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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 826 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA con l'Avv. Francesco Mei Parte_1
Appellante
E
, con l'avv. Luciano Giuseppe Caputo CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1307/2023 del 10 ottobre 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in riforma della sentenza del
Tribunale di Frosinone – sezione lavoro n. 1307/2023 (n.r.g. 794/2022) accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto dichiarare quanto segue: A) “In via principale accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig.
è di origine professionale con conseguente riconoscimento di un danno Parte_1
1 biologico in misura non inferiore al 9% (nove); B) In subordine accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig. determina una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura non Parte_1 inferiore al 6% (sei per cento); C) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato: “Piaccia a codesta Ecc.ma CORTE DI APPELLO rigettare l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza gravata in ogni sua parte condannando l'appellante alla rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva proposto domanda di riconoscimento di malattia professionale Parte_1
(ernia discale) con postumi permanenti del 9% o almeno del 6%, malattia che l' ha CP_1 ritenuto non causalmente riconducibile all'attività lavorativa di magazziniere;
aveva quindi evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Frosinone;
erano state espletata prova CP_1 testimoniale ed esperita CTU medicolegale, con esito negativo per il ricorrente quanto al nesso causale fra la patologia e l'attività lavorativa, il cui ricorso era stato pertanto respinto. ha appellato la sentenza, ravvisandone un vizio di motivazione laddove Parte_1 si uniforma pedissequamente agli esiti dell'elaborato peritale e senza rilevare l'erroneità, la contraddittorietà e l'incompletezza della CTU
L' si è costituito per resistere all'appello. CP_1
La causa è stata istruita tramite nuova CTU medicolegale.
All'udienza fissata per la discussione, alla presenza dei difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha dato atto che la prova testimoniale ha avvalorato le affermazioni del ricorso quanto alle mansioni svolte sin dal 2003 e all'orario di lavoro, ma ha rilevato che la CTU medicolegale aveva escluso l'origine professionale della lamentata “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia
L5S1”.
2 L'appellante, nel contrastare tale conclusione, rileva che essa è fondata sull'esame del DVR aziendale che escluderebbe il rischio vibrazioni nelle mansioni svolte: ma tale documento non risulta in atti, non se ne conosce l'epoca di formazione (se, in ipotesi, successivo alla domanda amministrativa) e comunque esso riguarda il rispetto delle previsioni astratte di legge e non la pericolosità delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
L' replica: CP_1
- che la contestazione della CTU di primo grado non è supportata da base scientifica;
- che i fatti posti a base della domanda non sono documentati (l'estratto contributivo fa supporre che le mansioni in oggetto fossero svolte solo dal 2019) e nemmeno dimostrati con l'escussione testimoniale, rivelandosi l'unico teste inattendibile e contraddittorio;
- che trattasi di patologia ad eziologia multifattoriale, per cui serve una concreta e specifica dimostrazione del nesso causale con l'attività svolta, di cui è onerato il ricorrente;
- che il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP dell'odierno appellante.
L'appello è fondato.
Il Tribunale in primo luogo ha statuito che il teste “ha confermato l'espletamento Testimone_1 delle mansioni dedotte in ricorso”, e tale affermazione non è specificamente confutata o comunque oggetto di censura nella memoria di costituzione in appello dell' , con la conseguenza che CP_1 appare generica e da respingere la difesa relativa alla inattendibilità o contraddittorietà del teste ovvero in generale all'insufficienza del materiale probatorio in atti a dimostrare le allegazioni in fatto del ricorso.
In secondo luogo, la CTU di primo grado appare ictu oculi gravemente carente poiché non prende minimamente in esame alcun elemento relativo alla salute del (non vi è alcun richiamo Parte_1 agli all.ti 5-7 del ricorso di primo grado), bensì si basa solo sull'esame del DVR di cui non specifica gli estremi, essendo invece noto che trattasi di documentazione che fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che, però, può venir meno in concreto ed è appunto questo che il consulente del giudice deve accertare e valutare, diversamente potendo, il giudicante, limitarsi appunto alla lettura del DVR senza disporre alcuna perizia.
3 Orbene, la CTU medicolegale esperita in questo grado, basata sull'esame del periziato e della documentazione in atti, inclusi i verbali di escussione testimoniale, sostiene ampiamente la valutazione di riconducibilità almeno concausale della patologia all'attività lavorativa di magazziniere, in quanto dà atto motivatamente della compatibilità della lavorazione con il danno rilevabile e presente sulla colonna vertebrale lombosacrale.
Il consulente ha concluso nel senso che “la patologia da lavoro causalmente correlata alla lavorazione di cui risulta esser affetto il sig. è quella della colonna lombare, Parte_1 che a far data dalla domanda amministrativa del gennaio 2019 valutabile nella misura del 6%”.
Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, va accolta la domanda di primo grado mirante a accertare la natura professionale della patologia “spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con ernia
L5S1” e a ottenere dall' l'indennizzo del danno biologico subito, nella percentuale del 6%, CP_1 oltre accessori.
Va pertanto dichiarata l'origine professionale della malattia denunciata da in Parte_1 data 16.9.2021 con compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% e condannato l' alla corresponsione dell'indennizzo con interessi legali dal 121° giorno a decorrere da tale CP_1 data e fino al saldo effettivo.
Occorre infatti evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' mentre in precedenza la CP_1 prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è
“areddituale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Le spese del giudizio del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario, avv. Francesco CP_1
4 Mei, come pure le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 3.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
1307/2023 del 10 ottobre 2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, dichiara l'origine professionale della malattia denunciata da in data Parte_1
16.9.2021 con compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% e condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo con interessi legali dal 121° CP_1 giorno a decorrere dal 16.9.2021 e fino al saldo;
- Condanna l' al rimborso delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € CP_1
1.600,00 quanto al giudizio di primo grado ed € 2.000,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Mei, dichiaratosi antistatario;
- Pone a definitivo carico di l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto. CP_1
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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