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Sentenza 28 febbraio 2026
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 28/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 28/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2256/2022 depositato il 17/10/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Vittorio Veneto, 46 70019 AN BA elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 331/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
16/02/2022
atti impositivi:
- avviso di liquidazione n. 192 imu 2015 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 16.9.2022, poi iscritto a ruolo in data
17.10.2022 e depositato in data 21.10.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 331/02/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare in favore del proprio difensore dichiaratosene anticipatario. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021
(n. 9835 di prot. del 26.3.2021), emesso dal Comune di AN in data 26.3.2021 e notificato in data 6.4.2021.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2015, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 4 immobili ubicati nel territorio di tale Comune, costituiti da terreni agricoli (1) ed aree fabbricabili (3) ed identificati in conformità alle risultanze del catasto terreni e del catasto fabbricati del medesimo ente locale.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
1.724,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06, della sanzione pecuniaria al contempo inflitta e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che l'atto impositivo era immune dai vizi eccepiti dalla ricorrente e che la pretesa creditoria esercitata dall'ente locale era fondata.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
ella lamentava l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo, la sua nullità quale conseguenza del difetto di una valida sottoscrizione, il difetto di legittimazione attiva dell'ente locale, l'intervenuta decadenza dalla potestà accertativa, il difetto di motivazione dell'atto impositivo, la violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 504/92 e dello “Statuto del Contribuente”, la mancata considerazione dell'apposizione del vincolo idrogeologico ad opera dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale/Puglia e del suo riverbero sul valore delle aree, l'inesistenza di un omesso o parziale versamento dell'imposta e l'omesso esame di documenti decisivi ai fini della soluzione della controversia.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato;
a suo parere, la spedizione dell'atto impositivo attraverso il servizio denominato “raccomandata on line”, il quale vede il coinvolgimento dell'operatore postale denominato Società_1 S.p.A. - soggetto diverso da Società_2 S.p.A. (la quale è affidataria del servizio postale universale ai sensi del d. lgs. n. 261/99) - darebbe luogo al vizio già citato. Il motivo è infondato.
L'art. 1 comma 161 L. n. 296/06 prevede che l'ente locale, relativamente ai tributi di propria competenza oggetto di rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete ovvero omesse, notifica ai contribuenti un apposito avviso motivato anche mediante spedizione di una raccomandata a.r..
Il Comune di AN ha ritenuto, nella propria insindacabile discrezionalità, di spedire le raccomandate a.r. destinate al recapito degli avvisi di accertamento da esso emessi in relazione ai tributi di propria competenza avvalendosi della c.d. “raccomandata on line”.
Tale servizio, offerto da Società_2 S.p.A., implica che il mittente del materiale epistolare appronti il contenuto di ciascuna missiva a mezzo di una piattaforma digitale tramite cui essa viene archiviata in copia e trasmessa al soggetto incaricato della notifica (da effettuarsi tramite invio di piego Società_2raccomandato), soggetto che si identifica in S.p.A.; la stampa della missiva (nel caso di specie, dell'atto impositivo), il suo imbustamento, la preparazione del plico e la sua consegna al soggetto incaricato della notifica (ed, in generale, le attività prodromiche all'invio della missiva per
Società_1mezzo del servizio postale) sono tuttavia svolte da S.p.A., società interamente partecipata da Società_2 S.p.A.; ciò è infatti contemplato dalle condizioni di svolgimento del servizio denominato
“raccomandata on line”.
Ad ogni buon conto, le attività effettuate da Società_1 S.p.A. precedono la notifica vera e propria (che inizia con la spedizione del plico effettuata attraverso la sua consegna all'ufficiale postale incaricato del recapito) e sono mere attività materiali propedeutiche ad essa;
Società_1 S.p.A. in sostanza, per conto della società di diritto pubblico da cui essa è interamente partecipata, si limita a fornire al soggetto convenzionato che si avvale delle sue prestazioni (nel caso di specie, l'ente locale appellato), un servizio che consta dello svolgimento di un'attività complementare e preparatoria di quella autenticamente consistente nella spedizione della missiva, la quale resta una prerogativa esclusiva di
Società_2 S.p.A. in quanto titolare del servizio universale ai sensi del d. lgs. n. 261/99. Tali attività preparatorie e complementari, pertanto, non hanno alcun riverbero sull'esistenza o sulla validità della notifica.
Peraltro, come si desume dall'esame della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'avviso di accertamento impugnato è stato recapitato, il soggetto notificatore, autore e responsabile del suo perfezionamento, è Società_2 S.p.A. e non Società_1 S.p.A..
L'appellante assume poi che la ricevuta di accettazione on line del contenuto digitale dell'atto
Società_1impositivo predisposto dal Comune di AN sarebbe stata rilasciata da S.p.A., la quale non sarebbe affidataria del servizio postale universale ma titolare di una mera autorizzazione generale e perciò tale atto sarebbe privo di validità.
La ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'avviso di accertamento è stato spedito, la quale ha valore di atto pubblico, risulta formata da Società_2 S.p.A. la quale ha attestato anche la data di effettuazione dell'accettazione on line.
La dimostrazione della falsità di tale attestazione (e di contro della provenienza dell'accettazione on line da Società_1 S.p.A.) avrebbe implicato la proposizione di una querela di falso, che invece difetta.
Infine la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “La inesistenza della notificazione …, infatti, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 9066/24); in sintesi la notifica è inesistente quando manca l'atto oggetto della notifica ovvero sono assenti l'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e titolato ad esercitare il relativo potere o, ancora, l'attività di consegna.
Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali ipotesi, giacché l'attività della Società_1 S.p.A. è rimasta estranea tanto alla trasmissione dell'avviso di accertamento quanto alla sua consegna. Da ultimo va rammentato che la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la raccomandata on line presenta gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata: pertanto, non vi è motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta Società_2dall'attestazione rilasciata dal Centro di gestione di ” (Cass. Pen. Sez. II° sent. n.
28943/14).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'assenza di sottoscrizione dell'atto impositivo e la conseguente mancanza di legittimazione attiva dell'ufficio impositore (a cui farebbe tacitamente seguito l'invalidità dell'avviso di accertamento).
Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato non sussiste;
infatti, l'art. 1 comma 162 ultimo periodo L. n. 296/06 prevede che
“Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”;
l'avviso di accertamento risulta ritualmente sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo
Nominativo_1; la sottoscrizione di quest'ultimo è stata apposta sull'avviso (come, verosimilmente, su tutti gli altri avvisi di accertamento emessi dal Comune di AN nel medesimo anno di imposta) ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. n. 549/95, il quale prevede che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per
l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
L'avviso di accertamento impugnato è stato approntato mediante l'utilizzo di un sistema informatico automatizzato;
su di esso pertanto la sottoscrizione del funzionario comunale che ne risulta autore è stata apposta mediante stampigliatura meccanizzata ai sensi della norma di legge appena ricordata;
quest'ultima è stata pienamente rispettata poiché l'apposizione della sottoscrizione con le modalità poc'anzi citate è stata preceduta dall'espressa individuazione del funzionario comunale titolato a ricorrere ad essa, avvenuta con la determina n. 1433 del 7.12.2017 del Dirigente del Settore
Finanziario del Comune appellato.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di tributi regionali e locali, qualora
l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 12756/19; cfr. anche in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11054/24).
La lagnanza dell'appellante si fonda su un equivoco: l'avviso di accertamento impugnato è incorporato in un documento cartaceo, notificato con le forme consentanee alla sua natura;
la possibilità di archiviazione del materiale digitale dal quale esso è stato creato non lo trasforma nella copia analogica di un documento informatico, poiché la versione originale dell'avviso resta quella stampata su supporto cartaceo e spedita al contribuente, la quale è senza dubbio un documento analogico. Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze afferenti all'assenza di sottoscrizione digitale, alla violazione dell'art. 71 d. lgs. n. 82/05 ed alla mancanza di una notifica avvenuta per il tramite della p.e.c.. Con il terzo motivo di gravame l'appellante denuncia la decadenza del Comune appellato dalla potestà di accertamento dell'imposta.
Il motivo è infondato. L'appellante sostiene che il termine quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 L. n. 296/06 non sarebbe stato tempestivamente interrotto poiché non vi sarebbe la prova del fatto che la consegna dell'avviso di accertamento a Società_2 S.p.A. è avvenuta entro la sua scadenza. Dall'esame della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'atto impositivo è stato spedito si desume che Società_2 S.p.A. attesta che l'accettazione on line della missiva è avvenuta in data
26.3.2021.
Attese la natura di atto pubblico di tale documento e la sua attitudine fidefaciente prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., ne consegue che qualsiasi contestazione mossa al profilo estrinseco del suo contenuto avrebbe dovuto essere accompagnata dalla proposizione di una querela di falso, che nel caso di specie
è mancata.
Per tale ragione la doglianza dell'appellante non è condivisibile. Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia il difetto di motivazione dell'atto impositivo, la violazione dell'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 e quella dello Statuto del Contribuente.
Il motivo è fondato. Occorre osservare che la compiuta disamina di tale motivo presuppone la valutazione della legittimità
e della fondatezza della delibera n. 99 del 25.11.2013 della Giunta Comunale di AN.
Tale delibera costituisce il fulcro della pretesa creditoria esercitata dall'ufficio impositore e l' “atto presupposto” dell'avviso di accertamento impugnato, almeno in riferimento alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili possedute dalla contribuente nel territorio comunale (come si legge espressamente nella premessa dell'atto impositivo deputata alla capitolazione delle ragioni giuridiche a fondamento della decisione con esso adottata).
