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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2509/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CASATI 5 Parte_1 C.F._1
20014 NERVIANO presso lo studio dell'avv. CARUGO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA E. CANTONI N. Controparte_1 P.IVA_1
57 21053 CASTELLANZA presso lo studio dell'avv. PUDDU ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, e in totale riforma della Sentenza n. 985/2024 pubblicata il 29/07/2024 RG n. 5108/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
NEL MERITO
1) per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o (in subordine) annullabile la delibera assembleare 19.09.2023 del nella parte relativa all'approvazione dei Controparte_1 punti 1 e 3 dell'ordine del giorno ed, in particolare, l'approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2022-2023 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento e acqua calda sanitaria (punto
1) , del rendiconto preventivo esercizio ordinario 2023-2024 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione (punto 3) e accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare 05.10.2022 del nella parte relativa all'approvazione dei punti 1 e 3 Controparte_1 dell'ordine del giorno ed, in particolare, l'approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria
01.05.2021-30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento (punto 1) , del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione (punto 3);
2) accertare e dichiarare, mediante apposita Ctu, il malfunzionamento dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento volontari delle singole unità immobiliari dell'intero stabile e Controparte_1 dell'impianto centralizzato di riscaldamento, e previo accertamento delle cause, condannare il
a porre in essere gli interventi ritenuti necessari a porvi rimedio;
CP_1
3) condannare il a restituire all'attrice le somme pagata in eccedenza a titolo di spese per CP_1 il riscaldamento nel corso del 2021/2022 e 2022/2023, in conseguenza dell'applicazione di consumi volontari superiori a quelli ammessi per legge nel caso di specie, nonché per gli errati dati di contabilizzazione dovuti al malfunzionamento dei contabilizzatori di calore, quantificata – per i motivi in atti - in €. 8.270,29 o , in subordine, nella somma di €. 6.530,36 o, comunque, in quella diversa somma maggiore e/o minore accertata dal Giudice in corso di causa con idonea Ctu , qualsiasi somma con gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria: si reitera le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e nel
pagina 2 di 16 foglio di precisazione delle conclusioni e, pertanto, si chiede che la Corte adita ai sensi dell'art. 356
c.p.c. ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che con mail del 29.09.2022 l'attrice contestava l'anomalia nella ripartizione delle spese per riscaldamento di cui al rendiconto consuntivo gestione ordinaria 01.05.2021-30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento, nonché l'approvazione del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione, laddove il suo appartamento di soli 35 mq (il più piccolo del palazzo) era quello a cui veniva attribuito il maggior importo in termini di spese consuntivate e preventivate per il costo del riscaldamento, come da sub. doc. 2,3,4,5 che si rammostrano al teste;
2) Vero che l'attrice contestava all'amministratore e al manutentore dell'impianto di riscaldamento del condominio l'impossibilità (da sempre) di risalire alle formule di calcolo sulla cui base venivano calcolati i costi annuali del riscaldamento ai singoli appartamenti, per la mancata fornitura del progetto di contabilizzazione e ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento secondo normativa UNI 10200;
3) vero che le spese per riscaldamento di cui al rendiconto consuntivo gestione ordinaria 01.05.2021-
30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento, nonché l'approvazione del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 che si rammostrano al teste quale doc. 2 prevedono l'applicazione di consumi involontari al 15% o comunque inferiore al 50%;
4) Vero che l'amministratore e il manutentore della caldaia-centrale termica CP_2 Pt_2 informavano la sig.ra di essersi resi conto dell'anomalia presente nelle letture dei Pt_1
contabilizzatori di calore dei singoli appartamenti e della mancanza un progetto di contabilizzazione e ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento da cui non era possibile ricavare un metodo di calcolo a cui fare riferimento, con applicazione di consumi involontari inferiori al minimo di legge;
5) Vero che in data 04.11.2022 il condomino nonostante gli viene contabilizzato un Persona_1
consumo di riscaldamento pari a zero in quanto sostiene di non usare il riscaldamento, in un messaggio whatsapp della chat condominiale affermava che i propri caloriferi funzionavano dichiarando “sento che i miei caloriferi vanno” come da documento n. 6 che si rammostra al teste;
6) Vero che non è mai stata eseguita una verifica puntuale in ogni singolo appartamento per verificare la funzionalità dell'impianto di riscaldamento e dei caloriferi;
7) Vero che mai all'attrice sono stati consegnati la copia degli storici del rilievo consumo e verifica contatori (periodo di almeno 5 anni da detenere secondo obbligo di legge) , nonché tutta la
pagina 3 di 16 documentazione relativa ai modelli, serie, anno di installazione, libretto istruzione e di caratteristiche dei contabilizzatori attualmente montati;
8) Vero che in data 18.01.2023 una collaboratrice del manutentore informava la sig.ra Pt_2 dell'esistenza di criticità da verificare nell'impianto, laddove non era possibile avere dei Pt_1
consumi pari a zero o molto bassi in altri appartamenti del fabbricato, circostanza possibile solo nel caso di appartamenti disabitati e con riscaldamento distaccato, mentre risultava impossibile un costo così elevato per il riscaldamento dell'appartamento dell'attrice, sintomo del fatto che il consumo non contabilizzato in alcuni locali - dove invece il consumo è presente - viene ripartito e pagato da coloro che hanno i contabilizzatori che rilevano il consumo;
9) Vero che il manutentore conferma e riconosce la relazione/elaborazione piano di Pt_2
ripartizione spese riscaldamento e acqua calda sanitaria stagione termica 2022/23 Gestione condominiale 01/05/2022 - 30/04/2023 che si rammostra quale documento n 19;
10) Vero che nella relazione di cui al punto precedente il manutentore confermava di non Pt_2 essere d'accordo nell'applicazione di una quota del consumo involontario al 15% come richiesto dal condominio in quanto contrario alla norma UNI10200 con conseguente dimissioni in caso di approvazione di tale decisione;
11) Vero che l'amministratore di condominio preparava e presentava il consuntivo 2022-2023 CP_2
e preventivo 2023-2024 con le dispersioni per il riscaldamento (consumo involontario) al 50% come suggerito dal manutentore e per come obbligatorio per legge in base alla UNI10200 come da Pt_2
documento n. 18 che si rammostra;
12) Vero che l'assemblea condominiale ha invece approvato il consuntivo 2022/2023 e preventivo
2023/2024 con le dispersioni per il riscaldamento al 15% (consumi involontari) , anziché al 50% come indicato dal manutentore e dall'amministratore di condominio;
Pt_2
13) Vero che in conseguenza dell'illegittima delibera condominiale di approvazione di consumi involontari al 15% l'amministratore e il manutentore rassegnavano CP_2 Parte_3
immediatamente le dimissioni come da documenti 16 e 17 che si rammostrano.
Si indica a teste:
Dott. con studio Via XXIX Maggio 2 Legnano. Testimone_1
Il legale rappresentante o delegato della via Barbara Melzi 87 Legnano. Parte_3
Si reitera e si chiede che la Corte disponga C.T.U. volta ad accertare il non corretto funzionamento dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento delle singole unità immobiliari del e Controparte_1
pagina 4 di 16 dell'impianto di riscaldamento, delle cause dell'eventuale malfunzionamento in considerazione del rilevamento di consumi pari a zero in molti appartamenti che sono abitati e gli interventi necessari a porvi rimedio. Calcoli il valore medio di consumo calcolato nell'appartamento dell'attrice nei consuntivi-preventivi anni 2021,2022,2023,2024 e lo si raffronti con il valore medio registrato in
Regione Lombardia al fine di verificarne la congruita e correttezza. Verifichi che il ha CP_1
applicato la quota di consumi involontari al 15% in base a delibere nulle e/o annullabili e , per
l'effetto , provveda a rideterminare il costo del riscaldamento a carico dell'attrice per l'anno
2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024 tenendo conto dei criteri/convenzione in applicazione alla normativa UNI applicabile , eseguite le opportune verifiche e i conteggi tra il pagato dall'attrice in base al consuntivo/preventivo e quello realmente dovuto, quantifichi la somma che il deve CP_1 restituire all'attrice .
