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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 43/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di AM
[...]
Parte_1
in persona del giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'udienza 17.10.2024, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43/2019 RG cui sono state riunite le cause n. 44/19 RG, n. 45/19 RG, n.
243/21 R.G e n. 795/2023 R.G.;
vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Gianfranco Spinelli, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Pietro
Domenico Palamara ed elettivamente domiciliato press il loro studio sito in AM RM alla Via
Garibaldi n°44, giusta procura in atti.
OPPONENTE
C O N T R O
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 CP_ domiciliato in AM RM, sede di Via S. Ippolito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, Controparte_2
n. 14, codice fiscale e P. IVA n. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Bozzo, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via
[...]
EN LV elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 43/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cosenza, presso il cui studio sito in Corigliano – Rossano al Viale dei Normanni, n, 294 elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 44/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Rosano, presso il cui studio sito in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 45/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Calfa, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via Poerio, n. 86 elettivamente domicilia per la causa R.G. n.
243/2021 e per la causa R.G. n. 795/2023;
OPPOSTA
(P.IVA con sede legale in Torino alla Piazza San Controparte_4 P.IVA_4
Carlo, n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA NON COSTITUITA
OGGETTO: 1) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, notificata da in data 20.11.2018, relativamente agli avvisi di addebito n. Controparte_2
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n.33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420130003815562000, n. 33420140003872557000, n.
33420140004290653000, n. 33420140005603670000, n. 33420150000440032000, n.
33420150000982462000, n. 33420160000836776000, n. 33420160002360764000, n.
33420160002361067000, n. 33420160002361168000, n. 33420160003590889000, n.
33420160005546624000, n. 33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n.
33420170000787835000 (procedimento R.G. n. 43/2019); alla cartella di pagamento n.
034220110008008289000 (procedimento R.G. n. 44/2019); e alla cartella n. 03420100057216836000
(procedimento R.G. n. 45/2019);
2) opposizione ad atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato a mezzo
PEC in data 11.09.2019, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420030005199841000,
n.03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000,
n.03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000,
n.03420090007144946000, n. 03420090030114431000, n. 03420090059055526000,
n.03420110004672223000 e n. 03420100057216836000 e agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420140003872557000, n.33420140004290653000, n.
33420150000440032000, n. 33420160002360764000, n.33420160002361067000, n. 33420160002361168000, n. 33420160005546624000, n 33420170000165745000, n.
33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 (procedimento n. 243/2021 R.G.)
3) opposizione (nel procedimento R.G. n. 795/2023) ad intimazione di pagamento n.
03420239003535975000, notificata in data 16.05.2023, relativamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420160002360764000 n.
33420160002361067000 n. 33420160002361168000 n. 33420160005546624000 n.
33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n. 33420170000787835000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e impugnati nel procedimento R.G. n.
43/2019 nonché contenuti nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 e impugnati nel procedimento R.G. n. 243/2021; n. 33420160000836776000 e n.
33420160003590889000, già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e impugnati nel procedimento R.G. n. 43/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 gennaio 2019, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, notificata da Controparte_2
in data 20.11.2018, relativamente agli avvisi di addebito n. 33420112000001867000,
[...]
n. 33420112001155471000, n.33420130002092638000, n. 33420130003811926000,
n. 33420130003815562000, n. 33420140003872557000, n. 33420140004290653000,
n. 33420140005603670000, n. 33420150000440032000, n. 33420150000982462000,
n. 33420160000836776000, n. 33420160002360764000, n. 33420160002361067000,
n. 33420160002361168000, n. 33420160003590889000, n. 33420160005546624000,
n. 33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n. 33420170000787835000, (procedimento
R.G. n. 43/2019).
Nel merito, il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento sottesi all'intimazione e 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dei predetti atti, con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Con memoria depositata in data 03.06.2019 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque,
l'inammissibilità dell'azione poiché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per tardività (la stessa avrebbe dovuto essere stata proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi) e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. Si costituiva, poi, l' che, con atto del 03.06.2019, rilevava la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.12.2019 veniva disposta la riunione al presente giudizio dei fascicoli R.G. n. 44/2019 e R.G. n. 45/2019 RG per connessione oggettiva e soggettiva. I procedimenti riuniti, infatti, avevano ad oggetto l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, la n. 03420189007264156/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 034220110008008289000 (procedimento R.G. n. 44/2019) e alla cartella di pagamento n.
03420100057216836000 (procedimento R.G. n. 45/2019).
