CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 569/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BZ01859 IMPOSTA SOSTIT. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale, dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità o comunque l'infondatezza totale o parziale, ed in tal caso disporre l'annullamento, in tutto o in parte, dell'atto impugnato in epigrafe specificato, sia quanto alle imposte, sia quanto alle sanzioni, sia quanto agli interessi, per i motivi esposti nel presente ricorso;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge e di rivalutazione monetaria oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione in favore del difensore.
Resistente/Appellato:
1) in via pregiudiziale, ma assorbente, dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 21, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992 perché proposto oltre i termini di legge;
2) nel merito, rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, respingere in ogni caso, per le motivazioni esposte in narrativa, la domanda di rifusione del danno da rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso, con condanna del Ricorrente al pagamento alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec il 27.6.2025 e quindi depositato in data 16.7.2025, Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate con il quale gli veniva contestata la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera che avrebbe conseguito nell'anno 2016, e ne ha chiesto l'annullamento adducendo sia la violazione delle normative contro le doppie imposizioni, sia l'assenza del presupposto oggettivo ex art. 18 del Tuir e 4 del DL 167/90 trattandosi di attività finanziarie gestite per il tramite di un intermediario finanziario residente.
Costituitasi in giudizio, la Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità del proprio operato, ed in via pregiudiziale ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
La controversia veniva trattata in Camera di Consiglio all'udienza del 20 gennaio 2026, all'esito della quale veniva pronunciato il dispositivo e trattenuta per la stesura della motivazione.
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 21 primo comma D.Lvo 546/92 in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel ricorso, notificato mediante pec all'Agenzia delle Entrate in data 17.6.2025 e quindi depositato in data
16.7.2025, parte ricorrente afferma che l'avviso gli sarebbe stato “comunicato in data 18.4.2025”.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, risulta che l'atto è stato spedito a mezzo dell'Ufficio Postale CMP Padova tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG: 38603637477-0 in data 23.12.2024.
Dall'avviso di ricevimento risulta che l'atto non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e che in data 2.1.2025 lo stesso è stato depositato presso l'Ufficio Postale e che di tale deposito, nella medesima data, ne è stata spedita comunicazione all'interessato mediante specifica raccomandata (c.d. CAD). Sempre dal medesimo avviso di ricevimento risulta un' attestazione datata 13.1.2025 secondo cui l'atto non è stato ritirato nel termine dei 10 giorni dalla data di spedizione della
CAD, con conseguente spedizione al mittente dell'avviso di ricevimento. E' stato altresì prodotto l'avviso di ricevimento della CAD, dal quale risulta che lo stesso, stante l'assenza del destinatario, è stato immesso nella cassetta postale.
Dalla busta contenete l'atto impugnato, prodotta da parte ricorrente, si evince che il relativo plico, rimasto in giacenza, è stato ritirato il 18.4.2024, come effettivamente indicato nel ricorso introduttivo.
La notifica, tuttavia, si era perfezionata decorsi dieci giorni dall'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio postale in seguito all'assenza del destinatario, e quindi in data 13.1.2025.
La materia delle notifiche a mezzo del servizio postale è disciplinata della Legge n. 890/1986.
L'art. 8 di detta Legge così dispone:
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
2. omissis
3. omissis
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
Da quanto precede si evince che risulta del tutto irrilevante che il ricorrente abbia provveduto a ritirare l'atto presso l'Ufficio postale in data 18 aprile 2025, venendone così a conoscenza, in quanto, in base appunto al richiamato disposto normativo, nel caso di specie la notifica, regolarmente eseguita in tutte le fasi previste, deve intendersi perfezionata in data 13.1.2025, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ci comunicazione dell'avvenuto deposito
Il ricorso andava quindi proposto mediante notifica da effettuarsi, a pena di inammissibilità, entro il 60° giorno da tale data, ex art. 21 primo comma D.Lvo 546/92 , e cioè entro il 15.3.2025, mentre risulta notificato il 27.6.2025.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza possibilità di entrare nel merito delle censure svolte da parte ricorrente;
le spese non possono che seguire la soccombenza, e, tenuto conto che non vi è stata la fase istruttorie e tenuto altresì conto della agevole difesa pregiudizialmente svolta dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene di dover liquidare le stesse in euro 1.501,60 per compensi oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese non documentate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.501,60 per compensi oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese non documentate. Venezia 20.01.2026 Il Presidente, relatore ed estensore Marino Almansi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 569/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301BZ01859 IMPOSTA SOSTIT. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale, dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità o comunque l'infondatezza totale o parziale, ed in tal caso disporre l'annullamento, in tutto o in parte, dell'atto impugnato in epigrafe specificato, sia quanto alle imposte, sia quanto alle sanzioni, sia quanto agli interessi, per i motivi esposti nel presente ricorso;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge e di rivalutazione monetaria oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione in favore del difensore.
Resistente/Appellato:
1) in via pregiudiziale, ma assorbente, dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 21, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992 perché proposto oltre i termini di legge;
2) nel merito, rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, respingere in ogni caso, per le motivazioni esposte in narrativa, la domanda di rifusione del danno da rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso, con condanna del Ricorrente al pagamento alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec il 27.6.2025 e quindi depositato in data 16.7.2025, Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate con il quale gli veniva contestata la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera che avrebbe conseguito nell'anno 2016, e ne ha chiesto l'annullamento adducendo sia la violazione delle normative contro le doppie imposizioni, sia l'assenza del presupposto oggettivo ex art. 18 del Tuir e 4 del DL 167/90 trattandosi di attività finanziarie gestite per il tramite di un intermediario finanziario residente.
Costituitasi in giudizio, la Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità del proprio operato, ed in via pregiudiziale ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
La controversia veniva trattata in Camera di Consiglio all'udienza del 20 gennaio 2026, all'esito della quale veniva pronunciato il dispositivo e trattenuta per la stesura della motivazione.
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 21 primo comma D.Lvo 546/92 in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel ricorso, notificato mediante pec all'Agenzia delle Entrate in data 17.6.2025 e quindi depositato in data
16.7.2025, parte ricorrente afferma che l'avviso gli sarebbe stato “comunicato in data 18.4.2025”.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, risulta che l'atto è stato spedito a mezzo dell'Ufficio Postale CMP Padova tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG: 38603637477-0 in data 23.12.2024.
Dall'avviso di ricevimento risulta che l'atto non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e che in data 2.1.2025 lo stesso è stato depositato presso l'Ufficio Postale e che di tale deposito, nella medesima data, ne è stata spedita comunicazione all'interessato mediante specifica raccomandata (c.d. CAD). Sempre dal medesimo avviso di ricevimento risulta un' attestazione datata 13.1.2025 secondo cui l'atto non è stato ritirato nel termine dei 10 giorni dalla data di spedizione della
CAD, con conseguente spedizione al mittente dell'avviso di ricevimento. E' stato altresì prodotto l'avviso di ricevimento della CAD, dal quale risulta che lo stesso, stante l'assenza del destinatario, è stato immesso nella cassetta postale.
Dalla busta contenete l'atto impugnato, prodotta da parte ricorrente, si evince che il relativo plico, rimasto in giacenza, è stato ritirato il 18.4.2024, come effettivamente indicato nel ricorso introduttivo.
La notifica, tuttavia, si era perfezionata decorsi dieci giorni dall'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio postale in seguito all'assenza del destinatario, e quindi in data 13.1.2025.
La materia delle notifiche a mezzo del servizio postale è disciplinata della Legge n. 890/1986.
L'art. 8 di detta Legge così dispone:
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
2. omissis
3. omissis
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
Da quanto precede si evince che risulta del tutto irrilevante che il ricorrente abbia provveduto a ritirare l'atto presso l'Ufficio postale in data 18 aprile 2025, venendone così a conoscenza, in quanto, in base appunto al richiamato disposto normativo, nel caso di specie la notifica, regolarmente eseguita in tutte le fasi previste, deve intendersi perfezionata in data 13.1.2025, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ci comunicazione dell'avvenuto deposito
Il ricorso andava quindi proposto mediante notifica da effettuarsi, a pena di inammissibilità, entro il 60° giorno da tale data, ex art. 21 primo comma D.Lvo 546/92 , e cioè entro il 15.3.2025, mentre risulta notificato il 27.6.2025.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza possibilità di entrare nel merito delle censure svolte da parte ricorrente;
le spese non possono che seguire la soccombenza, e, tenuto conto che non vi è stata la fase istruttorie e tenuto altresì conto della agevole difesa pregiudizialmente svolta dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene di dover liquidare le stesse in euro 1.501,60 per compensi oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese non documentate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.501,60 per compensi oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese non documentate. Venezia 20.01.2026 Il Presidente, relatore ed estensore Marino Almansi