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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3585/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Sacco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 19.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando la contraddittorietà della valutazione espressa dall'ausiliare che aveva riconosciuto la necessità di assistenza globale.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e la conferma del beneficio di cui alla L. n. 104/1992.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 3.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente sostiene la contraddittorietà della valutazione espressa dal CTU evidenziando anche che la stessa è in contrasto con la certificazione medica dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Ospedale di Cosenza del
12.06.2025 laddove risulta che ella “è affetta da Cardiomiopatia dilatativa primitiva con frequenti con frequenti episodi di scompenso cardiaco congestizio;
FA in terapia con DOAC. Dorso lombalgia e coxalgia bilaterale – con utilizzo di busto in tela steccata – che riducono l'autonomia funzionale nelle attività della vita quotidiana (vedi ADL e IADL). Difficolta deambulatorie che avvengono a piccoli passi per brevissimi tratti e con supervisione di un familiare”.
La contestazione non può essere condivisa.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra
2 certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicchè un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Tanto precisato, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP ha accertato che “[..] Le condizioni cliniche della signora Pt_1 evidenziano difficoltà in ambito osteoarticolare (rachide ipomobile con
[...] ipercifosi dorsale e necessità di busto steccato;
deformazione delle articolazioni interfalangee delle mani con lieve riduzione della forza prensile;
anca destra e sinistra dolenti;
deambulazione lenta ma autonoma;
passaggi posturali difficoltosi ma autonomi) che richiedono la necessità di un intervento assistenziale continuo, permanente e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1993, ANCHE SE NON la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla visita peritale, non essendoci, nella documentazione in atti, elementi che possano ricondurla ad epoca precedente [..]”.
La valutazione dell'ausiliario non è in contrasto con la certificazione medica del
12.6.2025 prodotta in questa sede che, per vero, non attesta la impossibilità del compimento autonomo degli atti quotidiani della vita né la impossibilità di deambulazione autonomamente ma soltanto la riduzione dell'autonomia funzionale nelle attività della vita quotidiana e le difficoltà deambulatorie.
3 La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla visita peritale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla visita peritale;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3585/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimo Sacco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 19.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza del requisito per l'indennità di accompagnamento ma solo quello per lo status di persona con handicap grave.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando la contraddittorietà della valutazione espressa dall'ausiliare che aveva riconosciuto la necessità di assistenza globale.
1 Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e la conferma del beneficio di cui alla L. n. 104/1992.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 3.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente sostiene la contraddittorietà della valutazione espressa dal CTU evidenziando anche che la stessa è in contrasto con la certificazione medica dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Ospedale di Cosenza del
12.06.2025 laddove risulta che ella “è affetta da Cardiomiopatia dilatativa primitiva con frequenti con frequenti episodi di scompenso cardiaco congestizio;
FA in terapia con DOAC. Dorso lombalgia e coxalgia bilaterale – con utilizzo di busto in tela steccata – che riducono l'autonomia funzionale nelle attività della vita quotidiana (vedi ADL e IADL). Difficolta deambulatorie che avvengono a piccoli passi per brevissimi tratti e con supervisione di un familiare”.
La contestazione non può essere condivisa.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto
l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra
2 certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicchè un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Tanto precisato, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nella fase ATP ha accertato che “[..] Le condizioni cliniche della signora Pt_1 evidenziano difficoltà in ambito osteoarticolare (rachide ipomobile con
[...] ipercifosi dorsale e necessità di busto steccato;
deformazione delle articolazioni interfalangee delle mani con lieve riduzione della forza prensile;
anca destra e sinistra dolenti;
deambulazione lenta ma autonoma;
passaggi posturali difficoltosi ma autonomi) che richiedono la necessità di un intervento assistenziale continuo, permanente e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1993, ANCHE SE NON la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla visita peritale, non essendoci, nella documentazione in atti, elementi che possano ricondurla ad epoca precedente [..]”.
La valutazione dell'ausiliario non è in contrasto con la certificazione medica del
12.6.2025 prodotta in questa sede che, per vero, non attesta la impossibilità del compimento autonomo degli atti quotidiani della vita né la impossibilità di deambulazione autonomamente ma soltanto la riduzione dell'autonomia funzionale nelle attività della vita quotidiana e le difficoltà deambulatorie.
3 La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Deve quindi, in definitiva, dichiararsi che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla visita peritale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dalla visita peritale;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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