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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1091 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1091 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. TANCINI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. TANCINI MARIA PIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.09.2016, a Martina Franca (TA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 26.09.2017 e
2.02.2021, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 30.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune lievi modifiche, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati;
la signora vivrà nella casa coniugale di Rimini, via Rinaldo CP_1
Orsini n. 32, con i figli minori, casa in comproprietà con il signor Pt_1
2) i ricorrenti avranno affido condiviso dei figli minori, collocati presso la casa materna;
i genitori suddivideranno il tempo da trascorrere con i figli nel modo che segue:
i minori staranno con la madre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; mentre staranno con il padre il martedì e giovedì. Trascorreranno due fine settimana al mese, alternati, con il padre, dormendo nella casa di questi;
in particolare i minori staranno con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina e il padre li porterà a scuola, durante l'anno scolastico.
Tale calendario, però, potrà essere modificato, previo congruo preavviso, per le esigenze lavorative dei genitori.
I ricorrenti dichiarano espressamente di essere d'accordo sul fatto che i figli frequentino i nuovi compagni dei genitori.
3) le feste natalizie saranno trascorse dai minori ad anni alterni: con un genitore dalla vigilia di Natale al 31 dicembre;
con l'altro da Capodanno alla Epifania.
Le feste pasquali saranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni: dal mercoledì prePasqua alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dopo Pasqua al ritorno a scuola.
4) eventuali ponti durante l'anno saranno oggetto di decisione caso per caso;
5) durante le vacanze estive, oltre a rispettare il calendario suddetto, i genitori si accorderanno entro maggio precedente per trascorrere periodi di una/ due settimane con i bambini;
6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la corresponsione della somma mensile di
€500,00= ( €250,00= per ogni figlio), con aggiornamento ISTAT automatico annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le tabelle del Tribunale di Bologna, che entrambi i coniugi dichiarano di avere visionato.
La madre percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico per i figli, o qualunque altra somma dovesse venire erogata in futuro da Enti pubblici per la medesima causale;
7) il padre continuerà a pagare il 50% del mutuo acceso per acquistare la casa coniugale;
8) per quanto riguarda le condizioni economiche dei coniugi, essi dichiarano di essere autonomi economicamente e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martina Franca (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 115 Parte II Serie A Anno 2016 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1091 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. TANCINI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. TANCINI MARIA PIA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.09.2016, a Martina Franca (TA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 26.09.2017 e
2.02.2021, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 30.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune lievi modifiche, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati;
la signora vivrà nella casa coniugale di Rimini, via Rinaldo CP_1
Orsini n. 32, con i figli minori, casa in comproprietà con il signor Pt_1
2) i ricorrenti avranno affido condiviso dei figli minori, collocati presso la casa materna;
i genitori suddivideranno il tempo da trascorrere con i figli nel modo che segue:
i minori staranno con la madre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; mentre staranno con il padre il martedì e giovedì. Trascorreranno due fine settimana al mese, alternati, con il padre, dormendo nella casa di questi;
in particolare i minori staranno con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina e il padre li porterà a scuola, durante l'anno scolastico.
Tale calendario, però, potrà essere modificato, previo congruo preavviso, per le esigenze lavorative dei genitori.
I ricorrenti dichiarano espressamente di essere d'accordo sul fatto che i figli frequentino i nuovi compagni dei genitori.
3) le feste natalizie saranno trascorse dai minori ad anni alterni: con un genitore dalla vigilia di Natale al 31 dicembre;
con l'altro da Capodanno alla Epifania.
Le feste pasquali saranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni: dal mercoledì prePasqua alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dopo Pasqua al ritorno a scuola.
4) eventuali ponti durante l'anno saranno oggetto di decisione caso per caso;
5) durante le vacanze estive, oltre a rispettare il calendario suddetto, i genitori si accorderanno entro maggio precedente per trascorrere periodi di una/ due settimane con i bambini;
6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la corresponsione della somma mensile di
€500,00= ( €250,00= per ogni figlio), con aggiornamento ISTAT automatico annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le tabelle del Tribunale di Bologna, che entrambi i coniugi dichiarano di avere visionato.
La madre percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico per i figli, o qualunque altra somma dovesse venire erogata in futuro da Enti pubblici per la medesima causale;
7) il padre continuerà a pagare il 50% del mutuo acceso per acquistare la casa coniugale;
8) per quanto riguarda le condizioni economiche dei coniugi, essi dichiarano di essere autonomi economicamente e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martina Franca (TA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 115 Parte II Serie A Anno 2016 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi