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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 767/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
25/06/2025
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. SURICO ROSSANA C.F._1
ADELE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BIGA FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Controparte_1
Bari in data 05/07/2008, unione dalla quale sono nati tre figli,
[...]
oggi di anni 15, Francesco oggi di anni 12 e oggi di Per_1 Per_2
anni 7.
Con decreto n. 11485/2022 in data 05/03/2024, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, re- golando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, non- ché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la
2 prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, non necessitando d'istrut- toria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“AFFIDAMENTO MINORI, LORO COLLOCAZIONE, DIRITTO DI VISITA
DELL'ALTRO GENITORI, ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE E GODIMENTO
DELLA CASA CONIUGALE” – Con l'accordo di separazione le parti hanno disciplinato tali aspetti e, non essendovi elementi nuovi che consigliano una diversa regolamentazione, tali accordi vanno con- fermati.
“L'ASSEGNO PER I FIGLI” – La ricorrente allega un miglioramento delle condizioni economiche del resistente, assumendo che non sa- rebbe più gravato dall'obbligo del pagamento delle rate del mutuo contratto nel corso del matrimonio e chiede che, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento suo carico sia elevato ad €
4 220,00/mese per ciascun figlio, la conferma del contributo alle spese straordinarie nella misura del 30%, disporsi che l'assegno unico universale sia da lei riscosso per intero e ordinarsi al datore di lavoro del resistente di versarle direttamente l'importo degli as- segni come sopra determinati, richieste che il resistente contesta.
Al riguardo, osserva il collegio che rispetto all'epoca della sepa- razione, che le parti hanno regolato convenzionalmente, la situa- zione patrimoniale del resistente non è certo migliorata. Deve, in- fatti, considerarsi che le parti hanno sottoscritto la convenzione di separazione in data 16.11.2023, prevedendo che le rate di mutuo sarebbero state accollate dalla ricorrente alla quale il resistente avrebbe trasferito i suoi diritti sulla casa coniugale, per cui oggi non può ritenersi miglioramento, rispetto all'epoca della separazione, il venir meno dell'obbligo di pagare le rate di mutuo.
Inoltre, il reddito netto del resistente nell'anno 2023 è stato pari ad € 24.550,00, quello dell'anno 2024 (retribuzione netta) di €
24.756,36, sostanzialmente uguale a quella dell'anno precedente, mentre dalle buste paga prodotte e relative ai primi quattro mesi del
2025 emerge uno stipendio netto medio di € 1.657,75, somma che non considera la detrazione di un quinto per la cessione operata e che, moltiplicata per 13 mensilità, calcola il reddito presumibile dell'anno in corso in € 21.550,75, inferiore a quello degli anni pre- cedenti.
Infine, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, per l'anno 2023, ha percepito una retribuzione netta per complessivi €
24.000,66, maggiore di quella del resistente.
Tenuto conto di quanto sopra e dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, dal cui contenuto emerge implicitamente la
5 consapevolezza delle parti della maggiore capacità economica della ricorrente, non vi sono i presupposti per disporre l'aumento del con- tributo al mantenimento per i figli minori a carico del resistente.
“L'ORDINE AL DATORE DI LAVORO DEL RESISTENTE DI VERSARE DIRETTA-
MENTE ALLA RICORRENTE LE SOMME A LEI DOVUTE DAL SECONDO” –
Tale richiesta è inammissibile, atteso che l'articolo 473 bis.37
c.p.c., introdotto con la c.d. riforma Cartabia, ha previsto la possi- bilità per il coniuge avente diritto di chiedere direttamente al terzo detto pagamento e, in caso d'inadempienza, di agire esecutivamente nei suoi confronti.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte ricorrente, soccombente sulle richieste economi- che, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla
contro
- parte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del do- vuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordi- narie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate non- ché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 13/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 05/07/2008 tra Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di Bari al n. 415, parte II, serie A, anno 2008;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza in data 25 giugno
2025;
5. RIGETTA nel resto;
6. CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 767/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
25/06/2025
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. SURICO ROSSANA C.F._1
ADELE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BIGA FRANCESCO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Controparte_1
Bari in data 05/07/2008, unione dalla quale sono nati tre figli,
[...]
oggi di anni 15, Francesco oggi di anni 12 e oggi di Per_1 Per_2
anni 7.
Con decreto n. 11485/2022 in data 05/03/2024, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, re- golando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, non- ché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la mo- glie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la
2 prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e, non necessitando d'istrut- toria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“AFFIDAMENTO MINORI, LORO COLLOCAZIONE, DIRITTO DI VISITA
DELL'ALTRO GENITORI, ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE E GODIMENTO
DELLA CASA CONIUGALE” – Con l'accordo di separazione le parti hanno disciplinato tali aspetti e, non essendovi elementi nuovi che consigliano una diversa regolamentazione, tali accordi vanno con- fermati.
“L'ASSEGNO PER I FIGLI” – La ricorrente allega un miglioramento delle condizioni economiche del resistente, assumendo che non sa- rebbe più gravato dall'obbligo del pagamento delle rate del mutuo contratto nel corso del matrimonio e chiede che, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento suo carico sia elevato ad €
4 220,00/mese per ciascun figlio, la conferma del contributo alle spese straordinarie nella misura del 30%, disporsi che l'assegno unico universale sia da lei riscosso per intero e ordinarsi al datore di lavoro del resistente di versarle direttamente l'importo degli as- segni come sopra determinati, richieste che il resistente contesta.
Al riguardo, osserva il collegio che rispetto all'epoca della sepa- razione, che le parti hanno regolato convenzionalmente, la situa- zione patrimoniale del resistente non è certo migliorata. Deve, in- fatti, considerarsi che le parti hanno sottoscritto la convenzione di separazione in data 16.11.2023, prevedendo che le rate di mutuo sarebbero state accollate dalla ricorrente alla quale il resistente avrebbe trasferito i suoi diritti sulla casa coniugale, per cui oggi non può ritenersi miglioramento, rispetto all'epoca della separazione, il venir meno dell'obbligo di pagare le rate di mutuo.
Inoltre, il reddito netto del resistente nell'anno 2023 è stato pari ad € 24.550,00, quello dell'anno 2024 (retribuzione netta) di €
24.756,36, sostanzialmente uguale a quella dell'anno precedente, mentre dalle buste paga prodotte e relative ai primi quattro mesi del
2025 emerge uno stipendio netto medio di € 1.657,75, somma che non considera la detrazione di un quinto per la cessione operata e che, moltiplicata per 13 mensilità, calcola il reddito presumibile dell'anno in corso in € 21.550,75, inferiore a quello degli anni pre- cedenti.
Infine, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, per l'anno 2023, ha percepito una retribuzione netta per complessivi €
24.000,66, maggiore di quella del resistente.
Tenuto conto di quanto sopra e dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, dal cui contenuto emerge implicitamente la
5 consapevolezza delle parti della maggiore capacità economica della ricorrente, non vi sono i presupposti per disporre l'aumento del con- tributo al mantenimento per i figli minori a carico del resistente.
“L'ORDINE AL DATORE DI LAVORO DEL RESISTENTE DI VERSARE DIRETTA-
MENTE ALLA RICORRENTE LE SOMME A LEI DOVUTE DAL SECONDO” –
Tale richiesta è inammissibile, atteso che l'articolo 473 bis.37
c.p.c., introdotto con la c.d. riforma Cartabia, ha previsto la possi- bilità per il coniuge avente diritto di chiedere direttamente al terzo detto pagamento e, in caso d'inadempienza, di agire esecutivamente nei suoi confronti.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte ricorrente, soccombente sulle richieste economi- che, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla
contro
- parte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del do- vuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordi- narie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate non- ché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 13/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 05/07/2008 tra Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], CP_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune di Bari al n. 415, parte II, serie A, anno 2008;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza in data 25 giugno
2025;
5. RIGETTA nel resto;
6. CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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