece i meri “archivisti-protocollisti”,
i “fatturisti” e gli “schedaristi”, e altri lavoratori che hanno comunque mansioni diverse da quelle impiegatizie svolte dalla (es. aiuto CP_1
commesso, conducente di autovetture, operai qualificati).
Fanno parte del livello 6, poi, i dipendenti che eseguono compiti di tipo manuale, come “operai comuni”, “portapacchi” e “guardiani di deposito”,
cioè lavoratori che eseguono mansioni del tutto differenti da quelle assegnate alla . CP_1
Alla luce di quanto emerge dalle deposizioni testimoniali, oltre alla conferma dell'espletamento da parte della appellata dei compiti propri del livello 4 sin dall'inizio del rapporto di lavoro, risulta altresì omessa qualsiasi attività di formazione idonea a configurare l'effettiva esistenza del rapporto di apprendistato.
La lavoratrice è stata in effetti inserita pienamente nell'organizzazione aziendale, con attribuzione delle incombenze proprie del livello 4, senza che sia stata offerta la prova (che era onere della datrice fornire) di una concreta opera formativa.
9 Costituisce circostanza documentata e valorizzata dal Tribunale, e non smentita da contrari elementi, del resto, che il contratto di apprendistato non recasse alcuna indicazione di un progetto formativo.
Quanto all'orario di lavoro, risulta accertato in giudizio che la prestazione fosse resa dalla a tempo pieno, ad onta della formale presenza del CP_1
contratto part time.
I testi hanno invero riferito in prime cure che:
-la appellata lavorava da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
14,30 alle 19,30, restando talora anche più tardi, cioè il venerdì per fare le pulizie dell'ufficio oppure quando vi erano riunioni di lavoro (teste
; Testimone_1
-la appellata lavorava da lunedì a venerdì, alle volte anche sabato, dalle 9
del mattino alle 8 di sera (teste ). Testimone_3
Risulta pertanto che, contrariamente al nomen juris e al ridotto orario stilato nel primo contratto scritto di lavoro e nella trasformazione del
04/12/2013, la prestazione è stata di fatto resa dalla nell'intero CP_1
periodo oggetto di lite a tempo pieno e senza alcuna formazione.
La documentazione prodotta dalla appellante in secondo grado, oltre ad essere tardiva, appare altresì non conferente e non idonea a supportare le
10 doglianze della avverso la valutazione compiuta dal Tribunale Pt_1
sugli elementi istruttori già raccolti in prime cure.
L'attestato formalmente rilasciato circa l'apprendistato svolto, infatti, non assume rilevanza decisiva, stante quanto sopra già evidenziato in ordine al materiale configurarsi della prestazione lavorativa e alla prevalenza della prestazione resa di fatto ai fini retributivi.
L'espletamento di attività professionale in proprio ad opera della , CP_1
oltre ad essere stata tardivamente documentata dalla appellante, non costituisce comunque elemento determinante.
Trattasi invero di attività marginale, consistente nell'istruzione di un paio di pratiche di finanziamento per conto di FINETGROUP SRL di Cosenza;
per tale prestazione sporadica la ha ricevuto un compenso a titolo CP_1
di collaboratore autonomo (v. fattura n. 1 del 13/06/2014 relativa ad €
325,51 per “attività di intermediazione finanziaria svolta a maggio 2014”,
e fattura n. 2 del 25/08/2014 relativa ad € 1.451,99 per “attività di intermediazione finanziaria svolta a luglio 2014”).
La predetta attività è stata dunque svolta dalla nell'arco di soli 2 CP_1
mesi non continuativi in un solo anno, e si configura come un'attività non solo sporadica ma anche di scarsa consistenza e di esiguo valore
11 economico, onde appare del tutto compatibile con l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno instaurato con la (rapporto Pt_1
subordinato pacificamente durato in via continuativa dal 08/11/2012 al
26/08/2016).
Non emerge pertanto, dalla documentazione nuova fornita dalla parte qui appellante, alcun elemento indoneo a smentire la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione erogata dalla in costanza di rapporto è Pt_1
pacificamente quella di cui alle buste paga, come riconosciuto dalla stessa nel ricorso introduttivo. CP_1
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha recepito l'ipotesi 1 sub 2 della
CTU di prime cure.
Tuttavia, tale perizia non teneva conto delle somme già versate alla a titolo di TFR negli anni 2013, 2014 e 2015: trattasi di CP_1
versamenti tempestivamente documentati in primo grado dalla la Pt_1
quale aveva già prodotto sia le quietanze recanti la firma della CP_1
(non disconosciuta dalla lavoratrice) sia la stampa dei relativi bonifici,
contenenti l'espressa imputazione di pagamento.
12 La Corte ha dunque chiesto al CTU di primo grado di integrare la relazione contabile.
Nella relazione integrativa il CTU ha riscontrato che è stata già pagata a titolo di TFR la somma complessiva di € 2.268,48.
A questo punto, considerando l'ipotesi 1 sub 2 della CTU di primo grado già recepita dal Tribunale e detraendo quanto già percepito dalla RO
per TFR, emerge in favore della lavoratrice un credito complessivo di €
31.376,01 così suddiviso:
€ 29.019,16 per differenze retributive;
€ 2.356,85 per TFR (cioè € 4.625,33 maturati - € 2.268,48 già erogati).
In definitiva, l'appello della va parzialmente accolto, e la datrice Pt_1
va condannata al pagamento in favore della di € 31.376,01 in CP_1
luogo della somma di cui al dispositivo della sentenza di primo grado (€
33.644,40).
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ex art. 429 cpc come da
Cass. Sez. Un. n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, con compensazione per 1/5, in ragione del ridimensionamento del quantum dovuto.
13 Il compenso spettante al CTU per l'integrazione peritale va posto interamente a carico della datrice di lavoro.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 470/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 195/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Vallo della Lucania, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellante al pagamento in favore di di complessivi € 31.376,01, oltre accessori ex Controparte_1
art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, di 4/5 delle spese del doppio grado, liquidate per intero in € 4.629,00 per il primo
14 grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, compensandole per
1/5;
3)pone a carico di il compenso per l'integrazione della Parte_1
CTU, liquidato con separato decreto.
Salerno, 05/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 05/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 470/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Marotta, in virtù di mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLANTE
1 E
, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Carrato Controparte_1
e Giuseppe Carrato, giusta procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata come da pec;
APPELLATA
OGGETTO: spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 195/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare interamente le domande proposte dalla CP_1
con il ricorso di primo grado, vinte le spese;
condannare l'appellata al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2017 premesso che Controparte_1
aveva lavorato alle dipendenze della convenuta, titolare di ditta individuale, dal 08/11/2012 al 26/08/2016, come impiegata addetta alla ricezione della clientela e delle telefonate, all'attività di consulenza e di istruttoria delle pratiche e alla pulizia dell'ufficio; che aveva percepito le
2 somme indicate nelle buste paga;
che aveva lavorato da lunedì a venerdì
con orario 9,00-13,00 e 14,30-19,30; adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Vallo della Lucania, invocando il CCNL terziario
Confcommercio e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 38.458,99 a titolo di retribuzione mensile, straordinario,
ferie, 13^, 14^ e TFR.
Nel costituirsi in giudizio la datrice di lavoro confutava le avverse deduzioni in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso (€ 1.845,30).
Con sentenza depositata in data 20/09/2022 il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della lavoratrice, condannando la al pagamento di € 33.644,49; rigettava la domanda Pt_1
riconvenzionale.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 07/10/2022.
L'appellante si doleva della valutazione operata dal Tribunale in merito alle risultanze istruttorie (documenti e deposizioni testimoniali), e ribadiva che la aveva già ricevuto in costanza di rapporto tutto quanto CP_1
3 dovutole per la prestazione resa. Osservava che il CTU nominato in primo grado non aveva tenuto conto dei pagamenti già effettuati in favore della lavoratrice circa il TFR.
L'appellante allegava altresì nuova documentazione (attività di apprendistato svolta dalla , estratto contributivo, attività esercitata CP_1
in proprio dalla ). CP_1
Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle pretese azionate dalla lavoratrice, con condanna della stessa ex art. 96 cpc.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
22/11/2023, l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in prime cure e della CTU contabile recepita dal Tribunale.
Eccepiva la tardività dei documenti nuovi prodotti in appello dalla
Pt_1
La Corte chiedeva al CTU di primo grado, dr. di Persona_1
integrare la relazione depositata davanti al Tribunale, tenendo conto di quanto già erogato alla a titolo di TFR sulla scorta delle quietanze CP_1
tempestivamente prodotte dalla in prime cure. Pt_1
4 La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che il Tribunale ha accertato i seguenti elementi:
-rapporto di lavoro subordinato dal 08/11/2012 al 26/08/2016;
-percetto di cui alle buste paga;
-orario di lavoro a tempo pieno, in base alle deposizioni testimoniali;
-mansioni come da ricorso, anche alla luce delle dichiarazioni dei testimoni;
-insussistenza di apprendistato, non essendo indicato nel contratto scritto
(prodotto dalla datrice di lavoro) alcun progetto formativo ed avendo i testimoni confermato lo svolgimento in modo pieno delle mansioni sin dall'inizio del rapporto;
-difetto di prova circa il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie;
-insussistenza del diritto della all'indennità di preavviso, stante Pt_1
l'inadempimento datoriale circa le spettanze retributive e la legittimità
delle dimissioni per giusta causa della . CP_1
5 Alla stregua di tali profili, il Tribunale ha attribuito alla CP_1
complessivi € 33.644,40 lordi (così suddivisi: € 29.019,16 a titolo di differenza paga, 13^, 14^ , ed € 4.625,33 per TFR), come da ipotesi 1 sub
2 a pagg. 7 e 11 della CTU contabile di primo grado (escludendo da tale ipotesi la voce inerente le ferie).
Avverso tale decisione la lavoratrice non ha proposto alcun gravame, né
per ottenere gli emolumenti non riconosciuti dal primo giudice né per rivendicare un importo superiore a quello già accordatole dalla sentenza.
L'appello è stato invece proposto solo dalla datrice di lavoro, che ha dedotto di avere già versato in costanza di rapporto tutto quanto dovuto alla . CP_1
Ha allegato a tal fine nuovi documenti, non prodotti tempestivamente in prime cure, in ordine ai quali la lavoratrice ha eccepito la tardività.
La ha altresì osservato che il CTU, nell'elaborare i conteggi, non Pt_1
ha detratto le somme già pagate alla a titolo di TFR, documentate CP_1
dalle quietanze allegate in primo grado.
Non è stata invece proposta alcuna impugnazione, ad opera della Pt_1
in merito all'avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale inerente l'indennità di preavviso.
6 Ciò chiarito, a parere del Collegio, la pronunzia di prime cure va confermata, tranne che per l'importo spettante alla a titolo di CP_1
TFR.
In ordine alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro subordinato non vi sono contestazioni fra le parti.
La documentazione allegata in giudizio attesta:
-l'assunzione della alle dipendenze della a partire dal CP_1 Pt_1
08/11/2012 con contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, con mansioni di impiegata (apprendistato per 30 mesi nel livello 6 e successivo inquadramento nel livello 5 e poi nel livello 4 del CCNL commercio terziario);
-la trasformazione in contratto a tempo pieno dal 01/10/2013 per n. 40 ore settimanali (v. missiva datoriale del 30/09/2013 e comunicazione Unilav
del 02/10/2013);
-la modifica in rapporto part time dal 05/12/2013 per n. 22 ore settimanali
(v. atto scritto del 04/12/2013 e comunicazione Unilav del 10/12/2013);
-la cessazione del rapporto per dimissioni della senza preavviso CP_1
in data 29/08/2016 (v. dimissioni telematiche inoltrate tramite il
Patronato);
7 -l'esecuzione della prestazione in via continuativa dal 08/11/2012 al
26/08/2016, come attestano anche le buste paga rilasciate dalla datrice.
