Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 22.5.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 16796 /2022 R.G.L. TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. RT
Michele Bisceglia, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Barone e Erminio Capasso, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, via A. De Gasperi n. 55. CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2022, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere ricevuto notifica in data 18.08.2022 dell'avviso di addebito n. 371 2022 00087969 23 000 per complessivi € 4.266,88 per “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” e
“sanzioni per morosità ed evasione” per l'anno 2020; che i predetti contributi si riferiscono alla società “V Fashion Fur Collection Srl” della quale ella è socia e amministratrice (50% del capitale sociale unitamente a che detiene il Parte_2 rimanente 50% del capitale). Nel merito, la ricorrente sosteneva di non avere mai percepito alcun compenso per la carica di amministratrice ricoperta, evidenziando che dai bilanci della società allegati non era emerso alcun addebito per i compensi dell'amministratrice. Inoltre, precisava che la società allo stato aveva solo due dipendenti ( e ), Persona_1 Parte_2 circostanza che escludeva che ella avesse ricoperto ruoli operativi e commerciali tali da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti . CP_1
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo “dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto opposto per i motivi esposti;
2) dichiarare, comunque, non dovuti i crediti, e le relative sanzioni, richiesti dall' con l'atto impugnato per i motivi esposti;
3) CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione a pretendere il pagamento dell' per i CP_1 motivi esposti;
4) in ogni caso dichiarare non dovute le somme richieste per insussistenza del credito azionato non avendo l' fornito la necessaria prova. Il CP_1
L'opposto si costituiva con memoria depositata in data 30.03.2023, ed eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, esponendo che la ricorrente, contrariamente a quanto asserito, non risultava essere iscritta alla Gestione Separata e non versava alcuna CP_1 contribuzione ad altra Gestione previdenziale, essendo iscritta alla Gestione Commercianti su propria domanda del 15/05/2018 con inizio di attività dichiarato al 14.05.2018, in qualità di socia e amministratrice della società V fashion fur collection srl; che nella sezione AC della delibera di iscrizione la ricorrente aveva dichiarato di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipante attivamente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Pertanto, l'istituto asseriva che la ricorrente era tenuta all'iscrizione e quindi all'obbligo contributivo, proprio perché amministratore unico e socio della Ditta su cui certamente esercitava una autonoma attività di amministrazione e di direzione;
che la partecipazione abituale e prevalente nella attività aziendale include certamente anche l'attività della amministrazione e della direzione della società, che di certo non compete all'eventuale lavoratore dipendente della stessa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo: “Voglia rigettare la domanda con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.”
In esito alla udienza cartolare del 22.5.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Il ricorso è fondato. Va premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, che l'art. 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - come sostituito dal primo comma dell'art. 29, L. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che : “ L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. È stato ritenuto in un primo momento, in relazione a tale disposizione, che il socio amministratore di una società a responsabilità limitata abbia l'obbligo di iscrizione alla Gestione soci di cui all'art. 1 comma 203 appena menzionato, ove svolga in seno alla società la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza, non valendo ad escludere detto obbligo il fatto che lo stesso sia iscritto anche alla c.d. Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 quale amministratore della società medesima, non essendovi incompatibilità tra le due iscrizioni, neppure ai sensi del comma 208 dello stesso art. 1 L. n. 662 del 1996, il quale riguarda non la situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito, ma la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti (v. in tal senso Corte Appello Milano
, 6.10.2003). Nella specie, l fonda il proprio assunto sulla dichiarazione scritta resa dalla stessa CP_1 ricorrente, riportando sul punto, tuttavia, un documento - e in particolare quello di cui all'allegato n. 2 ( iscrizione di imprenditore individuale e/o coadiutori p iscrizione socio e/o coadiutori) privo di sottoscrizione, anche solo telematica, e di conseguente individuazione del soggetto promanante, con conseguente perdurante incertezza circa la paternità della parte barrata. Orbene, va premesso sul punto che grava su parte convenuta e dunque sull CP_1
l'allegazione di elementi probatori atti a sostenere l'assunto sulla base del quale ritiene l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti a carico della ricorrente;
detti elementi probatori infatti non possono essere fondati su mere presunzioni;
infatti, la Cassazione ha ritenuto in fattispecie similare che: è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. n. 8613/2017; Cass. n. 3637/2020). Dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso quanto segue. I testi indotti dalla ricorrente hanno riferito :
UL CIRO: è la moglie di mio fratello , si sono RT Per_1 sposati il 2.6.2010, quando avevo venti anni. Ho appena terminato il periodo di Naspi;
sono stato socio e dipendente della società V Faschoin Fur collection srl, inquadrato nel 2018; ci ho cominciato a lavorare dal maggio, mi pare, del 2018 presso il negozio/ show room sito in Napoli, via E. ZA . Ero il responsabile digitale della società che vendeva pellicce sia online che all'ingrosso, non con clienti diretti;
la società era abilitata a tanto come da camera di commercio. Sono stato licenziato dalla società nell'ottobre 2023; non ho avanzato alcun ricorso e sono rimasto socio , Lavoravo part time , o di mattina dalle 10,00 alle 13,30 o di pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato incluso;
capitava circa 4 volte alla settimana che mi trattenessi alcune ore in più che non sono in grado di definire. Mia cognata non svolgeva RT alcuna mansione nello show room, non la vedevo sul posto ma in tutto il periodo in cui ho lavorato presso detto locale io mia cognata l'ho vista solo in occasione delle riunioni familiari a casa mia, ove vivevo all'epoca. Sono certo al 100% che mia cognata non ha mai svolto alcuna attività come, ad esempio, approvvigionamento della merce all'ingrosso, commercializzazione al dettaglio della merce stessa ma è stata sempre solo amministratrice della società, di certo dal 2018 per qualche anno e fino a un periodo che non ricordo;
ora amministratore è mio padre. Ella, pertanto, in quel periodo ha svolto solo compiti di amministratrice delegata della società; la sede della società era presso lo show room, ribadisco che mia cognata non ha mai fatto nulla, se non rivestire quella carica, una sorta di “carica onoraria”. Eravamo noi familiari, io e mio fratello, che ci occupavamo della contabilità del negozio e dell'incasso delle vendite;
la ricorrente non percepiva alcun compenso mensile per la sua attività di amministratrice”.
UL AT:” La ricorrente è mia RA, in quanto ha sposato mio figlio
. Sono stato dipendente della società V Fashion Fur collection srl, inquadrato Per_1 da un anno che non rammento;
ci ho cominciato a lavorare dal momento della mia assunzione e comunque anche da prima presso il negozio sito in Napoli, via E. ZA 12/D; in particolare ho lavorato ivi dall'apertura dell'azienda, vale a dire dal 2018; vi ha lavorato da allora anche mio figlio, il teste che mi ha preceduto. Io svolgevo mansioni di addetto alla contabilità, alla vendita di pellicce sia online che all'ingrosso. Ora sono solo amministratore da circa l'anno scorso e mi reco presso il negozio giusto ogni tanto per andare a trovare i miei figli. Mia cognata RT non svolgeva alcuna mansione nel negozio, né di vendita né di contabilità ; una volta all'anno ella si recava dal commercialista a firmare il bilancio che era redatto dal commercialista stesso. Mia RA era ed è socia di capitali della srl in questione e all'atto della costituzione venne nominata amministratrice;
non ha mai fatto nulla per la società tranne firmare i bilanci e recarsi all'atto dell'apertura della società stessa in banca per aprire il conto corrente. Mia RA di fatto ha sempre svolto l'attività di casalinga e non ha percepito alcunchè da questa attività di amministrazione”.
Pertanto, i detti, con dichiarazioni coerenti e dettagliate in relazione e pertanto credibili ( non sussistendo motivi per ritenere il contrario) hanno confermato che la ricorrente, durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratrice della società, non ha svolto alcuna mansione né percepito alcun compenso, avendo sostenuta di non averla quasi mai vista presso lo show room né di avere constatato alcuna partecipazione diretta da parte sua all'attività materiale ed esecutiva propria dell'azienda. ES
ha specificato, in particolare, che ella si era limitata a recarsi in banca - all'atto
[...] dell'apertura della società stessa - per aprire il conto corrente e a firmare i bilanci redatti dal commercialista. Va rammentato che sul punto, l' art. 2729 c.c. prevede, al suo primo comma, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Per come rammenta la Cassazione, sez. lavoro, 30 giugno 2021, n. 18611 (…) “si intende: a) per gravità, la capacità della presunzione di produrre conclusioni relative al factum probandum che abbiano un rilevante grado di attendibilità (…) affinché vi sia gravità non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e di probabilità (ex multis, Cass., 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22656); b) per precisione, l'idoneità della presunzione a produrre conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati;
c) in relazione alla concordanza, l'opinione dominante ha sposato un'interpretazione estensiva, secondo la quale non occorre, per fondare un ragionamento inferenziale, il ricorso di plurime e concordi presunzioni, ben potendo anche solo una presunzione, laddove sufficientemente grave e particolarmente precisa, costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato”(Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088). Alla stregua di tali considerazione, in fattispecie più recente, la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 , ha sostenuto che: “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge 3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. (…) Giova precisare che, in materia, l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018). 12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, l'onere di provare che la ricorrente nella sua qualità di amministratrice della “V Fashion Fur Collection Srl” abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere assolto dal convenuto, che ha ritenuto di farlo mediante il rinvio alla presunzione di cui sopra si è dato conto. A sua volta, parte ricorrente ha dimostrato, per come si è visto, attraverso la prova testimoniale espletata, l'assenza di attività abituale e prevalente da parte sua all'interno dell'azienda di famiglia ma il mero svolgimento delle attività – di carattere meramente formale – legale al ruolo di amministratrice. . Ne consegue che, tenuto conto del criterio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art., 2697 c.c., non sussistono elementi per ritenere che l'attività svolta dalla ricorrente rivesta il requisito dell'abitualità e della prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Né, peraltro, a fronte di tali elementi fattuali, può dirsi sussistente l'obbligo di iscrizione in capo alla ricorrente nella sua qualità di amministratore, che appare funzionale ad assicurare alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda. A fronte del materiale probatorio raccolto, la presunzione adoperata dall non CP_1 appare assistita dai canoni sopra citati della gravità, precisione e concordanza, perché fondata su un argomento di tipo meramente formale, che peraltro presenta la criticità sopra evidenziata quanto alla sua provenienza dalla ricorrente. Infine, l'argomento presuntivo secondo il quale l'assenza di altra attività in capo alla ricorrente pure sarebbe sintomatica della continuità dell'attività commerciale appare del tutto generico e privo dei caratteri sopraindicati della gravità e precisione. Per quanto complessivamente esposto, gli indici fattuali indicati dall per desumere CP_1 lo svolgimento di un'attività di lavoro presso l'unità negoziale aziendale sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto della ricorrente nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo a carico dell'amministratore di iscrizione alla gestione separata di cui si tratta . Non essendo, pertanto, stato provato in concreto lo svolgimento di compiti, da parte della ricorrente, tali da consentire la verifica, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza, come sopra indicati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento circa la non debenza a carico della ricorrente stessa dei carichi portati dall' avviso di addebito n. n. 371 2022 00087969 23 000 per inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 in capo alla ricorrente stessa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del convenuto, come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se l'elemento fattuale, pacifico, dello svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di amministratrice della società ne rende corretta la compensazione per metà .
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 203 e 208 Legge 662/96 per l'anno 2020 in capo a di RT cui all' avviso di addebito n. 371 2022 00087969 23 000 notificato il 18.8.22. Condanna l al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà CP_1 in complessivi euro 2150,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario , dichiarando compensata tra le parti la restante metà. Si comunichi. Napoli, 22.5.25
Il Giudice Dr. Elisa Tomassi