Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
15 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2543 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv. ti Salvatore Novello e Domenico Laudani Parte_1
come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difese CP dall'avv. Nunzio Santi Giuseppe Di Paola come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegra
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/03/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta quale persona appartenente alle categorie protette ex Legge 68/1999 in data 17.07.18 e di avere lavorato alle dipendenze di presso la sala Bingo Family sita in Misterbianco CP
(Catania), Viale Del Commercio, Snc, Cda Mezzocampo dapprima con contratto di lavoro
1
- che il rapporto di lavoro era stato trasformato in data 16.08.19 a tempo indeterminato, part- time, 36 ore settimanali ed era proseguito senza soluzione di continuità sino al 04.08.23 data del licenziamento disposto per giustificato motivo oggettivo ovvero per “ riduzione del personale”;
- che la motIVzione del licenziamento doveva ritenersi celando un intento fraudolento ed elusivo delle norme a tutela dei lavoratori “fragili”, delle prescrizioni limitative all'idoneità al lavoro adottate dal medico competente aziendale e delle tassative norme di legge sulla salvaguardia e tutela del posto di lavoro nelle ipotesi di cambio appalto e/o gestione;
- che la struttura ricreatIV recettizia della convenuta offre ai clienti e frequentatori, oltre al bingo, molteplici servizi tra i quali: ristorante/pizzeria, bar, centro scommesse, sala slot, tabacchi, bambinopoli e parcheggio;
- che alla data del licenziamento della ricorrente la società occupava complessIVmente 70 dipendenti nella sede Bingo Family sita in Misterbianco (Catania);
- che la ricorrente era stata inquadrata all'assunzione del 17.07.18 al livello 7° funzionale del richiamato CCNL e aveva lavorato occupandosi della pulizia dei locali della Bingo Family sita in Misterbianco, dei bagni, pulizia, riordino e spolveratura dei tavoli, sedie, banconi, console, macchinari vtl, slot, vetrate osservando il seguente orario: ore 09.00 alle 15.00 e cinque giorni dalle ore 15.00 alle 21.00 o dalle ore 21.00 alle ore 03.00 (36 ore settimanali);
- di avere goduto solo di 15 giorni di ferie e avere lavorato per un numero di ore superiore a quanto indicato in busta paga;
- che il licenziamento irrogato doveva ritenersi illegittimo in quanto, nel caso di specie, non si trattava di “soppressione del posto di lavoro” tout court , ma di esternalizzazione la cui effettIV realizzazione venIV contestata;
- che, infatti, l' come esplicitamente affermato nella stessa comunicazione di Pt_2
licenziamento, si era asseritamene determinata a completare il processo di esternalizzazione del servizio di pulizia con ciò implicitamente deducendo ed ammettendo che il servizio era già in parte affidato a ditta esterna;
- che, all'epoca del licenziamento della ricorrente, il servizio di pulizie della ”sala bingo family” di Misterbianco era così articolato: n. 2 addetti lavoratori subordinati alle dipendenze della società resistente: IG.ra e IG. ra;
n. 8 dipendenti della Parte_1 Persona_1 ditta di pulizie denominata “B.F servizi”: Salvo Persona_2 Persona_3
2 Manganaro, Rosy Di Bella, , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
Per_7
- che, successIVmente al licenziamento della ricorrente, nel mese di novembre 2023, il servizio di pulizia era stato affidato ad altra ditta denominata “AS CL Srl” che risultava svolgere il servizio con i medesimi 8 dipendenti della ditta uscente “B.F servizi” con l'aggiunta della IG.ra assunta dopo il licenziamento della ricorrente per essere utilizzata Persona_8 esclusIVmente all'interno dell'organizzazione aziendale della società resistente e per svolgere le identiche mansioni in precedenza svolte dalla ricorrente e che, all'atto di licenziamento della IG.ra , l'altra collega addetta alle pulizie dipendente della Pt_1 CP
[...
