Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4756/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F./P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Coletta;
-attrice-
CONTRO
(C.F./ P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Matteri;
-convenuta-
Conclusioni:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione respinta così provvedere:
NEL MERITO
1) Accertare la cessazione della servitù di passo sul mapp. 9861 sub. 8, dall'entrata principale proprietà
[...] individuata in Como alla via Pio XI n. 114 fino al confine interno con la proprietà contratta Pt_1 CP_1 con scrittura privata del 1-4-2019, in favore della società nonché accertare in ogni caso, la CP_1 cessazione del passaggio sul mapp. 9861 sub.8, dall'entrata principale proprietà individuata in Parte_1
Como alla via Pio XI n. 114, fino al confine interno con la proprietà in quanto cessato di essere CP_1 necessario da parte della poiché il fondo dominante ha cessato di essere intercluso, CP_1 CP_1 essendovi altro passaggio più agevole per raggiungere il fondo dominante di proprietà autorizzato CP_1 nel 2014 e, individuato ai mapp. 8037/8040, alla via Pio XI in Como tra il civico 112 e 114;
1
8037/8040, in Como alla via Pio XI, civico 112 a civico114. Ed esistente già dal 2014;
3) Condannare la a rimborsare tutte le spese e risarcire i danni, per la gestione della parte comune CP_1
( pulizie aree, corrente, cancello, luci, ecc.) dal luglio 2019, e relative al passaggio sul mapp. 9861 sub. 8, dall'entrata principale proprietà individuata in Como alla via Pio XI n. 114, fino al confine interno Parte_1 con la proprietà e che ci si riserva di quantificare, o in via subordinata, secondo equità CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste nelle istanze istruttorie, già formulate con memoria ex art. 183 comma 2 del 15 luglio 2022 che si ripropongono integralmente chiedendo la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “ Vero che esistono all'interno dell'area di proprietà i contatori del gas che servono Parte_1 entrambe le società”
2) “Vero che i predetti contatori sono posizionati tutti dietro una casa di proprietà che risulta Parte_1 essere vicina al cancello interno “
3) “ Vero che entrando dal cancello principale della i contatori risultano più distanti rispetto al Parte_1 cancello interno della CP_1
4) “Vero che la ha completamente diviso le proprie forniture d'acqua, gas e luce per i locali garage Parte_1
e magazzino dalla CP_1
5) “ Vero che tutte le abitazioni della hanno forniture autonome con un proprio contatore” Parte_1
6) “ Vero che la e la hanno due accessi indipendenti dall'esterno” CP_1 Parte_1
Si indica a teste della Termoidraulica Emmepi di con sede in Cirimido Testimone_1 Testimone_1
(CO) Via Vittorio Veneto 77
*******************
Ci si oppone all'ammissione di prove ex adverso dedotte per le ragioni rappresentate nella memoria ex art.
183 sesto comma n. 3 cpc, insistendo per prova contraria per testi, sui capitoli di prova formulati dalla CP_1
[...
, nei confronti di colui /coloro chiamati a rispondere sul seguente capo:
A) CAP. PROVA 1 e 3 “ Vero che con pec del 06.12.2019 della che le viene mostrata (doc. n. Parte_1
30) l'attrice dissentiva al mantenimento del cancello carraio e pedonale “
B) CAP. PROVA 7 : “ Vero che con pec del 19.03.2021 e 02.04.2021 che le vengono mostrate ( doc. 26 e 27) la chiedeva alla la consegna di tutte le chiavi e dei telecomandi nonché la rimozione Parte_1 CP_1 della cassetta postale intestata alla convenuta che insiste nella proprietà della società attrice come risulta da foto che le viene mostrata ( doc. 25)”
“Vero che con pec del 19.03.2021 e 02.04.2021 che le vengono mostrate ( doc. 26 e 27) ,la rifiutava CP_1 la restituzione delle chiavi e la rimozione della cassetta postale a lei intestata che insiste nella proprietà della società attrice, come da foto che le viene mostrata ( doc. 25) , rimandando ogni questione alle decisioni del
Tribunale “
2 C) CAP. PROVA 8 :” Vero che le serrature dei cancelli erano molto vecchie e risultano fuori produzione come da foto che le viene mostrata ( doc. 28)
D) CAP. PROVA 9-10-11:” Vero che la a seguito della scrittura privata del CP_1
01.04.2019 che le viene mostrata ( doc.1) , della consegna delle chiavi da parte dell'avv.
Paglia ( come da verbale che le viene esibito, doc. 23) e in base allo stato dei luoghi così come risulta dalle fotografie che le vengono mostrate ( doc. 14,15 e 16), ha accesso diretto alla sua proprietà dalla strada pubblica “ .
Sempre in prova contraria si deduce, altresì, interrogatorio formale dele legale rappresentante p.t. della CP_1
[... su tutti i capitoli di prova dedotti da controparte che verranno denegatamente ammessi.
Si richiama la nullità della prova testimoniale dedotta da controparte per manifesta violazione dell'art. 244 cpc.”
***
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e prive di prova.
Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria Part Si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della società e prova per Parte_1 testi sui seguenti capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione:
1) Vero che, dopo la scissione della società avvenuta in data 12/07/2019, nel locale magazzino, CP_1 assegnato in proprietà alla ed identificato con il mappale 9861 sub. 703, l'acqua calda ed il Parte_1 riscaldamento erano presenti;
2) Vero che, dopo la scissione della società avvenuta in data 12/07/2019, il locale magazzino, CP_1 assegnato in proprietà alla ed identificato con il mappale 9861 sub. 703, veniva occupato Parte_1 per alcuni mesi come abitazione dalla sig.ra e dalla sig.ra ; Persona_1 Persona_2
3) Vero che, dopo la scissione della società avvenuta in data 12/07/2019, nel locale magazzino, CP_1 assegnato in proprietà alla ed identificato con il mappale 9861 sub. 703, era installata una Parte_1 cucina completa di elettrodomestici di proprietà del sig. ; Persona_3
4) Vero che la cucina di cui al capitolo precedente era funzionante ed era collegata all'impianto idrico;
5) Vero che la cucina veniva smontata e rimossa nel corso del mese di Ottobre 2019 da parte del sig.
[...]
; CP_2
6) Vero che al momento della rimozione della cucina è stato necessario procedere alla chiusura dell'acqua;
7) Vero che alla società ed al suo Amministratore Unico, sig. , dopo la scissione CP_1 Persona_3 della società avvenuta in data 12/07/2019, è stato impedito l'accesso al locale magazzino, assegnato in proprietà alla ed identificato con il mappale 9861 sub. 703; Parte_1
3 8) Vero che, nel locale caldaia di proprietà della dove confluivano gli impianti idrici riferiti alle CP_1 unità immobiliari della società e della società era presente solo una saracinesca CP_1 Parte_1 di chiusura generale dell'acqua;
9) Vero che, alla fine del mese di maggio 2020, la società decideva in autonomia di installare Parte_1 due sub contatori all'impianto di fornitura dell'acqua;
10) Vero che l'installazione dei sub contatori veniva effettuata nel locale caldaia di proprietà CP_1 utilizzando le chiavi di accesso rimaste nella disponibilità della società Parte_1
11) Vero che la società nel mese di Agosto 2020, dopo avere notato la presenza dei sub contatori CP_1 nella sua proprietà, ne chiedeva l'immediata rimozione.
Si indicano a testimoni i signori:
Testimone_2
[...]
Geom. Persona_4
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte che dovessero essere ammessi con i testi sopra indicati.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. La società ha convenuto in giudizio la società “ , deducendo che, in Parte_1 CP_1 data 01.04.2019, il sig. (allora socio unico della e successivamente socio Persona_5 CP_1
Part unico della , il sig. (allora usufruttuario delle quote della Parte_1 Persona_3 CP_1
e successivamente socio unico della predetta società) e la sig.ra avevano sottoscritto un Persona_2
“accordo per la definizione dei rapporti intercorsi tra i soci e gli usufruttuari di quote” dell'odierna convenuta. In particolare, le parti avevano pattuito di addivenire ad una scissione societaria, attribuendo parte degli immobili di proprietà della (siti in Como alla Via Pio XI, tra cui CP_1
l'autorimessa identificata al mappale 9861 sub. 8, a seguito di frazionamento identificata con il mapp.
9861 sub 702) ad una nuova e costituenda società, ossia la attuale La scissione della Parte_1 società si era poi perfezionata con atto pubblico del 12.07.2019 (a rogito del notaio registrato Per_6
a Como il 19 luglio 2019 n. 20188 d'ord, n. 13813 part.) e, in forza di tale contratto, la Parte_1 era divenuta proprietaria dell'autorimessa identificata al mappale 9861 sub. 8, a seguito di
[...] frazionamento identificata con il mapp. 9861 sub 702. Sempre in forza dei predetti accordi, ed in particolare dell'art. 5 della scrittura privata del 1.04.2019, le parti avevano attribuito alla odierna convenuta un “diritto di passo” “dall'ingresso principale carraio, individuata in Como alla via Pio
XI, n.114, sino alla proprietà della passando sul mapp. 9861 sub. 8 (garage di proprietà CP_1 della ”. Tale diritto avrebbe potuto essere esercitato fino alla realizzazione di “un nuovo Parte_1
4 accesso” da parte della e, in ogni caso, non oltre il termine di durata del contratto di CP_1 locazione avente ad oggetto l'autorimessa di cui al mapp. 9861 sub. 8, che la convenuta si era impegnata a stipulare con la aveva successivamente manifestato la Parte_2 volontà di non prendere in locazione il predetto immobile, consegnandolo alla tuttavia, Parte_1 solo in data 26 maggio 2020. La convenuta, peraltro, sin dal 2014, era in possesso di un autonomo accesso carraio e pedonale agli immobili di sua proprietà. Essendo venute meno le ragioni in forza delle quali era stata costituita la servitù di passaggio e continuando a servirsene CP_1 indebitamente, pertanto, l'attrice ha promosso il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare
“la cessazione della servitù di passo sul mappale 9861 sub 8, dall'entrata principale proprietà
[...] individuata in Como alla via Pio XI, n.114, fino al confine interno con la proprietà Pt_1 CP_1 contratta con scrittura privata del 1-4-19, in favore della società . La CP_1 Parte_1 inoltre, ha domandato il rimborso di “tutte le spese” nonché il “risarcimento dei danni” relativi “alla gestione della parte comune (pulizia aree, corrente cancello, luci, ecc) dal luglio 2019, e relative al passaggio sul mappale 9861 sub 8, dall'entrata principale proprietà individuata in Como Parte_1 alla via Pio XI, n.114, fino al confine interno con la proprietà e che si riserva di CP_1 quantificare, o in via subordinata, secondo equità”.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e negando, in CP_1 particolare, di aver mai esercitato una servitù di passaggio sul fondo servente, come dedotto dalla controparte.
Con provvedimento del 21.06.2021, il giudice designato, dato atto che non risultava esperita la mediazione obbligatoria di cui all'art. d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa al 18.05.2022 per verificare l'esperimento della richiamata condizione di procedibilità. Con provvedimento del 25.03.2024, è stata ordinata la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa ex art. 117 c.p.c. Esperito l'interrogatorio non formale delle parti e rigettate le istanze di prova orale proposte, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate ed il Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi che seguono.
L'attrice ha agito in giudizio, come supra anticipato, al fine di far accertare e dichiarare la “cessazione della servitù di passo sul mapp. 9861 sub. 8, dall'entrata principale proprietà individuata Parte_1 in Como alla via Pio XI n. 114 fino al confine interno con la proprietà contratta con CP_1
5 scrittura privata del 1-4-2019, in favore della società , essendo venuti meno i presupposti CP_1 in forza dei quali tale diritto era stato costituito (cessazione dello stato di interclusione del fondo dominante;
mancata conclusione del contratto di locazione in forza del quale avrebbe CP_1 dovuto acquisire il diritto di godimento dell'autorimessa). Alla luce dei fatti allegati, pertanto, la domanda deve essere ricondotta alle previsioni di cui all'art. 1055 c.c., disposizione che attribuisce tanto al proprietario del fondo dominante quanto al proprietario del fondo servente il diritto di domandare l'estinzione della servitù di passaggio coattivo nell'ipotesi in cui il passaggio “cessa di essere necessario”, ossia quando il fondo dominante cessa di essere intercluso. Invero, la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12037 del 17/05/2010).
La pretesa dell'attrice, infatti, si fonda sul presupposto dell'esistenza di una servitù di passaggio gravante sull'immobile di sua proprietà, identificato al mapp. 9861 sub. 8, costituita per contratto e, segnatamente, in forza di una scrittura privata datata 01.04.2019, sottoscritta dal sig. Persona_5
(allora socio unico della e successivamente socio unico della , il sig. CP_1 Parte_1
(allora usufruttuario delle quote della e successivamente socio unico della Persona_3 CP_1 predetta società) e la sig.ra Persona_2
Non può che rilevarsi, quindi, in primo luogo, l'assoluta genericità delle deduzioni e delle allegazioni poste a fondamento della domanda, giacché l'attrice non ha neppure individuato in maniera sufficientemente precisa quale sarebbe il preteso fondo dominante a favore del quale la dedotta servitù di passaggio sarebbe stata costituita (limitandosi a fare riferimento generico “alla proprietà della
). CP_1
In ogni caso, gli assunti della risultano infondati. Invero, all'atto della sottoscrizione Parte_1 della scrittura privata del 01.04.2019, la neppure esisteva (si dava atto solo di una Parte_1
“costituenda società di “ ”) e tutti gli immobili oggetto di causa, compreso il bene di cui Persona_5 al mappale n.9861 sub. 8, erano di proprietà della sola Nessuna servitù di passaggio, CP_1 pertanto, poteva essere costituita giacché, come è noto, per aversi tale diritto reale su cosa altrui è necessario che tanto il fondo dominante (nel caso di specie neppure chiaramente individuato) quanto il fondo servente appartengano a proprietari diversi. Si tratta di un principio fondamentale dettato in materia di servitù, giacché “nemini res sua servit”. La divisione dei suddetti immobili, invero, si è avuta solo con il successivo atto di scissione societaria del 12.07.2019, in forza del quale alla società Part
sarebbe stata attribuita la proprietà, tra gli altri beni, dell'autorimessa identificata al Parte_1 mappale 9861 sub. 8, poi divenuto mappale 9861 sub. 702 a seguito di frazionamento. Sul punto,
6 peraltro, occorre osservare che non è stato neppure prodotto il richiamato atto di scissione in copia integrale, atteso che nel documento depositato paiono mancare alcune pagine, tanto che non è possibile individuare neppure quali beni sarebbero stati trasferiti all'attrice in forza della operazione societaria citata (cfr. doc. 2, attrice)
La stessa scrittura del 01.04.2019, peraltro, non consente di determinare con certezza il fondo servente ed il fondo dominante nonché l'oggetto in cui consisterebbe l'assoggettamento del primo all'utilità dell'altro, giacché le parti di quel contratto (tra le quali è bene ribadire che non poteva figurare la
[...]
si sono limitate a stabilire la “concessione da parte della nuova società del diritto di passo Pt_1 per accedere al mappale n. 9861 sub.8 sino alla realizzazione di un nuovo accesso e, comunque, non oltre il termine di durata della locazione di cui al punto seguente” (clausola 4). Tale pattuizione, inoltre, rileva la contraddittorietà stessa degli assunti dell'attrice, giacché dalla scrittura si evince che il “diritto di passo” sarebbe stato concesso alla da parte della nuova società “al fine di CP_1 accedere” al mappale sub. 9861 sub 8 (ossia l'immobile che quest'ultima avrebbe dovuto prendere in locazione), mentre nel presente giudizio la assume che tale immobile (fondo Parte_1 servente) risulterebbe gravato da una servitù costituita a favore di non meglio identificati beni di proprietà della convenuta. Il diritto scaturente da tale previsione, pertanto, potrebbe avere tuttalpiù natura meramente obbligatoria. Nondimeno, la convenuta ha sempre negato di aver esercitato un passaggio di tipo pedonale e/o carraio sul bene identificato al mappale 9861 sub. 8, poi divenuto mappale 9861 sub. 702, e non ha mai rivendicato l'esistenza di tale diritto reale su cosa altrui e/o di altri diritti di godimento. Né alcuna prova è stata offerta sul punto dall'attrice, non potendosi intendere come tale la sola copia di una missiva asseritamente inviata dal precedente legale della convenuta, che non risulta neppure sottoscritta da quest'ultimo (doc. 21 attrice). Non vi è evidenza, in altri termini, di una pretesa di diritto sul fondo di proprietà dell'attrice da parte della convenuta né di fatti che implicano l'esercizio abusivo di un passaggio pedonale o carraio sul predetto bene al fine di accedere ai propri immobili.
Non rientrano, invece, nell'oggetto del presente giudizio, in quanto non oggetto delle domande proposte dall'attrice, tutte le questioni relative alle opere realizzate per la divisione dei beni delle suddette società, quali la realizzazione di un cancello al confine tra le due proprietà, nonché le questioni afferenti alle servitù relative alle condutture elettriche, idriche e del gas ed alla regolamentazione degli accessi connessi alle attività di manutenzione dei suddetti impianti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue altresì il rigetto della domanda di condanna al rimborso di “tutte le spese” nonché il “risarcimento dei danni” relativi “alla gestione della parte comune (pulizia aree, corrente cancello, luci, ecc) dal luglio 2019, e relative al passaggio sul mappale
9861 sub 8, dall'entrata principale proprietà individuata in Como alla via Pio XI, n.114, Parte_1
7 fino al confine interno con la proprietà e che si riserva di quantificare, o in via subordinata, CP_1 secondo equità.”. Sul punto, può solo aggiungersi che rispetto a tali domande le allegazioni della risultano del tutto carenti (con riferimento alle spese relative alle “parti comuni”) e Parte_1 generiche (con riferimento al risarcimento dei danni) e che l'attrice non ha offerto alcuna prova dei fatti dedotti.
Le spese processuali seguono la soccombenza in capo all'attrice e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, applicati i valori minimi per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa, ad eccezione della fase di trattazione ed istruttoria da liquidarsi con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 4.712,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni
Matteri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Como il 02.01.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
8