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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 867/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 4.6.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. PARISE WALTER Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CIZZA VINCENZO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 20.3.2024, a mezzo della quale le era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive relative all'anno 2020, di cui all'avviso di addebito n.
43320220000411726000, notificato il 29.8.2022, per l'importo di euro 3.154,98 ; eccepiva, quale unico motivo a sostegno della domanda, la decadenza ex art. 25 del D.lgs. 26.2.1999
n. 46.
1 Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il motivo posto alla base dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, ossia l'eccepita decadenza ex art. 25 del D.lgs. 26.2.1999 n. 46., è inammissibile.
Invero, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una comunicazione preventiva di fermo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Ebbene, nel caso di specie è fatto pacifico in quanto documentalmente provato dall' CP_1
( cfr. all. fascicolo oltre che ammesso dal medesimo ricorrente nel ricorso CP_1 introduttivo, e quindi da ritenersi provato ex art. 115 cpc, che l'avviso di addebito per cui
è causa, n. 43320220000411726000, sia stato notificato in data 29.8.2022.
Conseguentemente, era onere del ricorrente far valere le doglianze proposte nel presente giudizio entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito sopra menzionato, afferendo le stesse a fatti estintivi precedenti la notifica del titolo esecutivo, pena una violazione dei termini decadenziali di cui al disposto dell'art..24 del d.lgs.
n.46/99.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
2 Le spese processuali possono essere compensate tra tutte le parti in causa in ragione della questione preliminare posta a fondamento della definizione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.867 /2024 R.G., così provvede:
- rigetta il ricorso,
- spese compensate.
Crotone, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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