Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04600/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, proposto da
NT TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2697/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato rispettivamente l’8 e il 10 marzo 2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. 2697/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/05/2024, recante l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per n. 5 anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione in atti.
Lamenta, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 4.10.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio in data 8 aprile 2025 con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (cfr. all. 006 della produzione di parte ricorrente).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, su richiesta di parte ricorrente, provvederà in sostituzione dell’Amministrazione, ove ancora inadempiente, scaduto il predetto termine e nei successivi sessanta giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il medesimo organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averne fatto anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO