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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2823 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31/03/2025, vertente
TRA
- ( ), in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Valente come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), nella qualità di CP_1 C.F._1
COMMISSARIO AD ACTA DEL C.A.R.A. (
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Controparte_2
Milani come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1443/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione, domanda e deduzione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza ed in
r.g. n. 1 accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni formulate sub b)-c)-d)- e) –f) e g) dell'atto di citazione introduttivo di lite, qui da intendersi integralmente riprodotte, e, quindi, dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo: - per la insussistenza in capo al Commissario ad acta dei poteri per procedere con il giudizio monitorio;
- per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del Decreto;
- per il difetto di legittimazione passiva dei Comuni opponenti;
- per insussistenza della pretesa creditoria;
- per la intervenuta prescrizione del preteso credito;
- in via gradata, per insussistenza della pretesa creditoria nei confronti dei Comuni con riferimento al quantum richiesto atteso che i criteri di ripartizione del credito non tengono conto delle sensibili variazioni delle utenze idriche intervenute nel corso degli anni pregressi e comunque non sono stati adottati in contraddittorio con i Comuni stessi;
in ogni caso, in riforma della gravata sentenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite dei due gradi di giudizio, con riferimento al presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per l'appellata: “conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, RIGETTI l'avversario Appello, per la totale infondatezza, in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento delle spese legali del doppio grado del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza in epigrafe, di rigetto Parte_1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo (n. 663/2018) di euro 372,03 oltre accessori.
La domanda monitoria è stata avanzata dal commissario ad acta, designato dal
TAR Lazio- Latina (con sentenza n. 688/2010 ed ordinanza n. 153/2018) per l'esecuzione, in favore dell'avv. Francesco Montanelli, del decreto ingiuntivo n.
604/2007, quale giudicato formatosi a carico del Controparte_2
all'ente comunale è stato ingiunto, in quanto partecipante al consorzio, il
[...] pagamento di quota del debito consortile.
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per “l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie” che ha condotto al rigetto: 1) dell'eccezione di difetto della legittimazione passiva;
2) dell'eccezione di prescrizione del credito azionato;
3) della contestazione sulla quantificazione del credito stesso.
Costituendosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
r.g. n. 2 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Con il primo motivo, il lamenta che l'eccezione di Parte_1 difetto della legittimazione passiva è stata respinta sul presupposto a) dell'applicabilità dell'art. 4, II comma dello statuto consortile sulla responsabilità sussidiaria dei comuni consorziati (secondo cui “qualora il non possa CP_2 assolvere i compiti statuari con i proventi derivanti dai canoni versati dagli utenti per la fornitura di acqua o da eventuali contributi dello Stato o di altri enti i
Comuni consorziati verseranno quote di concorso da determinarsi in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti”); b) della mancanza di specifica contestazione dell'omissione, da parte del commissario ad acta, della preventiva ricostruzione ed escussione del patrimonio del . Secondo l'appellante, per CP_2 contro, non consta alcuna rilevazione del patrimonio (sebbene sia necessaria anche alla stregua dei provvedimenti del TAR, attributivi del potere per l'attuazione del giudicato): tale mancanza, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, è stata specificamente eccepita nell'opposizione.
Si nota, tuttavia, che la contestazione di tale presupposto si risolve, in primo grado, nella mera negazione dell'attività di verifica di eventuali poste attive per il pagamento dei debiti consortili (a margine delle altre ragioni di opposizione, incentrate sulla natura del credito azionato e sull'estromissione dalla gestione del
); la doglianza, pertanto, risulta effettivamente priva di “specifici e CP_2 circostanziati addebiti sulla ricostruzione del patrimonio in conformità alle direttive del Tar” come affermato nella decisione impugnata (successivamente al richiamo del contenuto delle sentenze n. 534/2019 del Tar Lazio-Latina e n. 5217/2020 del
Consiglio di Stato che, al pari di quella del Tar-Lazio n. 481/2017 già prodotta dall'appellato in primo grado e a sua volta attinente a vicenda analoga a quella per cui è causa, danno conto dell'assenza di risorse economiche del ). CP_2
D'altro canto, il presupposto della responsabilità sussidiaria -e cioè il mancato rinvenimento di poste attive- è in concreto inferibile dalla delibera commissariale n.
r.g. n. 3 27/2014 che, posta a fondamento della domanda monitoria, già ripartisce le passività fra i consorziati (come risultanti alla data del 31/12/2002, di ultimo esercizio dell'attività consortile).