Per Controparte_1
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello – contrariis reiectis, così giudicare
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e diritto, Parte_1
confermando in toto il contenuto della sentenza n. 985/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca Capotorti, in data 26/07/2024 e pubblicata in data
29/07/2024.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 settembre 2024 la signora Parte_1
da RO AG (MI) appellava la sentenza n. 985/2024 del 26 luglio 2024, pubblicata il 29 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la causa n. 5108/2023 di Rg. dalla stessa promossa nei confronti del di Legnano, via Bellingera n. 2, ne Controparte_1
aveva dichiarato inammissibili le domande – in sintesi, vòlte ad ottenere, nella sua qualità di proprietaria di un appartamento di mq. 35 concesso in locazione a terzi (v. doc. 1 e 1 bis del suo fascicolo di prime cure), declaratoria di nullità e/o annullamento delle delibere assembleari, assunte a maggioranza, il 19.9.2023 ed il 5.10.2022, con le quali ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno di entrambe, erano stati approvati, quanto all'anno di gestione ordinaria
1.5.2022/30.4.2023, il rendiconto consuntivo, con relativo riparto, e quello preventivo, con conseguente stato di ripartizione, relativamente ai consumi di riscaldamento ed acqua sanitaria, e, quanto alla gestione ordinaria dell'anno 1.5.2021/30.4.2022, il rendiconto consuntivo, con pagina 5 di 16 relativo riparto, e quello preventivo, con conseguente rateizzazione, relativamente ai consumi di riscaldamento, oltre che l'accertamento, tramite CTU, del malfunzionamento dei contabilizzatori volontari dei consumi di riscaldamento degli appartamenti dei singoli condòmini al fine di ottenere pronuncia di restituzione di quanto, in tesi, corrisposto in eccesso -, con sua condanna al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 20 dicembre 2024, con la quale resisteva al gravame, il Consigliere istruttore designato dal Presidente di Sezione il 14 gennaio 2025 in sostituzione di quello precedentemente nominato, alla prima udienza del 21 gennaio 2025 rinviava la causa per la rimessione della lite in decisione al 15 aprile 2025, con contestuale concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.3 Alla predetta udienza del 15 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo la signora censura l'impugnata sentenza per violazione di legge in Pt_1 merito all'inquadramento, ad opera del primo decidente, delle delibere oggetto di lite nell'alveo dell'annullabilità, quando sono, a suo avviso, nulle;
quanto sopra, considerato che il criterio di ripartizione della spesa per i consumi involontari divergente da quello legale non ha riguardato solo la gestione relativa al consuntivo 2022/2023 ed il preventivo 2023/2024 approvati il 19.9.2023, ma anche la precedente assemblea del 5.10.2022, in cui erano stati approvati, sempre per i medesimi costi, il consuntivo dell'anno 2021/22 ed il preventivo dell'anno 2022/23, pur senza in quest'ultima avendo esplicitato nel relativo verbale che si era dato corso al predetto diverso criterio rispetto a quello regolamentare, essendosi i condòmini limitati in quell'occasione a ripartire i costi involontari del riscaldamento al 15% e quelli effettivi all'85% senza precisare che quanto in proposito votato sarebbe proseguito anche per il futuro, come poi è avvenuto, situazione dalla quale, per l'appellante, risulta dimostrata l'applicazione consensuale e reiterata nel tempo, nel corso delle assemblee che hanno portato alle delibere in questione, di un criterio di ripartizione delle spese in parola divergente da quello legale o convenzionale da sempre seguito nel il che CP_1
equivale ad una modifica di siffatte modalità di riparto destinata a ripetersi anche per le gestioni a venire, con la conseguenza che le delibere in discussione, a suo avviso, rientrano nelle ipotesi di nullità.
pagina 6 di 16 2.2 Oltre a ciò, aggiunge la procedente, è errata anche la statuizione del Tribunale di valutare infondata la propria domanda di nullità quanto al merito, laddove ha ritenuto che, avendo il d.lgs. n. 73/2020 modificato sul punto la precedente versione del d.lvo 102/2014, all'art. 9, comma 5, lett. d) con eliminazione di qualsiasi riferimento all'uso della norma tecnica UNI 10200 disapplicata in seno alle assemblee per cui è causa, è legittima la delibera assunta dai condòmini di ripartire al 15% i consumi involontari ed all'85% quelli effettivi;
ciò, senza tenere conto che detta norma innovatrice prevede che le sue disposizioni sono facoltative per i Condomìni in cui, alla data di entrata in vigore, si fosse già provveduto all'installazione dei misuratori/contabilizzatori ed alla relativa suddivisione delle spese con i criteri dettati dalla disciplina UNI 10200, proprio come avvenuto, fin dal 2016, nel in applicazione dell'elaborato tecnico dello Controparte_1 [...]
, basato sul metodo per millesimi di fabbisogno, detti Parte_4 millesimi tecnici, tramite diagnosi energetica curata dal termotecnico, criterio quest'ultimo seguìto negli anni 2020 e 2021; pertanto, pur essendovi facoltà di adottare il regime previsto dal nuovo art. 9, comma 5, lett. d), nei Condomìni quale il convenuto, la scelta da parte dell'assemblea di modificare il metodo già utilizzato con altro diverso si sarebbe dovuta deliberare prima dell'adozione della ripartizione in concreto, previa una apposita diagnosi energetica/relazione tecnica per non essere arbitraria, da acquisire prima di decidere di disattendere il criterio in uso di ripartizione e quanto regolamentato dalla tabella millesimale vigente per il riscaldamento;
pertanto, non può considerarsi legittimo che l'appellato, pur mantenendo formalmente in vita le vecchie tabelle millesimali per riscaldamento, create in base ai criteri della Uni 10200, al momento delle assemblee di approvazione del consuntivo/preventivo e dei relativi riparti abbia adottato un criterio diverso, portando i consumi involontari al 15% e quelli effettivi all'85%, oltretutto in tale modo violando i diritti individuali dei singoli condòmini, con ulteriore motivo di nullità, in quanto siffatte delibere fanno subire ad alcuni costi maggiorati rispetto a quelli ipotizzati e prevedibili, come avvenuto a proprio carico, essendosi vista aumentare a dismisura l'importo dovuto per il riscaldamento del proprio appartamento, passato da € 1.843,94 del consuntivo 2022/23 elaborato dall'amministratore all'importo di € 3.134,70 rivisto a seguito della decisione CP_2 dell'assemblea di portare i costi involontari al 15%, come anche ravvisabile per il costo imputatole nel preventivo 2023/24, pari ad € 1.871,50 secondo l'elaborazione dell'amministratore CP_2
elevato in sede assembleare ad € 3.161,80 (come emerge dal confronto fra i doc. 18, 20 e 21 del proprio fascicolo di prime cure).
pagina 7 di 16 2.3 Tale, articolato, motivo non coglie nel segno.
2.4 Devesi, al riguardo, rammentare come il Supremo Collegio già con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
4086 del 7.3.2005, ben a ragione richiamata dal Giudice a quo, abbia avuto modo di precisare che devono “qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
2.5 Tale orientamento è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 - per la quale “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 cc, come modificato dall'art. 15 della legge n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni -, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume, per cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cc, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di detta attribuzione assembleare, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137, comma secondo, codice civile” - e, successivamente, seguito dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia (ex multis, cfr: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanze n. 2580 del 29 gennaio pagina 8 di 16 2024, n. 20888 del 18 luglio 2023).
2.6 Orbene: con le delibere oggetto di causa l'assemblea del resistente non ha modificato CP_1
il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento già in uso anche per il futuro, ma si è limitata a deliberare, con non contestata e, quindi, pacifica congrua maggioranza, di seguire il diverso calcolo vòlto ad attribuire ai consumi “involontari” la quota del 15% ed a quelli effettivi dei singoli appartamenti la residua dell'85%; ciò, è avvenuto unicamente per le gestioni oggetto delle riunioni tenutesi il 5.10.2022 ed il 19.9.2023 e senza alcuna pretesa, in ciascuna di esse, che detto criterio venisse adottato in astratto e per sempre, anche per ogni gestione annuale successiva, nè di modificare i criteri generali per tutti gli anni a venire.
2.7 Pertanto, come correttamente sul punto concluso dal primo decidente, le due delibere dell'assemblea condominiale in questione, di approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/2023 e del bilancio consuntivo 2022/23 e preventivo
2023/2024, laddove hanno disposto la ripartizione dei costi e delle spese del riscaldamento, prevedendo di assegnare, per le sole dette gestioni, alle dispersioni per il riscaldamento il 15%, anziché al 50%, possono essere esaminate unicamente nel quadro e nei termini dell'annullabilità, nemmeno potendosi ritenere che con le stesse siano stati lesi diritti individuali della qui procedente, quanto dalla medesima opinato al riguardo nell'atto di appello (v. pag. 11) prospettando una lettura fuorviante e diametralmente opposta ai princìpi espressi dalla Corte di legittimità con la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 4806 del 7 marzo 2005, di ben diverso tenore rispetto a quanto dall'attrice rappresentato, laddove il Supremo Collegio, per quanto qui interessa, ha qualificato nulle le delibere che limitino, in tutto o in parte, la fruibilità “sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”, non certo quelle che, come nella fattispecie, siano state assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 cc, disponendo la ripartizione in concreto delle spese condominiali, le quali, ove distribuite con violazione dei criteri prestabiliti, devono considerarsi semplicemente annullabili, non compromettendo per il futuro i criteri generali da seguire nel rispetto dell'art. 1123 cc, ipotesi ricorrendo la quale l'eventuale impugnazione va, quindi, proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137
c.c..
3.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 8, secondo comma, del D.lvo 28/2010, come riformato dal d.lvo n.- 149/2022 ed in vigore pagina 9 di 16 dal 30.6.2023, laddove prevede che solo la comunicazione della domanda di mediazione e non il mero deposito della stessa impedisce il prodursi della decadenza dall'impugnazione delle delibere di assemblea condominiale ex art. 1137, secondo comma, cc.
3.2 Trattasi di interpretazione, secondo la procedente, non condivisibile alla luce di una lettura costituzionalmente orientata e dello spirito deflattivo della norma sulla mediazione obbligatoria, nonché della sua ratio legis; ciò, in quanto detto articolo, al secondo comma, prevede che “dal momento in cui la comunicazione di cui al primo comma perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta” aggiungendo che “la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del 1 comma”; quanto sopra comporta, per l'appellante, che la comunicazione di cui al primo comma è solo quella inviata dall'organismo di mediazione unitamente alla domanda di mediazione e con l'indicazione del mediatore nominato, della sede, del giorno e dell'orario dell'incontro, non, invece, quella che colui che ha avviato la procedura può (e quindi a ciò non è obbligato) trasmettere alla controparte. Da qui, consegue, per la procedente, che l'onere della comunicazione al fine anzidetto di interrompere prescrizione e decadenza è solo quella prevista dal primo comma, che è quella che incombe sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla formulazione della norma, non già quella a carico della parte che promuove la mediazione, che, invero, ha solo la facoltà di comunicare alle altre parti la domanda di mediazione. E, pertanto, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza, è sufficiente il deposito della domanda presso l'organismo di mediazione, dopodiché spetterà a quest'ultimo inviare la comunicazione di cui al primo comma, che ha l'effetto di interrompere prescrizione e decadenza.
Accettare il principio elaborato dal Tribunale, invece, per la signora significa dare Pt_1
un'interpretazione contra legem, oltre che scontrarsi con l'altro principio, secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudiziali in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o, comunque, solo parzialmente dipendenti dalla propria attività e senza che tale obbligo sia stato imposto per legge ad una parte processuale. Pertanto, nel caso di specie, secondo l'appellante, non può ritenersi conseguita a proprio danno alcuna decadenza dall'azione di annullamento ex art. 1137 c.c. in discussione per il fatto che l'organismo di mediazione abbia comunicato al Condominio convenuto solo in data 30.11.2023 l'avvio della procedura di mediazione relativa all'assemblea tenutasi il 19.9.2023, allorquando erano già decorsi i trenta giorni pagina 10 di 16 dalla data (29.9.2023, ndr) di trasmissione nei propri confronti del verbale con la relativa deliberazione.
3.3 Oltre a ciò, per l'appellante, va anche considerato che in data 27.10.2023 da parte sua il signor amministratore in carica (per prorogatio) del e non ancora Testimone_1 CP_1
sostituito da quello nuovo al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, era stato informato del provvedimento di comunicazione dell'incontro di mediazione (doc. 41 del proprio fascicolo di prime cure), per cui la domanda di mediazione è stata trasmessa al tempestivamente;
e CP_1
a nulla vale l'essere stato da parte sua genericamente indicato nella domanda di mediazione lo quale rappresentante del Controparte_3 CP_1
cosa che è avvenuta avendo essa attrice letto sulla chat condominiale che sarebbe stato nominato, quale amministratore, qualcuno del predetto Studio, quando alla data del 26.10.2023 non esisteva alcuna prova della nomina del nuovo amministratore e della relativa accettazione dell'incarico - gravante sull'appellato, che nemmeno ha mai prodotto il relativo verbale di assemblea nel corso della lite -, per cui, anche in base al principio della tutela dell'affidamento, a suo avviso, la comunicazione inviata il 27.10.2023 da parte sua allo studio è da considerarsi senz'altro CP_2
valida, opponibile al e tempestiva ai fini dell'azione di cui all'art. 1137 cc., oltretutto, CP_1 senz'altro fondata, laddove vertente sul dedotto vizio di mancata propria convocazione, non avendo ricevuto l'avviso di fissazione dell'assemblea del 19.9.2023 con i relativi allegati (ossia il consuntivo 2022/23 ed il preventivo 2023/24), non superato dall'eccezione avversaria per la quale la raccomandata di convocazione assembleare le sarebbe stata consegnata tempestivamente come dimostrerebbe l'avviso di ricevimento prodotto in prime cure dall'odierno appellato (doc. 2), trattandosi di documento costituito soltanto da una distinta di partenza di una raccomandata semplice inviata per conto dell'amministratore tramite servizio privato, che non prova alcunchè circa la effettiva consegna del plico con propria firma;
e anche da ciò, secondo l'appellante, deriva la legittimità della propria richiesta che venga dichiarato l'annullamento delle delibere di cui all'assemblea in parola.
3.4 Tale motivo è decisamente destituito di fondamento.
3.5 Al riguardo, questa stessa Corte, già prima della riforma del d.lvo 28/2010 ad opera del d.lvo
149/22 (v. sentenza n. 253/2020, cui si intende dare seguito), aveva chiarito che, da un lato, soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti si verifica l'effetto,
pagina 11 di 16 collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c., come si evince, in modo univoco, dalla stessa formulazione dell'art. 5, sesto comma, del citato D.lvo
28/2010, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al
“momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione, e che, dall'altro lato, tale onere di invio della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incombe sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo, principio confermato con il successivo intervento normativo (art. 8, secondo comma, dello stesso D.lvo
28/2010 nell'odierna formulazione), con il quale il legislatore ha aggiunto che proprio la parte, al fine di evitare la decadenza o prescrizione dell'azione (evidentemente sul presupposto che, diversamente, tali eventi preclusivi si potrebbero verificare medio tempore nonostante il tempestivo deposito della domanda di media-conciliazione), può essa stessa comunicare all'altra la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo di quest'ultimo di procedere anch'esso con detto incombente, come correttamente ritenuto dal Giudice a quo.
3.6 Da ciò, consegue che la signora è palesemente incorsa nella decadenza di cui all'art. 1137, Pt_1
secondo comma, c.c. relativamente all'azione dalla medesima promossa, bene a ragione dichiarata inammissibile dal primo decidente, con conseguente superamento di quanto argomentato dalla stessa nel merito e, precisamente, quanto all'ipotizzato suo mancato ricevimento dell'invito a partecipare all'assemblea del 19.9.2023, peraltro ictu oculi pervenutole fin dal 6.9.2023, come attestato dal plico trasmessole dall'amministratore di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado del resistente, comprendente, oltre che l'attestato di invio della raccomandata di convocazione, anche la copia della cartolina di ricevimento, firmata da soggetto rinvenuto dall'Ufficiale Postale presso la sua residenza, della cui facoltà di ritiro la medesima non ha eccepito alcunchè nel corso del giudizio, così che a nulla vale ad escludere l'efficacia di detta modalità di recapito la negazione da parte della procedente che vi sia impressa la propria sottoscrizione.
