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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento rubricato al n. 4933/2024 R.G. promosso da
, rappresenta e difesa dall'avvocato Cristina GIUSTO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita DE MARCO Controparte_1
In punto: attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 bis legge
898/1970.
Conclusioni comuni delle parti:
“Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di TFR (40%) calcolata secondo legge in base agli anni di matrimonio in concomitanza con gli anni di servizio sia pari ad € 16.000,00.
Tale somma viene erogata alla sig.ra dal sig. secondo le seguenti Pt_1 CP_1
modalità:
-€ 2.050,00 con assegno circolare all'odierna udienza;
1 -la restante somma pari di € 13.950,00= verrà erogata in rate mensili di €uro 150,00
ciascuna da versarsi al 25 di ogni mese, la cui prima rata decorre dal mese di giugno
2025 per un totale di n. 93 rate .
La sig.ra dichiara di non aver nulla più da pretendere per qualsiasi Parte_1
ragione o titolo nei confronti del sig. . Controparte_1
Spese di lite ed i compensi professionali sono interamente compensati tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.11.2024 , premesso di essere divorziata da Parte_1
in forza di sentenza n. 70/2018 del Tribunale di Vicenza;
che Controparte_1
detta sentenza aveva previsto a carico di l'obbligo di versarle Controparte_1
100 euro mensili a titolo di assegno divorzile;
che, successivamente al divorzio, essa ricorrente non aveva contratto nuove nozze;
che il , durante il CP_1
matrimonio, aveva lavorato in qualità di agente di polizia penitenziaria e quindi maturato il diritto alla percezione del TFR;
chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una percentuale del TFR ex art. 12-bis della legge n. 898/70, previo ordine alla controparte di esibizione della documentazione necessaria al fine di calcolare il quantum dovuto.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti e gli adempimenti di cui all'art. 473 bis
21 c.p.c., si costituiva con comparsa in data 14.2.2025 Controparte_1
deducendo che le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione della controversia tra esse insorta.
All'udienza del 7.5.2025 avanti il Giudice Relatore le parti precisavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e chiedevano che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione.
2 Le richieste delle parti sono meritevoli di accoglimento.
Il diritto del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro è
subordinato, per espressa previsione dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, alla circostanza che il coniuge richiedente sia titolare di assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze.
Nel caso di specie risultano pacifiche ed incontestate, tanto la titolarità in concreto del diritto all'assegno divorzile, liquidato in favore di con sentenza n. Parte_1
70/2018 del Tribunale di Vicenza, quanto l'assenza di un nuovo matrimonio della ricorrente.
Va poi precisato che, per quanto emerge dagli atti, il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto è maturato in capo a successivamente al Controparte_1
divorzio, di talché anche sotto questo profilo sussistono i presupposti per la riconoscibilità, in capo a , del diritto fatto valere in giudizio. Parte_1
La quantificazione dell'importo dovuto alla ricorrente è stata concordata dalle parti in euro 16.000 da versarsi all'avente diritto con le modalità e nei tempi indicati all'udienza del 7.5.2025.
Le spese come richiesto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
a)da atto del seguente accordo intercorso tra le parti:
“Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di TFR (40%) calcolata secondo legge in base agli anni di matrimonio in
3 concomitanza con gli anni di servizio sia pari ad € 16.000,00.
Tale somma viene erogata alla sig.ra dal sig. secondo le seguenti Pt_1 CP_1
modalità:
-€ 2.050,00 con assegno circolare all'odierna udienza;
-la restante somma pari di € 13.950,00= verrà erogata in rate mensili di €uro 150,00
ciascuna da versarsi al 25 di ogni mese, la cui prima rata decorre dal mese di giugno
2025 per un totale di n. 93 rate .
La sig.ra dichiara di non aver nulla più da pretendere per qualsiasi Parte_1
ragione o titolo nei confronti del sig. ”; Controparte_1
b)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento rubricato al n. 4933/2024 R.G. promosso da
, rappresenta e difesa dall'avvocato Cristina GIUSTO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita DE MARCO Controparte_1
In punto: attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 bis legge
898/1970.
Conclusioni comuni delle parti:
“Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di TFR (40%) calcolata secondo legge in base agli anni di matrimonio in concomitanza con gli anni di servizio sia pari ad € 16.000,00.
Tale somma viene erogata alla sig.ra dal sig. secondo le seguenti Pt_1 CP_1
modalità:
-€ 2.050,00 con assegno circolare all'odierna udienza;
1 -la restante somma pari di € 13.950,00= verrà erogata in rate mensili di €uro 150,00
ciascuna da versarsi al 25 di ogni mese, la cui prima rata decorre dal mese di giugno
2025 per un totale di n. 93 rate .
La sig.ra dichiara di non aver nulla più da pretendere per qualsiasi Parte_1
ragione o titolo nei confronti del sig. . Controparte_1
Spese di lite ed i compensi professionali sono interamente compensati tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.11.2024 , premesso di essere divorziata da Parte_1
in forza di sentenza n. 70/2018 del Tribunale di Vicenza;
che Controparte_1
detta sentenza aveva previsto a carico di l'obbligo di versarle Controparte_1
100 euro mensili a titolo di assegno divorzile;
che, successivamente al divorzio, essa ricorrente non aveva contratto nuove nozze;
che il , durante il CP_1
matrimonio, aveva lavorato in qualità di agente di polizia penitenziaria e quindi maturato il diritto alla percezione del TFR;
chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una percentuale del TFR ex art. 12-bis della legge n. 898/70, previo ordine alla controparte di esibizione della documentazione necessaria al fine di calcolare il quantum dovuto.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti e gli adempimenti di cui all'art. 473 bis
21 c.p.c., si costituiva con comparsa in data 14.2.2025 Controparte_1
deducendo che le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione della controversia tra esse insorta.
All'udienza del 7.5.2025 avanti il Giudice Relatore le parti precisavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe e chiedevano che la causa fosse rimessa al
Collegio per la decisione.
2 Le richieste delle parti sono meritevoli di accoglimento.
Il diritto del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro è
subordinato, per espressa previsione dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, alla circostanza che il coniuge richiedente sia titolare di assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze.
Nel caso di specie risultano pacifiche ed incontestate, tanto la titolarità in concreto del diritto all'assegno divorzile, liquidato in favore di con sentenza n. Parte_1
70/2018 del Tribunale di Vicenza, quanto l'assenza di un nuovo matrimonio della ricorrente.
Va poi precisato che, per quanto emerge dagli atti, il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto è maturato in capo a successivamente al Controparte_1
divorzio, di talché anche sotto questo profilo sussistono i presupposti per la riconoscibilità, in capo a , del diritto fatto valere in giudizio. Parte_1
La quantificazione dell'importo dovuto alla ricorrente è stata concordata dalle parti in euro 16.000 da versarsi all'avente diritto con le modalità e nei tempi indicati all'udienza del 7.5.2025.
Le spese come richiesto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
a)da atto del seguente accordo intercorso tra le parti:
“Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1
titolo di TFR (40%) calcolata secondo legge in base agli anni di matrimonio in
3 concomitanza con gli anni di servizio sia pari ad € 16.000,00.
Tale somma viene erogata alla sig.ra dal sig. secondo le seguenti Pt_1 CP_1
modalità:
-€ 2.050,00 con assegno circolare all'odierna udienza;
-la restante somma pari di € 13.950,00= verrà erogata in rate mensili di €uro 150,00
ciascuna da versarsi al 25 di ogni mese, la cui prima rata decorre dal mese di giugno
2025 per un totale di n. 93 rate .
La sig.ra dichiara di non aver nulla più da pretendere per qualsiasi Parte_1
ragione o titolo nei confronti del sig. ”; Controparte_1
b)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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