IG.ra era passata alle dipendenze della ditta esterna “B.F servizi”; Persona_1
- che, quant'anche la completa esternalizzazione del servizio di pulizia fosse stata legittima, circostanza contestata, l'avvenuto disposto licenziamento della ricorrente prima della sostituzione della ditta affidataria del servizio di pulizie aveva comportato che il nominativo della IG.ra fosse escluso dall'elenco dei dipendenti che la gestione subentrante Pt_1
“AS CL Srl” aveva assunto per l'espletamento del servizio di pulizia;
- che la condotta datoriale era stata adottata in palese violazione delle disposizioni previste dall'articolo 226 del CCNL settore turismo applicabile al rapporto di lavoro;
- che nel terzo trimestre 2023 la convenuta aveva provveduto all'assunzione di almeno 3 unità lavorative come risultante dalla visura camerale, così palesandosi la violazione del diritto di precedenza perpetrato dalla società;
- che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per insussistenza del dedotto motivo oggettivo in quanto non era veritiera la motIVzione addotta con il richiamo al “processo di riorganizzazione teso anche alla riduzione dei costi del lavoro aziendale” considerato che la c.d. esternalizzazione del lavoro, già svolto dalla ricorrente, mediante affidamento a ditta esterna, dotata di propri dipendenti, comportava paradossalmente un costo aziendale per unità di addetti maggiore e/o uguale a quello sostenuto precedentemente dall'azienda tanto più in considerazione delle agevolazioni fiscali e non che l'azienda avrebbe conseguito considerata l'appartenenza della ricorrente alle categorie protette;
- che, a seguito di visita sull'idoneità alle mansioni avvenuta in data 20.03.23, il medico competente aziendale accertava il permanere dell'idoneità della ricorrente a svolgere le mansioni di addetta alle pulizie con la seguente limitazione: “esente da turnazione notturna per patologia certificata in lavoratore fragile” e che il licenziamento intervenIV pochi mesi dopo la predetta limitazione allo svolgimento di lavoro notturno;
3 - che la società aveva provveduto ad assumere altri dipendenti sia in prossimità che successIVmente al licenziamento così palesandosi l'insussistenza del motivo oggettivo posto a base del recesso datoriale;
- che l'atto solutorio impugnato doveva, altresì, reputarsi illegittimo e meritevole di annullamento poiché adottato in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, ovvero nella omessa dimostrazione circa l'impossibilità di impiegare la ricorrente in altre mansioni equIVlenti, ovvero presso altre unità produttive;
- che, in particolare, al momento del licenziamento dovevano ritenersi presenti presso la resistente diverse posizioni nelle quali potere ricollocare la ricorrente e segnatamente: custodia dell'immobile e delle attrezzature aziendali;
addetto parcheggio e custodia autovetture clienti;
addetto pulizia parcheggio ed aree esterne- cura dello spazio verde;
reparto bambinopoli;
reparto sale scommesse virtuali;
reparto tabacchi;
reparto personale di fatica/ manovalanza;
cartellisti.
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio da ultimo la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ SI CHIEDE al IG. Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa comparizione personale delle parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione, DICHIARI La nullità, invalidità, inefficacia, illiceità e/o illegittimità – secondo i profili accertati - del licenziamento della IG.ra disposto dalla Parte_1 CP
(p.IV ) in persona del legale rappresentante in carica con sede legale in Catania, via P.IVA_1
G. D'Annunzio, 110, e sede secondaria presso la sala Bingo Family sita in Misterbianco (Catania),
Viale Del Commercio, Snc, C.Da Mezzocampo della IG.ra , per le violazioni dedotte Parte_1
e, per l'effetto, (p.IV ) in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1 in carica con sede legale in Catania, via G. D'Annunzio, 110, e sede secondaria presso la sala Bingo
Family sita in Misterbianco (Catania) la reintegra e/o la riassunzione della IG.ra , Parte_1
nel posto di lavoro con le mansioni in precedenza svolte, espletate e/o in quelle che riterrà il
Decidente utili alla ricollocazione, con il riconoscimento alla medesima del risarcimento del danno da illegittimo licenziamento commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo rispettIVmente percepita dalla ricorrente e pari ad € 1.550,22 al lordo delle ritenute di legge, dalla data del licenziamento alla effettIV reintegra, con interessi legali e rIVlutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dal dovuto all'effettivo soddisfo;
in subordine, CO AL (p.IV CP
) in persona del legale rappresentante in carica con sede legale in Catania, via G. P.IVA_1