3.7 D'altra parte, nella specie, pacifico che la domanda ex art. 1137 cc con riferimento alle delibere assembleari del 5.10.2022 è stata notificata tardivamente e a decadenza da tempo intervenuta, quanto alle delibere di cui alla successiva assemblea del 19.9.2023 poste in discussione nel motivo di gravame in commento, come correttamente il primo giudice ha rilevato, sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado, non risulta che l'attrice abbia comunicato al , CP_1 pagina 12 di 16 entro il termine decadenziale anzidetto di 30 giorni (decorrente dal 29.9.2023, data di ricevimento del verbale assembleare), l'avvenuta presentazione della domanda di mediazione, incombente cui neppure l'Organismo di mediazione ha, comunque, dato corso in termini. Infatti, in proposito, alcuna rilevanza può avere la comunicazione a firma del legale della signora el 27.10.2023 Pt_1
di cui al documento n. 41 dalla medesima prodotto in prime cure - di cui, peraltro neppure consta l'effettivo inoltro, né il ricevimento da parte del destinatario, indicato come
-, in quanto, per sua stessa ammissione (cfr. punto 22 della Email_1
citazione di primo grado), l'appellante era già stata informata fin al 18.10.2023 del subentro al quale amministratore del dello CP_2 CP_1 Controparte_3
, nella persona del rappresentante , con studio in Via Stoppani n. 54 a
[...] Controparte_4
Legnano, circostanza ulteriormente confermata da quanto riportato nella domanda online di mediazione presentata il 25.10.2023 (doc. 23, stesso fascicolo), in cui, quale rappresentante del
Condominio, la signora tramite il proprio legale, aveva indicato proprio lo Pt_1 [...]
di cui puntualmente riportava anche il numero di telefono e la email;
il che Controparte_5
riprova la sua piena consapevolezza che, alla data del 27.10.2023, il era già stato sostituito e CP_2
che, quindi, non poteva ricevere validamente ed efficacemente alcuna comunicazione per conto dell'appellato, tanto meno in regime di prorogatio, come sostenuto dall'attrice nell'estremo, quanto vano, tentativo di prospettare la tempestività dell'impugnazione dalla medesima incardinata.
4.1 Con il terzo motivo l'attrice lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretandola ed inquadrandola, abbia rigettato la propria domanda tesa ad accertare il malfunzionamento delle valvole dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento volontari delle singole unità immobiliari dell'intero stabile condominiale per difetto della condizione della possibilità giuridica della richiesta di tutela e, nel merito, per impossibilità di ammissione della CTU, in quanto ritenuta esplorativa;
ciò, sul presupposto che una siffatta domanda potrebbe essere esaminata solo nell'alveo dell'azione ex art. 1137 cc e che la dichiarata decadenza dalla stessa ha comportato una propria carenza di interesse ad agire al riguardo, quando, al contrario di quanto deciso dal Giudice di prime cure, detta domanda ben si sarebbe dovuta in ogni caso valutare, avendo una sua autonomia processuale, che prescinde dall'annullabilità della delibera impugnata, come ammesso dalla giurisprudenza in materia, per la quale il dovere di manutenzione delle parti comuni e degli impianti in capo al , con obbligo di vigilanza e controllo onde evitare che si producano CP_1
danni a terzi, giustifica la pretesa di essa condòmina di essere risarcita ex art. 2051 cc nei confronti pagina 13 di 16 dell'appellato per il ristoro dei danni sofferti per il cattivo funzionamento dell'impianto comune di riscaldamento, pari al costo sostenuto per la perizia tecnica occorrente per la valutazione dell'impianto stesso ed alle spese condominiali pagate in eccesso rispetto al consumo reale/medio di un sistema di riscaldamento correttamente funzionante.
4.2 Del resto, aggiunge la procedente, i contabilizzatori di calore presenti nel convenuto CP_1
sono ormai vetusti e poco efficienti e si sarebbero dovuti sostituire con un più moderno impianto che evitasse errori di lettura o facili manomissioni, come le prove orali dedotte con la seconda memoria ex art. 127 ter cpc, e non ammesse dal primo decidente, avrebbero potuto confermare, a tacere che anche dalla documentazione condominiale è immediatamente percettibile l'anomalia dei costi imputati a proprio carico di fronte ad altri appartamenti dello stabile con consumi rilevati pari a zero, da cui è evidente che i numeri di lettura sono errati e che il preventivo e consuntivo, basati sull'errata contabilizzazione, risultano illegittimi ed ingiusti, attribuendo a danno di essa attrice costi che non le competono;
né la CTU richiesta da parte sua può definirsi esplorativa, dovendosi accertare il malfunzionamento di tutti o qualcuno dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento delle singole unità immobiliari del Condominio, diverse dal proprio appartamento, e/o dell'impianto di riscaldamento, essa avendo il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 cc, delle somme pagate in eccesso con riferimento al maggiore costo per riscaldamento in conseguenza dell'applicazione di consumi volontari basati su delibere nulle, nonché per gli errati dati di contabilizzazione dovuti al malfunzionamento degli strumenti di misurazione del calore in questione, con conseguente necessità che, eseguite le opportune verifiche ed i conteggi tra pagato e dovuto, l'appellato venga condannato a restituirle la somma pagata in eccedenza a titolo di spese per il riscaldamento del corso degli anni di gestione 2021/22 e 2022/23.
4.3 Tale motivo va de plano rigettato.
4.4 Vale, a tale fine, osservare (v. pag. 1 atto di citazione dell'11.12.2023 avanti al Tribunale) che la signora ha agito in giudizio espressamente inquadrando le proprie pretese entro i limiti di Pt_1 quanto previsto dall'art. 1137 cc, norma che disciplina unicamente l'impugnazione delle delibere assembleari;
ciò, con riferimento, in particolare, alle decisioni condominiali del 5.10.2022 e del
19.9.2023, punti 1 e 3 dell'ordine del giorno.
4.5 Orbene: come correttamente rammentato dal primo decidente, il compito del Giudice in un procedimento quale quello di specie è di verificare la sussistenza, o meno, dei vizi di legittimità
pagina 14 di 16 delle delibere invocati dal condòmino procedente, in cui si sostanzia l'interesse ad agire del medesimo (cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 17294 del 19.8.2020 e sentenza n. 4270 del
23.3.2001); pertanto, il petitum del processo esperito ex art. 1137 cc non può che essere l'eventuale rimozione delle delibere assembleari reputate viziate, con la conseguenza che, al di fuori di tale ristretto ambito, non è data al decidente la facoltà di interferire con l'autonomia dell'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condòmini (sul punto, ex multis, v. Cassazione Civile, Sez.
6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17 agosto 2017, Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022), né, tanto meno, di compiere accertamenti che, a prescindere dall'annullabilità di quanto deliberato sul punto, possano andare ad incidere su quanto deciso dall'assemblea condominiale, oltretutto, in caso di decadenza come quella in cui è incorsa l'appellante, in via definitiva. Ciò, a tacere della palese nullità, per totale genericità, della pretesa al riguardo sollevata dalla procedente - nemmeno posta ad oggetto della procedura di mediazione del
25.10.2023 ( v. doc. 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante), non essendovi stata formulata nella descrizione della controversia allegata (v. doc. 24, stesso fascicolo) alcuna domanda di accertamento del funzionamento dei contabilizzatori in questione. Né vanno sottaciute l'evidente natura esplorativa della CTU ulteriormente sollecitata in questa sede dalla procedente e la palese inammissibilità della prova orale dalla medesima dedotta, laddove i capitoli 1, 3, 5, 9, 12 tendono a fare interpretare da teste la portata ed il significato di documenti prodotti, i capitoli 1, 2, 4, 8, 9, 10,
11, 13 tendono a fare esprimere da teste valutazioni personali od opinioni soggettive al medesimo non riservate, i capitoli 4, 6, 7, 8 riguardano circostanze negative, quindi non conoscibili da testi, il capitolo 5 tende a far riferire una circostanza appresa de relato, mentre il capitolo 11 risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, al pari del capitolo 7, deducendo una circostanza che avrebbe richiesto la dimostrazione che l'attrice avesse preventivamente richiesto all'amministratore copia della documentazione genericamente ivi descritta.
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
985/2024, pubblicata il 29 luglio 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in pagina 15 di 16 concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1
sentenza n. 985/2024, pubblicata il 29 luglio 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signora alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
10.313,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2509/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CASATI 5 Parte_1 C.F._1
20014 NERVIANO presso lo studio dell'avv. CARUGO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA E. CANTONI N. Controparte_1 P.IVA_1
57 21053 CASTELLANZA presso lo studio dell'avv. PUDDU ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 16 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, e in totale riforma della Sentenza n. 985/2024 pubblicata il 29/07/2024 RG n. 5108/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
NEL MERITO
1) per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o (in subordine) annullabile la delibera assembleare 19.09.2023 del nella parte relativa all'approvazione dei Controparte_1 punti 1 e 3 dell'ordine del giorno ed, in particolare, l'approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2022-2023 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento e acqua calda sanitaria (punto
1) , del rendiconto preventivo esercizio ordinario 2023-2024 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione (punto 3) e accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare 05.10.2022 del nella parte relativa all'approvazione dei punti 1 e 3 Controparte_1 dell'ordine del giorno ed, in particolare, l'approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria
01.05.2021-30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento (punto 1) , del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione (punto 3);
2) accertare e dichiarare, mediante apposita Ctu, il malfunzionamento dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento volontari delle singole unità immobiliari dell'intero stabile e Controparte_1 dell'impianto centralizzato di riscaldamento, e previo accertamento delle cause, condannare il
a porre in essere gli interventi ritenuti necessari a porvi rimedio;
CP_1
3) condannare il a restituire all'attrice le somme pagata in eccedenza a titolo di spese per CP_1 il riscaldamento nel corso del 2021/2022 e 2022/2023, in conseguenza dell'applicazione di consumi volontari superiori a quelli ammessi per legge nel caso di specie, nonché per gli errati dati di contabilizzazione dovuti al malfunzionamento dei contabilizzatori di calore, quantificata – per i motivi in atti - in €. 8.270,29 o , in subordine, nella somma di €. 6.530,36 o, comunque, in quella diversa somma maggiore e/o minore accertata dal Giudice in corso di causa con idonea Ctu , qualsiasi somma con gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria: si reitera le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e nel
pagina 2 di 16 foglio di precisazione delle conclusioni e, pertanto, si chiede che la Corte adita ai sensi dell'art. 356
c.p.c. ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che con mail del 29.09.2022 l'attrice contestava l'anomalia nella ripartizione delle spese per riscaldamento di cui al rendiconto consuntivo gestione ordinaria 01.05.2021-30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento, nonché l'approvazione del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 e relativo stato di ripartizione dei consumi di riscaldamento e rateizzazione, laddove il suo appartamento di soli 35 mq (il più piccolo del palazzo) era quello a cui veniva attribuito il maggior importo in termini di spese consuntivate e preventivate per il costo del riscaldamento, come da sub. doc. 2,3,4,5 che si rammostrano al teste;
2) Vero che l'attrice contestava all'amministratore e al manutentore dell'impianto di riscaldamento del condominio l'impossibilità (da sempre) di risalire alle formule di calcolo sulla cui base venivano calcolati i costi annuali del riscaldamento ai singoli appartamenti, per la mancata fornitura del progetto di contabilizzazione e ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento secondo normativa UNI 10200;
3) vero che le spese per riscaldamento di cui al rendiconto consuntivo gestione ordinaria 01.05.2021-
30.04.2022 e relativo riparto dei consumi del riscaldamento, nonché l'approvazione del rendiconto preventivo esercizio ordinario 01.05.2022 – 30.04.2023 che si rammostrano al teste quale doc. 2 prevedono l'applicazione di consumi involontari al 15% o comunque inferiore al 50%;
4) Vero che l'amministratore e il manutentore della caldaia-centrale termica CP_2 Pt_2 informavano la sig.ra di essersi resi conto dell'anomalia presente nelle letture dei Pt_1
contabilizzatori di calore dei singoli appartamenti e della mancanza un progetto di contabilizzazione e ripartizione delle spese dell'impianto di riscaldamento da cui non era possibile ricavare un metodo di calcolo a cui fare riferimento, con applicazione di consumi involontari inferiori al minimo di legge;
5) Vero che in data 04.11.2022 il condomino nonostante gli viene contabilizzato un Persona_1
consumo di riscaldamento pari a zero in quanto sostiene di non usare il riscaldamento, in un messaggio whatsapp della chat condominiale affermava che i propri caloriferi funzionavano dichiarando “sento che i miei caloriferi vanno” come da documento n. 6 che si rammostra al teste;
6) Vero che non è mai stata eseguita una verifica puntuale in ogni singolo appartamento per verificare la funzionalità dell'impianto di riscaldamento e dei caloriferi;
7) Vero che mai all'attrice sono stati consegnati la copia degli storici del rilievo consumo e verifica contatori (periodo di almeno 5 anni da detenere secondo obbligo di legge) , nonché tutta la
pagina 3 di 16 documentazione relativa ai modelli, serie, anno di installazione, libretto istruzione e di caratteristiche dei contabilizzatori attualmente montati;
8) Vero che in data 18.01.2023 una collaboratrice del manutentore informava la sig.ra Pt_2 dell'esistenza di criticità da verificare nell'impianto, laddove non era possibile avere dei Pt_1
consumi pari a zero o molto bassi in altri appartamenti del fabbricato, circostanza possibile solo nel caso di appartamenti disabitati e con riscaldamento distaccato, mentre risultava impossibile un costo così elevato per il riscaldamento dell'appartamento dell'attrice, sintomo del fatto che il consumo non contabilizzato in alcuni locali - dove invece il consumo è presente - viene ripartito e pagato da coloro che hanno i contabilizzatori che rilevano il consumo;
9) Vero che il manutentore conferma e riconosce la relazione/elaborazione piano di Pt_2
ripartizione spese riscaldamento e acqua calda sanitaria stagione termica 2022/23 Gestione condominiale 01/05/2022 - 30/04/2023 che si rammostra quale documento n 19;
10) Vero che nella relazione di cui al punto precedente il manutentore confermava di non Pt_2 essere d'accordo nell'applicazione di una quota del consumo involontario al 15% come richiesto dal condominio in quanto contrario alla norma UNI10200 con conseguente dimissioni in caso di approvazione di tale decisione;
11) Vero che l'amministratore di condominio preparava e presentava il consuntivo 2022-2023 CP_2
e preventivo 2023-2024 con le dispersioni per il riscaldamento (consumo involontario) al 50% come suggerito dal manutentore e per come obbligatorio per legge in base alla UNI10200 come da Pt_2
documento n. 18 che si rammostra;
12) Vero che l'assemblea condominiale ha invece approvato il consuntivo 2022/2023 e preventivo
2023/2024 con le dispersioni per il riscaldamento al 15% (consumi involontari) , anziché al 50% come indicato dal manutentore e dall'amministratore di condominio;
Pt_2
13) Vero che in conseguenza dell'illegittima delibera condominiale di approvazione di consumi involontari al 15% l'amministratore e il manutentore rassegnavano CP_2 Parte_3
immediatamente le dimissioni come da documenti 16 e 17 che si rammostrano.
Si indica a teste:
Dott. con studio Via XXIX Maggio 2 Legnano. Testimone_1
Il legale rappresentante o delegato della via Barbara Melzi 87 Legnano. Parte_3
Si reitera e si chiede che la Corte disponga C.T.U. volta ad accertare il non corretto funzionamento dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento delle singole unità immobiliari del e Controparte_1
pagina 4 di 16 dell'impianto di riscaldamento, delle cause dell'eventuale malfunzionamento in considerazione del rilevamento di consumi pari a zero in molti appartamenti che sono abitati e gli interventi necessari a porvi rimedio. Calcoli il valore medio di consumo calcolato nell'appartamento dell'attrice nei consuntivi-preventivi anni 2021,2022,2023,2024 e lo si raffronti con il valore medio registrato in
Regione Lombardia al fine di verificarne la congruita e correttezza. Verifichi che il ha CP_1
applicato la quota di consumi involontari al 15% in base a delibere nulle e/o annullabili e , per
l'effetto , provveda a rideterminare il costo del riscaldamento a carico dell'attrice per l'anno
2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024 tenendo conto dei criteri/convenzione in applicazione alla normativa UNI applicabile , eseguite le opportune verifiche e i conteggi tra il pagato dall'attrice in base al consuntivo/preventivo e quello realmente dovuto, quantifichi la somma che il deve CP_1 restituire all'attrice .
