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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/10/2024, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 97/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 05.03.2024, tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea
[...]
Bonanni Caione e Sandro Lamparelli, entrambi del Foro di Pescara, in virtù di mandato alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei medesimi ex artt. 82 R.D. 37/1934, a25 e 480, comma 3,
c.p.c.;
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle CP_2 liti in atti, dall'Avv. Antonella Migliaccio e dall'Avv. Antonio Liguori, ed
1 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei medesimi;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
05.03.2024.
OGGETTO: Accertamento negativo del credito. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1604/2021 del 09.11.2021, pubblicata in data
28.12.2021.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società – a fronte Controparte_1
di una fattura (n. 10590/2018) emessa nei suoi confronti dalla Parte_1 dell'importo di € 22.500,00, fattura emessa successivamente alla cessazione del rapporto di somministrazione di lavoro intercorso tra le parti ed in applicazione dell'art. 30 delle condizioni generali di cui al contratto – chiedeva al giudice del
Tribunale di Pescara di:
“1) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali del contratto di somministrazione intercorso tra Parte_1
e e, ai sensi dell'art 1341 c.c., la conseguente nullità della
[...] Controparte_1
stessa per omessa specifica sottoscrizione;
2) accertare e dichiarare, l'invalidità della clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali del contratto di somministrazione in considerazione della previsione del vincolo di esclusiva eccedente la durata del contratto, in violazione dell'art. 1567 c.c.;
2 3) conseguentemente dichiarare infondata la pretesa di pagamento avanzata da in forza della fattura n. 10590-2018 e che, quindi, nulla è Parte_1
dovuto alla stessa da parte della Parte_3
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge dovuti”.
Si costituiva la invocando il rigetto delle domande avanzate Parte_1
perché infondate. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della CP_1 al pagamento in favore della dell'importo di € 21.977,72,
[...] Parte_1
riportata dalla fattura n. 10590 del 25.10.2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Invocava altresì la condanna di al Controparte_1
risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, stante la palese infondatezza dell'azione avversaria, diretta unicamente a ritardare l'esecuzione del pagamento della penale.
Il Giudice del Tribunale di Pescara, istruita la causa, decideva la stessa nei termini che seguono:
“in accoglimento della domanda accertata la vessatorietà della clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali del contratto di somministrazione intercorso tra e e, ai sensi dell'art 1341 c.c., e la Parte_1 Controparte_1
conseguente nullità della stessa per omessa specifica sottoscrizione, dichiara infondata la pretesa di pagamento avanzata da in forza della Parte_1
fattura n. 10590- 2018 e che, quindi, nulla è dovuto alla stessa da parte della
Parte_3
rigetta quindi anche la spiegata riconvenzionale;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 248,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge”.
3 Nella sentenza il giudice rilevava come – trattandosi, circostanza pacifica, di contratto di fornitura stipulato mediante condizioni generali di contratto o moduli e formulari – si applicasse, nel rapporto imprenditore-imprenditore, la disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c., secondo cui (art. 1341, co. 2 c.c.), “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ritenuta la clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali di contratto clausola sicuramente vessatoria - per avere imposto un limite alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico del somministrando - il giudice, non avendo rinvenuto la specifica sottoscrizione della stessa, ne rilevava la illegittimità, con il travolgimento della efficacia della penale.
La domanda riconvenzionale – riferiva il primo giudice – doveva essere rigettata per genericità, ed anche tenuto conto che, per quanto rappresentato, i lavoratori indicati erano stati utilizzati in forza di altro rapporto con altra agenzia di somministrazione (e dunque non era dato comprendere a che titolo la società avesse potuto reclamare l'importo di € 21.972,72, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria).
Nel proporre appello la censurava la decisione del primo Parte_1 giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
1.Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1567, 1382 e 1341 c.c.. A dire della società appellante, il giudice aveva attribuito natura vessatoria alla clausola di cui all'art. 30 delle condizioni generali di contratto, fornendo una scarna motivazione, ed errando nel non considerare che il patto di esclusiva di cui all'art. 1567 c.c. contenuto nel predetto articolo, non integrava la fattispecie di una
4 clausola vessatoria, ma rappresentava semplicemente una clausola penale, pienamente legittima nel rispetto della volontà negoziale delle parti. Secondo la società appellante, la pattuizione sopra citata non rientrava in alcuna delle ipotesi di cui all'elenco ex art. 1341 c.c. e dunque non necessitava della doppia sottoscrizione.
2. Profili di erroneità della sentenza impugnata sulle istanze istruttorie dedotte in primo grado. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 210
c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c.. Secondo la difesa di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordinare alla società Controparte_1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i contratti di somministrazione intervenuti tra questa ed altra Agenzia per il lavoro ed aventi ad oggetto gli stessi lavoratori somministrati da (di cui alla fattura n. 10590/2018); in questo Parte_1
modo avrebbe potuto accertare la violazione da parte della società attrice, odierna appellata, della clausola di cui all'art.30 delle condizioni generali di contratto.
3. In via riconvenzionale, la società appellante ribadiva la domanda proposta in primo grado.
Concludeva nei termini che seguono:
“in via principale, nel merito: • in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti ai punti sub I., II. e III. della parte narrativa del presente atto, riformare integralmente la sentenza n.1604/2021, pronunciata dal Tribunale di Pescara il
09-11-2021 nel giudizio RG n.2732/2019, pubblicata il 28-12-2021, e per l'effetto
• respingere la domanda originariamente proposta da mandando Controparte_1
esente da qualsiasi obbligo nei confronti della predetta, • Parte_1 accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_1
in favore di della somma complessiva di Euro 21.977,72, Parte_1
riportata nella fattura n.10590 del 25-10-2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
5 In via istruttoria: ordinare a ex art. 210 c.p.c., per le Controparte_1
motivazioni esposte al punto sub II della parte narrativa del presente atto,
l'esibizione di tutti i contratti (comprensivi delle proroghe e/o rinnovi) di somministrazione intervenuti con altra Agenzia per il Lavoro ed aventi ad oggetto
i medesimi lavoratori somministrati da ovvero quelli Parte_1
specificamente indicati nella fattura n.10590 del 25-10-2018”.
Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni. Instava per il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva la riduzione ad equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., dell'importo delle penali di cui la società aveva chiesto il pagamento in forza della fattura n. Parte_1
10590/2018. Vinte le spese di lite del grado. In via istruttoria, se del caso, ribadiva l'istanza di ammissione della prova testimoniale già richiesta in primo grado e di cui articolava nuovamente il capitolo.
L'appello è infondato e va rigettato.
Come è noto, la somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti: - un'agenzia autorizzata
(c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l' - un soggetto Controparte_3
(c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
- uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore.
Ciò premesso la Corte, con riferimento al primo motivo di appello, ritiene che le argomentazioni del primo giudice siano corrette, condivisibili e prive di criticità.
L'art. 1341, co. 2, c.c., come è noto, statuisce che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a
6 favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 1566, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto
(1597, 1899), clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.)”. Si tratta di una elencazione tassativa di clausole contrattuali onerose che determina, nel caso di una mancata specifica approvazione per iscritto, la nullità delle stesse.
Ora, l'art. 30 delle condizioni generali del contratto de quo cita testualmente:
“Resta inteso che, venuta meno l'efficacia del rapporto di somministrazione, la società utilizzatrice si impegna a non fruire di ulteriori forniture di lavoro che abbiano ad oggetto le prestazioni rese dalla medesima manodopera fornita in esecuzione del presente contratto. Il divieto ha la durata di due anni dalla data di cessazione del rapporto (…) In ipotesi di violazione del divieto la utilizzatrice sarà tenuta al pagamento in favore di , a titolo di penale, di un Parte_1 importo pari ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore”.
Ritiene la Corte che la clausola contenuta nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti sopra citata, da intendersi come patto di 'esclusiva', sia clausola vessatoria poiché comporta, all'evidenza, una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, un condizionamento e un limite all'attività negoziale del soggetto – nello specifico – che ha aderito ad un Controparte_1
regolamento contrattuale predisposto unilateralmente dal proponente (sulla ritenuta 'pacifica' vessatorietà della clausola di esclusiva nei termini anzidetti, si veda Cass. Civ. n. 7748/2007).
D'altro canto, la tesi dell'appellante, secondo cui nel caso di specie non si è in presenza di una clausola vessatoria ma di una semplice clausola penale tesa ad anticipare, in caso di inadempimento, il risarcimento dei danni verificatisi, non appare essere tesi di pregio, poiché vi è che: 1) come correttamente rilevato dal primo giudice, la penale prevista a presidio dell'adempimento della clausola di cui all'art. 30 – penale che pertanto, all'evidenza, è cosa diversa dalla clausola - perde
7 di efficacia poiché il diritto alla stessa non è insorto, essendo il precetto contenuto nella clausola manifestamente 'vessatorio'; 2) in materia di clausole penali inserite in un contratto, la penale, che di per sé non riveste natura vessatoria, assume però detto carattere quando appare sproporzionata rispetto all'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Dalla vessatorietà della clausola in esame discende, pertanto, inevitabile, la necessità che la stessa sia sottoposta ad una specifica approvazione, e dunque ad una doppia sottoscrizione, che difetta nel caso di specie.
Senza contare che non integrerebbe il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c. neanche il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non sarebbe comunque garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate (si veda sul punto Cass. Civ. n. 20606/2016; Cass. Civ. n. 24193/2014; Cass. Civ. n.
9492/2012; Cass. Civ. n. 2970/2012; Cass. Civ. n. 24262/2008; Cass. Civ. n.
5733/2008).
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte ne rileva l'infondatezza stante la riscontrata nullità, condivisibile per quanto sopra detto, della clausola contenuta nell'art. 30 delle condizioni generali di contratto. L'inefficacia della stessa, infatti, rende assolutamente irrilevante indagare su quali e quanti contratti di somministrazione sono intervenuti tra la ed altra Agenzia per il Controparte_1
lavoro aventi ad oggetto gli stessi lavoratori somministrati da (di Parte_1
cui alla fattura n. 10590/2018).
Da disattendere altresì la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e ribadita con il terzo motivo di appello, stante la confermata inoperatività - per l'assenza della necessaria doppia sottoscrizione - della clausola di esclusiva sopra richiamata, e dunque stante l'assenza di un titolo giustificativo della pretesa.
8 Il rigetto dell'appello rende superflua ogni valutazione e statuizione in merito alla domanda avanzata dall'appellata di riduzione ad equità dell'importo richiesto dalla Parte_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, non sussistono margini per l'accoglimento dell'appello.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dalla società appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 rimborsare a in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese del grado che liquida in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.10.2024.
Il Cons. Est. Dott. ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Carla Ciofani
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