Con ordinanza del 31.01.2024, alla luce di un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva, inoltre, disposta la riunione alla presente causa del procedimento R.G. n. 243/2021, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
03484201900003679001 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420030005199841000,
n.03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000,
n.03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000,
n.03420090007144946000, n. 03420090030114431000, n. 03420090059055526000 e n.03420110004672223000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, non impugnate con il ricorso originario introduttivo del giudizio R.G. n. 43/2019 ma solo con il ricorso depositato il 15.03.2021 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n. 243/2021); nonché limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420100057216836000, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, non impugnata con il ricorso originario ma col successivo ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 45/2019; nonché limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420140003872557000, n.33420140004290653000, n.
33420150000440032000, n. 33420160002360764000, n.33420160002361067000, n.
33420160002361168000, n. 33420160005546624000, n 33420170000165745000, n.
33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e già oggetto di impugnazione con il ricorso originario del 15.01.2019 introduttivo del giudizio R.G. n. 43/2019.
5. Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 795/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000 atteso che tutti gli avvisi di addebito in essa contenuti erano già oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, impugnata con il ricorso principale.
In particolare, il procedimento recante n. 795/2023 R.G. ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000 n. 33420160002360764000 n.
33420160002361067000 n. 33420160002361168000 n. 33420160005546624000 n.
33420170000165745000, n. 33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e già impugnati con il ricorso originario del 15.01.2019 (da cui scaturiva il procedimento R.G. n. 43/2019), col ricorso depositato il
15.03.2021 avente ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 (R.G.
n. 243/2021) e con il ricorso del 26.06.2023 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n.
795/2023); e agli avvisi di addebito n. 33420160000836776000 e n. 33420160003590889000, impugnati con il ricorso originario del 15.01.2019 (da cui scaturiva il procedimento R.G. n. 43/2019)
e con il ricorso del 26.06.2023 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n. 795/2023).
6. Il ricorrente, nelle cause riunite R.G. n. 44/2019, n. 45/2019, n. 243/2021 e n. 795/2023 reiterava le medesime eccezioni già proposte nella prima controversia e, in particolare, la mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi. CP_
7. Nelle cause R.G. n. 44/2019 e n. 45/2019 si costituivano tempestivamente sia l' che l , formulando le medesime eccezioni già proposte nel procedimento principale. Controparte_2
Nel procedimento R.G. n. 243/2021, invece, parte ricorrente agiva in giudizio contro l' e CP_5
contro che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Con atto di costituzione tempestivamente depositato, l' 1) rilevava la carenza di CP_5
giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro per una serie di cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 ma non oggetto di impugnazione (in particolare, le cartelle n. 03420020034529331000, n.
03420030016819985001, n. 03420030034405174000, n. 03420050007227409000, n.
03420060007285313000, n. 03420070000752143000, n. 03420080005866318000, n.
03420090005911581000, n. 03420110001918211000, n. 03420110008008188000, n.
03420110017837379000, n. 03420110036787547000, n. 034201200040832525000, n.
03420160022537127000 e n. 03420180028269226001); 2) dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 03420030005199841000, n.
03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000, n.
03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000, n. 03420090007144946000, n. 03420090030114431000, 03420090059055526000 e n.
03420110004672223000 e agli avvisi di addebito n. 334201200000001973000 e n.
334201200000002680000 (avvisi di addebito contenuti nell'atto di pignoramento ma non impugnati) in quanto già impugnate nei procedimenti R.G. n. 2038/2018, n. 572/2019 e n. 573/2019 e oggetto di annullamento nelle relative sentenze n. 96/2020, n. 500/2021 e n. 462/2021 (v. sentenze in atti)
Infine, nel procedimento R.G. n. 795/2023, da ultimo riunito per connessione soggettiva e oggettiva al procedimento principale, l' formulava le medesime eccezioni già proposte e l' , CP_5 CP_1 tempestivamente costituita, rilevava, preliminarmente, la tardività del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, del D.lgs. N. 46/1999 nonché del termine perentorio cui all'art. 617 c.p.c.
e, in ogni caso, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420160000836776000, n.
33420160002360764000, n. 33420160002361067000, n. 33420160002361168000 e n.
33420160003590889000 in quanto oggetto di pagamento e/o stralcio ex lege.