D'Annunzio, 110, e sede secondaria presso la sala Bingo Family sita in Misterbianco (Catania) a corrispondere a titolo di risarcimento da illegittimo licenziamento in favore della ricorrente IG.ra
commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dalla medesima Parte_1
4 pari ad € 1.550,22 al lordo delle ritenute di legge, con interessi legali e rIVlutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto all'effettivo soddisfo ovvero in quell'altra somma rapportata alle mensilità che il Decidente riterrà dovute;
in ulteriore subordine;
CO AL CP
(p.IV ) in persona del legale rappresentante in carica con sede legale in Catania, via P.IVA_1
G. D'Annunzio, 110, e sede secondaria presso la sala Bingo Family sita in Misterbianco (Catania)
a corrispondere a titolo di risarcimento da violazione dell'obbligo di precedenza nelle nuove assunzioni in favore della ricorrente IG.ra commisurato alla retribuzione globale di Parte_1 fatto da ultimo percepita dalla medesima pari ad € 1.550,22 al lordo delle ritenute di legge, con interessi legali e rIVlutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ovvero alla somma che il
Decidente riterrà dovuta per legge o secondo equità; (p.IV ) Parte_3 CP P.IVA_1
in persona del legale rappresentante in carica con sede legale in Catania, via G. D'Annunzio, 110,
e sede secondaria presso la sala Bingo Family sita in Misterbianco (Catania) di versare all' le CP_2
contribuzioni previdenziali ed assicurative in favore della ricorrente in caso di riconoscimento della tutela reintegratoria. Spese e compensi del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituIV in giudizio spiegando difese volte al rigetto CP
del ricorso. In particolare, la società contestava le deduzioni attoree concernenti la mancata fruizione di ferie, il maggiore orario di lavoro nonché che nell'ambito dei settori menzionati svolgessero attività soggetti non regolarizzati precisando che le assunzioni coeve e successive al licenziamento riguardavano personale con mansioni più elevate e comunque del tutto distinte da quelle svolte dalla ricorrente.
Nello specifico quanto all'impugnato licenziamento, contrastando la tesi attorea volta a sostenere l'intento fraudolento del recesso, deduceva:
- che la IGnora che svolgeva identica mansione era stata licenziata lo stesso giorno della Per_1
ricorrente proprio perché, per una scelta imprenditoriale connessa anche alla volontà di contenere i costi, si era deciso di esternalizzare totalmente il servizio di pulizie e che la azienda Parte_4
esterna che si occupava delle pulizie del Bingo, offrIV un lavoro ad entrambe (stesse mansioni, stesso inquadramento, stesso orario) solo che la ricorrente rifiutava mentre la accettava. Per_1
che poi a sua volta venIV assunta dalla AS CL Srl;
Per_1
- che, prima del licenziamento la resistente aveva due dipendenti interne che si occupavano delle pulizie ed una società esterna, che se ne occupava non essendo previsto un numero fisso di persone da occupare per la detta società ma, per come si evince dal contratto la società si impegnava a fornire il personale necessario a garantire il servizio e che la riduzione del personale,
e quindi il licenziamento della e della aveva determinato una contrazione Pt_1 Per_1
importante dei costi del servizio;
5 - che la società alla data del licenziamento non occupava 70 dipendenti, come evidente dalla visura il numero di dipendenti a fine del 2023 era di 56 ;
- che l'esternalizzazione non era altro che una possibile modalità di riassetto aziendale e di riorganizzazione del lavoro a disposizione del datore, la cui scelta libera e insindacabile nel merito
è tutelata dall'art. 41 Cost.
- che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti in vista della ritenuta legittimità del licenziamento in quanto la riorganizzazione aziendale aveva determinato la soppressione dei due posti di lavoro quali addette alle pulizie e si era concretizzata con la totale esternalizzazione del servizio di pulizie sussistendo il nesso di causalità tra l'eIGenza aziendale che aveva determinato la soppressione dello specifico posto di lavoro (riorganizzazione dell'azienda e riduzione dei costi) e il licenziamento della che di fatto è stata licenziata insieme alla nonché Pt_1 Per_1
stante l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice adibendola a mansioni equIVlenti o, in subordine, di livello inferiore atteso che al momento del licenziamento tutte le posizioni lavorative erano occupate e di fatto i lavorati assunti dopo avevano un'altra mansione (superiore) ed erano stati, comunque, assunti con contratti a termine;
- che la B.F. servizi e la AS CL Srl sono società estranee al presente giudizio ed estranee rispetto alla resistente essendo del tutto irrilevanti nella fattispecie le assunzioni fatte da queste ultime;
- che doveva ritenersi del tutto infondato il motivo di impugnazione concernente la lamentata violazione dell'art. 15 co. 6 della L. n.264/1949, disposizione che presuppone nuove assunzioni per le medesime mansioni, o quantomeno con riferimento a mansioni omogenee a quelle del lavoratore licenziato, mentre nella fattispecie in esame le uniche persone assunte dopo il licenziamento ricoprIVno mansioni totalmente diverse e con inquadramenti diversi e per le quali la stessa ricorrente non era idonea, ovvero mansioni di manutentore e di venditore, peraltro per lo svolgimento in prevalenza di lavoro notturno e con contratti di lavoro a tempo determinato
( e e, in ogni caso la IGnora era stata assunta dopo sette Persona_9 Testimone_1 Pt_5
mesi dal licenziamento, mentre il IGnor dopo sei mesi) ; Per_6
- che doveva ritenersi effettIVmente esistente la ragione organizzatIV posta dalla società a fondamento dell'impugnato licenziamento essendo insindacabile la scelta dell'imprenditore di procedere all'esternalizzazione del servizio di pulizia, il quale aveva determinato una riduzione dei costi;
6 - che, altresì, doveva ritenersi infondato il motivo di impugnazione concernente la violazione dell'obbligo di repêchage atteso che le uniche due dipendenti addette al servizio pulizia erano state entrambe licenziate e nessun altro dipendente era stato poi assunto per lo svolgimento di mansioni di pulizia o mansioni equIVlenti;
- che,pertanto, la ricorrente non poteva essere riallocata in nessun altro settore non avendo le competenze per svolgere mansioni superiori e non essendo disponibili in azienda altre mansioni corrispondenti al profilo di appartenenza di cui al settimo livello del CCNL applicabile;
Sulla scorta delle difese articolate in memoria la società datoriale concludeva, infine, nei seguenti termini: “CHIEDE che il Tribunale adito voglia rigettare il ricorso avversario, infondato in ogni sua parte, e tutte le domande ivi formulate e dichiarare conseguentemente legittimo il licenziamento irrogato alla ricorrente per tutti i motivi dedotti in atto. Con vittoria di spese e compensi e con condanna della ricorrente in favore della resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co 3 c.p.c. da determinarsi in via equitatIV”.
La causa venIV istruita in via documentale e previo espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1
Sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.La ricorrente è stata licenziata in data 4 agosto 2023 con comunicazione avente ad oggetto
“ licenziamento per riduzione del personale” del seguente tenore testuale :“ La scrivente società all'interno di un proprio processo di riorganizzazione teso anche alla riduzione dei costi del lavoro aziendale , ha deciso di procedere alla completa esternalizzazione dei servizi di pulizia, mansione che Lei ricopre. La società ha valutato anche la possibilità di adibirla ad altra mansione nel rispetto del principio di repechage, ma tale ricerca ha avuto esito negativo, essendo tutti i posti di lavoro regolarmente presidiati e non avendo la società necessità, ad oggi, di assumere altro personale.
Pertanto con la presente, Le manifestiamo la nostra volontà di risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro intercorrente per riduzione del personale, in considerazione della scelta di terziarizzare il servizio di pulizia.
Unitamente alle Sue pertinenze di fine rapporto, Le verrà corrisposta l'indennità sostitutIV del preavviso.”
A fondamento della proposta impugnazione la ricorrente si duole della illegittimità del licenziamento contestando la ragione dedotta a fondamento del recesso datoriale.
7 Sostiene la lavoratrice, infatti, che il giustificato motivo oggettivo coincidente con l'eIGenza di riorganizzazione aziendale e l'esternalizzazione del servizio di pulizia celerebbero l'intento fraudolento della società di “ disfarsi” della lavoratrice in seguito al giudizio di inidoneità allo svolgimento di lavoro in orario notturno emesso dal medico competente contestando, comunque,
l'effettività della intervenuta esternalizzazione del servizio di pulizia e, in ogni caso, l'inidoneità di per sé di una siffatta scelta datoriale a fondare il licenziamento, attesa la non veritiera affermazione secondo cui dalla esternalizzazione sarebbe derIVta una riduzione dei costi aziendali.
Sul punto evidenzia che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto prima del passaggio della commessa pulizie in capo alla nuova società affidataria, avrebbe precluso alla di transitare Pt_1
alle dipendenze della AS CL s.r.l. In ogni caso, lamenta altresì l'illegittimità del licenziamento per violazione da parte della società datoriale dell'obbligo di assicurare precedenza ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle nuove assunzioni nonché, comunque, per violazione dell'obbligo di repêchage essendo presenti in azienda numerose posizioni in cui disporre il ricollocamento della lavoratrice.
Tali assunti sono infondati.
2. Sembra opportuno, in prima battuta, dare conto della irrilevanza delle censure relative alla presunta violazione delle regole in tema di c.d. cambio appalto, per essere l'argomento del tutto estraneo nel presente giudizio discutendosi, piuttosto, in questa sede della legittimità del licenziamento disposto dalla società datoriale Controparte_1
Appare, dunque, indiscutibile che qualsivoglia censura circa il mancato rispetto delle garanzie occupazionali, come dedotto in ricorso, non è pertinente e trascende l'oggetto del giudizio non discutendosi, nel caso in esame, del cambio appalto da a Parte_6 Controparte_3
3. Ora, ferma restando l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali in virtù della garanzia costituzionale della libertà di iniziatIV economica (art. 41 comma 1 Cost.), è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta
8 datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. Sez. L - , Sent. n. 24882 del 20/10/2017).
La ragione inerente all'attività produttIV (art. 3 Legge n. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavoratIV, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017).
La modifica della struttura organizzatIV che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato ( come avvenuto nel caso di specie), sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017, Cass. n.24882 del 2017), sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto, sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttIV o dell'incremento della redditività fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, Legge n. 183/2010) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavoratIV per esternalizzazione dell'attività, inoltre, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato - la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derIVnte da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice - Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n. 15401).
Ritenendo di dovere fare applicazione di tali principi nel caso in esame, devono in prima battuta essere disattese le doglianze della ricorrente sulla pretestuosità della dedotta riorganizzazione aziendale sostenuta sulla scorta di considerazioni relative all'effettivo risparmio di spesa derIVnte dalla stessa esternalizzazione. Trattasi, infatti, di questioni che esulano la legittimità del licenziamento e sono insindacabili in questa sede, in quanto espressione della libertà datoriale di operare le scelte ritenute conformi ad una certa strategia aziendale, prescindendo da ogni valutazione circa l'effettivo conseguimento di un certo risparmio di spesa.
9 Diversamente da quanto sostenuto in ricorso , alla stregua della documentazione in atti non smentita da evidenze di segno contrario, deve ritenersi provata l'esternalizzazione globale del servizio di pulizia e la correlazione causale con la scelta organizzatIV insindacabile in questa sede e non oggetto di censure quanto ad eventuali profili di illegittimità e non genuinità dei contratti di appalto stipulati con le ditte esterne.
Deve ribadirsi, infatti, che ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzatIV da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavoratIV ricoperta dal lavoratore licenziato.
Il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motIVzioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/07/2020, n. 15400).
Nel caso in esame, la società convenuta ha dimostrato di avere contestualmente provveduto al licenziamento oltre che dell'odierna ricorrente, della lavoratrice unica ulteriore addetta al Per_1
servizio pulizia alle sue dipendenze come da circostanza non contestata e pacificamente ammessa dalle parti in causa ( cfr. doc. 5 di cui alla memoria difensIV di . CP
Il servizio di pulizia, precedentemente svolto dalle due lavoratrici assunte da e dalla CP
società a far data dal mese di maggio 2023 ( cfr. doc. 8 di cui alla memoria) in Parte_6 seguito alla decisione di operare l'intera esternalizzazione del servizio è stato, in un primo momento svolto interamente dalla società esterna e, a far data dal 30 novembre 2023, da Parte_6
altra società terza, ovvero la AS CL s.r.l. ( all. 9 di cui alla memoria).
Al momento del licenziamento della ricorrente nel mese di agosto 2023, pertanto, la esternalizzazione fino a quel momento solo parziale del servizio di pulizia è divenuta globale mediante l'integrale affidamento dello stesso servizio alla non apparendo sufficiente Parte_6
a screditare la veridicità della predetta operazione di esternalizzazione che parte resistente non abbia prodotto alcuna modifica contrattuale al precedente accordo con la . Parte_6
Si rivela, poi, del tutto tardIV la contestazione della documentazione concernente i contratti conclusi con e AS CL s.r.l ( all. 8 e all. 9 memoria di siccome per la Parte_6 CP
prima volta esplicitata soltanto nelle note conclusive del 30 aprile 2025.
10 Non appaiono, comunque, fondati i rilievi di parte ricorrente concernenti il servizio di pulizia straordinaria che, già oggetto del contratto stipulato con appare ricompresa anche nel Parte_6
successivo contratto stipulato con la AS CL ( si veda preventivo all. 9 di parte resistente).
Del tutto prive di rilievo, poi, le considerazioni relative alla presunta mancata esternalizzazione di altri servizi quali quello di custodia e giardinaggio, atteso che per come pacificamente dedotto e risultante dagli atti di causa, trattasi di settori diversi da quello nel quale la ricorrente risultava impiegata.
Ciò che appare dirimente, invece, ai fini della soluzione della controversia in esame è che dalla disamina del LUL 2023 e 2024 ( acquisito per intero con la produzione del 7.01.25 anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., così assorbita ogni eccezione di tardività) possa evincersi come , successIVmente al licenziamento, nessun dipendente è stato assunto per lo svolgimento di mansioni di addetto alle pulizie. Tale dato trova conferma anche nella consultazione dei contratti allegati dalla resistente ( doc. 11).
Da quanto osservato discende che l'effettIV dismissione del servizio di pulizia in favore di ditte terze concessionarie dei servizi necessari all'espletamento delle eIGenze di pulizie dei locali del
Bingo Family ove la ricorrente prestava servizio può dirsi, conseguentemente, conclamata.
Non ha trovato alcun riscontro oggettivo l'affermazione secondo cui il licenziamento sarebbe stato irrogato al solo fine di eliminare dalla compagine aziendale la lavoratrice in seguito al giudizio di inidoneità allo svolgimento di mansioni in orario notturno, prova che non avrebbe potuto raggiungersi neppure all'esito della istruttoria testimoniale richiesta da parte ricorrente la quale, sul punto, si rileva del tutto irrilevante.
In disparte la considerazione secondo la quale, il giudizio di inidoneità al lavoro notturno ( cfr. all.
7 di cui al ricorso) prende in considerazione “ patologia certificata in lavoratore fragile”, mentre la documentazione circa lo stato di invalidità ( cfr. all. 8 di cui al ricorso) risale al mese di ottobre 2014
e nessuna documentazione attestante il permanere della condizione di invalidità è stata prodotta, occorre rilevare come non sia stato contestato quanto dedotto dalla società datoriale e ribadito dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale ( si veda verbale di udienza del 25 marzo
2025) in ordine al riscontro di irregolarità quanto all'avvenuta assunzione dell'ambito delle c.d. categorie protette.
La scelta di comminare il licenziamento proprio alla ricorrente appare in ogni caso giustificata dalla scelta imprenditoriale, verificata come non pretestuosa, di provvedere alla esternalizzazione del servizio di pulizia non emergendo in alcun modo un collegamento di una siffatta scelta rispetto all'esonero dal lavoro notturno. Circostanza dirimente ai fini della indagine che ci occupa, è poi che
11 la ricorrente non è stata l'unica lavoratrice ad essere licenziata ma, contestualmente, è stata parimenti licenziata l'altra dipendente addetta al servizio pulizie.
La tesi che mira a sostenere il carattere fraudolento del licenziamento va, pertanto, disattesa.
4. Occorre a questo punto soffermarsi sulla lamentata violazione dell'obbligo di repêchage.
La ricorrente deduce che, considerando le dimensioni della resistente e i servizi offerti all'interno dei locali del Bingo, parte datoriale non ha assolto l'obbligo di comprovare l'impossibilità di riallocazione della ricorrente in altre mansioni.
Come noto, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v. Cass. n. 14815/2005).
L'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsIV, trova proprio sul terreno del cd. repêchage il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore prIVto del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettIV impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equIVlente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlatIV indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole.
Spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo:
Cass. n. 5592 del 2016).
Trattandosi di prova negatIV, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternatIV del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435 del 2018).
L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza nettamente prevalente, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equIVlenti fossero, al tempo del recesso,
12 stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica ( Cass. n. 19416/2013, Cass. n. 10527/1996, Cass.
n. 3030/99, Cass. n. 17928/02). Detto onere, come ha precisato la Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntIV ed indiziaria (si veda Cass. n. 3198/1987, Cass.
n. 8254/1992).
In particolare, come già accennato, si ritiene idonea prova che nella fase concomitante e successIV al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021).
Sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, poi, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavoratIV può oggettIVmente giustificare il licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 3 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equIVlenti, ma anche inferiori. L'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettIV prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto.
Il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime eIGenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del
2019; Cass. n. 31520 del 2019).
E' stato, così, stabilito che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternatIV non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass.
n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
Diversamente, il datore di lavoro non è affatto tenuto a dotare l'impresa di un'organizzazione diversa da quella concretamente adottata, trasferendo altri lavoratori, o mutandone il rapporto, o, comunque alterando l'organigramma aziendale, al fine di garantire al licenziando un posto di lavoro. Appartiene alla libera discrezionalità imprenditoriale la scelta se licenziare un lavoratore in occasione della soppressione della sua postazione operatIV o disporre la riorganizzazione dei turni di tutti gli altri dipendenti rimasti, scelta che potrebbe anche rivelarsi più onerosa (e quindi meno appetibile)
13 nell'economia gestionale dell'impresa presidiata sempre dall'art. 41 Cost. e non sindacabile da questo
Giudicante.
Ciò ulteriormente considerando che quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio e non si identifica nella generica eIGenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda in applicazione dei criteri previsti dalla l. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. civ.
Sez. lavoro, 22/02/2021, n. 4673).
Venendo alla fattispecie concreta, la parte resistente ha dedotto che al momento del licenziamento non sussistevano, nell'organigramma aziendale, altre postazioni di lavoro libere in mansioni equIVlenti e/o inferiori con il bagaglio professionale del ricorrente. Tale circostanza risulta provata in giudizio, in primo luogo, dal fatto che, successIVmente al licenziamento della ricorrente sono state effettuate assunzioni solo per profili di inquadramento superiore oltre che, comunque, per lo svolgimento di mansioni specifiche e diverse da quelle di addetto alle pulizie disimpegnate in via esclusIV dalla . Pt_1
Attesa la irrilevanza di ogni questione circa le assunzioni effettuate dalle società terze affidatarie del servizio di pulizia, per l'ovvia ragione che trattasi di soggetti diversi dal datore di lavoro, anche le doglianze sollevate con riferimento alle assunzioni operate dalla resistente in epoca contestale o successIV al licenziamento si rivelano infondate.
Dalla disamina del LUL si evince che non sussistono in azienda lavoratori inquadrati al livello settimo del CCNL di riferimento o a livello inferiore.
Preso atto di tale constatazione, appaiono irrilevanti tutte le difese attoree volte a delineare molteplici posizioni all'interno della struttura datoriale nelle quali la ricorrente avrebbe potuto essere ricollocata.
Conseguentemente è stata ritenuta del tutto superflua l'ammissione dei capitolati di prova articolati in ricorso sul punto.
E' comprovato in via documentale, innanzitutto, che molti dei servizi concernenti la ristorazione e la bambinopoli, che la ricorrente rivendica come possibili posizioni da ricoprire fanno capo a società esterne ( v. doc. 6 e doc. 7 memoria).
Nel resto l'esistenza di ulteriori servizi effettIVmente in capo alla società è irrilevante nella misura in cui non residuano posti disponibili o trattasi comunque di posizioni facenti capo all'espletamento di mansioni del tuto diverse da quelle ricoperte dalla ricorrente.
Non appare condivisibile la prospettazione attorea, peraltro tardIV in quanto dedotta solo nelle note conclusive, che la abbia invero provveduto a numerose assunzioni volte allo specifico scopo CP
di sopperire alla eIGenza di personale per la gestione dei servizi non esternalizzati.
14 E' la stessa ricorrente che, nel riepilogare i lavoratori complessIVmente assunti ( cfr. pag. 3 note conclusive del 30 aprile) implicitamente riconosce che nessun lavoratore è stato assunto per l'espletamento delle mansioni dalla stessa precedentemente espletate ( essendo irrilevanti le contestazioni di cui al ricorso circa la posizione di che non è dipendente di Persona_8 CP
.
[...]
In particolare, dalla disamina della documentazione in atti (all. di parte resistente ) è dato ricavare : che la dipendente è stata assunta in data 10/12/2022 con inquadramento al livello Testimone_2
5 ( venditore) ; il dipendente è stato assunto in data 15/12/2022 per lo svolgimento Parte_7
di mansioni riconducibili al livello 5 ( venditore); la dipendente risulta essere stata Per_10
assunta in data 10/07/2023 con inquadramento al livello 5 ( addetto vendita tabacchi); la dipendente risulta essere stata assunta in data 17/02/2023 con inquadramento al livello 5 ( Persona_11
venditore). Contr Quanto ai lavoratori assunti successIVmente al licenziamento ( cfr. doc. 11 di parte resistente e
) trattasi di lavoratori con attribuzione di mansioni del tutto diverse, superiori e non assimilabili a quelle della ricorrente. Risulta, infatti, che i dipendenti e sono stati Testimone_1 Parte_8
assunti in forza di contratti a tempo parziale e determinato. per l'espletamento di mansioni di venditore.
Occorre, ulteriormente evidenziare, che tutti i soggetti assunti con mansioni di manutentore come indicati da parte ricorrente nelle note conclusive ( note di parte ricorrente del 30 aprile 2025) appartengono, ad un livello superiore al settimo.
Non ha trovato, poi, alcun riscontro la prospettazione secondo cui i soggetti con la qualifica di manutentore sarebbero stati assunti per occuparsi del servizio di pulizia straordinaria. Parimenti appaiono frutto di considerazioni unilaterali le censure concernenti il presunto erroneo inquadramento dei dipendenti in mansioni superiori rispetto alle attività effettIVmente disimpegnate.
Sul punto, pur dovendosi considerare che il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettIV non può rappresentare una circostanza muta di IGnificato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettIVmente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo ( così in parte motIV Cassazione civile sez. lav.,
13/11/2023, (ud. 03/10/2023, dep. 13/11/2023), n.31561) ciò deve avvenire con riferimento a posizioni inquadrate nello stesso livello o in livello inferiore rispetto alla qualifica del lavoratore licenziato.
15 Non sussiste, infatti, un obbligo del datore di lavoro di formare il dipendente per renderlo idoneo allo svolgimento di mansioni estranee al bagaglio professionale di appartenenza.
In definitIV appare assorbente nel caso in esame che nessuna assunzione sia avvenuta per pari livello di inquadramento o livello di inquadramento inferiore al VII livello del CCNL di riferimento.
In ogni caso dalla disamina del CCNL ( cfr doc. 12 di parte resistente) la specialità delle mansioni di
“ venditore” appare evidente già dalla disamina del profilo di pertinenza (livello 5 cfr CCNL all. memoria di parte resistente).
Quanto ai dipendenti assunti con inquadramento al livello 6, trattasi pur sempre di figure riconducibili alle mansioni di “ manutentore” che, già nella prospettazione di cui al CCNL di riferimento, si differenziano dalla qualifica di “ addetto alle pulizie” che il contratto collettivo espressamente riconduce al livello 7 ( rientrano nel livello 6 le operazioni di semplice manutenzione).
Nello specifico, quanto alle mansioni di “ giardiniere” o di “ addetto alla manutenzione del verde” anche laddove trattasi di servizio non esternalizzato, all'evidenza la figura presuppone conoscenze e abilità specifiche che la ricorrente non risulta possedere.
Quanto alla pulizia degli spazi esterni svuotamento cestini per i rifiuti, manutenzione e pulizia delle zone pedonali e dei vialetti , trattasi di mansioni diverse da quelle di “ pulizia dei locali del Bingo
Family” disimpegnate contrattualmente in via esclusIV dalla . Pt_1
Parimenti, nel contesto complessivo degli atti di causa, appaiono prive di rilievo in ordine alla prova del mancato assolvimento dell'obbligo di ripescaggio le considerazioni sulle mansioni svolte nell'ambito dei servizi di custodia o relative alla figura del lavoratore , atteso che lo stesso Per_12
CCNL enumera espressamente tra gli altri al livello 6 la figura del c,d, “ guardiano notturno” ( mansione che la non avrebbe potuto comunque disimpegnare in ragione delle limitazioni del Pt_1
medico competente).
Ne discende risulta comprovata l'impossibilità per il datore di lavoro di riallocazione della ricorrente.
5. E' poi infondata anche la domanda risarcitoria articolata in ragione della ritenuta violazione dell'obbligo di precedenza del lavoratore licenziato.
L'art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949, nel testo vigente dopo le abrogazioni disposte dal D.L.vo
19 dicembre 2002, n. 297, prevede che “I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi ”.
Nel caso di specie, anche in ragione di quanto già esplicitato, non sussistono i presupposti per ritenere violato l'obbligo di precedenza, non essendo state realizzate assunzioni nel profilo di inquadramento contrattuale della ricorrente né per lo svolgimento di mansioni assimilabili.
In definitIV il ricorso va integralmente rigettato.
16 6. Dalla ritenuta infondatezza del ricorso non discende l'accoglimento della domanda di parte resistente volta alla condanna della al risarcimento danni da lite temeraria, non sussistendo Pt_1
alcun elemento per ritenere che la lavoratrice abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitIVmente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessIVmente in euro 2108,00 oltre spese generali al 15% IV e cpa come per legge;
Catania 16/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso
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