Essa ha quale oggetto la “Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. Misure organizzative” ed, in sostanza, prende atto e recepisce il contenuto di una relazione predisposta in data
25.10.2013 dal Settore Assetto del Territorio del medesimo Comune al fine di dare attuazione all'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11 conv. in L. n. 214/11 (e di rimando all'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92) ossia allo scopo di stimare i valori delle aree fabbricabili presenti all'interno del territorio comunale.
Va invero ricordato che l'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11 conv. in L. n. 214/11 stabilisce che “La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo” e che l'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 prevede che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Considerato il peso di questa delibera nella complessiva economia della pretesa creditoria esercitata dall'ente locale, appare necessario valutarne innanzitutto la legittimità, come si è anticipato, e verificare se ricorrono gli estremi per la sua disapplicazione.
Il potere di disapplicazione del regolamento o dell'atto amministrativo generale presupposto dall'atto impositivo è riconosciuto al giudice tributario dall'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92 il quale dispone che
“Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
La Suprema Corte, con riferimento all'iniziativa ed ai limiti del suo esercizio, ha affermato che “il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per
l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 l. 20 marzo
1865 n. 2248, all. E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 9631/12; cfr. anche Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 12545/16); ed ha inoltre sancito (anche di recente) che “il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell'ordinamento anche prima dell'espresso riconoscimento - operato dall'art. 12, comma 2, della l. n.
448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25935/24).
Esaminando tanto il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio quanto l'atto di appello, appare evidente che la delibera n. 99/2013 della giunta del Comune di AN è ripetutamente menzionata e coinvolta nelle censure sollevate dall'attuale appellante;
il motivo di appello in disamina
è introdotto proprio da una critica all'inadeguatezza dei valori delle aree fabbricabili stabiliti da essa. Ne discende che sussistono i requisiti delineati dal giudice di legittimità per valutare la possibilità, anche in via officiosa, di una sua disapplicazione.
La disapplicazione della delibera n. 99/2013 va disposta giacché essa appare illegittima per le ragioni che di seguito si esporranno. In primo luogo, occorre osservare che tale delibera è stata adottata in carenza di potere. Essa è stata adottata ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97, che stabilisce che “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:… g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
”; si tratta in sintesi della norma che attribuiva al Comune lo strumento necessario a dare attuazione pratica alla previsione contenuta nell'art. 5 comma
5 d. lgs. n. 504/92 (come richiamato per l'i.mu. dall'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11).
Tale norma è stata abrogata con riferimento all'applicazione dell'i.mu. dall'art. 4 comma 1 d.l. n.
16/2012 conv. in L. n. 44/2012; quest'ultima norma, al secondo periodo, ha previsto che “All' articolo
14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 , le parole: "agli articoli 52 e 59" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"”.
Ne consegue che nella formulazione vigente ratione temporis (ed applicabile anche all'anno di imposta 2015) l'art. 14 comma 6 d. lgs. n. 23/2011 intitolato “Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie” prevede che “E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; da tanto deriva che il
Comune in riferimento all'anno di imposta 2015 non era titolare del potere di emettere norme regolamentari nelle materie enumerate dall'art. 59 comma 1 d. lgs. n. 446/97, inclusa quella di cui alla lett. g). Pertanto, qualora si voglia riconoscere alla delibera n. 99/2013 natura di atto regolamentare (piuttosto che di atto amministrativo generale), deve concludersi che essa è illegittima in quanto adottata in carenza del relativo potere ed è perciò affetta da violazione di legge;
va a tal proposito ricordato che un risalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (dalla quale questa Corte intende discostarsi per le ragioni che infra saranno esposte;
cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 9216/07; sent. n.
16702/07; sent. n. 15555/10) attribuisce alla giunta comunale (piuttosto che al consiglio comunale) il potere di emettere l'atto regolamentare adottato dall'art. 59 d. lgs. n. 446/97.
Anche nel caso in cui si escluda la natura regolamentare della delibera giuntale in esame in favore di quella di atto amministrativo generale, questa Corte ritiene che essa sia affetta da un ulteriore vizio di legittimità. Invero, l'art. 42 d. lgs. n. 267/00, che prevede le competenze del consiglio comunale, stabilisce che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:… f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
…”.
L'art. 48 commi 2 e 3 d. lgs. n. 267/00, che prevede le competenze della giunta comunale, stabilisce invece “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”.
Da ultimo l'art. 107 d. lgs. n. 267/00 prevede quanto segue: al comma 2 “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”; al comma 3 “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:…h ) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
”; al comma 4 “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.
Dal quadro normativo appena composto si evince in primo luogo che l'ordinamento dei tributi comunali ricade nella competenza del consiglio comunale;
nella nozione di ordinamento del tributo è ricompresa anche la definizione della sua base imponibile ed in effetti gli artt. 13 comma 3 d.l. n.
201/11 e 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 (richiamato dal citato art. 13) non fanno altro che definire l'imponibile dell'i.mu. (fornita dal valore dell'immobile calcolato in rapporto ai criteri elencati nel suddetto art. 5 comma 5) dovuta in conseguenza del possesso delle aree fabbricabili. L'unico elemento dell'obbligazione tributaria attribuita alla competenza della giunta comunale è rappresentato dall'aliquota dei tributi amministrati dall'ente locale, la cui determinazione è espressamente sottratta al consiglio.
Ne discende quindi che la giunta comunale non era competente ad adottare una delibera dal contenuto analogo a quello posseduto dalla delibera n. 99/2013 giacché essa avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale.
Come anticipato, un orientamento della giurisprudenza di legittimità (calibrato sull'i.c.i.) reputa tuttavia che il potere accordato all'ente comunale dall'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 possa essere esercitato anche dalla giunta comunale (in luogo del consiglio) in quanto sarebbe stato riassegnato a quest'ultima dal d. lgs. n. 267/00, il quale riserverebbe al consiglio soltanto l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e in questi ultimi non sarebbe ricompresa la facoltà annoverata dall'art. 59 d. lgs. n. 446/97 (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sentt. nn. 9216/07, 16702/07, 15555/10 già citate nonché sent.
n. 13105/12 che le ricapitola).
Questa Corte ritiene di discostarsi da tale opinione per i molteplici motivi che si passa ad esporre. Il potere contemplato dall'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 ha natura regolamentare (la norma stabilisce espressamente che i comuni possono esercitarlo con regolamento adottato a norma dell'art. 52) e la devoluzione (sotto forma di trasferimento o di estensione o di nuova attribuzione) di un siffatto potere richiede necessariamente la previsione di una norma primaria, in conformità alle previsioni sia dell'art. 97 comma 1 Cost. che dell'art. 23 Cost.; non risulta però che una siffatta norma di legge sia stata emanata.
L'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili non può ritenersi estraneo all'ordinamento dell'i.mu. poiché essa si compenetra con la definizione e la delimitazione della base imponibile dell'imposta.
Il d. lgs. n. 267/00 non ha riassegnato alla giunta comunale una competenza afferente all'accertamento dell'i.c.i. in origine appartenuta al consiglio, come si legge in particolare in Cass. Civ. Sez. Trib. sent.
n. 16702/07; la pronuncia che la Suprema Corte a tal proposito richiama ed a cui afferma di dare seguito – ovvero Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 12345/05 – si riferisce soltanto alla determinazione delle aliquote dell'i.c.i., la quale in effetti nell'ultimo decennio dello scorso secolo è stata a più riprese spostata dalla giunta al consiglio comunale e viceversa (attribuzione alla giunta ex art. 6 comma 1 d. lgs. n. 504/92; attribuzione al consiglio ex art. 3 comma 53 L. n. 662/96; nuova attribuzione alla giunta ex art. 42 comma 1 lett. f) d. lgs. n. 267/00); tale pronuncia non si riferisce invece a nessun altro elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto la corresponsione dell'i.c.i. (ed ancor meno quello dell'i.mu.), meno che mai al peculiare profilo dell'imponibile dell'i.mu. rappresentato dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile;
né constano altre pronunce della Suprema Corte che estendono il principio appena ricordato ad elementi dell'obbligazione tributaria diversi dall'aliquota.
Inoltre, l'art. 48 comma 3 d. lgs. n. 267/00 afferma espressamente l'ambito di intervento della potestà regolamentare riconosciuta alla giunta comunale: l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ancora, l'ordinamento non annovera norme di regolamento (ossia fonti del diritto di rango secondario promananti da un'autorità amministrativa competente ad emanarle e capaci di innovare l'ordinamento giuridico) prive di natura imperativa ossia prive della capacità di affermarsi in modo cogente erga omnes, anche contro la volontà dei loro destinatari. Va ribadito dunque che, alla luce del quadro normativo attualmente vigente, la delibera n. 99/2013 del
Comune di AN risulta viziata da incompetenza per materia;
del resto, indipendentemente dalla discettazione teorica in merito all'esistenza del riscontrato vizio di legittimità di tale atto, non può sottacersi anche solo incidentalmente che la decisione perseguita dall'amministrazione comunale ha finito per sottrarre alla fisiologica dialettica propria del consiglio comunale la discussione su una delicata materia fornita di copertura costituzionale. Qualora non si voglia accreditare la tesi a cui questa Corte aderisce, l'incompetenza per materia della giunta comunale va ravvisata anche per una differente ragione.
Se si esclude la natura regolamentare della delibera n. 99/2013, va rilevato però che la giunta comunale si limita a recepire in un atto amministrativo generale (e non regolamentare) la codificazione del procedimento di stima (con la declinazione dei relativi criteri) del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio del Comune di AN.
La delibera possiede quindi quale proprio oggetto una valutazione di natura eminentemente tecnica che comporta l'adozione di un'attestazione dei criteri di computo del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ovvero – in ogni caso – l'espressione di una manifestazione di giudizio, come detto, di natura tecnico – estimativa. Ed allora l'atto dell'amministrazione comunale deputato a trasporre l'efficacia di tali criteri nell'ambito della ricostruzione del gettito del tributo in discorso avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente del Settore Finanziario del Comune di AN (al cui interno è incardinato il Servizio
Tributi), come previsto dall'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00, e non invece dalla giunta comunale. A tal fine si rammenta che, ai sensi del già ricordato art. 107 comma 3 lett. h) d. lgs. n. 267/00, qualsiasi atto integrante una manifestazione di giudizio (anche tecnico, lo si ripete) va assunto dal dirigente comunale, anche se confluente in un provvedimento in grado di impegnare il Comune nei confronti dei terzi (comma 2 dell'art. 107 d. lgs. n. 267/00). D'altro canto, non esiste una norma primaria che contempla la deroga delle attribuzioni dirigenziali enunciate nella lett. h) dell'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00.
Ancora, la determinazione del valore venale delle aree edificabili esula dalle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo della giunta;
infatti, ai sensi dell'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00,
i compiti ricompresi in tali funzioni e ricadenti nella competenza della giunta lo sono in forza della previsione di una norma di legge o dello statuto comunale (tale norma riserva agli organi di governo –
e quindi alla giunta comunale – i compiti “ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo”) ma in assenza di simili previsioni essi ricadono nella competenza della dirigenza comunale;
al momento non si rinvengono norme di legge o previsioni dello Statuto del Comune di AN che attribuiscano alla giunta comunale il potere di svolgere a fini statistici un'attività ricognitiva dei valori commerciali degli immobili situati nel territorio comunale, individuati o desunti secondo le modalità di volta in volta ritenute opportune o preferibili. Nel caso di specie non si riscontra una norma di legge o dello Statuto del Comune di AN in grado di attrarre tra i compiti di indirizzo tipici della giunta comunale l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili e di fungere da fondamento della competenza ad assumere la più volte citata delibera n. 99/2013; ciò non toglie che, come si spiegherà meglio in seguito, il Comune resta titolare del potere di dimostrare prima nell'ambito del singolo procedimento di accertamento intrapreso nei confronti di ciascun contribuente e poi nell'ambito dell'eventuale processo, che abbia a seguirne, l'entità dell'imponibile e dell'imposta; si tratterà tuttavia di una valutazione e di una dimostrazione individualizzata ed incentrata sull'effettivo valore dell'area edificabile posseduta da ciascun contribuente.
In conclusione e per esporre compiutamente lo stato della giurisprudenza, va anche osservato – a conferma delle argomentazioni finora esposte - che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che
“rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle tariffe della Tarsu, atteso che
l'art. 42, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, nello stabilire che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Pertanto, alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del t.u.e.l., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo statuto, del sindaco o del presidente della Provincia o degli organi di decentramento (art. 48, comma 2, del t.u.e.l.)” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 22545/17). Da ciò deriva che allo stato attuale della legislazione (ed in particolar modo dopo la modifica dell'art. 14 comma 6 d. lgs. n. 23/11 introdotta dall'art. 4 comma 1 d.l. n. 16/12) tale attività va ricompresa tra i compiti del dirigente comunale (altrimenti detto organo di decentramento), come peraltro costantemente sancito seppur per differenti materie dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ad es. T.a.r. Molise sent. n. 131/20; C.d.S. Sez. V° sent. n. 6779/18).
Consegue altresì che deve ribadirsi che la delibera n. 99/2013 del Comune di AN risulta affetta da incompetenza per materia anche sotto l'ulteriore profilo appena esaminato. Tale delibera in definitiva, alla luce delle motivazioni finora espresse, risulta affetta sia da violazione di legge che da incompetenza per materia;
ed è pertanto suscettibile di disapplicazione, anche officiosa, come previsto dall'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92; e dunque non va applicata in relazione all'oggetto della presente controversia.
A tal proposito va rilevato che nel corso del processo non è emersa prova dell'esistenza di una sentenza pronunciata dall'a.g.a. competente e passata in giudicato che escluda che la delibera n.
99/2013 sia affetta dai vizi di legittimità finora rilevati. Le argomentazioni appena svolte devono intendersi riferite anche alla delibera della giunta n. 60/18 del
Comune appellato.
A scanso di equivoci, va in via preliminare osservato che essa è stata adottata nell'anno 2018 e quindi non può applicarsi ad un'annualità di imposta (quale quella che viene in rilievo nella presente controversia ossia il 2015) precedente alla sua adozione;
a ciò deve aggiungersi che essa integra la delibera n. 99/2013 e quindi sconta tutti i vizi di legittimità (incompetenza e violazione di legge) che determinano la sua disapplicazione e dai quali anche essa appare affetta, poiché essa è stata emessa secondo lo stesso procedimento e con le medesime forme.
Alla statuizione così assunta da questa Corte consegue in primo luogo il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa creditoria spiccata dal Comune appellato;
l'esclusione di tale atto amministrativo dal paniere decisorio a cui la Corte può attingere implica infatti l'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, tutte incentrate sulla contestazione dei valori attribuiti ai propri suoli all'esito dell'applicazione della delibera e dei criteri utilizzati per applicarli. Al contempo ed in conseguenza di quanto appena affermato, il motivo di gravame in esame non è fondato nella parte in cui adombra la violazione dello Statuto del Contribuente;
tale motivo risulta più dettagliatamente esplicitato nel ricorso introduttivo del processo di primo grado nel quale si lamenta – sotto la medesima rubrica – la mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti di trasferimento da cui sarebbe stato ricavato il valore delle aree edificabili di proprietà della contribuente.
Tale doglianza è infondata. L'atto impositivo non richiama nel proprio testo atti di trasferimento del diritto di proprietà di immobili attigui all'area edificabile della contribuente utilizzati quale termine di comparazione nell'ambito dell'attività di stima del valore venale in comune commercio dei cespiti dell'appellante; pertanto, non sorge a carico dell'ente locale neppure l'obbligo di allegare all'atto impositivo, a pena della sua nullità, questi ultimi atti negoziali.
Ad ogni buon conto, anche se la delibera n. 99/2013 della giunta del Comune di AN non fosse disapplicata da questa Corte, al riconoscimento dell'infondatezza del diritto di credito vantato dall'ente locale si addiverrebbe ugualmente sulla scorta di differenti argomentazioni attinenti alla fondatezza del suo contenuto.
Vengono dunque in rilievo i profili del motivo di gravame che censurano il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la sua infondatezza per violazione dell'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92; in particolare viene dedotta l'inattendibilità dei valori impiegati dalla delibera n. 99/2013 al fine di stabilire il valore venale in comune commercio delle aree edificabili in quanto si tratta dei valori OMI. Tali censure sono condivisibili.
Come si legge nella delibera (pagg. nn. 3 e ss.) ed ancor prima nella relazione licenziata dal Settore
Assetto del Territorio in data 25.10.2013 (pagg. nn. 3 e ss.; tale relazione, avente ad oggetto la
“determinazione del valore delle aree fabbricabili”, è integralmente recepita da tale delibera e ne costituisce il sostanziale presupposto), il fondamento del metodo di calcolo predisposto dall'ente locale al fine di stabilire l'ammontare del valore venale in comune commercio (oltre che la prima fase del relativo procedimento) è costituito dall'individuazione dei valori OMI calcolati nel secondo semestre dell'anno 2012 per ciascuna delle zone in cui gli strumenti urbanistici vigenti in tale epoca avevano ripartito il territorio del Comune di AN.
Tali valori, tuttavia, sono carenti di un'apprezzabile attitudine dimostrativa della grandezza (valore venale o “VVI” come si legge nella delibera) di cui l'appellato si propone di fornire la prova. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito il principio di diritto (affermato in riferimento all'imposta di registro ma pienamente e pacificamente applicabile anche all'imposta oggetto della presente controversia) secondo cui “in tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità”; ed aveva prima ancora statuito che “le imposte di registro, ipotecaria e catastale non possono essere rettificate unicamente in base ai valori OMI i quali non costituiscono prova del valore venale in comune commercio del bene e necessitano di ulteriori indizi, che siano gravi, precisi e concordanti, e che è onere dell'amministrazione fornire” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5159/21; cfr. anche in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 1580/21). Ne discende che i valori OMI evocati dall'ufficio impositore nella delibera n. 99/2013, con i correttivi da essa annoverati, non appaiono sufficienti a supportare la sua pretesa creditoria;
essi d'altro canto, così come sono stati rielaborati dall'ufficio impositore, non tengono conto di tutti i parametri enunciati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 (in ogni caso, non sono adeguatamente espressivi della loro concreta consistenza), come – a tacer d'altro – degli oneri per i lavori di adattamento del terreno necessari alla realizzazione dei manufatti edilizi.
Quest'ultima voce, completamente obliterata, appare particolarmente influente nel caso di specie giacché, come risulta dall'abbondante documentazione cartografica ed amministrativa versata in atti, la peculiare morfologia del terreno della Indirizzo_1, attraversata dall'alveo della Lama Cutizza, espone le eventuali costruzioni realizzate al suo interno ad un rischio alluvionale che può essere scongiurato soltanto con la realizzazione di opere di contenimento e di mitigazione.
Per restare nel solco argomentativo finora percorso, appare tanto eclatante quanto arbitraria la scelta del criterio di stima dell'incidenza media dell'area sul valore del manufatto ultimato (elemento di calcolo che, a dirla tutta, non è affatto contemplato dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 e quindi dall'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11), stabilito in una misura pari al 20% del costo dell'immobile soltanto perché l'art. 36 comma 7 d.l. n. 223/06 conv. in L. n. 248/06 fissa in una misura identica il costo delle aree occupate dai manufatti edificati;
tale criterio si applica ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati (attività contabile svolta dalle imprese commerciali al fine della corretta rilevazione nel loro bilancio del valore dei loro cespiti immobiliari) e quindi non si addice affatto a soggetti – quali la stragrande maggioranza (quando non la totalità) dei proprietari delle aree coinvolte dalla delibera (in primis la contribuente) – che non sono titolari di imprese edili;
resta peraltro il fatto che il Comune appellato compie a tal riguardo una forzatura ermeneutica poiché estende indebitamente ed ingiustificatamente l'ambito di applicazione del citato art. 36, il quale risulta invece disciplinare un elemento di una diversa fattispecie impositiva (il calcolo delle quote di ammortamento degli immobili realizzati nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e quindi la determinazione di un peculiare elemento negativo del reddito di impresa) che non presenta profili di affinità o margini di similitudine con il tributo controverso.
Altrettanto arbitraria è la scelta degli ulteriori elementi correttivi delle quotazioni OMI e funzionali all'attualizzazione del valore dell'area edificabile, reperiti nel tempo di attesa previsto per la realizzazione della trasformazione edilizia e nel tasso di remunerazione degli investimenti ordinari a medio termine;
essi difatti non sono contemplati da alcuna norma di legge (di certo non dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92).
Del resto, dei quattro fattori elencati a pag. n. 6 della relazione del Settore Assetto del Territorio
(superficie dell'area, indice di fabbricabilità dell'area, superficie realizzabile del fabbricato, valore del fabbricato al mq.), tre (l'eccezione è rappresentata dall'indice di fabbricabilità) non risultano menzionati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92.
Si deve in conclusione riconoscere che il Comune di AN non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito;
le quotazioni OMI prese a riferimento dalla relazione tecnica ratificata dalla delibera di giunta n. 99/2013 non sono attendibili, come si è detto;
i valori delle aree comprese nella maglia C1 – 4d dell'attuale p.r.g., che tale relazione calcola, sono astratti e si riferiscono indistintamente a tutti i terreni inclusi nella superficie della Indirizzo_1 mentre invece la relazione tecnica a firma dellNominativo_2 (di cui si dirà a breve) ha chiarito e provato che le n.t.a. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale suddividono le aree insistenti nella suddetta maglia in tre diverse categorie a seconda del livello di pericolosità idraulica. L'ufficio impositore invero non ha fornito alcun elemento di prova correlato in modo preciso al valore venale espresso esclusivamente dalle aree ricadenti nelle particelle del Indirizzo_1 menzionate nell'atto impositivo e colpite dal tributo.
Del resto, non può tacersi che la circostanza per cui, nel giro di poche annualità, il Comune di AN con le delibere di giunta nn. 99/2013, 60/2018 e 155/20 abbia man mano più che sensibilmente ridotto la stima dei valori dei cespiti assoggettati all'imposta (con un contegno amministrativo che, al di là delle dichiarazioni effettuate dalla difesa dell'ente locale, appare incerto e ondivago) depone nel senso della ritenuta inaffidabilità della valutazione espressa nella relazione estimativa recepita dalla delibera n. 99/2013.
Per altro verso, il perfezionamento del piano di lottizzazione in cui ricadono anche le aree dell'appellante, posto in risalto dall'appellata, è circostanza ininfluente ai fini della presente controversia poiché tale evento si è verificato in epoca di gran lunga posteriore all'anno 2015.
L'appellante invece ha prodotto in atti materiale probatorio idoneo a fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito del proprio avversario;
il più significativo elemento di prova è costituito dall'elaborato tecnico a firma dell'Nominativo_2 e redatto in data 14.11.2018; questo documento comprova l'inaffidabilità del procedimento di calcolo suggellato dalla delibera n. 99/2013 il quale, in conseguenza dell'astrattezza del suo approccio, non tiene in alcun conto le effettive condizioni in cui versa l'area posseduta dalla contribuente in Indirizzo_1 ed il valore che essa
è suscettibile di esprimere (come il ripensamento effettuato con le delibere di giunta nn. 60/18 e 155/20 ha confermato); ed in particolare non tiene conto dell'incidenza del piano di assetto idrogeologico predisposto in data 15.12.2004 dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e delle evidenze rappresentate nella Carta Idrogeomorfologica trasmessa all'ente locale in data 24.11.2010; di tali circostanze invero si sarebbe dovuto tenere conto nell'ambito del procedimento di calcolo sancito dalla delibera n. 99/2013 e dunque il computo dei valori venali avrebbe dovuto essere tempestivamente rifatto prendendo in considerazione anche loro.
Da ciò deriva che, come anticipato, il calcolo trasfuso nell'atto impositivo non è corretto ed il diritto di credito da esso veicolato non è fondato. A tal riguardo va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “per la determinazione del valore imponibile ai fini IMU, il giudice deve verificare che la misura del valore venale in comune commercio attribuito ad un'area fabbricabile sia ricavata in base ai parametri vincolanti sanciti dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, ossia la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per i lavori necessari ad adeguare l'area alla costruzione, i prezzi medi per la vendita di terreni simili, l'anno di imposizione” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
27067/24); ed allora dall'esame della relazione del Settore Assetto del Territorio, approntata in data
25.10.2013 e poi recepita dalla delibera di giunta n. 99/2013 (cfr. pagg. nn. 9 e ss. “Ambito residenziale di tipo C1”), non risulta che il calcolo del c.d. “VVI” (sigla con la quale l'ente locale fa riferimento al valore venale in comune commercio dei suoi) abbia preso in considerazione – tra i suoi fattori – le limitazioni idrogeologiche incombenti sull'area in cui ricadono gli immobili colpiti dal tributo, le quali tuttavia fanno capo alla nozione di “zona territoriale di ubicazione”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante denuncia che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che il valore venale in comune commercio delle proprie aree edificabili sarebbe stato escluso dalla nota n. 6279 di prot. del 24.2.2010 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la quale avrebbe costituito il presupposto della delibera n. 12 del 19.6.2014 del Consiglio
Comunale di AN;
quest'ultima, siccome l'Autorità di Bacino segnalava che una cospicua parte
Indirizzo_1del territorio di AN (inclusa la ) era connotata da una non trascurabile pericolosità idraulica, stabiliva che i titoli abilitanti all'edificazione degli immobili da realizzare all'interno di tale territorio sarebbero stati sottoposti alla condizione (sancita da un formale atto di impegno) per la quale la loro agibilità sarebbe stata ottenuta soltanto dopo il collaudo di un canale deviatore appositamente progettato e realizzato al fine di convogliare le acque meteoriche all'origine del rischio di inondazione.
A parere dell'appellante l'apposizione di un siffatto vincolo idraulico ed idrogeologico che, per effetto della delibera n. 12/2014, comportava quantomeno il rinvio sine die della possibilità di ottenere l'agibilità degli immobili che ivi sarebbero stati edificati (con relativa perdita del valore commerciale).
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello.
Deve incidentalmente considerarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che soltanto l'imposizione sul fondo di un vincolo di inedificabilità assoluta priva l'area del proprio valore venale
(cfr. da ultimo ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 2070/24) mentre la presenza di un vincolo idrogeologico non sortisce tale effetto e può al limite comprimere l'entità del valore venale del cespite (cfr. a tal riguardo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 19963/19 secondo cui “in tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile”); e che infine l'agibilità di un immobile (artt. 222 r.d. n. 1265/34 e 26 d.p.r. n. 380/01) è una nozione del diritto edilizio che concerne il possesso in capo al singolo manufatto dei requisiti minimi di salubrità ed è invece avulsa dalla pianificazione urbanistica, generale e particolareggiata, attorno alla quale gravita il calcolo del valore venale.
Ancora, l'art. 36 comma 2 d.l. n. 223/06 conv. in L. n. 248/06, nel fornire la definizione di area edificabile ai fini dell'applicazione dell'i.v.a., dell'imposta di registro e dell'i.c.i. (art. 2 d. lgs. n. 504/92; quindi anche dell'i.mu. in ragione del richiamo contenuto nel d.l. n. 201/11), stabilisce che essa va considerata tale “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Anche il sesto motivo di gravame è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello, atteso che esso verte comunque sulla pretesa insussistenza della pretesa creditoria dell'ufficio impositore.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante denuncia la mancata valutazione di ulteriore documentazione versata agli atti del processo di primo grado, la quale dimostrerebbe l'effettivo ammontare del valore delle aree edificabili di sua proprietà.
Anche tale motivo risulta assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello. In definitiva, l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021 (n. 9835 di prot. del 26.3.2021) emesso dal
Comune di AN è infondato;
anche la pretesa creditoria ad esso sottostante deve perciò considerarsi infondata (con riguardo tanto alla maggiore imposta quanto alla sanzione pecuniaria).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
140/12 (Capo III°), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellante è un dottore commercialista.
Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Dunque, le spese e gli onorari di lite vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2). Per il processo di primo grado essi sono liquidati, in relazione all'attività di rappresentanza tributaria, nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2, maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 15 comma 1 septies d. lgs. n. 546/92, e sono quindi pari ad € 170,17.
Per il processo di secondo grado essi sono liquidati, in relazione all'attività di rappresentanza tributaria, nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e sono quindi pari ad € 113,45.
L'ammontare complessivo delle spese e degli onorari di causa ammontano ad € 283,62 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge, da distrarre in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della n. 331/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021 (n. 9835 di prot. del 26.3.2021) emesso dal Comune di AN;
condanna l'appellato al pagamento in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario e distrattario, delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 283,62, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge, ed alla refusione dell'importo del contributo unificato corrisposto al fine dell'iscrizione a ruolo di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 28/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2256/2022 depositato il 17/10/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di AN - Piazza Vittorio Veneto, 46 70019 AN BA elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 331/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
16/02/2022
atti impositivi:
- avviso di liquidazione n. 192 imu 2015 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore anticipatario;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 16.9.2022, poi iscritto a ruolo in data
17.10.2022 e depositato in data 21.10.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 331/02/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da liquidare in favore del proprio difensore dichiaratosene anticipatario. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021
(n. 9835 di prot. del 26.3.2021), emesso dal Comune di AN in data 26.3.2021 e notificato in data 6.4.2021.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2015, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 4 immobili ubicati nel territorio di tale Comune, costituiti da terreni agricoli (1) ed aree fabbricabili (3) ed identificati in conformità alle risultanze del catasto terreni e del catasto fabbricati del medesimo ente locale.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
1.724,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06, della sanzione pecuniaria al contempo inflitta e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che l'atto impositivo era immune dai vizi eccepiti dalla ricorrente e che la pretesa creditoria esercitata dall'ente locale era fondata.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
ella lamentava l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo, la sua nullità quale conseguenza del difetto di una valida sottoscrizione, il difetto di legittimazione attiva dell'ente locale, l'intervenuta decadenza dalla potestà accertativa, il difetto di motivazione dell'atto impositivo, la violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 504/92 e dello “Statuto del Contribuente”, la mancata considerazione dell'apposizione del vincolo idrogeologico ad opera dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale/Puglia e del suo riverbero sul valore delle aree, l'inesistenza di un omesso o parziale versamento dell'imposta e l'omesso esame di documenti decisivi ai fini della soluzione della controversia.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato;
a suo parere, la spedizione dell'atto impositivo attraverso il servizio denominato “raccomandata on line”, il quale vede il coinvolgimento dell'operatore postale denominato Società_1 S.p.A. - soggetto diverso da Società_2 S.p.A. (la quale è affidataria del servizio postale universale ai sensi del d. lgs. n. 261/99) - darebbe luogo al vizio già citato. Il motivo è infondato.
L'art. 1 comma 161 L. n. 296/06 prevede che l'ente locale, relativamente ai tributi di propria competenza oggetto di rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete ovvero omesse, notifica ai contribuenti un apposito avviso motivato anche mediante spedizione di una raccomandata a.r..
Il Comune di AN ha ritenuto, nella propria insindacabile discrezionalità, di spedire le raccomandate a.r. destinate al recapito degli avvisi di accertamento da esso emessi in relazione ai tributi di propria competenza avvalendosi della c.d. “raccomandata on line”.
Tale servizio, offerto da Società_2 S.p.A., implica che il mittente del materiale epistolare appronti il contenuto di ciascuna missiva a mezzo di una piattaforma digitale tramite cui essa viene archiviata in copia e trasmessa al soggetto incaricato della notifica (da effettuarsi tramite invio di piego Società_2raccomandato), soggetto che si identifica in S.p.A.; la stampa della missiva (nel caso di specie, dell'atto impositivo), il suo imbustamento, la preparazione del plico e la sua consegna al soggetto incaricato della notifica (ed, in generale, le attività prodromiche all'invio della missiva per
Società_1mezzo del servizio postale) sono tuttavia svolte da S.p.A., società interamente partecipata da Società_2 S.p.A.; ciò è infatti contemplato dalle condizioni di svolgimento del servizio denominato
“raccomandata on line”.
Ad ogni buon conto, le attività effettuate da Società_1 S.p.A. precedono la notifica vera e propria (che inizia con la spedizione del plico effettuata attraverso la sua consegna all'ufficiale postale incaricato del recapito) e sono mere attività materiali propedeutiche ad essa;
Società_1 S.p.A. in sostanza, per conto della società di diritto pubblico da cui essa è interamente partecipata, si limita a fornire al soggetto convenzionato che si avvale delle sue prestazioni (nel caso di specie, l'ente locale appellato), un servizio che consta dello svolgimento di un'attività complementare e preparatoria di quella autenticamente consistente nella spedizione della missiva, la quale resta una prerogativa esclusiva di
Società_2 S.p.A. in quanto titolare del servizio universale ai sensi del d. lgs. n. 261/99. Tali attività preparatorie e complementari, pertanto, non hanno alcun riverbero sull'esistenza o sulla validità della notifica.
Peraltro, come si desume dall'esame della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'avviso di accertamento impugnato è stato recapitato, il soggetto notificatore, autore e responsabile del suo perfezionamento, è Società_2 S.p.A. e non Società_1 S.p.A..
L'appellante assume poi che la ricevuta di accettazione on line del contenuto digitale dell'atto
Società_1impositivo predisposto dal Comune di AN sarebbe stata rilasciata da S.p.A., la quale non sarebbe affidataria del servizio postale universale ma titolare di una mera autorizzazione generale e perciò tale atto sarebbe privo di validità.
La ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'avviso di accertamento è stato spedito, la quale ha valore di atto pubblico, risulta formata da Società_2 S.p.A. la quale ha attestato anche la data di effettuazione dell'accettazione on line.
La dimostrazione della falsità di tale attestazione (e di contro della provenienza dell'accettazione on line da Società_1 S.p.A.) avrebbe implicato la proposizione di una querela di falso, che invece difetta.
Infine la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “La inesistenza della notificazione …, infatti, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 9066/24); in sintesi la notifica è inesistente quando manca l'atto oggetto della notifica ovvero sono assenti l'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e titolato ad esercitare il relativo potere o, ancora, l'attività di consegna.
Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali ipotesi, giacché l'attività della Società_1 S.p.A. è rimasta estranea tanto alla trasmissione dell'avviso di accertamento quanto alla sua consegna. Da ultimo va rammentato che la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la raccomandata on line presenta gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata: pertanto, non vi è motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta Società_2dall'attestazione rilasciata dal Centro di gestione di ” (Cass. Pen. Sez. II° sent. n.
28943/14).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'assenza di sottoscrizione dell'atto impositivo e la conseguente mancanza di legittimazione attiva dell'ufficio impositore (a cui farebbe tacitamente seguito l'invalidità dell'avviso di accertamento).
Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato non sussiste;
infatti, l'art. 1 comma 162 ultimo periodo L. n. 296/06 prevede che
“Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”;
l'avviso di accertamento risulta ritualmente sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo
Nominativo_1; la sottoscrizione di quest'ultimo è stata apposta sull'avviso (come, verosimilmente, su tutti gli altri avvisi di accertamento emessi dal Comune di AN nel medesimo anno di imposta) ai sensi dell'art. 1 comma 87 L. n. 549/95, il quale prevede che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per
l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
L'avviso di accertamento impugnato è stato approntato mediante l'utilizzo di un sistema informatico automatizzato;
su di esso pertanto la sottoscrizione del funzionario comunale che ne risulta autore è stata apposta mediante stampigliatura meccanizzata ai sensi della norma di legge appena ricordata;
quest'ultima è stata pienamente rispettata poiché l'apposizione della sottoscrizione con le modalità poc'anzi citate è stata preceduta dall'espressa individuazione del funzionario comunale titolato a ricorrere ad essa, avvenuta con la determina n. 1433 del 7.12.2017 del Dirigente del Settore
Finanziario del Comune appellato.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di tributi regionali e locali, qualora
l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 12756/19; cfr. anche in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11054/24).
La lagnanza dell'appellante si fonda su un equivoco: l'avviso di accertamento impugnato è incorporato in un documento cartaceo, notificato con le forme consentanee alla sua natura;
la possibilità di archiviazione del materiale digitale dal quale esso è stato creato non lo trasforma nella copia analogica di un documento informatico, poiché la versione originale dell'avviso resta quella stampata su supporto cartaceo e spedita al contribuente, la quale è senza dubbio un documento analogico. Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze afferenti all'assenza di sottoscrizione digitale, alla violazione dell'art. 71 d. lgs. n. 82/05 ed alla mancanza di una notifica avvenuta per il tramite della p.e.c.. Con il terzo motivo di gravame l'appellante denuncia la decadenza del Comune appellato dalla potestà di accertamento dell'imposta.
Il motivo è infondato. L'appellante sostiene che il termine quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 L. n. 296/06 non sarebbe stato tempestivamente interrotto poiché non vi sarebbe la prova del fatto che la consegna dell'avviso di accertamento a Società_2 S.p.A. è avvenuta entro la sua scadenza. Dall'esame della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'atto impositivo è stato spedito si desume che Società_2 S.p.A. attesta che l'accettazione on line della missiva è avvenuta in data
26.3.2021.
Attese la natura di atto pubblico di tale documento e la sua attitudine fidefaciente prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., ne consegue che qualsiasi contestazione mossa al profilo estrinseco del suo contenuto avrebbe dovuto essere accompagnata dalla proposizione di una querela di falso, che nel caso di specie
è mancata.
Per tale ragione la doglianza dell'appellante non è condivisibile. Con il quarto motivo di gravame l'appellante denuncia il difetto di motivazione dell'atto impositivo, la violazione dell'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 e quella dello Statuto del Contribuente.
Il motivo è fondato. Occorre osservare che la compiuta disamina di tale motivo presuppone la valutazione della legittimità
e della fondatezza della delibera n. 99 del 25.11.2013 della Giunta Comunale di AN.
Tale delibera costituisce il fulcro della pretesa creditoria esercitata dall'ufficio impositore e l' “atto presupposto” dell'avviso di accertamento impugnato, almeno in riferimento alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili possedute dalla contribuente nel territorio comunale (come si legge espressamente nella premessa dell'atto impositivo deputata alla capitolazione delle ragioni giuridiche a fondamento della decisione con esso adottata).
Essa ha quale oggetto la “Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. Misure organizzative” ed, in sostanza, prende atto e recepisce il contenuto di una relazione predisposta in data
25.10.2013 dal Settore Assetto del Territorio del medesimo Comune al fine di dare attuazione all'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11 conv. in L. n. 214/11 (e di rimando all'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92) ossia allo scopo di stimare i valori delle aree fabbricabili presenti all'interno del territorio comunale.
Va invero ricordato che l'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11 conv. in L. n. 214/11 stabilisce che “La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo” e che l'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 prevede che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. Considerato il peso di questa delibera nella complessiva economia della pretesa creditoria esercitata dall'ente locale, appare necessario valutarne innanzitutto la legittimità, come si è anticipato, e verificare se ricorrono gli estremi per la sua disapplicazione.
Il potere di disapplicazione del regolamento o dell'atto amministrativo generale presupposto dall'atto impositivo è riconosciuto al giudice tributario dall'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92 il quale dispone che
“Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.
La Suprema Corte, con riferimento all'iniziativa ed ai limiti del suo esercizio, ha affermato che “il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per
l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 l. 20 marzo
1865 n. 2248, all. E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 9631/12; cfr. anche Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 12545/16); ed ha inoltre sancito (anche di recente) che “il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell'ordinamento anche prima dell'espresso riconoscimento - operato dall'art. 12, comma 2, della l. n.
448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 25935/24).
Esaminando tanto il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio quanto l'atto di appello, appare evidente che la delibera n. 99/2013 della giunta del Comune di AN è ripetutamente menzionata e coinvolta nelle censure sollevate dall'attuale appellante;
il motivo di appello in disamina
è introdotto proprio da una critica all'inadeguatezza dei valori delle aree fabbricabili stabiliti da essa. Ne discende che sussistono i requisiti delineati dal giudice di legittimità per valutare la possibilità, anche in via officiosa, di una sua disapplicazione.
La disapplicazione della delibera n. 99/2013 va disposta giacché essa appare illegittima per le ragioni che di seguito si esporranno. In primo luogo, occorre osservare che tale delibera è stata adottata in carenza di potere. Essa è stata adottata ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97, che stabilisce che “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:… g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
”; si tratta in sintesi della norma che attribuiva al Comune lo strumento necessario a dare attuazione pratica alla previsione contenuta nell'art. 5 comma
5 d. lgs. n. 504/92 (come richiamato per l'i.mu. dall'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11).
Tale norma è stata abrogata con riferimento all'applicazione dell'i.mu. dall'art. 4 comma 1 d.l. n.
16/2012 conv. in L. n. 44/2012; quest'ultima norma, al secondo periodo, ha previsto che “All' articolo
14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 , le parole: "agli articoli 52 e 59" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"”.
Ne consegue che nella formulazione vigente ratione temporis (ed applicabile anche all'anno di imposta 2015) l'art. 14 comma 6 d. lgs. n. 23/2011 intitolato “Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie” prevede che “E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; da tanto deriva che il
Comune in riferimento all'anno di imposta 2015 non era titolare del potere di emettere norme regolamentari nelle materie enumerate dall'art. 59 comma 1 d. lgs. n. 446/97, inclusa quella di cui alla lett. g). Pertanto, qualora si voglia riconoscere alla delibera n. 99/2013 natura di atto regolamentare (piuttosto che di atto amministrativo generale), deve concludersi che essa è illegittima in quanto adottata in carenza del relativo potere ed è perciò affetta da violazione di legge;
va a tal proposito ricordato che un risalente orientamento giurisprudenziale di legittimità (dalla quale questa Corte intende discostarsi per le ragioni che infra saranno esposte;
cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 9216/07; sent. n.
16702/07; sent. n. 15555/10) attribuisce alla giunta comunale (piuttosto che al consiglio comunale) il potere di emettere l'atto regolamentare adottato dall'art. 59 d. lgs. n. 446/97.
Anche nel caso in cui si escluda la natura regolamentare della delibera giuntale in esame in favore di quella di atto amministrativo generale, questa Corte ritiene che essa sia affetta da un ulteriore vizio di legittimità. Invero, l'art. 42 d. lgs. n. 267/00, che prevede le competenze del consiglio comunale, stabilisce che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:… f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
…”.
L'art. 48 commi 2 e 3 d. lgs. n. 267/00, che prevede le competenze della giunta comunale, stabilisce invece “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”.
Da ultimo l'art. 107 d. lgs. n. 267/00 prevede quanto segue: al comma 2 “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”; al comma 3 “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:…h ) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
”; al comma 4 “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.
Dal quadro normativo appena composto si evince in primo luogo che l'ordinamento dei tributi comunali ricade nella competenza del consiglio comunale;
nella nozione di ordinamento del tributo è ricompresa anche la definizione della sua base imponibile ed in effetti gli artt. 13 comma 3 d.l. n.
201/11 e 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 (richiamato dal citato art. 13) non fanno altro che definire l'imponibile dell'i.mu. (fornita dal valore dell'immobile calcolato in rapporto ai criteri elencati nel suddetto art. 5 comma 5) dovuta in conseguenza del possesso delle aree fabbricabili. L'unico elemento dell'obbligazione tributaria attribuita alla competenza della giunta comunale è rappresentato dall'aliquota dei tributi amministrati dall'ente locale, la cui determinazione è espressamente sottratta al consiglio.
Ne discende quindi che la giunta comunale non era competente ad adottare una delibera dal contenuto analogo a quello posseduto dalla delibera n. 99/2013 giacché essa avrebbe dovuto essere adottata dal consiglio comunale.
Come anticipato, un orientamento della giurisprudenza di legittimità (calibrato sull'i.c.i.) reputa tuttavia che il potere accordato all'ente comunale dall'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 possa essere esercitato anche dalla giunta comunale (in luogo del consiglio) in quanto sarebbe stato riassegnato a quest'ultima dal d. lgs. n. 267/00, il quale riserverebbe al consiglio soltanto l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e in questi ultimi non sarebbe ricompresa la facoltà annoverata dall'art. 59 d. lgs. n. 446/97 (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sentt. nn. 9216/07, 16702/07, 15555/10 già citate nonché sent.
n. 13105/12 che le ricapitola).
Questa Corte ritiene di discostarsi da tale opinione per i molteplici motivi che si passa ad esporre. Il potere contemplato dall'art. 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 ha natura regolamentare (la norma stabilisce espressamente che i comuni possono esercitarlo con regolamento adottato a norma dell'art. 52) e la devoluzione (sotto forma di trasferimento o di estensione o di nuova attribuzione) di un siffatto potere richiede necessariamente la previsione di una norma primaria, in conformità alle previsioni sia dell'art. 97 comma 1 Cost. che dell'art. 23 Cost.; non risulta però che una siffatta norma di legge sia stata emanata.
L'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili non può ritenersi estraneo all'ordinamento dell'i.mu. poiché essa si compenetra con la definizione e la delimitazione della base imponibile dell'imposta.
Il d. lgs. n. 267/00 non ha riassegnato alla giunta comunale una competenza afferente all'accertamento dell'i.c.i. in origine appartenuta al consiglio, come si legge in particolare in Cass. Civ. Sez. Trib. sent.
n. 16702/07; la pronuncia che la Suprema Corte a tal proposito richiama ed a cui afferma di dare seguito – ovvero Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 12345/05 – si riferisce soltanto alla determinazione delle aliquote dell'i.c.i., la quale in effetti nell'ultimo decennio dello scorso secolo è stata a più riprese spostata dalla giunta al consiglio comunale e viceversa (attribuzione alla giunta ex art. 6 comma 1 d. lgs. n. 504/92; attribuzione al consiglio ex art. 3 comma 53 L. n. 662/96; nuova attribuzione alla giunta ex art. 42 comma 1 lett. f) d. lgs. n. 267/00); tale pronuncia non si riferisce invece a nessun altro elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto la corresponsione dell'i.c.i. (ed ancor meno quello dell'i.mu.), meno che mai al peculiare profilo dell'imponibile dell'i.mu. rappresentato dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile;
né constano altre pronunce della Suprema Corte che estendono il principio appena ricordato ad elementi dell'obbligazione tributaria diversi dall'aliquota.
Inoltre, l'art. 48 comma 3 d. lgs. n. 267/00 afferma espressamente l'ambito di intervento della potestà regolamentare riconosciuta alla giunta comunale: l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ancora, l'ordinamento non annovera norme di regolamento (ossia fonti del diritto di rango secondario promananti da un'autorità amministrativa competente ad emanarle e capaci di innovare l'ordinamento giuridico) prive di natura imperativa ossia prive della capacità di affermarsi in modo cogente erga omnes, anche contro la volontà dei loro destinatari. Va ribadito dunque che, alla luce del quadro normativo attualmente vigente, la delibera n. 99/2013 del
Comune di AN risulta viziata da incompetenza per materia;
del resto, indipendentemente dalla discettazione teorica in merito all'esistenza del riscontrato vizio di legittimità di tale atto, non può sottacersi anche solo incidentalmente che la decisione perseguita dall'amministrazione comunale ha finito per sottrarre alla fisiologica dialettica propria del consiglio comunale la discussione su una delicata materia fornita di copertura costituzionale. Qualora non si voglia accreditare la tesi a cui questa Corte aderisce, l'incompetenza per materia della giunta comunale va ravvisata anche per una differente ragione.
Se si esclude la natura regolamentare della delibera n. 99/2013, va rilevato però che la giunta comunale si limita a recepire in un atto amministrativo generale (e non regolamentare) la codificazione del procedimento di stima (con la declinazione dei relativi criteri) del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio del Comune di AN.
La delibera possiede quindi quale proprio oggetto una valutazione di natura eminentemente tecnica che comporta l'adozione di un'attestazione dei criteri di computo del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ovvero – in ogni caso – l'espressione di una manifestazione di giudizio, come detto, di natura tecnico – estimativa. Ed allora l'atto dell'amministrazione comunale deputato a trasporre l'efficacia di tali criteri nell'ambito della ricostruzione del gettito del tributo in discorso avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente del Settore Finanziario del Comune di AN (al cui interno è incardinato il Servizio
Tributi), come previsto dall'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00, e non invece dalla giunta comunale. A tal fine si rammenta che, ai sensi del già ricordato art. 107 comma 3 lett. h) d. lgs. n. 267/00, qualsiasi atto integrante una manifestazione di giudizio (anche tecnico, lo si ripete) va assunto dal dirigente comunale, anche se confluente in un provvedimento in grado di impegnare il Comune nei confronti dei terzi (comma 2 dell'art. 107 d. lgs. n. 267/00). D'altro canto, non esiste una norma primaria che contempla la deroga delle attribuzioni dirigenziali enunciate nella lett. h) dell'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00.
Ancora, la determinazione del valore venale delle aree edificabili esula dalle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo della giunta;
infatti, ai sensi dell'art. 107 comma 2 d. lgs. n. 267/00,
i compiti ricompresi in tali funzioni e ricadenti nella competenza della giunta lo sono in forza della previsione di una norma di legge o dello statuto comunale (tale norma riserva agli organi di governo –
e quindi alla giunta comunale – i compiti “ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo”) ma in assenza di simili previsioni essi ricadono nella competenza della dirigenza comunale;
al momento non si rinvengono norme di legge o previsioni dello Statuto del Comune di AN che attribuiscano alla giunta comunale il potere di svolgere a fini statistici un'attività ricognitiva dei valori commerciali degli immobili situati nel territorio comunale, individuati o desunti secondo le modalità di volta in volta ritenute opportune o preferibili. Nel caso di specie non si riscontra una norma di legge o dello Statuto del Comune di AN in grado di attrarre tra i compiti di indirizzo tipici della giunta comunale l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili e di fungere da fondamento della competenza ad assumere la più volte citata delibera n. 99/2013; ciò non toglie che, come si spiegherà meglio in seguito, il Comune resta titolare del potere di dimostrare prima nell'ambito del singolo procedimento di accertamento intrapreso nei confronti di ciascun contribuente e poi nell'ambito dell'eventuale processo, che abbia a seguirne, l'entità dell'imponibile e dell'imposta; si tratterà tuttavia di una valutazione e di una dimostrazione individualizzata ed incentrata sull'effettivo valore dell'area edificabile posseduta da ciascun contribuente.
In conclusione e per esporre compiutamente lo stato della giurisprudenza, va anche osservato – a conferma delle argomentazioni finora esposte - che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che
“rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle tariffe della Tarsu, atteso che
l'art. 42, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, nello stabilire che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Pertanto, alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del t.u.e.l., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo statuto, del sindaco o del presidente della Provincia o degli organi di decentramento (art. 48, comma 2, del t.u.e.l.)” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 22545/17). Da ciò deriva che allo stato attuale della legislazione (ed in particolar modo dopo la modifica dell'art. 14 comma 6 d. lgs. n. 23/11 introdotta dall'art. 4 comma 1 d.l. n. 16/12) tale attività va ricompresa tra i compiti del dirigente comunale (altrimenti detto organo di decentramento), come peraltro costantemente sancito seppur per differenti materie dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ad es. T.a.r. Molise sent. n. 131/20; C.d.S. Sez. V° sent. n. 6779/18).
Consegue altresì che deve ribadirsi che la delibera n. 99/2013 del Comune di AN risulta affetta da incompetenza per materia anche sotto l'ulteriore profilo appena esaminato. Tale delibera in definitiva, alla luce delle motivazioni finora espresse, risulta affetta sia da violazione di legge che da incompetenza per materia;
ed è pertanto suscettibile di disapplicazione, anche officiosa, come previsto dall'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92; e dunque non va applicata in relazione all'oggetto della presente controversia.
A tal proposito va rilevato che nel corso del processo non è emersa prova dell'esistenza di una sentenza pronunciata dall'a.g.a. competente e passata in giudicato che escluda che la delibera n.
99/2013 sia affetta dai vizi di legittimità finora rilevati. Le argomentazioni appena svolte devono intendersi riferite anche alla delibera della giunta n. 60/18 del
Comune appellato.
A scanso di equivoci, va in via preliminare osservato che essa è stata adottata nell'anno 2018 e quindi non può applicarsi ad un'annualità di imposta (quale quella che viene in rilievo nella presente controversia ossia il 2015) precedente alla sua adozione;
a ciò deve aggiungersi che essa integra la delibera n. 99/2013 e quindi sconta tutti i vizi di legittimità (incompetenza e violazione di legge) che determinano la sua disapplicazione e dai quali anche essa appare affetta, poiché essa è stata emessa secondo lo stesso procedimento e con le medesime forme.
Alla statuizione così assunta da questa Corte consegue in primo luogo il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa creditoria spiccata dal Comune appellato;
l'esclusione di tale atto amministrativo dal paniere decisorio a cui la Corte può attingere implica infatti l'accoglimento delle rivendicazioni avanzate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, tutte incentrate sulla contestazione dei valori attribuiti ai propri suoli all'esito dell'applicazione della delibera e dei criteri utilizzati per applicarli. Al contempo ed in conseguenza di quanto appena affermato, il motivo di gravame in esame non è fondato nella parte in cui adombra la violazione dello Statuto del Contribuente;
tale motivo risulta più dettagliatamente esplicitato nel ricorso introduttivo del processo di primo grado nel quale si lamenta – sotto la medesima rubrica – la mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti di trasferimento da cui sarebbe stato ricavato il valore delle aree edificabili di proprietà della contribuente.
Tale doglianza è infondata. L'atto impositivo non richiama nel proprio testo atti di trasferimento del diritto di proprietà di immobili attigui all'area edificabile della contribuente utilizzati quale termine di comparazione nell'ambito dell'attività di stima del valore venale in comune commercio dei cespiti dell'appellante; pertanto, non sorge a carico dell'ente locale neppure l'obbligo di allegare all'atto impositivo, a pena della sua nullità, questi ultimi atti negoziali.
Ad ogni buon conto, anche se la delibera n. 99/2013 della giunta del Comune di AN non fosse disapplicata da questa Corte, al riconoscimento dell'infondatezza del diritto di credito vantato dall'ente locale si addiverrebbe ugualmente sulla scorta di differenti argomentazioni attinenti alla fondatezza del suo contenuto.
Vengono dunque in rilievo i profili del motivo di gravame che censurano il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la sua infondatezza per violazione dell'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92; in particolare viene dedotta l'inattendibilità dei valori impiegati dalla delibera n. 99/2013 al fine di stabilire il valore venale in comune commercio delle aree edificabili in quanto si tratta dei valori OMI. Tali censure sono condivisibili.
Come si legge nella delibera (pagg. nn. 3 e ss.) ed ancor prima nella relazione licenziata dal Settore
Assetto del Territorio in data 25.10.2013 (pagg. nn. 3 e ss.; tale relazione, avente ad oggetto la
“determinazione del valore delle aree fabbricabili”, è integralmente recepita da tale delibera e ne costituisce il sostanziale presupposto), il fondamento del metodo di calcolo predisposto dall'ente locale al fine di stabilire l'ammontare del valore venale in comune commercio (oltre che la prima fase del relativo procedimento) è costituito dall'individuazione dei valori OMI calcolati nel secondo semestre dell'anno 2012 per ciascuna delle zone in cui gli strumenti urbanistici vigenti in tale epoca avevano ripartito il territorio del Comune di AN.
Tali valori, tuttavia, sono carenti di un'apprezzabile attitudine dimostrativa della grandezza (valore venale o “VVI” come si legge nella delibera) di cui l'appellato si propone di fornire la prova. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito il principio di diritto (affermato in riferimento all'imposta di registro ma pienamente e pacificamente applicabile anche all'imposta oggetto della presente controversia) secondo cui “in tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità”; ed aveva prima ancora statuito che “le imposte di registro, ipotecaria e catastale non possono essere rettificate unicamente in base ai valori OMI i quali non costituiscono prova del valore venale in comune commercio del bene e necessitano di ulteriori indizi, che siano gravi, precisi e concordanti, e che è onere dell'amministrazione fornire” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5159/21; cfr. anche in termini Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 1580/21). Ne discende che i valori OMI evocati dall'ufficio impositore nella delibera n. 99/2013, con i correttivi da essa annoverati, non appaiono sufficienti a supportare la sua pretesa creditoria;
essi d'altro canto, così come sono stati rielaborati dall'ufficio impositore, non tengono conto di tutti i parametri enunciati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 (in ogni caso, non sono adeguatamente espressivi della loro concreta consistenza), come – a tacer d'altro – degli oneri per i lavori di adattamento del terreno necessari alla realizzazione dei manufatti edilizi.
Quest'ultima voce, completamente obliterata, appare particolarmente influente nel caso di specie giacché, come risulta dall'abbondante documentazione cartografica ed amministrativa versata in atti, la peculiare morfologia del terreno della Indirizzo_1, attraversata dall'alveo della Lama Cutizza, espone le eventuali costruzioni realizzate al suo interno ad un rischio alluvionale che può essere scongiurato soltanto con la realizzazione di opere di contenimento e di mitigazione.
Per restare nel solco argomentativo finora percorso, appare tanto eclatante quanto arbitraria la scelta del criterio di stima dell'incidenza media dell'area sul valore del manufatto ultimato (elemento di calcolo che, a dirla tutta, non è affatto contemplato dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 e quindi dall'art. 13 comma 3 d.l. n. 201/11), stabilito in una misura pari al 20% del costo dell'immobile soltanto perché l'art. 36 comma 7 d.l. n. 223/06 conv. in L. n. 248/06 fissa in una misura identica il costo delle aree occupate dai manufatti edificati;
tale criterio si applica ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati (attività contabile svolta dalle imprese commerciali al fine della corretta rilevazione nel loro bilancio del valore dei loro cespiti immobiliari) e quindi non si addice affatto a soggetti – quali la stragrande maggioranza (quando non la totalità) dei proprietari delle aree coinvolte dalla delibera (in primis la contribuente) – che non sono titolari di imprese edili;
resta peraltro il fatto che il Comune appellato compie a tal riguardo una forzatura ermeneutica poiché estende indebitamente ed ingiustificatamente l'ambito di applicazione del citato art. 36, il quale risulta invece disciplinare un elemento di una diversa fattispecie impositiva (il calcolo delle quote di ammortamento degli immobili realizzati nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e quindi la determinazione di un peculiare elemento negativo del reddito di impresa) che non presenta profili di affinità o margini di similitudine con il tributo controverso.
Altrettanto arbitraria è la scelta degli ulteriori elementi correttivi delle quotazioni OMI e funzionali all'attualizzazione del valore dell'area edificabile, reperiti nel tempo di attesa previsto per la realizzazione della trasformazione edilizia e nel tasso di remunerazione degli investimenti ordinari a medio termine;
essi difatti non sono contemplati da alcuna norma di legge (di certo non dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92).
Del resto, dei quattro fattori elencati a pag. n. 6 della relazione del Settore Assetto del Territorio
(superficie dell'area, indice di fabbricabilità dell'area, superficie realizzabile del fabbricato, valore del fabbricato al mq.), tre (l'eccezione è rappresentata dall'indice di fabbricabilità) non risultano menzionati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92.
Si deve in conclusione riconoscere che il Comune di AN non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito;
le quotazioni OMI prese a riferimento dalla relazione tecnica ratificata dalla delibera di giunta n. 99/2013 non sono attendibili, come si è detto;
i valori delle aree comprese nella maglia C1 – 4d dell'attuale p.r.g., che tale relazione calcola, sono astratti e si riferiscono indistintamente a tutti i terreni inclusi nella superficie della Indirizzo_1 mentre invece la relazione tecnica a firma dellNominativo_2 (di cui si dirà a breve) ha chiarito e provato che le n.t.a. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale suddividono le aree insistenti nella suddetta maglia in tre diverse categorie a seconda del livello di pericolosità idraulica. L'ufficio impositore invero non ha fornito alcun elemento di prova correlato in modo preciso al valore venale espresso esclusivamente dalle aree ricadenti nelle particelle del Indirizzo_1 menzionate nell'atto impositivo e colpite dal tributo.
Del resto, non può tacersi che la circostanza per cui, nel giro di poche annualità, il Comune di AN con le delibere di giunta nn. 99/2013, 60/2018 e 155/20 abbia man mano più che sensibilmente ridotto la stima dei valori dei cespiti assoggettati all'imposta (con un contegno amministrativo che, al di là delle dichiarazioni effettuate dalla difesa dell'ente locale, appare incerto e ondivago) depone nel senso della ritenuta inaffidabilità della valutazione espressa nella relazione estimativa recepita dalla delibera n. 99/2013.
Per altro verso, il perfezionamento del piano di lottizzazione in cui ricadono anche le aree dell'appellante, posto in risalto dall'appellata, è circostanza ininfluente ai fini della presente controversia poiché tale evento si è verificato in epoca di gran lunga posteriore all'anno 2015.
L'appellante invece ha prodotto in atti materiale probatorio idoneo a fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito del proprio avversario;
il più significativo elemento di prova è costituito dall'elaborato tecnico a firma dell'Nominativo_2 e redatto in data 14.11.2018; questo documento comprova l'inaffidabilità del procedimento di calcolo suggellato dalla delibera n. 99/2013 il quale, in conseguenza dell'astrattezza del suo approccio, non tiene in alcun conto le effettive condizioni in cui versa l'area posseduta dalla contribuente in Indirizzo_1 ed il valore che essa
è suscettibile di esprimere (come il ripensamento effettuato con le delibere di giunta nn. 60/18 e 155/20 ha confermato); ed in particolare non tiene conto dell'incidenza del piano di assetto idrogeologico predisposto in data 15.12.2004 dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e delle evidenze rappresentate nella Carta Idrogeomorfologica trasmessa all'ente locale in data 24.11.2010; di tali circostanze invero si sarebbe dovuto tenere conto nell'ambito del procedimento di calcolo sancito dalla delibera n. 99/2013 e dunque il computo dei valori venali avrebbe dovuto essere tempestivamente rifatto prendendo in considerazione anche loro.
Da ciò deriva che, come anticipato, il calcolo trasfuso nell'atto impositivo non è corretto ed il diritto di credito da esso veicolato non è fondato. A tal riguardo va ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “per la determinazione del valore imponibile ai fini IMU, il giudice deve verificare che la misura del valore venale in comune commercio attribuito ad un'area fabbricabile sia ricavata in base ai parametri vincolanti sanciti dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, ossia la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per i lavori necessari ad adeguare l'area alla costruzione, i prezzi medi per la vendita di terreni simili, l'anno di imposizione” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n.
27067/24); ed allora dall'esame della relazione del Settore Assetto del Territorio, approntata in data
25.10.2013 e poi recepita dalla delibera di giunta n. 99/2013 (cfr. pagg. nn. 9 e ss. “Ambito residenziale di tipo C1”), non risulta che il calcolo del c.d. “VVI” (sigla con la quale l'ente locale fa riferimento al valore venale in comune commercio dei suoi) abbia preso in considerazione – tra i suoi fattori – le limitazioni idrogeologiche incombenti sull'area in cui ricadono gli immobili colpiti dal tributo, le quali tuttavia fanno capo alla nozione di “zona territoriale di ubicazione”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante denuncia che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che il valore venale in comune commercio delle proprie aree edificabili sarebbe stato escluso dalla nota n. 6279 di prot. del 24.2.2010 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la quale avrebbe costituito il presupposto della delibera n. 12 del 19.6.2014 del Consiglio
Comunale di AN;
quest'ultima, siccome l'Autorità di Bacino segnalava che una cospicua parte
Indirizzo_1del territorio di AN (inclusa la ) era connotata da una non trascurabile pericolosità idraulica, stabiliva che i titoli abilitanti all'edificazione degli immobili da realizzare all'interno di tale territorio sarebbero stati sottoposti alla condizione (sancita da un formale atto di impegno) per la quale la loro agibilità sarebbe stata ottenuta soltanto dopo il collaudo di un canale deviatore appositamente progettato e realizzato al fine di convogliare le acque meteoriche all'origine del rischio di inondazione.
A parere dell'appellante l'apposizione di un siffatto vincolo idraulico ed idrogeologico che, per effetto della delibera n. 12/2014, comportava quantomeno il rinvio sine die della possibilità di ottenere l'agibilità degli immobili che ivi sarebbero stati edificati (con relativa perdita del valore commerciale).
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello.
Deve incidentalmente considerarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che soltanto l'imposizione sul fondo di un vincolo di inedificabilità assoluta priva l'area del proprio valore venale
(cfr. da ultimo ex multis Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 2070/24) mentre la presenza di un vincolo idrogeologico non sortisce tale effetto e può al limite comprimere l'entità del valore venale del cespite (cfr. a tal riguardo Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 19963/19 secondo cui “in tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile”); e che infine l'agibilità di un immobile (artt. 222 r.d. n. 1265/34 e 26 d.p.r. n. 380/01) è una nozione del diritto edilizio che concerne il possesso in capo al singolo manufatto dei requisiti minimi di salubrità ed è invece avulsa dalla pianificazione urbanistica, generale e particolareggiata, attorno alla quale gravita il calcolo del valore venale.
Ancora, l'art. 36 comma 2 d.l. n. 223/06 conv. in L. n. 248/06, nel fornire la definizione di area edificabile ai fini dell'applicazione dell'i.v.a., dell'imposta di registro e dell'i.c.i. (art. 2 d. lgs. n. 504/92; quindi anche dell'i.mu. in ragione del richiamo contenuto nel d.l. n. 201/11), stabilisce che essa va considerata tale “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Anche il sesto motivo di gravame è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello, atteso che esso verte comunque sulla pretesa insussistenza della pretesa creditoria dell'ufficio impositore.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante denuncia la mancata valutazione di ulteriore documentazione versata agli atti del processo di primo grado, la quale dimostrerebbe l'effettivo ammontare del valore delle aree edificabili di sua proprietà.
Anche tale motivo risulta assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di appello. In definitiva, l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021 (n. 9835 di prot. del 26.3.2021) emesso dal
Comune di AN è infondato;
anche la pretesa creditoria ad esso sottostante deve perciò considerarsi infondata (con riguardo tanto alla maggiore imposta quanto alla sanzione pecuniaria).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
140/12 (Capo III°), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12), nella parte in cui disciplina i compensi dovuti agli appartenenti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili poiché il difensore dell'appellante è un dottore commercialista.
Infatti, l'art. 15 comma quinquies d. lgs. n. 546/92 prevede che “I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali”.
Dunque, le spese e gli onorari di lite vengono quantificati ai sensi dell'art. 28 d.m. n. 140/12 (e del rimando in esso contenuto ai parametri presenti nella tabella C, ad esso allegata, riquadro 10.2). Per il processo di primo grado essi sono liquidati, in relazione all'attività di rappresentanza tributaria, nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2, maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 15 comma 1 septies d. lgs. n. 546/92, e sono quindi pari ad € 170,17.
Per il processo di secondo grado essi sono liquidati, in relazione all'attività di rappresentanza tributaria, nella misura dell'5% degli importi complessivi indicati nel riquadro 10.2. e sono quindi pari ad € 113,45.
L'ammontare complessivo delle spese e degli onorari di causa ammontano ad € 283,62 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge, da distrarre in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della n. 331/02/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 192 del 26.3.2021 (n. 9835 di prot. del 26.3.2021) emesso dal Comune di AN;
condanna l'appellato al pagamento in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario e distrattario, delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 283,62, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge, ed alla refusione dell'importo del contributo unificato corrisposto al fine dell'iscrizione a ruolo di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso