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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Comune di Ponsacco - Piazza Valli N. 8 56038 Ponsacco PI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 2538 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl. Ha impugnato l'intimazione/sollecito di pagamento TARI 2022 del Comune di Ponsacco denunciando l'insufficiente motivazione dell'atto e l'infondatezza della pretesa.
Il Comune non ha considerato che locali, su cui grava l'imposta, sono destinati ad autocarrozzeria, ove in larga parte vengono prodotti rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, come per legge, a propria cura e spese, il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa ha accolto il ricorso poiché il dante causa della ricorrente svolgeva la medesima attività nei locali e quanto alla TARI del 2021 vi era stato il riconoscimento dell'esenzione per quei locali nei quali venivano prodotti in modo assolutamente prevalente rifiuti speciali.
In conclusione la motivazione era sia insufficiente che inadeguata.
Appella il Comune di Ponsacco sulla scorta di due motivi.
Il primo contesta la supposta insufficienza della motivazione dell'atto impugnato in quanto non ha correttamente considerato i fatti e i presupposti normativi posti a base dell'emissione da parte del Comune.
Il Comune non doveva presumere che a seguito del trasferimento di azienda vi fosse una continuità aziendale di attività svolta e di adibizione dei locali alle medesime funzioni tra le due società.
Il contribuente la un obbligo di produrre la documentazione che attesti lo smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese. Pertanto non vi è alcuna violazione dell'obbligo di buona fede con il contribuente che doveva far presente le circostanze abilitative della esenzione in sede di presentazione della dichiarazione TARI.
Il secondo motivo censura la presunta inadeguata valutazione presentata dalla società di cui parla la sentenza impugnata.
Non è vero che la società aveva trasmesso numerosa documentazione al Comune poiché la dichiarazione depositata consta solo delle due pagine di modulistica, mentre la documentazione più completa è stata presentata solo due anni al momento dello svolgimento dell'incontro successivo alla presentazione di istanza di accertamento con adesione. Ed anche a seguito di tale produzione non è stata riconosciuta l'esenzione poiché mancava la prova del regolare smaltimento dei rifiuti speciali.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva la reiezione dell'appello poiché fin dalla presentazione della domanda il 7 marzo 2022 aveva fatto presente di produrre rifiuti speciali ed in occasione della procedura di accertamento con adesione aveva prodotto tutti i documenti che potevano consentire al Comune di controllare lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La documentazione prodotta dalla società consentiva al Comune di accertare che vi era in alcuni locali produzione di rifiuti speciali che la società provvedva a smaltire a sue spese come previsto dalla normativa vigente.
Anche laddove in sede di prima dichiarazione la documentazione presentata non fosse stata esauriente, almeno in sede di accertamento con adesione, preso atto oltretutto che si trattava di società che era subentrata ad altro contribuente che svolgeva la medesima attività, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del presupposto esonerativo e procedere in autotutela rispetto all'intimazione emessa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il Comune di Ponsacco a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il
21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Comune di Ponsacco - Piazza Valli N. 8 56038 Ponsacco PI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 2538 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl. Ha impugnato l'intimazione/sollecito di pagamento TARI 2022 del Comune di Ponsacco denunciando l'insufficiente motivazione dell'atto e l'infondatezza della pretesa.
Il Comune non ha considerato che locali, su cui grava l'imposta, sono destinati ad autocarrozzeria, ove in larga parte vengono prodotti rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede, come per legge, a propria cura e spese, il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa ha accolto il ricorso poiché il dante causa della ricorrente svolgeva la medesima attività nei locali e quanto alla TARI del 2021 vi era stato il riconoscimento dell'esenzione per quei locali nei quali venivano prodotti in modo assolutamente prevalente rifiuti speciali.
In conclusione la motivazione era sia insufficiente che inadeguata.
Appella il Comune di Ponsacco sulla scorta di due motivi.
Il primo contesta la supposta insufficienza della motivazione dell'atto impugnato in quanto non ha correttamente considerato i fatti e i presupposti normativi posti a base dell'emissione da parte del Comune.
Il Comune non doveva presumere che a seguito del trasferimento di azienda vi fosse una continuità aziendale di attività svolta e di adibizione dei locali alle medesime funzioni tra le due società.
Il contribuente la un obbligo di produrre la documentazione che attesti lo smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese. Pertanto non vi è alcuna violazione dell'obbligo di buona fede con il contribuente che doveva far presente le circostanze abilitative della esenzione in sede di presentazione della dichiarazione TARI.
Il secondo motivo censura la presunta inadeguata valutazione presentata dalla società di cui parla la sentenza impugnata.
Non è vero che la società aveva trasmesso numerosa documentazione al Comune poiché la dichiarazione depositata consta solo delle due pagine di modulistica, mentre la documentazione più completa è stata presentata solo due anni al momento dello svolgimento dell'incontro successivo alla presentazione di istanza di accertamento con adesione. Ed anche a seguito di tale produzione non è stata riconosciuta l'esenzione poiché mancava la prova del regolare smaltimento dei rifiuti speciali.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva la reiezione dell'appello poiché fin dalla presentazione della domanda il 7 marzo 2022 aveva fatto presente di produrre rifiuti speciali ed in occasione della procedura di accertamento con adesione aveva prodotto tutti i documenti che potevano consentire al Comune di controllare lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La documentazione prodotta dalla società consentiva al Comune di accertare che vi era in alcuni locali produzione di rifiuti speciali che la società provvedva a smaltire a sue spese come previsto dalla normativa vigente.
Anche laddove in sede di prima dichiarazione la documentazione presentata non fosse stata esauriente, almeno in sede di accertamento con adesione, preso atto oltretutto che si trattava di società che era subentrata ad altro contribuente che svolgeva la medesima attività, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del presupposto esonerativo e procedere in autotutela rispetto all'intimazione emessa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il Comune di Ponsacco a rimborsare alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Firenze il
21 gennaio 2026 Il Presidente Estensore Dott. Ugo De Carlo