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8. Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Nella specie il ricorrente avanzava un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni non può valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ma è inquadrabile solo come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, per quanto riguarda la tardività del ricorso: a) il ricorso principale avente n. 43/2019
R.G. e i ricorsi riuniti aventi n. 44/2019 e 45/2019 R.G. venivano depositati in data 15.01.2019, ben oltre il termine di 40 giorni essendo stata l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 opposta pacificamente notificata in data 20.11.2019; b) il ricorso riunito recante n. 243/2021 R.G. veniva depositato in data 15.03.2021, anch'esso ben oltre il termine di 40 giorni essendo stato l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 opposto pacificamente notificato in data
11.09.2019; c) da ultimo, il procedimento riunito n. 795/2023 R.G. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 veniva instaurato nel rispetto del termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 26.06.2023 e l'intimazione notificata in data 16.05.2023 (il giorno di scadenza del termine sarebbe dovuto essere il 25.06.2023 che, in quanto festivo, ha comportato la proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo): ciò però, a ben vedere, non vale comunque a fondare una diversa qualificazione dell'opposizione che non è inquadrabile quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 in quanto per come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata al punto 15
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
Nel caso di specie, il primo atto rispetto al quale verificare la tempestività dell'opposizione per declinarla in funzione recuperatoria è l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000
(impugnata, come detto, tardivamente nel procedimento principale n. 43/2019 R.G. e nelle cause riunite n. 44/2019 e 45/2019 R.G.) la quale, contenendo gli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, 33420112001155471000, 33420160002360764000
33420160002361067000, 33420160002361168000, 33420160005546624000,
33420170000165745000, 33420170000241761000, 33420170000787835000,
33420160000836776000 e 33420160003590889000 aveva permesso al ricorrente di essere a conoscenza dei crediti ad essa sottesi già prima della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 (avvenuta in data 16.05.2023) e oggetto di impugnazione nel procedimento n. 795/2023 R.G.
Valutando la tempestività della opposizione a partire dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 avvenuta in data 15.01.2019, da cui scaturiva il ricorso originario recante il n. 43/2019 R.G. l'opposizione è da considerarsi tardiva in quanto proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e tale da non permettere una valutazione della prescrizione c.d. antecedente, attesa la ormai irretrattabilità del credito dalla stessa portato.
10. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33420112000001867000, avente ad oggetto contributi modello DM 10 dell'anno 2010, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 10.06.2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data
11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificato in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato oggetto di stralcio ai sensi del D.L. n. 119/2018 /convertito in L. n. 136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n. 197/2022 si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 R.G.); CP_1
Par
• n. 33420112001155471000, avente ad oggetto contributi MODELLO 10 degli anni 2010
e 2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n.
03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato oggetto di stralcio ai sensi del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n.
197/2022 (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. CP_1
795/2023 R.G.);
• n. 33420130002092638000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 dell'anno 2012, notificato il 07.01.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420130003811926000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 dell'anno 2012, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06.04.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021);
• n. 33420130003815562000, relativo a contributi IVS relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 15.03.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019);
• n. 33420140003872557000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2013, regolarmente notificato il 05.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021); • n. 33420140004290653000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2013, regolarmente notificato il 05.02.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420140005603670000, relativo a contributi IVS degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato il 02.04.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_2
e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019);
• n. 33420150000440032000, relativo a contributi Modello DM 10 degli anni 2014 e 2015, regolarmente notificato il 06.08.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420150000982462000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato il 18.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_2
e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019);
• n. 33420160000836776000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160002360764000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023);il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel CP_1
procedimento recante n. 795/2023 R.G.);
• n. 33420160002361067000, relativo a contributi Modello DM 10 degli anni 2014 e 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data
20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160002361168000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il
Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel CP_1
procedimento recante n. 795/2023 R.G.);
• n. 33420160003590889000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160005546624000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018;
• n. 33420170000165745000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'intimazione n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023);
• n. 33420170000241761000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018;
• n. 33420170000787835000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2017, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018.
Relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 034220110008008289000, relativa a contributi Modello DM 10 dell'anno 2010 regolarmente notificata tramite deposito presso la casa comunale e contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 44/2019); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 3 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 44/2019 R.G.); CP_5
• n. 03420100057216836000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalla sentenza n. 500/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione del procedimento recante n. 572/2019 dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); CP_5
• n. 03420030005199841000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420050009148562000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420050039058372000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420060002186077000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); • n. 03420060074300002000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420080021779729000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalla sentenza n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione del procedimento recante n. 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); CP_5
• n. 03420090000106866000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090007144946000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090030114431000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090059055526000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420110004672223000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.). 11. Riepilogando, per chiarezza espositiva si chiarisce quanto segue:
• Gli avvisi di addebito nn. 33420112000001867000, 33420112001155471000,
33420160000836776000, 33420160002360764000, 33420160002361067000,
33420160002361168000, 33420160003590889000 e la cartella di pagamento n.
034220110008008289000 risultano totalmente sgravati per intervenuto pagamento a favore del Concessionario della ON oppure ai sensi del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n.
136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n. 197/2022;
• rispetto agli avvisi di addebito nn. 33420130002092638000, 33420130003811926000,
33420130003815562000, 33420140003872557000, 33420140004290653000,
33420140005603670000, 33420150000440032000, 33420150000982462000,
33420160005546624000, 33420170000165745000, 33420170000241761000 e
33420170000787835000 risulta agli atti la prova della regolare notifica di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale (l'intimazione di pagamento n.
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 e/o l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 o ancora l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023);
• infine, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420100057216836000,
03420030005199841000, 03420050009148562000, 03420050039058372000,
03420060002186077000, 03420060074300002000, 03420080021779729000,
03420090000106866000, 03420090007144946000, 03420090030114431000,
03420090059055526000, 03420110004672223000 i relativi crediti sono stati oggetto di annullamento da parte del Tribunale di AM RM (pronunciatosi, in particolare, con le sentenze n. 96/2020, n. 462/2021 e n. 500/2021).
12. Alla luce di quanto precede, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dalla parte ricorrente ivi comprese quelle da ultimo riportate nelle note in sostituzione dell'udienza del
7.1.2025 (v.all. in atti) con particolare riferimento: 1) alla mancata riferibilità nella relata di notifica del Numero Identificativo della cartella/avviso notificati;
2) alla mancanza di attestazione della conformità all'originale degli atti attestanti le notifiche e prodotti in fotocopia.
Quanto alla prima eccezione si rileva che gli atti interruttivi della prescrizione delle cartelle impugnate sopra indicati risultano correttamente notificati e, in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 è stata notificata in data
20.11.2018 a mani del destinatario (v. all. fascicolo nella causa Parte_2 CP_5 N.243/21 RG), con indicazione (ancorché a penna) del numero di cartella cui l'avviso si riferisce.
b) l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 è stato notificato in data
11.09.2019 a mezzo PEC all'indirizzo con espressa indicazione del Email_1
Numero identificativo dell'atto e con allegazione di tutti i numeri identificativi delle cartelle ad esso sottese (v. all. fascicolo nella causa N.243/21 RG); CP_5
c) l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 è stata notificata in data
16.05.2023; a mezzo PEC all'indirizzo con espressa indicazione del Email_1
Numero identificativo dell'atto e con allegazione di tutti i numeri identificativi delle cartelle ad esso sottese (v. all. fascicolo nella causa N.793/23 RG). CP_5
Quanto alla seconda eccezione, la stessa appare inammissibile stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di irregolarità formali e, comunque,
l'irretrattabilità dei crediti sottesi alle cartelle/avvisi impugnati per violazione del termine perentorio di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
In ogni caso, si rileva che i predetti atti interruttivi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono stati notificati via Pec, con conseguente inconferenza della eccezione proposta. Con riferimento all'atto di cui alla lett. a) la contestazione appare del tutto generica avendo parte ricorrente eccepito esclusivamente la “mancata indicazione del numero dell'avviso di addebito cui si riferirebbero i singoli avvisi di ricevimento”, che nel caso di specie, è stato invece indicato nella relata di notifica.
13.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza e della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
1. - Accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e dichiara l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, l'atto di pignoramento n.
03484201900003679001 e l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 inefficaci relativamente agli avvisi di addebito: 33420112000001867000, 33420112001155471000,
33420160000836776000, 33420160002360764000, 33420160002361067000,
33420160002361168000, 33420160003590889000 e alle cartelle di pagamento n. 034220110008008289000, 03420100057216836000, 03420030005199841000,
03420050009148562000, 03420050039058372000, 03420060002186077000,
03420060074300002000, 03420080021779729000, 03420090000106866000,
03420090007144946000, 03420090030114431000, 03420090059055526000 e
03420110004672223000 atteso l'avvenuto pagamento e/o lo sgravio delle stesse, con conseguente cessazione della materia del contendere.
2. - Rigetta nel resto.
3. - Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
AM RM, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di AM
[...]
Parte_1
in persona del giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'udienza 17.10.2024, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 43/2019 RG cui sono state riunite le cause n. 44/19 RG, n. 45/19 RG, n.
243/21 R.G e n. 795/2023 R.G.;
vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_2 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Gianfranco Spinelli, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Pietro
Domenico Palamara ed elettivamente domiciliato press il loro studio sito in AM RM alla Via
Garibaldi n°44, giusta procura in atti.
OPPONENTE
C O N T R O
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 CP_ domiciliato in AM RM, sede di Via S. Ippolito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites in atti.
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar, Controparte_2
n. 14, codice fiscale e P. IVA n. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Bozzo, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via
[...]
EN LV elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 43/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cosenza, presso il cui studio sito in Corigliano – Rossano al Viale dei Normanni, n, 294 elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 44/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Rosano, presso il cui studio sito in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 45/2019; rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Calfa, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via Poerio, n. 86 elettivamente domicilia per la causa R.G. n.
243/2021 e per la causa R.G. n. 795/2023;
OPPOSTA
(P.IVA con sede legale in Torino alla Piazza San Controparte_4 P.IVA_4
Carlo, n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA NON COSTITUITA
OGGETTO: 1) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, notificata da in data 20.11.2018, relativamente agli avvisi di addebito n. Controparte_2
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n.33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420130003815562000, n. 33420140003872557000, n.
33420140004290653000, n. 33420140005603670000, n. 33420150000440032000, n.
33420150000982462000, n. 33420160000836776000, n. 33420160002360764000, n.
33420160002361067000, n. 33420160002361168000, n. 33420160003590889000, n.
33420160005546624000, n. 33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n.
33420170000787835000 (procedimento R.G. n. 43/2019); alla cartella di pagamento n.
034220110008008289000 (procedimento R.G. n. 44/2019); e alla cartella n. 03420100057216836000
(procedimento R.G. n. 45/2019);
2) opposizione ad atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato a mezzo
PEC in data 11.09.2019, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420030005199841000,
n.03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000,
n.03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000,
n.03420090007144946000, n. 03420090030114431000, n. 03420090059055526000,
n.03420110004672223000 e n. 03420100057216836000 e agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420140003872557000, n.33420140004290653000, n.
33420150000440032000, n. 33420160002360764000, n.33420160002361067000, n. 33420160002361168000, n. 33420160005546624000, n 33420170000165745000, n.
33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 (procedimento n. 243/2021 R.G.)
3) opposizione (nel procedimento R.G. n. 795/2023) ad intimazione di pagamento n.
03420239003535975000, notificata in data 16.05.2023, relativamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420160002360764000 n.
33420160002361067000 n. 33420160002361168000 n. 33420160005546624000 n.
33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n. 33420170000787835000 già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e impugnati nel procedimento R.G. n.
43/2019 nonché contenuti nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 e impugnati nel procedimento R.G. n. 243/2021; n. 33420160000836776000 e n.
33420160003590889000, già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e impugnati nel procedimento R.G. n. 43/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 gennaio 2019, proponeva opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, notificata da Controparte_2
in data 20.11.2018, relativamente agli avvisi di addebito n. 33420112000001867000,
[...]
n. 33420112001155471000, n.33420130002092638000, n. 33420130003811926000,
n. 33420130003815562000, n. 33420140003872557000, n. 33420140004290653000,
n. 33420140005603670000, n. 33420150000440032000, n. 33420150000982462000,
n. 33420160000836776000, n. 33420160002360764000, n. 33420160002361067000,
n. 33420160002361168000, n. 33420160003590889000, n. 33420160005546624000,
n. 33420170000165745000, n. 33420170000241761000, n. 33420170000787835000, (procedimento
R.G. n. 43/2019).
Nel merito, il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento sottesi all'intimazione e 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dei predetti atti, con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Con memoria depositata in data 03.06.2019 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque,
l'inammissibilità dell'azione poiché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per tardività (la stessa avrebbe dovuto essere stata proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi) e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. Si costituiva, poi, l' che, con atto del 03.06.2019, rilevava la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.12.2019 veniva disposta la riunione al presente giudizio dei fascicoli R.G. n. 44/2019 e R.G. n. 45/2019 RG per connessione oggettiva e soggettiva. I procedimenti riuniti, infatti, avevano ad oggetto l'impugnazione della medesima intimazione di pagamento, la n. 03420189007264156/000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 034220110008008289000 (procedimento R.G. n. 44/2019) e alla cartella di pagamento n.
03420100057216836000 (procedimento R.G. n. 45/2019).
Con ordinanza del 31.01.2024, alla luce di un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva, inoltre, disposta la riunione alla presente causa del procedimento R.G. n. 243/2021, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
03484201900003679001 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420030005199841000,
n.03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000,
n.03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000,
n.03420090007144946000, n. 03420090030114431000, n. 03420090059055526000 e n.03420110004672223000, contenute nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, non impugnate con il ricorso originario introduttivo del giudizio R.G. n. 43/2019 ma solo con il ricorso depositato il 15.03.2021 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n. 243/2021); nonché limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420100057216836000, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, non impugnata con il ricorso originario ma col successivo ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 45/2019; nonché limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420130002092638000, n.
33420130003811926000, n. 33420140003872557000, n.33420140004290653000, n.
33420150000440032000, n. 33420160002360764000, n.33420160002361067000, n.
33420160002361168000, n. 33420160005546624000, n 33420170000165745000, n.
33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e già oggetto di impugnazione con il ricorso originario del 15.01.2019 introduttivo del giudizio R.G. n. 43/2019.
5. Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il n. 795/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000 atteso che tutti gli avvisi di addebito in essa contenuti erano già oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, impugnata con il ricorso principale.
In particolare, il procedimento recante n. 795/2023 R.G. ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, n. 33420112001155471000 n. 33420160002360764000 n.
33420160002361067000 n. 33420160002361168000 n. 33420160005546624000 n.
33420170000165745000, n. 33420170000241761000 e n. 33420170000787835000 tutti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 e già impugnati con il ricorso originario del 15.01.2019 (da cui scaturiva il procedimento R.G. n. 43/2019), col ricorso depositato il
15.03.2021 avente ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 (R.G.
n. 243/2021) e con il ricorso del 26.06.2023 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n.
795/2023); e agli avvisi di addebito n. 33420160000836776000 e n. 33420160003590889000, impugnati con il ricorso originario del 15.01.2019 (da cui scaturiva il procedimento R.G. n. 43/2019)
e con il ricorso del 26.06.2023 (da cui scaturiva il procedimento riunito R.G. n. 795/2023).
6. Il ricorrente, nelle cause riunite R.G. n. 44/2019, n. 45/2019, n. 243/2021 e n. 795/2023 reiterava le medesime eccezioni già proposte nella prima controversia e, in particolare, la mancata notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi. CP_
7. Nelle cause R.G. n. 44/2019 e n. 45/2019 si costituivano tempestivamente sia l' che l , formulando le medesime eccezioni già proposte nel procedimento principale. Controparte_2
Nel procedimento R.G. n. 243/2021, invece, parte ricorrente agiva in giudizio contro l' e CP_5
contro che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Con atto di costituzione tempestivamente depositato, l' 1) rilevava la carenza di CP_5
giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro per una serie di cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 ma non oggetto di impugnazione (in particolare, le cartelle n. 03420020034529331000, n.
03420030016819985001, n. 03420030034405174000, n. 03420050007227409000, n.
03420060007285313000, n. 03420070000752143000, n. 03420080005866318000, n.
03420090005911581000, n. 03420110001918211000, n. 03420110008008188000, n.
03420110017837379000, n. 03420110036787547000, n. 034201200040832525000, n.
03420160022537127000 e n. 03420180028269226001); 2) dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 03420030005199841000, n.
03420050009148562000, n. 03420050039058372000, n. 03420060002186077000, n.
03420060074300002000, n. 03420080021779729000, n. 03420090000106866000, n. 03420090007144946000, n. 03420090030114431000, 03420090059055526000 e n.
03420110004672223000 e agli avvisi di addebito n. 334201200000001973000 e n.
334201200000002680000 (avvisi di addebito contenuti nell'atto di pignoramento ma non impugnati) in quanto già impugnate nei procedimenti R.G. n. 2038/2018, n. 572/2019 e n. 573/2019 e oggetto di annullamento nelle relative sentenze n. 96/2020, n. 500/2021 e n. 462/2021 (v. sentenze in atti)
Infine, nel procedimento R.G. n. 795/2023, da ultimo riunito per connessione soggettiva e oggettiva al procedimento principale, l' formulava le medesime eccezioni già proposte e l' , CP_5 CP_1 tempestivamente costituita, rilevava, preliminarmente, la tardività del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, del D.lgs. N. 46/1999 nonché del termine perentorio cui all'art. 617 c.p.c.
e, in ogni caso, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420112000001867000, n. 33420112001155471000, n. 33420160000836776000, n.
33420160002360764000, n. 33420160002361067000, n. 33420160002361168000 e n.
33420160003590889000 in quanto oggetto di pagamento e/o stralcio ex lege.
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8. Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Nella specie il ricorrente avanzava un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni non può valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ma è inquadrabile solo come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, per quanto riguarda la tardività del ricorso: a) il ricorso principale avente n. 43/2019
R.G. e i ricorsi riuniti aventi n. 44/2019 e 45/2019 R.G. venivano depositati in data 15.01.2019, ben oltre il termine di 40 giorni essendo stata l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 opposta pacificamente notificata in data 20.11.2019; b) il ricorso riunito recante n. 243/2021 R.G. veniva depositato in data 15.03.2021, anch'esso ben oltre il termine di 40 giorni essendo stato l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 opposto pacificamente notificato in data
11.09.2019; c) da ultimo, il procedimento riunito n. 795/2023 R.G. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 veniva instaurato nel rispetto del termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 26.06.2023 e l'intimazione notificata in data 16.05.2023 (il giorno di scadenza del termine sarebbe dovuto essere il 25.06.2023 che, in quanto festivo, ha comportato la proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo): ciò però, a ben vedere, non vale comunque a fondare una diversa qualificazione dell'opposizione che non è inquadrabile quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 in quanto per come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata al punto 15
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
Nel caso di specie, il primo atto rispetto al quale verificare la tempestività dell'opposizione per declinarla in funzione recuperatoria è l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000
(impugnata, come detto, tardivamente nel procedimento principale n. 43/2019 R.G. e nelle cause riunite n. 44/2019 e 45/2019 R.G.) la quale, contenendo gli avvisi di addebito n.
33420112000001867000, 33420112001155471000, 33420160002360764000
33420160002361067000, 33420160002361168000, 33420160005546624000,
33420170000165745000, 33420170000241761000, 33420170000787835000,
33420160000836776000 e 33420160003590889000 aveva permesso al ricorrente di essere a conoscenza dei crediti ad essa sottesi già prima della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 (avvenuta in data 16.05.2023) e oggetto di impugnazione nel procedimento n. 795/2023 R.G.
Valutando la tempestività della opposizione a partire dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 avvenuta in data 15.01.2019, da cui scaturiva il ricorso originario recante il n. 43/2019 R.G. l'opposizione è da considerarsi tardiva in quanto proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e tale da non permettere una valutazione della prescrizione c.d. antecedente, attesa la ormai irretrattabilità del credito dalla stessa portato.
10. Passando alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33420112000001867000, avente ad oggetto contributi modello DM 10 dell'anno 2010, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 10.06.2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data
11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificato in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato oggetto di stralcio ai sensi del D.L. n. 119/2018 /convertito in L. n. 136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n. 197/2022 si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 R.G.); CP_1
Par
• n. 33420112001155471000, avente ad oggetto contributi MODELLO 10 degli anni 2010
e 2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n.
03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato oggetto di stralcio ai sensi del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n.
197/2022 (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. CP_1
795/2023 R.G.);
• n. 33420130002092638000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 dell'anno 2012, notificato il 07.01.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n.
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420130003811926000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 dell'anno 2012, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06.04.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021);
• n. 33420130003815562000, relativo a contributi IVS relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 15.03.2014 e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019);
• n. 33420140003872557000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2013, regolarmente notificato il 05.11.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021); • n. 33420140004290653000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2013, regolarmente notificato il 05.02.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420140005603670000, relativo a contributi IVS degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato il 02.04.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_2
e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019);
• n. 33420150000440032000, relativo a contributi Modello DM 10 degli anni 2014 e 2015, regolarmente notificato il 06.08.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. Parte_2
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n.
243/2021);
• n. 33420150000982462000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, regolarmente notificato il 18.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario Parte_2
e prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019);
• n. 33420160000836776000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160002360764000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023);il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel CP_1
procedimento recante n. 795/2023 R.G.);
• n. 33420160002361067000, relativo a contributi Modello DM 10 degli anni 2014 e 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data
20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160002361168000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019), nell'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 (R.G. n. 243/2021) e nell'intimazione di pagamento n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il
Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel CP_1
procedimento recante n. 795/2023 R.G.);
• n. 33420160003590889000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 7 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 795/2023 CP_1
R.G.);
• n. 33420160005546624000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018;
• n. 33420170000165745000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, prescrizione interrotta con l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 43/2019) e con l'intimazione n.
03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023 (R.G. n. 795/2023);
• n. 33420170000241761000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2016, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018;
• n. 33420170000787835000, relativo a contributi Modello DM 10 dell'anno 2017, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018
(R.G. n. 43/2019) e nell'intimazione n. 03420239003535975000 notificata in data
16.05.2023 (R.G. n. 795/2023); rispetto al suddetto avviso si rileva la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo CP_1
in formato XML, non è dato rinvenire riferimenti al contenuto delle PEC. Sul punto ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19- bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (Cass. civ. 16189 del 2023). La prescrizione quinquennale risulta comunque essere stata interrotta, essendo il credito risalente all'anno 2016 ed essendo la prima notifica utile stata effettuata il 20.11.2018.
Relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 034220110008008289000, relativa a contributi Modello DM 10 dell'anno 2010 regolarmente notificata tramite deposito presso la casa comunale e contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 (R.G. n. 44/2019); il credito ad esso sotteso risulta essere stato totalmente sgravato in seguito al regolare pagamento presso il Concessionario della ON (si veda allegato n. 3 all'atto di costituzione dell' nel procedimento recante n. 44/2019 R.G.); CP_5
• n. 03420100057216836000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalla sentenza n. 500/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione del procedimento recante n. 572/2019 dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); CP_5
• n. 03420030005199841000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420050009148562000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420050039058372000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420060002186077000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); • n. 03420060074300002000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420080021779729000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalla sentenza n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione del procedimento recante n. 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.); CP_5
• n. 03420090000106866000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090007144946000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090030114431000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420090059055526000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.);
• n. 03420110004672223000, il credito ad essa sotteso risulta essere annullato dalle sentenze n. 96/2020 e n. 462/2021 con cui il Tribunale di AM RM a conclusione, rispettivamente, dei procedimenti recante n. 2038/2018 e 573/2019 R.G., dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere (si veda sentenza allegata da CP_5 all'udienza del 07.02.2023 nel procedimento n. 243/2021 R.G.). 11. Riepilogando, per chiarezza espositiva si chiarisce quanto segue:
• Gli avvisi di addebito nn. 33420112000001867000, 33420112001155471000,
33420160000836776000, 33420160002360764000, 33420160002361067000,
33420160002361168000, 33420160003590889000 e la cartella di pagamento n.