Per Controparte_1
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello – contrariis reiectis, così giudicare
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e diritto, Parte_1
confermando in toto il contenuto della sentenza n. 985/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca Capotorti, in data 26/07/2024 e pubblicata in data
29/07/2024.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 10 settembre 2024 la signora Parte_1
da RO AG (MI) appellava la sentenza n. 985/2024 del 26 luglio 2024, pubblicata il 29 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la causa n. 5108/2023 di Rg. dalla stessa promossa nei confronti del di Legnano, via Bellingera n. 2, ne Controparte_1
aveva dichiarato inammissibili le domande – in sintesi, vòlte ad ottenere, nella sua qualità di proprietaria di un appartamento di mq. 35 concesso in locazione a terzi (v. doc. 1 e 1 bis del suo fascicolo di prime cure), declaratoria di nullità e/o annullamento delle delibere assembleari, assunte a maggioranza, il 19.9.2023 ed il 5.10.2022, con le quali ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno di entrambe, erano stati approvati, quanto all'anno di gestione ordinaria
1.5.2022/30.4.2023, il rendiconto consuntivo, con relativo riparto, e quello preventivo, con conseguente stato di ripartizione, relativamente ai consumi di riscaldamento ed acqua sanitaria, e, quanto alla gestione ordinaria dell'anno 1.5.2021/30.4.2022, il rendiconto consuntivo, con pagina 5 di 16 relativo riparto, e quello preventivo, con conseguente rateizzazione, relativamente ai consumi di riscaldamento, oltre che l'accertamento, tramite CTU, del malfunzionamento dei contabilizzatori volontari dei consumi di riscaldamento degli appartamenti dei singoli condòmini al fine di ottenere pronuncia di restituzione di quanto, in tesi, corrisposto in eccesso -, con sua condanna al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.2 Costituitosi l'appellato con comparsa di risposta del 20 dicembre 2024, con la quale resisteva al gravame, il Consigliere istruttore designato dal Presidente di Sezione il 14 gennaio 2025 in sostituzione di quello precedentemente nominato, alla prima udienza del 21 gennaio 2025 rinviava la causa per la rimessione della lite in decisione al 15 aprile 2025, con contestuale concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.3 Alla predetta udienza del 15 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo la signora censura l'impugnata sentenza per violazione di legge in Pt_1 merito all'inquadramento, ad opera del primo decidente, delle delibere oggetto di lite nell'alveo dell'annullabilità, quando sono, a suo avviso, nulle;
quanto sopra, considerato che il criterio di ripartizione della spesa per i consumi involontari divergente da quello legale non ha riguardato solo la gestione relativa al consuntivo 2022/2023 ed il preventivo 2023/2024 approvati il 19.9.2023, ma anche la precedente assemblea del 5.10.2022, in cui erano stati approvati, sempre per i medesimi costi, il consuntivo dell'anno 2021/22 ed il preventivo dell'anno 2022/23, pur senza in quest'ultima avendo esplicitato nel relativo verbale che si era dato corso al predetto diverso criterio rispetto a quello regolamentare, essendosi i condòmini limitati in quell'occasione a ripartire i costi involontari del riscaldamento al 15% e quelli effettivi all'85% senza precisare che quanto in proposito votato sarebbe proseguito anche per il futuro, come poi è avvenuto, situazione dalla quale, per l'appellante, risulta dimostrata l'applicazione consensuale e reiterata nel tempo, nel corso delle assemblee che hanno portato alle delibere in questione, di un criterio di ripartizione delle spese in parola divergente da quello legale o convenzionale da sempre seguito nel il che CP_1
equivale ad una modifica di siffatte modalità di riparto destinata a ripetersi anche per le gestioni a venire, con la conseguenza che le delibere in discussione, a suo avviso, rientrano nelle ipotesi di nullità.
pagina 6 di 16 2.2 Oltre a ciò, aggiunge la procedente, è errata anche la statuizione del Tribunale di valutare infondata la propria domanda di nullità quanto al merito, laddove ha ritenuto che, avendo il d.lgs. n. 73/2020 modificato sul punto la precedente versione del d.lvo 102/2014, all'art. 9, comma 5, lett. d) con eliminazione di qualsiasi riferimento all'uso della norma tecnica UNI 10200 disapplicata in seno alle assemblee per cui è causa, è legittima la delibera assunta dai condòmini di ripartire al 15% i consumi involontari ed all'85% quelli effettivi;
ciò, senza tenere conto che detta norma innovatrice prevede che le sue disposizioni sono facoltative per i Condomìni in cui, alla data di entrata in vigore, si fosse già provveduto all'installazione dei misuratori/contabilizzatori ed alla relativa suddivisione delle spese con i criteri dettati dalla disciplina UNI 10200, proprio come avvenuto, fin dal 2016, nel in applicazione dell'elaborato tecnico dello Controparte_1 [...]
, basato sul metodo per millesimi di fabbisogno, detti Parte_4 millesimi tecnici, tramite diagnosi energetica curata dal termotecnico, criterio quest'ultimo seguìto negli anni 2020 e 2021; pertanto, pur essendovi facoltà di adottare il regime previsto dal nuovo art. 9, comma 5, lett. d), nei Condomìni quale il convenuto, la scelta da parte dell'assemblea di modificare il metodo già utilizzato con altro diverso si sarebbe dovuta deliberare prima dell'adozione della ripartizione in concreto, previa una apposita diagnosi energetica/relazione tecnica per non essere arbitraria, da acquisire prima di decidere di disattendere il criterio in uso di ripartizione e quanto regolamentato dalla tabella millesimale vigente per il riscaldamento;
pertanto, non può considerarsi legittimo che l'appellato, pur mantenendo formalmente in vita le vecchie tabelle millesimali per riscaldamento, create in base ai criteri della Uni 10200, al momento delle assemblee di approvazione del consuntivo/preventivo e dei relativi riparti abbia adottato un criterio diverso, portando i consumi involontari al 15% e quelli effettivi all'85%, oltretutto in tale modo violando i diritti individuali dei singoli condòmini, con ulteriore motivo di nullità, in quanto siffatte delibere fanno subire ad alcuni costi maggiorati rispetto a quelli ipotizzati e prevedibili, come avvenuto a proprio carico, essendosi vista aumentare a dismisura l'importo dovuto per il riscaldamento del proprio appartamento, passato da € 1.843,94 del consuntivo 2022/23 elaborato dall'amministratore all'importo di € 3.134,70 rivisto a seguito della decisione CP_2 dell'assemblea di portare i costi involontari al 15%, come anche ravvisabile per il costo imputatole nel preventivo 2023/24, pari ad € 1.871,50 secondo l'elaborazione dell'amministratore CP_2
elevato in sede assembleare ad € 3.161,80 (come emerge dal confronto fra i doc. 18, 20 e 21 del proprio fascicolo di prime cure).
pagina 7 di 16 2.3 Tale, articolato, motivo non coglie nel segno.
2.4 Devesi, al riguardo, rammentare come il Supremo Collegio già con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
4086 del 7.3.2005, ben a ragione richiamata dal Giudice a quo, abbia avuto modo di precisare che devono “qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
2.5 Tale orientamento è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 - per la quale “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 cc, come modificato dall'art. 15 della legge n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni -, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume, per cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, cc, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di detta attribuzione assembleare, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137, comma secondo, codice civile” - e, successivamente, seguito dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia (ex multis, cfr: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanze n. 2580 del 29 gennaio pagina 8 di 16 2024, n. 20888 del 18 luglio 2023).
2.6 Orbene: con le delibere oggetto di causa l'assemblea del resistente non ha modificato CP_1
il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento già in uso anche per il futuro, ma si è limitata a deliberare, con non contestata e, quindi, pacifica congrua maggioranza, di seguire il diverso calcolo vòlto ad attribuire ai consumi “involontari” la quota del 15% ed a quelli effettivi dei singoli appartamenti la residua dell'85%; ciò, è avvenuto unicamente per le gestioni oggetto delle riunioni tenutesi il 5.10.2022 ed il 19.9.2023 e senza alcuna pretesa, in ciascuna di esse, che detto criterio venisse adottato in astratto e per sempre, anche per ogni gestione annuale successiva, nè di modificare i criteri generali per tutti gli anni a venire.
2.7 Pertanto, come correttamente sul punto concluso dal primo decidente, le due delibere dell'assemblea condominiale in questione, di approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/2023 e del bilancio consuntivo 2022/23 e preventivo
2023/2024, laddove hanno disposto la ripartizione dei costi e delle spese del riscaldamento, prevedendo di assegnare, per le sole dette gestioni, alle dispersioni per il riscaldamento il 15%, anziché al 50%, possono essere esaminate unicamente nel quadro e nei termini dell'annullabilità, nemmeno potendosi ritenere che con le stesse siano stati lesi diritti individuali della qui procedente, quanto dalla medesima opinato al riguardo nell'atto di appello (v. pag. 11) prospettando una lettura fuorviante e diametralmente opposta ai princìpi espressi dalla Corte di legittimità con la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 4806 del 7 marzo 2005, di ben diverso tenore rispetto a quanto dall'attrice rappresentato, laddove il Supremo Collegio, per quanto qui interessa, ha qualificato nulle le delibere che limitino, in tutto o in parte, la fruibilità “sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”, non certo quelle che, come nella fattispecie, siano state assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 cc, disponendo la ripartizione in concreto delle spese condominiali, le quali, ove distribuite con violazione dei criteri prestabiliti, devono considerarsi semplicemente annullabili, non compromettendo per il futuro i criteri generali da seguire nel rispetto dell'art. 1123 cc, ipotesi ricorrendo la quale l'eventuale impugnazione va, quindi, proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137
c.c..
3.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 8, secondo comma, del D.lvo 28/2010, come riformato dal d.lvo n.- 149/2022 ed in vigore pagina 9 di 16 dal 30.6.2023, laddove prevede che solo la comunicazione della domanda di mediazione e non il mero deposito della stessa impedisce il prodursi della decadenza dall'impugnazione delle delibere di assemblea condominiale ex art. 1137, secondo comma, cc.
3.2 Trattasi di interpretazione, secondo la procedente, non condivisibile alla luce di una lettura costituzionalmente orientata e dello spirito deflattivo della norma sulla mediazione obbligatoria, nonché della sua ratio legis; ciò, in quanto detto articolo, al secondo comma, prevede che “dal momento in cui la comunicazione di cui al primo comma perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta” aggiungendo che “la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del 1 comma”; quanto sopra comporta, per l'appellante, che la comunicazione di cui al primo comma è solo quella inviata dall'organismo di mediazione unitamente alla domanda di mediazione e con l'indicazione del mediatore nominato, della sede, del giorno e dell'orario dell'incontro, non, invece, quella che colui che ha avviato la procedura può (e quindi a ciò non è obbligato) trasmettere alla controparte. Da qui, consegue, per la procedente, che l'onere della comunicazione al fine anzidetto di interrompere prescrizione e decadenza è solo quella prevista dal primo comma, che è quella che incombe sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla formulazione della norma, non già quella a carico della parte che promuove la mediazione, che, invero, ha solo la facoltà di comunicare alle altre parti la domanda di mediazione. E, pertanto, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza, è sufficiente il deposito della domanda presso l'organismo di mediazione, dopodiché spetterà a quest'ultimo inviare la comunicazione di cui al primo comma, che ha l'effetto di interrompere prescrizione e decadenza.
Accettare il principio elaborato dal Tribunale, invece, per la signora significa dare Pt_1
un'interpretazione contra legem, oltre che scontrarsi con l'altro principio, secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudiziali in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o, comunque, solo parzialmente dipendenti dalla propria attività e senza che tale obbligo sia stato imposto per legge ad una parte processuale. Pertanto, nel caso di specie, secondo l'appellante, non può ritenersi conseguita a proprio danno alcuna decadenza dall'azione di annullamento ex art. 1137 c.c. in discussione per il fatto che l'organismo di mediazione abbia comunicato al Condominio convenuto solo in data 30.11.2023 l'avvio della procedura di mediazione relativa all'assemblea tenutasi il 19.9.2023, allorquando erano già decorsi i trenta giorni pagina 10 di 16 dalla data (29.9.2023, ndr) di trasmissione nei propri confronti del verbale con la relativa deliberazione.
3.3 Oltre a ciò, per l'appellante, va anche considerato che in data 27.10.2023 da parte sua il signor amministratore in carica (per prorogatio) del e non ancora Testimone_1 CP_1
sostituito da quello nuovo al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, era stato informato del provvedimento di comunicazione dell'incontro di mediazione (doc. 41 del proprio fascicolo di prime cure), per cui la domanda di mediazione è stata trasmessa al tempestivamente;
e CP_1
a nulla vale l'essere stato da parte sua genericamente indicato nella domanda di mediazione lo quale rappresentante del Controparte_3 CP_1
cosa che è avvenuta avendo essa attrice letto sulla chat condominiale che sarebbe stato nominato, quale amministratore, qualcuno del predetto Studio, quando alla data del 26.10.2023 non esisteva alcuna prova della nomina del nuovo amministratore e della relativa accettazione dell'incarico - gravante sull'appellato, che nemmeno ha mai prodotto il relativo verbale di assemblea nel corso della lite -, per cui, anche in base al principio della tutela dell'affidamento, a suo avviso, la comunicazione inviata il 27.10.2023 da parte sua allo studio è da considerarsi senz'altro CP_2
valida, opponibile al e tempestiva ai fini dell'azione di cui all'art. 1137 cc., oltretutto, CP_1 senz'altro fondata, laddove vertente sul dedotto vizio di mancata propria convocazione, non avendo ricevuto l'avviso di fissazione dell'assemblea del 19.9.2023 con i relativi allegati (ossia il consuntivo 2022/23 ed il preventivo 2023/24), non superato dall'eccezione avversaria per la quale la raccomandata di convocazione assembleare le sarebbe stata consegnata tempestivamente come dimostrerebbe l'avviso di ricevimento prodotto in prime cure dall'odierno appellato (doc. 2), trattandosi di documento costituito soltanto da una distinta di partenza di una raccomandata semplice inviata per conto dell'amministratore tramite servizio privato, che non prova alcunchè circa la effettiva consegna del plico con propria firma;
e anche da ciò, secondo l'appellante, deriva la legittimità della propria richiesta che venga dichiarato l'annullamento delle delibere di cui all'assemblea in parola.
3.4 Tale motivo è decisamente destituito di fondamento.
3.5 Al riguardo, questa stessa Corte, già prima della riforma del d.lvo 28/2010 ad opera del d.lvo
149/22 (v. sentenza n. 253/2020, cui si intende dare seguito), aveva chiarito che, da un lato, soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti si verifica l'effetto,
pagina 11 di 16 collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c., come si evince, in modo univoco, dalla stessa formulazione dell'art. 5, sesto comma, del citato D.lvo
28/2010, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al
“momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione, e che, dall'altro lato, tale onere di invio della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incombe sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo, principio confermato con il successivo intervento normativo (art. 8, secondo comma, dello stesso D.lvo
28/2010 nell'odierna formulazione), con il quale il legislatore ha aggiunto che proprio la parte, al fine di evitare la decadenza o prescrizione dell'azione (evidentemente sul presupposto che, diversamente, tali eventi preclusivi si potrebbero verificare medio tempore nonostante il tempestivo deposito della domanda di media-conciliazione), può essa stessa comunicare all'altra la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo di quest'ultimo di procedere anch'esso con detto incombente, come correttamente ritenuto dal Giudice a quo.
3.6 Da ciò, consegue che la signora è palesemente incorsa nella decadenza di cui all'art. 1137, Pt_1
secondo comma, c.c. relativamente all'azione dalla medesima promossa, bene a ragione dichiarata inammissibile dal primo decidente, con conseguente superamento di quanto argomentato dalla stessa nel merito e, precisamente, quanto all'ipotizzato suo mancato ricevimento dell'invito a partecipare all'assemblea del 19.9.2023, peraltro ictu oculi pervenutole fin dal 6.9.2023, come attestato dal plico trasmessole dall'amministratore di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado del resistente, comprendente, oltre che l'attestato di invio della raccomandata di convocazione, anche la copia della cartolina di ricevimento, firmata da soggetto rinvenuto dall'Ufficiale Postale presso la sua residenza, della cui facoltà di ritiro la medesima non ha eccepito alcunchè nel corso del giudizio, così che a nulla vale ad escludere l'efficacia di detta modalità di recapito la negazione da parte della procedente che vi sia impressa la propria sottoscrizione.
3.7 D'altra parte, nella specie, pacifico che la domanda ex art. 1137 cc con riferimento alle delibere assembleari del 5.10.2022 è stata notificata tardivamente e a decadenza da tempo intervenuta, quanto alle delibere di cui alla successiva assemblea del 19.9.2023 poste in discussione nel motivo di gravame in commento, come correttamente il primo giudice ha rilevato, sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado, non risulta che l'attrice abbia comunicato al , CP_1 pagina 12 di 16 entro il termine decadenziale anzidetto di 30 giorni (decorrente dal 29.9.2023, data di ricevimento del verbale assembleare), l'avvenuta presentazione della domanda di mediazione, incombente cui neppure l'Organismo di mediazione ha, comunque, dato corso in termini. Infatti, in proposito, alcuna rilevanza può avere la comunicazione a firma del legale della signora el 27.10.2023 Pt_1
di cui al documento n. 41 dalla medesima prodotto in prime cure - di cui, peraltro neppure consta l'effettivo inoltro, né il ricevimento da parte del destinatario, indicato come
-, in quanto, per sua stessa ammissione (cfr. punto 22 della Email_1
citazione di primo grado), l'appellante era già stata informata fin al 18.10.2023 del subentro al quale amministratore del dello CP_2 CP_1 Controparte_3
, nella persona del rappresentante , con studio in Via Stoppani n. 54 a
[...] Controparte_4
Legnano, circostanza ulteriormente confermata da quanto riportato nella domanda online di mediazione presentata il 25.10.2023 (doc. 23, stesso fascicolo), in cui, quale rappresentante del
Condominio, la signora tramite il proprio legale, aveva indicato proprio lo Pt_1 [...]
di cui puntualmente riportava anche il numero di telefono e la email;
il che Controparte_5
riprova la sua piena consapevolezza che, alla data del 27.10.2023, il era già stato sostituito e CP_2
che, quindi, non poteva ricevere validamente ed efficacemente alcuna comunicazione per conto dell'appellato, tanto meno in regime di prorogatio, come sostenuto dall'attrice nell'estremo, quanto vano, tentativo di prospettare la tempestività dell'impugnazione dalla medesima incardinata.
4.1 Con il terzo motivo l'attrice lamenta che il Tribunale, erroneamente interpretandola ed inquadrandola, abbia rigettato la propria domanda tesa ad accertare il malfunzionamento delle valvole dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento volontari delle singole unità immobiliari dell'intero stabile condominiale per difetto della condizione della possibilità giuridica della richiesta di tutela e, nel merito, per impossibilità di ammissione della CTU, in quanto ritenuta esplorativa;
ciò, sul presupposto che una siffatta domanda potrebbe essere esaminata solo nell'alveo dell'azione ex art. 1137 cc e che la dichiarata decadenza dalla stessa ha comportato una propria carenza di interesse ad agire al riguardo, quando, al contrario di quanto deciso dal Giudice di prime cure, detta domanda ben si sarebbe dovuta in ogni caso valutare, avendo una sua autonomia processuale, che prescinde dall'annullabilità della delibera impugnata, come ammesso dalla giurisprudenza in materia, per la quale il dovere di manutenzione delle parti comuni e degli impianti in capo al , con obbligo di vigilanza e controllo onde evitare che si producano CP_1
danni a terzi, giustifica la pretesa di essa condòmina di essere risarcita ex art. 2051 cc nei confronti pagina 13 di 16 dell'appellato per il ristoro dei danni sofferti per il cattivo funzionamento dell'impianto comune di riscaldamento, pari al costo sostenuto per la perizia tecnica occorrente per la valutazione dell'impianto stesso ed alle spese condominiali pagate in eccesso rispetto al consumo reale/medio di un sistema di riscaldamento correttamente funzionante.
4.2 Del resto, aggiunge la procedente, i contabilizzatori di calore presenti nel convenuto CP_1
sono ormai vetusti e poco efficienti e si sarebbero dovuti sostituire con un più moderno impianto che evitasse errori di lettura o facili manomissioni, come le prove orali dedotte con la seconda memoria ex art. 127 ter cpc, e non ammesse dal primo decidente, avrebbero potuto confermare, a tacere che anche dalla documentazione condominiale è immediatamente percettibile l'anomalia dei costi imputati a proprio carico di fronte ad altri appartamenti dello stabile con consumi rilevati pari a zero, da cui è evidente che i numeri di lettura sono errati e che il preventivo e consuntivo, basati sull'errata contabilizzazione, risultano illegittimi ed ingiusti, attribuendo a danno di essa attrice costi che non le competono;
né la CTU richiesta da parte sua può definirsi esplorativa, dovendosi accertare il malfunzionamento di tutti o qualcuno dei contabilizzatori dei consumi di riscaldamento delle singole unità immobiliari del Condominio, diverse dal proprio appartamento, e/o dell'impianto di riscaldamento, essa avendo il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 cc, delle somme pagate in eccesso con riferimento al maggiore costo per riscaldamento in conseguenza dell'applicazione di consumi volontari basati su delibere nulle, nonché per gli errati dati di contabilizzazione dovuti al malfunzionamento degli strumenti di misurazione del calore in questione, con conseguente necessità che, eseguite le opportune verifiche ed i conteggi tra pagato e dovuto, l'appellato venga condannato a restituirle la somma pagata in eccedenza a titolo di spese per il riscaldamento del corso degli anni di gestione 2021/22 e 2022/23.
4.3 Tale motivo va de plano rigettato.
4.4 Vale, a tale fine, osservare (v. pag. 1 atto di citazione dell'11.12.2023 avanti al Tribunale) che la signora ha agito in giudizio espressamente inquadrando le proprie pretese entro i limiti di Pt_1 quanto previsto dall'art. 1137 cc, norma che disciplina unicamente l'impugnazione delle delibere assembleari;
ciò, con riferimento, in particolare, alle decisioni condominiali del 5.10.2022 e del
19.9.2023, punti 1 e 3 dell'ordine del giorno.
4.5 Orbene: come correttamente rammentato dal primo decidente, il compito del Giudice in un procedimento quale quello di specie è di verificare la sussistenza, o meno, dei vizi di legittimità
pagina 14 di 16 delle delibere invocati dal condòmino procedente, in cui si sostanzia l'interesse ad agire del medesimo (cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 17294 del 19.8.2020 e sentenza n. 4270 del
23.3.2001); pertanto, il petitum del processo esperito ex art. 1137 cc non può che essere l'eventuale rimozione delle delibere assembleari reputate viziate, con la conseguenza che, al di fuori di tale ristretto ambito, non è data al decidente la facoltà di interferire con l'autonomia dell'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condòmini (sul punto, ex multis, v. Cassazione Civile, Sez.
6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17 agosto 2017, Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022), né, tanto meno, di compiere accertamenti che, a prescindere dall'annullabilità di quanto deliberato sul punto, possano andare ad incidere su quanto deciso dall'assemblea condominiale, oltretutto, in caso di decadenza come quella in cui è incorsa l'appellante, in via definitiva. Ciò, a tacere della palese nullità, per totale genericità, della pretesa al riguardo sollevata dalla procedente - nemmeno posta ad oggetto della procedura di mediazione del
25.10.2023 ( v. doc. 23 del fascicolo di primo grado dell'appellante), non essendovi stata formulata nella descrizione della controversia allegata (v. doc. 24, stesso fascicolo) alcuna domanda di accertamento del funzionamento dei contabilizzatori in questione. Né vanno sottaciute l'evidente natura esplorativa della CTU ulteriormente sollecitata in questa sede dalla procedente e la palese inammissibilità della prova orale dalla medesima dedotta, laddove i capitoli 1, 3, 5, 9, 12 tendono a fare interpretare da teste la portata ed il significato di documenti prodotti, i capitoli 1, 2, 4, 8, 9, 10,
11, 13 tendono a fare esprimere da teste valutazioni personali od opinioni soggettive al medesimo non riservate, i capitoli 4, 6, 7, 8 riguardano circostanze negative, quindi non conoscibili da testi, il capitolo 5 tende a far riferire una circostanza appresa de relato, mentre il capitolo 11 risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, al pari del capitolo 7, deducendo una circostanza che avrebbe richiesto la dimostrazione che l'attrice avesse preventivamente richiesto all'amministratore copia della documentazione genericamente ivi descritta.
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
985/2024, pubblicata il 29 luglio 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in pagina 15 di 16 concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1
sentenza n. 985/2024, pubblicata il 29 luglio 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signora alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
10.313,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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