Per quanto riguarda le mansioni e l'inquadramento, i testi escussi dal
Tribunale hanno confermato che all'interno dell'ufficio della ditta Pt_1
(che svolgeva attività di consulenza finanziaria):
“aveva contatti diretti con la clientela, richiedeva e Controparte_1
consultava la relativa documentazione, istruiva le pratiche di finanziamento, contattava le banche e le varie finanziarie nonché gli uffici preposti”; “riceveva gli ordini da (teste Parte_1 Tes_1
che lavorava per la ditta CED di ubicata nel
[...] Tes_2
medesimo luogo);
- svolgeva attività “consistita nell'istruttoria delle Controparte_1
pratiche di finanziamento, nei rapporti con la clientela e con gli operatori bancari e finanziari”; “fu la a dirmi di rapportarmi per lo Pt_1
svolgimento di tale attività con (teste Controparte_1 _3
, collaboratore della ditta .
[...] Pt_1
Secondo la declaratoria del CCNL commercio terziario (pacificamente applicabile al rapporto di lavoro e richiamato anche nel contratto di lavoro
8 individuale nonché recepito nelle buste paga), nel livello 4 rientrano i lavoratori “addetti a mansioni d'ordine e di segreteria”.
Nell'inferiore livello 5 sono inclusi invece i meri “archivisti-protocollisti”,
i “fatturisti” e gli “schedaristi”, e altri lavoratori che hanno comunque mansioni diverse da quelle impiegatizie svolte dalla (es. aiuto CP_1
commesso, conducente di autovetture, operai qualificati).
Fanno parte del livello 6, poi, i dipendenti che eseguono compiti di tipo manuale, come “operai comuni”, “portapacchi” e “guardiani di deposito”,
cioè lavoratori che eseguono mansioni del tutto differenti da quelle assegnate alla . CP_1
Alla luce di quanto emerge dalle deposizioni testimoniali, oltre alla conferma dell'espletamento da parte della appellata dei compiti propri del livello 4 sin dall'inizio del rapporto di lavoro, risulta altresì omessa qualsiasi attività di formazione idonea a configurare l'effettiva esistenza del rapporto di apprendistato.
La lavoratrice è stata in effetti inserita pienamente nell'organizzazione aziendale, con attribuzione delle incombenze proprie del livello 4, senza che sia stata offerta la prova (che era onere della datrice fornire) di una concreta opera formativa.
9 Costituisce circostanza documentata e valorizzata dal Tribunale, e non smentita da contrari elementi, del resto, che il contratto di apprendistato non recasse alcuna indicazione di un progetto formativo.
Quanto all'orario di lavoro, risulta accertato in giudizio che la prestazione fosse resa dalla a tempo pieno, ad onta della formale presenza del CP_1
contratto part time.
I testi hanno invero riferito in prime cure che:
-la appellata lavorava da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
14,30 alle 19,30, restando talora anche più tardi, cioè il venerdì per fare le pulizie dell'ufficio oppure quando vi erano riunioni di lavoro (teste
; Testimone_1
-la appellata lavorava da lunedì a venerdì, alle volte anche sabato, dalle 9
del mattino alle 8 di sera (teste ). Testimone_3
Risulta pertanto che, contrariamente al nomen juris e al ridotto orario stilato nel primo contratto scritto di lavoro e nella trasformazione del
04/12/2013, la prestazione è stata di fatto resa dalla nell'intero CP_1
periodo oggetto di lite a tempo pieno e senza alcuna formazione.
La documentazione prodotta dalla appellante in secondo grado, oltre ad essere tardiva, appare altresì non conferente e non idonea a supportare le
10 doglianze della avverso la valutazione compiuta dal Tribunale Pt_1
sugli elementi istruttori già raccolti in prime cure.