034220110008008289000 risultano totalmente sgravati per intervenuto pagamento a favore del Concessionario della ON oppure ai sensi del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n.
136/2018 e ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230 della Legge n. 197/2022;
• rispetto agli avvisi di addebito nn. 33420130002092638000, 33420130003811926000,
33420130003815562000, 33420140003872557000, 33420140004290653000,
33420140005603670000, 33420150000440032000, 33420150000982462000,
33420160005546624000, 33420170000165745000, 33420170000241761000 e
33420170000787835000 risulta agli atti la prova della regolare notifica di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale (l'intimazione di pagamento n.
03420189007264156/000 notificata in data 20.11.2018 e/o l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 notificato in data 11.09.2019 o ancora l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 notificata in data 16.05.2023);
• infine, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420100057216836000,
03420030005199841000, 03420050009148562000, 03420050039058372000,
03420060002186077000, 03420060074300002000, 03420080021779729000,
03420090000106866000, 03420090007144946000, 03420090030114431000,
03420090059055526000, 03420110004672223000 i relativi crediti sono stati oggetto di annullamento da parte del Tribunale di AM RM (pronunciatosi, in particolare, con le sentenze n. 96/2020, n. 462/2021 e n. 500/2021).
12. Alla luce di quanto precede, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dalla parte ricorrente ivi comprese quelle da ultimo riportate nelle note in sostituzione dell'udienza del
7.1.2025 (v.all. in atti) con particolare riferimento: 1) alla mancata riferibilità nella relata di notifica del Numero Identificativo della cartella/avviso notificati;
2) alla mancanza di attestazione della conformità all'originale degli atti attestanti le notifiche e prodotti in fotocopia.
Quanto alla prima eccezione si rileva che gli atti interruttivi della prescrizione delle cartelle impugnate sopra indicati risultano correttamente notificati e, in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000 è stata notificata in data
20.11.2018 a mani del destinatario (v. all. fascicolo nella causa Parte_2 CP_5 N.243/21 RG), con indicazione (ancorché a penna) del numero di cartella cui l'avviso si riferisce.
b) l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484201900003679001 è stato notificato in data
11.09.2019 a mezzo PEC all'indirizzo con espressa indicazione del Email_1
Numero identificativo dell'atto e con allegazione di tutti i numeri identificativi delle cartelle ad esso sottese (v. all. fascicolo nella causa N.243/21 RG); CP_5
c) l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 è stata notificata in data
16.05.2023; a mezzo PEC all'indirizzo con espressa indicazione del Email_1
Numero identificativo dell'atto e con allegazione di tutti i numeri identificativi delle cartelle ad esso sottese (v. all. fascicolo nella causa N.793/23 RG). CP_5
Quanto alla seconda eccezione, la stessa appare inammissibile stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di irregolarità formali e, comunque,
l'irretrattabilità dei crediti sottesi alle cartelle/avvisi impugnati per violazione del termine perentorio di cui all'art. 24 Dlgs 46/99.
In ogni caso, si rileva che i predetti atti interruttivi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono stati notificati via Pec, con conseguente inconferenza della eccezione proposta. Con riferimento all'atto di cui alla lett. a) la contestazione appare del tutto generica avendo parte ricorrente eccepito esclusivamente la “mancata indicazione del numero dell'avviso di addebito cui si riferirebbero i singoli avvisi di ricevimento”, che nel caso di specie, è stato invece indicato nella relata di notifica.
13.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza e della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_2
provvede:
1. - Accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e dichiara l'intimazione di pagamento n. 03420189007264156/000, l'atto di pignoramento n.
03484201900003679001 e l'intimazione di pagamento n. 03420239003535975000 inefficaci relativamente agli avvisi di addebito: 33420112000001867000, 33420112001155471000,
33420160000836776000, 33420160002360764000, 33420160002361067000,
33420160002361168000, 33420160003590889000 e alle cartelle di pagamento n. 034220110008008289000, 03420100057216836000, 03420030005199841000,
03420050009148562000, 03420050039058372000, 03420060002186077000,
03420060074300002000, 03420080021779729000, 03420090000106866000,
03420090007144946000, 03420090030114431000, 03420090059055526000 e
03420110004672223000 atteso l'avvenuto pagamento e/o lo sgravio delle stesse, con conseguente cessazione della materia del contendere.
2. - Rigetta nel resto.
3. - Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
AM RM, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara