Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 28/02/2026, n. 697
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Sentenza 28 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo e violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 504/92 e dello Statuto del Contribuente

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, disapplicando la delibera comunale n. 99/2013 per illegittimità (incompetenza per materia e violazione di legge) e ritenendo inattendibili i valori OMI utilizzati per la determinazione del valore venale delle aree edificabili, in quanto non tenevano conto di tutti i parametri previsti dalla legge e delle condizioni specifiche dei terreni, come il rischio idrogeologico.

  • Accolto
    Mancata considerazione dell'apposizione del vincolo idrogeologico

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello. La Corte ha incidentalmente precisato che un vincolo idrogeologico non esclude il valore venale ma può comprimerlo, e che l'agibilità di un immobile è distinta dalla pianificazione urbanistica.

  • Accolto
    Mancata valutazione di ulteriore documentazione probatoria

    Tale motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello.

  • Accolto
    Principio della soccombenza

    Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92 e vengono liquidati in € 283,62 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, da distrarre in favore del difensore dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 28/02/2026, n. 697
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 697
    Data del deposito : 28 febbraio 2026

    Testo completo