L'attestato formalmente rilasciato circa l'apprendistato svolto, infatti, non assume rilevanza decisiva, stante quanto sopra già evidenziato in ordine al materiale configurarsi della prestazione lavorativa e alla prevalenza della prestazione resa di fatto ai fini retributivi.
L'espletamento di attività professionale in proprio ad opera della , CP_1
oltre ad essere stata tardivamente documentata dalla appellante, non costituisce comunque elemento determinante.
Trattasi invero di attività marginale, consistente nell'istruzione di un paio di pratiche di finanziamento per conto di FINETGROUP SRL di Cosenza;
per tale prestazione sporadica la ha ricevuto un compenso a titolo CP_1
di collaboratore autonomo (v. fattura n. 1 del 13/06/2014 relativa ad €
325,51 per “attività di intermediazione finanziaria svolta a maggio 2014”,
e fattura n. 2 del 25/08/2014 relativa ad € 1.451,99 per “attività di intermediazione finanziaria svolta a luglio 2014”).
La predetta attività è stata dunque svolta dalla nell'arco di soli 2 CP_1
mesi non continuativi in un solo anno, e si configura come un'attività non solo sporadica ma anche di scarsa consistenza e di esiguo valore
11 economico, onde appare del tutto compatibile con l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno instaurato con la (rapporto Pt_1
subordinato pacificamente durato in via continuativa dal 08/11/2012 al
26/08/2016).
Non emerge pertanto, dalla documentazione nuova fornita dalla parte qui appellante, alcun elemento indoneo a smentire la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione erogata dalla in costanza di rapporto è Pt_1
pacificamente quella di cui alle buste paga, come riconosciuto dalla stessa nel ricorso introduttivo. CP_1
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha recepito l'ipotesi 1 sub 2 della
CTU di prime cure.
Tuttavia, tale perizia non teneva conto delle somme già versate alla a titolo di TFR negli anni 2013, 2014 e 2015: trattasi di CP_1
versamenti tempestivamente documentati in primo grado dalla la Pt_1
quale aveva già prodotto sia le quietanze recanti la firma della CP_1
(non disconosciuta dalla lavoratrice) sia la stampa dei relativi bonifici,
contenenti l'espressa imputazione di pagamento.
12 La Corte ha dunque chiesto al CTU di primo grado di integrare la relazione contabile.
Nella relazione integrativa il CTU ha riscontrato che è stata già pagata a titolo di TFR la somma complessiva di € 2.268,48.
A questo punto, considerando l'ipotesi 1 sub 2 della CTU di primo grado già recepita dal Tribunale e detraendo quanto già percepito dalla RO
per TFR, emerge in favore della lavoratrice un credito complessivo di €
31.376,01 così suddiviso:
€ 29.019,16 per differenze retributive;
€ 2.356,85 per TFR (cioè € 4.625,33 maturati - € 2.268,48 già erogati).
In definitiva, l'appello della va parzialmente accolto, e la datrice Pt_1
va condannata al pagamento in favore della di € 31.376,01 in CP_1
luogo della somma di cui al dispositivo della sentenza di primo grado (€
33.644,40).
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ex art. 429 cpc come da
Cass. Sez. Un. n. 38/2001.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, con compensazione per 1/5, in ragione del ridimensionamento del quantum dovuto.
13 Il compenso spettante al CTU per l'integrazione peritale va posto interamente a carico della datrice di lavoro.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 470/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 195/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Vallo della Lucania, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellante al pagamento in favore di di complessivi € 31.376,01, oltre accessori ex Controparte_1
art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, di 4/5 delle spese del doppio grado, liquidate per intero in € 4.629,00 per il primo
14 grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, compensandole per
1/5;
3)pone a carico di il compenso per l'integrazione della Parte_1
CTU, liquidato con separato decreto.
Salerno, 05/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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