Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1406– 2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.M., Dott.ssa Paola
Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2021 del R.G.A.C., Procedimento di Cognizione ex artt.163
e ss. c.p.c., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
TRA
nata a [...] il [...] CF. Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA), alla via olanda, n.45, presso lo studio dell'Avv.Lucia Russo , dalla quale è rapp.ta e difesa CodiceFiscale_2
CF: rapp.to e difeso dall'avv. Pierluca Controparte_1 CodiceFiscale_3
Ferretti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Con ordinanza del 3 aprile 2024 sulle richieste delle parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
§§§ §§§ §§§
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, conveniva in giudizio la signora per vedere accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della stessa Pt_1
in quanto occupante la unità immobiliare costituita da box auto in Giugliano in Campania
(NA) alla via A Giardini n.6 – al piano seminterrato, distinto al numero CP_2
interno 291 sub 402, attestato di proprietà dell'attore con atto ricognitivo del 14.03.2016
n.4749 rep.e n.3177 racc del Notaio
Per questi motivi
chiedeva Persona_1 condannare la sig.ra all'immediato rilascio della suddetta unità Parte_1
1
immobiliare in favore del sig. nonchè al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso attore ed a titolo di indennità per la occupazione sine titulo della unità immobiliare predetta dell'importo di €. 22.190,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi su ciascun rateo periodico dal mese di giugno del 1993 e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento ed a titolo di indennità di occupazione sine titulo della unità immobiliare predetta di quella diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa a mezzo di ctu con la statuizione, in capo alla convenuta, dell'obbligo di versare a favore dell'attore, e sempre a titolo di indennità di occupazione, gli ulteriori importi maturati e maturandi a far data dal mese di gennaio
2021 e fino all'effettivo rilascio.
L'istante, premessa la sua qualità di proprietario del predetto immobile, in virtù di un atto ricognitivo, deduceva che lo stesso fosse abusivamente occupato dalla odierna convenuta, attesa l'inesistenza di titoli legittimanti l'occupazione e il godimento del bene.
§§§§ §§§ §§§§
Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, la convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Parte convenuta eccepiva che il sig. solo a seguito di atto ricognitivo dei dati CP_1
catastali afferenti il box auto di sua proprietà, a mezzo del notaio con atto del Per_1
14.03.2016 prendeva atto e conoscenza che l'unità immobiliare box auto distinta al numero interno 391 ( entrata nel fallimento e che lui occupava da sempre) doveva catastalmente identificarsi con il sub 502, mentre al subalterno 402 (di cui all'atto di assegnazione del 1992 a mezzo notaio corrispondeva il numero interno 291 (e Per_2 non 391). Quindi, a dire dell'attore, solo in quella data lo stesso avrebbe preso coscienza e conoscenza che nel corso degli anni aveva occupato e detenuto da proprietario un bene
(ovvero il box distinto da subalterno 502 int.391) in realtà rimasto nella sfera patrimoniale della Cooperativa ” poi fallita, mentre il box auto distinto con il sub 402 CP_2
(291) – che secondo l'atto ricognitivo corrispondeva a quello di sua proprietà - risultava a questo punto occupato da terzi in forza di titolo non conosciuti. Accertata la proprietà dell'immobile per cui è causa, preso atto che il box auto in parola era occupato CP_1
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dalla sig.ra , in data 11.06.2020 inoltrava alla stessa una diffida per Parte_1
il rilascio del box a suo dire illegittimamente occupato nonché a corrispondere la somma di €. 15.000,00 a titolo di indennità di occupazione. In realtà la diffida risultava non recapitata per essere la convenuta risultata sconosciuta. Inoltre negava di essere stata contattata dall'odierno attore per un invito a stipulare una scrittura privata per l'acquisto dell'immobile. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e avanzava eccezione di usucapione del box da parte della convenuta
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi in data 14.10.2021, il G.I., su comune richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 24.01.2022 il G.I., sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 01.01.2022, il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da entrambe le parti nelle note 183, secondo termine, c.p.c., fissando l'udienza del 26.05.2022 per l'escussione dei testi.
All'udienza del 26.05.2022 veniva escusso, per parte attrice, il sig. , Testimone_1
fratello di il quale confermava che vi era stato un errore di trascrizione Controparte_1
del box oggetto di causa.
Veniva introdotto, poi, il teste di parte convenuta, , ex amm.trice del Testimone_2
condominio dal l'uso 98 al 2008, la quale confermava l'utilizzo del box, finito poi all'asta, da parte del signor CP_1
Veniva introdotto, infine il secondo teste di parte convenuta, , vicina di Testimone_3
casa della parte convenuta, la quale confermava l'uso del box per cui è causa da parte della avendone ella stessa usufruito per riporre le sue cose per un breve periodo Pt_1
di tempo.
All'udienza del 11 ottobre 2022 il Giudice proponeva alle parti un accordo che prevedeva l'acquisto del box da parte della per un importo di euro 6 mila. Pt_1
Le parti chiedevano diversi rinvii per addivenire ad accordo.
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All'udienza del 17 ottobre 2023, non avendo le parti trovato un accordo il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta dalle parti e considerata la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 3 aprile 2024 sulle richieste delle parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, ad ogni buon fine, che corretta è la qualificazione della domanda giudiziale proposta, dovendosi evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile per cui è causa, da parte del convenuto, che ivi si trovava in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione delle indennità di occupazione e al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile /cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705).
Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. E' del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso.
La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi
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attualmente lo detiene per averlo ricevuta dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Pertanto, l'attore in restituzione non ha onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 10 dicembre 2004, n.
23086);
Tale qualificazione dell'odierna domanda, infine, ha trovato il definitivo avallo nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio di comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l'azione di rivendicazione che deve essere proposta quando al domanda, come nel caso di specie , sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo ( Cass. Civ. Sez. Unite 28 marzo 2014 n.7305).
Ciò premesso in punto di qualificazione, rileva il Giudicante che la domanda proposta dall'attore, è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla ricostruzione operata dalla parte attrice con atto a rogito per Notaio Persona_3 del 15/09/1992, n° 46717 Rep. e n° 18160 Racc. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ischia addì 01/10/1992 al n° 33573/Vol. D la Controparte_3
in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.
[...]
assegnava e trasferiva – in favore del Sig. – la piena CP_4 Controparte_1 ed esclusiva proprietà del seguente compendio immobiliare: - Alloggio facente parte del complesso residenziale in Giugliano in Campania (NA), con accesso dalla Via Giardini, sito nel fabbricato distinto con la lettera “L” al piano terra rialzato della scala “A” distinto con il numero interno 376; riportato in N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania alla Partita 10413; Fol. 54; P.lla 30; Sub. 487; - Locale box sito al piano seminterrato, distinto con il numero interno 391; confinante con box distinto con il numero interno 390,
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con corridoio di accesso e con locale box distinto con il numero interno 392; riportato in
N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) alla Partita 10413; Fol. 54; P.lla
30; Sub. 402; Int. 391. In ragione di siffatto negozio traslativo, quindi, il Sig. CP_1 occupava del tutto in buona fede il box come innanzi assegnatogli, distinto dal
[...] numero interno 391. Con la dichiarazione di fallimento della “
[...]
veniva individuato un cospicuo patrimonio Parte_2 immobiliare, comprendente fra l'altro un box auto in Giugliano in Campania, alla Via
Giardini, edificio “L” al piano seminterrato della scala “A” distinto con il numero interno
391, occupato dall'odierno attore. Nell'ambito della liquidazione dell'attivo fallimentare, si procedeva quindi alla vendita – fra gli altri – del box auto distinto dal numero interno
391. E parte attrice in maniera casuale, scorrendo le pubblicità delle aste immobiliari, veniva a conoscenza che il box che lui occupava era stato messo all'asta. Pertanto interpellava il Notaio al quale conferiva l'incarico di predisporre atto Persona_1 ricognitivo dei dati catastali afferenti il box auto di sua proprietà. Con atto del 14/03/2016,
n° 4749 Rep. e n° 3177 Racc. il Notaio attestava che la unità immobiliare box auto distinta dal numero interno 391 doveva catastalmente identificarsi con il Sub. 502 (e pertanto ricaduta nell'attivo fallimentare della mentre al Subalterno 402 (di cui CP_3 all'atto di assegnazione del Notaio corrispondeva il numero interno 291 (e non Per_2
391). Pertanto il per anni aveva occupato e detenuto da proprietario un bene CP_1
(ovvero il box distinto dal Subalterno 502) in realtà rimasto nella sfera patrimoniale della
” poi fallita, mentre il box auto distinto con il Subalterno CP_3 CP_2
402 risultava a questo punto occupato da terzi. Nelle more il box identificato dal numero
391 veniva venduto– pur di non perdere il godimento del box auto distinto con il subalterno 502 – si vedeva necessitato a permutare con la aggiudicataria CP_5
il suddetto locale con altro box auto di sua proprietà, di maggior superficie e
[...] valore economico, ed un “conguaglio” di € 5.000,00 = mentre il box auto distinto con il subalterno 402 (il cui identificativo di interno è il n° 391) risultava occupato da terzi. Ed
è a seguito dell'atto ricognitivo del Notaio del 14/03/2016 che il Sig. Persona_1
acquisiva la consapevolezza di aver goduto fin dal settembre del 1992, Controparte_1 uti dominus, di un locale box diverso da quello acquistato con il rogito di assegnazione del Notaio Mentre il box auto distinto con il subalterno 402 oggetto del citato atto Per_2 traslativo della proprietà a rogito era invece occupato, dalla Sig.ra Per_2 Pt_1
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trasferitasi nelle more in Giugliano in Campania nel medesimo complesso edilizio realizzato dalla “ ”. CP_2
Va accolta l'eccezione riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e pertanto la domanda va rigettata.
A tal proposito va fatta una distinzione tra la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale.
Con la domanda riconvenzionale chi è convenuto in giudizio non si limita solo a chiedere il rigetto della domanda ma chiede a sua volta un pronuncia in suo favore (ad esempio se viene chiesto il rilascio di un immobile, il convenuto può chiedere non solo il rigetto della domanda attorea ma anche, in via riconvenzionale, l'accertamento della maturata usucapione. Laddove il convenuto, non avesse interesse a proporre domanda riconvenzionale può limitarsi a sollevare una mera "eccezione riconvenzionale" di intervenuta usucapione che come tale non è soggetta agli stessi limiti che caratterizzano la domanda riconvenzionale. In tal caso l'usucapione non viene dichiarata ma accertata incidentalmente al solo fine di respingere la domanda attorea.
Nel primo caso (domanda riconvenzionale) ci sarà non solo una pronuncia di rigetto della domanda attorea ma anche una ulteriore pronuncia che potrà essere trascritta facendo si che la maturata usucapione diventi "ufficiale". Nel secondo caso il giudice si limiterà al solo rigetto della domanda attorea senza dichiarare che il convenuto è divenuto proprietario ma limitandosi ad accertare incidentalmente la maturata usucapione al solo fine del rigetto della domanda principale.
Fatta tale premessa, all'esito dell'attività istruttoria espletata, come confermato anche dai testimoni escussi, i quali hanno integralmente confermato quanto loro richiesto, è emerso che la convenuta ha la disponibilità e l'utilizzo esclusivo del box da oltre venti anni;
pienamente provato, dunque, è l'utilizzo dello stesso uti domini.
E' emerso, infatti, che da oltre venti anni la convenuta utilizza uti domina il box de quo per deposito dei propri oggetti ed attrezzi, provvedendo, in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
A fronte di quanto innanzi, dalle risultanze di causa si rileva che parte attorea non ha mai contestato l'utilizzo del citato box da parte della convenuta, la quale ha continuato a detenere e ad utilizzare con animus possidendi lo stesso in modo esclusivo, continuativo
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ed interrotto, occupandosi, altresì, della manutenzione ordinaria e straordinaria;
pacificamente.
Va osservato, anzitutto, che in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; sarà allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. Civ., sez. II, 13.12.2001, n. 15755).
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario, poi, onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur in assenza di alcun rapporto concreto con l'immobile - né diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", né indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art. 1158 c.c., a meno che si siano manifestati atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal comma 1 dell'art. 1167 c.c., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 c.c.; non
è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti (Cass. Civ., sez. II, 21.05.2001, n. 6910).
Anche nell'ulteriore ipotesi di bene in comproprietà, si osserva che il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto
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sulla "res communis", ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non piu' "uti condominus" (Cass. 20.08.2002 n. 12260).
E' pur vero, che il singolo comunista, ove intenda espandere in via esclusiva il possesso sul bene, non deve necessariamente compiere gli atti di "interversio possessionis" previsti dagli articoli 1141 e 1164 c.c.; e tuttavia egli deve pur sempre porre in essere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo "et animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere di quello altrui sulla stessa (Cass. Civ.
26.5.1999 n. 5127).
In caso di successione per morte il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi se dopo la morte del de cuius è rimasto nel possesso del bene ereditario (Cass. Civ.
12.04.2022 n. 5226). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede. Ne discende che per invocare l'usucapione del bene ereditario occorre dimostrare che il rapporto materiale con il bene stesso si è verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene, come verificatosi nel caso in esame.
Orbene, alla luce di tutti i suesposti rilievi, nel caso di specie si ritiene pienamente raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, rilevando che parte attrice abbia posto in essere da oltre venti anni comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui tali da rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
In punto di compensazione delle spese, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto
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nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass.civ., sezione VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696).
Dirimente nel caso di specie è quanto stabilito dai giudici di legittimità in caso di soccombenza reciproca, ovvero che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente
l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass.civ., sez.III, ordinanza 22 agosto
2018, n. 20888).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Paola Odorino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1406/2021 così provvede:
1. Rigetta la domanda
2. Compensa integralmente le spese tra le parti
Manda alla cancelleria per comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 11.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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