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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1086/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CICALESE MONICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. CICALESE MONICA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“Voglia […] pronunciare ed omologare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
CP_1
1
2. i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. La moglie continuerà a risiedere nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, alla Via Antonio Canova, 19, insieme alle figlie, mentre il marito si trasferirà altrove.
3. le parti si impegnano reciprocamente con obbligo di mutuo rispetto, a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
4. la figlia minorenne resterà affidata congiuntamente ad entrambi
i genitori, ai sensi delle norme sull'affido condiviso di cui alla Legge 54/2006 e ss., con l'impegno da parte degli stessi di educarla ed istruirla, in posizione di parità, in relazione alla sua vita, nei cui confronti eserciteranno congiuntamente la piena patria potestà, prendendo le decisioni più rilevanti di comune accordo, tenendo sempre e comunque conto delle inclinazioni ed aspirazioni personali della stessa;
la minore, per accordo intercorso tra i coniugi vivrà in maniera stabile con la madre, con la facoltà del padre di incontrare e/o stare con la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre tenuto conto delle condizioni di salute, degli impegni scolastici e ludici della minore.
In caso di disaccordo, secondo le modalità che seguono: nel giorno di sabato e/o domenica, a settimane alterne e un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre. Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di stare con la figlio per un periodo di gg. 3 (tre giorni) non consecutivi. La minore potrà trascorrere con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di 10 gg. nel mese di luglio o 10 giorni nel mese di agosto, a seconda delle ferie lavorative del padre e da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
5. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 350,00 Per_1
(euro trecentocinquanta/00), da versarsi presso il domicilio della moglie, a mezzo vaglia postale e/o nonché bonifico bancario, PostePay, ecc., entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative e straordinarie di qualunque natura che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
7. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 230,00 (euro CP_1
duecentotrenta/00), che sarà versata direttamente sul conto del mutuo cointestato, 8. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle precedenti condizioni”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18 maggio 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 30 giugno 1993 in Catania (CT), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione nascevano le figlie maggiorenni (a Catania, il 14 novembre 1994), Persona_2
2 (a Catania, il 17 luglio 2000) e la figlia minore (ad Alessandria, il 17 giugno Persona_3 Per_1
2007).
Le parti rappresentavano che il matrimonio da diverso tempo era entrato in crisi, divenendo fonte di continui litigi e discussioni tra i coniugi;
che le ragioni di tale crisi erano da ricercarsi nelle differenti scelte e nei diversi di stili di vita, che avevano reso sempre più distanti tra loro i ricorrenti.
Le parti precisavano di non avere più da tempo un'unione affettiva, intima e sentimentale e di mantenere fra loro un rapporto meramente formale, tanto che il rapporto coniugale risultava alterato nei suoi aspetti più salienti e la convivenza era diventata insostenibile;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 6 novembre 2024, osservava che l'assegno di mantenimento previsto, sia per la figlia minore che per la moglie, non era congruo e pertanto Per_1
veniva fissata udienza con convocazione delle parti avanti al Giudice Delegato. All'udienza del 26 marzo 2025 le rispettive posizioni venivano così riassunte: “il papà ha a disposizione 3300 di media mensili e con le spese e il mantenimento della minore a 500 euro (considerando anche 300 benzina) arriva ad avere a disposizione per sé e le spese straordinarie euro 1720 residui. La mamma dal canto suo arriva ad avere a disposizione euro 1260 oltre all'assegno unico”, quindi le parti si accordavano per la modifica dell'assegno di mantenimento della figlia “in euro 500 mensili, oltre alle spese straordinarie secondo il Protocollo di Alessandria nella misura del 60 % a carico del papà e oltre alla totalità dell'assegno unico alla mamma”. Pertanto, i ricorrenti insistevano nel ricorso così come modificato.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi delle figlie e Persona_2 Persona_3
(maggiorenni) e (minorenne). Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio. Per_1
3 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Catania (CT), in data 30 giugno 1993 (Anno 1993 Parte II
Serie A N. 441);
la moglie continuerà a risiedere nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, alla Via Antonio
Canova, 19, insieme alle figlie, mentre il marito si trasferirà altrove;
prende atto che le parti si impegneranno reciprocamente con obbligo di mutuo rispetto, a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
affida la figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, ai sensi delle norme sull'affido condiviso di cui alla Legge 54/2006 e ss., con l'impegno da parte degli stessi di educarla ed istruirla, in posizione di parità, in relazione alla sua vita, nei cui confronti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo le decisioni più rilevanti di comune accordo, tenendo sempre e comunque conto delle inclinazioni ed aspirazioni personali della stessa;
la minore, per accordo intercorso tra i coniugi vivrà in maniera stabile con la madre, con la facoltà del padre di incontrare e/o stare con la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre tenuto conto delle condizioni di salute, degli impegni scolastici e ludici della minore. In caso di disaccordo, secondo le modalità che seguono: nel giorno di sabato e/o domenica, a settimane alterne e un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre.
Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di stare con la figlio per un periodo di gg. 3 (tre giorni) non consecutivi. La minore potrà trascorrere con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di 10 gg. nel mese di luglio o 10 giorni nel mese di agosto, a seconda delle ferie lavorative del padre e da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma CP_1 Per_1
mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi presso il domicilio della moglie, a mezzo vaglia postale e/o nonché bonifico bancario, PostePay, ecc., entro il giorno 5 di ogni mese, con
4 automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al suo mantenimento la somma mensile di € 230,00 (euro duecentotrenta/00), che sarà versata direttamente sul conto del mutuo cointestato;
dà atto che la IG.ra percepirà la totalità dell'Assegno Unico. Controparte_1
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1086/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CICALESE MONICA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. CICALESE MONICA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“Voglia […] pronunciare ed omologare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
CP_1
1
2. i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. La moglie continuerà a risiedere nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, alla Via Antonio Canova, 19, insieme alle figlie, mentre il marito si trasferirà altrove.
3. le parti si impegnano reciprocamente con obbligo di mutuo rispetto, a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
4. la figlia minorenne resterà affidata congiuntamente ad entrambi
i genitori, ai sensi delle norme sull'affido condiviso di cui alla Legge 54/2006 e ss., con l'impegno da parte degli stessi di educarla ed istruirla, in posizione di parità, in relazione alla sua vita, nei cui confronti eserciteranno congiuntamente la piena patria potestà, prendendo le decisioni più rilevanti di comune accordo, tenendo sempre e comunque conto delle inclinazioni ed aspirazioni personali della stessa;
la minore, per accordo intercorso tra i coniugi vivrà in maniera stabile con la madre, con la facoltà del padre di incontrare e/o stare con la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre tenuto conto delle condizioni di salute, degli impegni scolastici e ludici della minore.
In caso di disaccordo, secondo le modalità che seguono: nel giorno di sabato e/o domenica, a settimane alterne e un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre. Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di stare con la figlio per un periodo di gg. 3 (tre giorni) non consecutivi. La minore potrà trascorrere con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di 10 gg. nel mese di luglio o 10 giorni nel mese di agosto, a seconda delle ferie lavorative del padre e da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno.
5. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 350,00 Per_1
(euro trecentocinquanta/00), da versarsi presso il domicilio della moglie, a mezzo vaglia postale e/o nonché bonifico bancario, PostePay, ecc., entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative e straordinarie di qualunque natura che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
7. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 230,00 (euro CP_1
duecentotrenta/00), che sarà versata direttamente sul conto del mutuo cointestato, 8. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle precedenti condizioni”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18 maggio 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 30 giugno 1993 in Catania (CT), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione nascevano le figlie maggiorenni (a Catania, il 14 novembre 1994), Persona_2
2 (a Catania, il 17 luglio 2000) e la figlia minore (ad Alessandria, il 17 giugno Persona_3 Per_1
2007).
Le parti rappresentavano che il matrimonio da diverso tempo era entrato in crisi, divenendo fonte di continui litigi e discussioni tra i coniugi;
che le ragioni di tale crisi erano da ricercarsi nelle differenti scelte e nei diversi di stili di vita, che avevano reso sempre più distanti tra loro i ricorrenti.
Le parti precisavano di non avere più da tempo un'unione affettiva, intima e sentimentale e di mantenere fra loro un rapporto meramente formale, tanto che il rapporto coniugale risultava alterato nei suoi aspetti più salienti e la convivenza era diventata insostenibile;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 6 novembre 2024, osservava che l'assegno di mantenimento previsto, sia per la figlia minore che per la moglie, non era congruo e pertanto Per_1
veniva fissata udienza con convocazione delle parti avanti al Giudice Delegato. All'udienza del 26 marzo 2025 le rispettive posizioni venivano così riassunte: “il papà ha a disposizione 3300 di media mensili e con le spese e il mantenimento della minore a 500 euro (considerando anche 300 benzina) arriva ad avere a disposizione per sé e le spese straordinarie euro 1720 residui. La mamma dal canto suo arriva ad avere a disposizione euro 1260 oltre all'assegno unico”, quindi le parti si accordavano per la modifica dell'assegno di mantenimento della figlia “in euro 500 mensili, oltre alle spese straordinarie secondo il Protocollo di Alessandria nella misura del 60 % a carico del papà e oltre alla totalità dell'assegno unico alla mamma”. Pertanto, i ricorrenti insistevano nel ricorso così come modificato.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi delle figlie e Persona_2 Persona_3
(maggiorenni) e (minorenne). Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio. Per_1
3 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Catania (CT), in data 30 giugno 1993 (Anno 1993 Parte II
Serie A N. 441);
la moglie continuerà a risiedere nell'attuale abitazione familiare sita in Alessandria, alla Via Antonio
Canova, 19, insieme alle figlie, mentre il marito si trasferirà altrove;
prende atto che le parti si impegneranno reciprocamente con obbligo di mutuo rispetto, a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
affida la figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori, ai sensi delle norme sull'affido condiviso di cui alla Legge 54/2006 e ss., con l'impegno da parte degli stessi di educarla ed istruirla, in posizione di parità, in relazione alla sua vita, nei cui confronti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo le decisioni più rilevanti di comune accordo, tenendo sempre e comunque conto delle inclinazioni ed aspirazioni personali della stessa;
la minore, per accordo intercorso tra i coniugi vivrà in maniera stabile con la madre, con la facoltà del padre di incontrare e/o stare con la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre tenuto conto delle condizioni di salute, degli impegni scolastici e ludici della minore. In caso di disaccordo, secondo le modalità che seguono: nel giorno di sabato e/o domenica, a settimane alterne e un giorno infrasettimanale, previo accordo con la madre.
Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di stare con la figlio per un periodo di gg. 3 (tre giorni) non consecutivi. La minore potrà trascorrere con il padre, durante le vacanze estive, un periodo di 10 gg. nel mese di luglio o 10 giorni nel mese di agosto, a seconda delle ferie lavorative del padre e da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma CP_1 Per_1
mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi presso il domicilio della moglie, a mezzo vaglia postale e/o nonché bonifico bancario, PostePay, ecc., entro il giorno 5 di ogni mese, con
4 automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al suo mantenimento la somma mensile di € 230,00 (euro duecentotrenta/00), che sarà versata direttamente sul conto del mutuo cointestato;
dà atto che la IG.ra percepirà la totalità dell'Assegno Unico. Controparte_1
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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