2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, dal momento che, sebbene il credito si fondi sul decreto ingiuntivo risalente al 2007, non constano, nei confronti dell'ente comunale, richieste di pagamento antecedenti alla notifica in data 27/7/2018 del provvedimento monitorio oggetto dell'opposizione.
Tale censura, tuttavia, appare eccentrica rispetto al contenuto della decisione, laddove è stato rilevato che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nel caso in esame nel corso del giudizio di fronte al
TAR è rimasta sospesa e gli atti successivi l'hanno continuamente interrotta: l'atto iniziale del decorso deve individuarsi con l'attribuzione del potere al commissario ad acta da parte del Tar Lazio-Latina, ossia dall'anno 2016 (…)” (v. sentenza impugnata); d'altro canto, va rammentato che il decreto opposto non riguarda il credito del terzo verso il (cui l'opponente ascrive il decorso del termine CP_2 prescrizionale), bensì il credito del verso il comune che ne fa parte. CP_2
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta, in punto di quantificazione, che:
a) la delibera commissariale n. 27/2014 è insufficiente per la prova della ricomprensione del credito nell'ammontare delle passività ivi indicate;
b) manca, a monte, la documentazione comprovante l'inclusione di tale posta passiva nel bilancio del commissario liquidatore;
c) non consta l'analisi contabile della situazione patrimoniale del C.A.R.A. al momento della nomina del Commissario ad acta, che è avvenuta successivamente al 2014; d) non risulta alcuna documentazione a riscontro della correttezza dei criteri di riparto indicati nella delibera. Quest'ultima, infine, è atto interno all'organo commissariale, come tale privo di approvazione dei consorziati: la responsabilità sussidiaria (che è di natura eccezionale rispetto al principio di cui all'art. 2615 c.c.) postula, ai sensi dell'art. 7, VII comma dello statuto, che le quote di concorso siano deliberate dall'assemblea generale (così garantendo il contraddittorio fra tutti partecipanti).
r.g. n. 4 Come dedotto dall'appellato, tuttavia, tali censure risultano esorbitanti dal contenuto dell'opposizione di primo grado, laddove l'ente opponente si limitava a contestare l'inidoneità della delibera in punto di quantificazione del debito pro quota, per via delle “sensibili variazioni delle utenze idriche intervenute negli anni pregressi” e dell'impossibilità, a suo tempo, di eccepire “eventuali incongruenze” a causa dell'assenza di contraddittorio (v. opposizione).
Il motivo di gravame, in ogni caso, appare inammissibile poiché non investe
(se non genericamente) il rilievo secondo cui la delibera commissariale, posta a fondamento del riparto pro quota, non è mai stata oggetto di iniziative caducatorie:
“il Commissario ad acta si è riferito alla deliberazione n. 27 del 9.10.2014 dell'Organo Commissariale di Liquidazione del CARA che ha esplicitamente disposto di suddividere tra i Comuni facenti parte dello stesso le somme CP_2 indicate in ragione delle utenze vigenti in ogni Comune alla data del 31.12.2002, deliberazione mai impugnata dai Comuni” (v. sentenza).
D'altro canto, il credito del terzo origina da prestazioni effettuate prima dell'anno 2007 e quindi rientranti nei criteri di riparto adottati con la delibera in questione nel 2014, che deve pertanto considerarsi idonea ai fini della determinabilità del contributo sulla base di mere operazioni di calcolo (v. sentenza impugnata).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di quale commissario ad acta del Parte_1 CP_1
C.A.R.A., contro la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1443/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il Comune di alla refusione delle spese in favore di Pt_1 CP_1 quale commissario ad acta del C.A.R.A. in liquidazione che
[...]
r.g. n. 5 liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6